Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12426/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12426 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Codogno (LO), via Dante Alighieri 14 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento prot. 4214, emesso dal Consolato Generale D’Italia a Casablanca il 6 agosto 2024 e notificato in data 8 agosto 2024, con il quale è stata respinta la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente – cittadino marocchino – ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento del 6 agosto 2024, con cui l’Ambasciata d’Italia a Casablanca ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato.
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto e documentato in punto di fatto: (i) di aver ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Cremona su istanza della Società GIDAS S.r.l., attiva nel settore edilizio; (ii) che aveva ricevuto la proposta lavorativa grazie all’intermediazione della sorella residente in Italia, la quale, avendo appreso che i rappresentanti della predetta società erano alla ricerca di un operaio-saldatore, li aveva informati del fatto che il ricorrente aveva una specifica esperienza in tale settore e che era interessato ad emigrare, anche in ragione delle migliori condizioni retributive che gli sarebbero state garantite in Italia; (iii) ottenuto il nulla osta, chiedeva alla Sede diplomatica il visto di ingresso e tuttavia questa, dopo lo svolgimento di un colloquio, gli comunicava il preavviso di rigetto, motivato come segue: « Colloquio 01.03.2024. Non ha fornito elementi credibili riguardo all’impiego (in particolare la tipologia del contratto) ed ha una conoscenza superficiale del datore di lavoro »; (iv) il ricorrente informava, quindi, il responsabile della Società datrice di lavoro ed il 5 marzo 2024 questo trasmetteva all’Ufficio Consolare una nota in cui ribadiva la propria intenzione di assumere il ricorrente; (v) ciononostante, la Sede diplomatica in data 8 agosto 2024 gli notificava l’impugnato provvedimento di rigetto, che riportava la seguente motivazione: « Colloquio 01.03.2024. Non ha fornito elementi sufficientemente credibili riguardo all’impiego (in particolare la durata del contratto e l’orario) ed ha una conoscenza superficiale del datore di lavoro. Le controdeduzioni fornite non superano gli elementi ostativi del preavviso 21840 del 1/3/24 ».
3. Ciò posto, il ricorrente ha lamentato, in estrema sintesi: - carenza, illogicità e genericità della motivazione; - carenza dell’istruttoria; - violazione dell’art. 4 del Decreto Interministeriale n. 850 dell’11.05.2011.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, limitandosi a rilevare che la Sede diplomatica aveva riaperto l’istruttoria procedimentale per effettuare un riesame della domanda.
5. L’udienza dell’11 dicembre 2024 è stata rinviata su concorde richiesta delle parti, per consentire la conclusione del procedimento di riesame.
6. In seguito alla successiva udienza del 4 febbraio 2025, è stata emessa un’ordinanza istruttoria al fine di chiedere all’Amministrazione resistente aggiornamenti sull’esito del riesame.
7. Infine, all’udienza del 1° aprile 2025, in assenza di risposte da parte dell’Amministrazione resistente rispetto al quesito istruttorio posto, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definirla con sentenza in forma semplificata.
8. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento e possa essere deciso ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
9. Ed invero, per un verso, il provvedimento impugnato si caratterizza per una motivazione priva di specifici riferimenti alle ragioni che hanno condotto a ritenere “ non sufficientemente credibili ” gli elementi riguardanti la durata del contratto e l’orario di lavoro e “ superficiale ” la conoscenza del datore di lavoro. Essa, perciò, risulta di per sé inidonea a far comprendere le concrete ragioni sottese alla decisione dell’Amministrazione.
10. Per altro verso va evidenziato che, come già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, « la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non è in assoluto indicativa dell’esistenza di una diversa causale attribuibile alla reale intenzione del richiedente, trattandosi di elementi che secondo l’id quod plerumque accidit possono ragionevolmente non essere conosciuti prima della sottoscrizione del contratto (peraltro anche da lavoratori di nazionalità italiana) » (cfr. in questi termini Cons. Stato ordinanza n. 535 del 7 febbraio 2025). Gli elementi addotti dalla Sede diplomatica, dunque, non sono comunque sufficienti per smentire la credibilità del rappresentato scopo di lavoro. Del resto, tale conclusione, nel caso di specie, risulta corroborata dalla documentazione proveniente dal datore di lavoro, la cui genuinità non è stata in alcun modo contestata e che denota un concreto interesse all’assunzione.
10. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, l’atto impugnato deve essere annullato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna la resistente Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.