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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite, iscritte al n. 406 e al n. 457 del R.G. 2019 di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GIAMMANCO DANIELA, pec Email_1
appellante nel proc. R.G. n. 406/2019
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO MARCELLO ( Email_2
appellato
E
in persona del Sindaco p.t. TR rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA LIBRIZZI (PEC ) Email_3
appellato e appellante nel proc. R.G. n. 457/2019
E
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t.
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI LA VALLE (pec Email_4
appellato e appellante incidentale
E
1 , Controparte_4
in persona del l.r.p.t.
appellata contumace
Conclusioni per la società di assicurazioni appellante:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1. per i motivi di cui sopra revocare e/o cassare integralmente la sentenza n. 63/2019, emessa in data 14/01/2019, dal Tribunale di Termini Imerese ….pubblicata in data
18/01/2019, nel procedimento n 2873/2014 R.G., notificata in data 21/01/2019 per via telematica dal Sig. , ed in accoglimento del presente atto di appello Controparte_1
accogliere le domande già proposte in primo grado in ordine al rigetto di ogni richiesta risarcitoria in favore del Sig. ;
2. conseguentemente dichiarare inefficace e Controparte_1
rigettare la domanda proposta dal in persona del legale rappresentante TR
pro tempore, nei confronti dell' Assicurazioni già Parte_1 Pt_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di manlevare e/o Controparte_5 tenere indenne il predetto Ente da ogni domanda risarcitoria avanzata dall'attore, Sig.
, estromettendola dal procedimento, con ogni statuizione conseguenziale e Controparte_1
secondo legge per i motivi meglio esposti in fatto ed in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza impugnata n 63/2019; 3. rigettare le domande tutte spiegate dall'attore, , poiché sprovviste di prova per i motivi meglio esposti Controparte_1
in fatto ed in diritto in entrambi i gradi di giudizio, cassando integralmente la sentenza impugnata n 63/2019; 4. in subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di cui all'atto di citazione del Sig. nei confronti del Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiarare quest'ultimo unico
[...] obbligato a corrispondere il risarcimento del danno all'attore, escludendo ogni obbligo di manleva da parte dell' già Parte_1 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per avere
[...]
disatteso gli obblighi contrattuali;
5. per l'effetto, condannare il Sig. alla Controparte_1 restituzione di tutte le somme versate dall in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, per la sentenza impugnata e attualmente pari al complessivo importo di euro 95.311,65, comprensivo delle spese di CTU, pari ad euro 717,76, oltre alle spese legali liquidate nella sentenza impugnata, direttamente corrisposte al proprio
2 legale, Avv. Rizzo Marcello, e pari ad euro 13.430,00 oltre spese generali 15% (euro
2.014,50), IVA (euro 3.533,70) e CPA (euro 617,78) come per legge;
6. per l'effetto disporre che nulla deve la già Parte_1 Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all , in
[...] CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore a titolo di diritto di surroga. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato : Controparte_1
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - ritenere e dichiarare infondati in fatto ed in diritto gli appelli proposti sia dal sia da TR Parte_1
e, di conseguenza, rigettare l'appello al quale qui si resiste avverso la sentenza n.
[...]
63/2019 del 18/1/2019 resa dal Tribunale di Termini Imerese;
- per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 63/2019 del 18/1/2019 del Tribunale di Termini Imerese – Dott.ssa Laura
Di Bernardi, notificata in data 21/1/2019, emettendo ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore e procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per il appellato nel proc. R.G. 406/2019 e appellante TR
nel proc. R.G. n. 457/2019:
nel merito: ritenere infondati, per i motivi indicati in narrativa, i motivi di gravame di
– già – e, conseguentemente, Parte_1 Controparte_5
rigettarne le relative domande, limitatamente a quanto da questa sostenuto circa la presunta inoperatività della polizza di assicurazione n. 0000020036 – dalle h 24:00 del 3/5/2011 alle
h 24:00 del 3/5/2014;per l'effetto: nel caso di rigetto dell'appello recante R.G. 457/2019 proposto da questo Comune e di conferma della impugnata sentenza in ordine alle richieste risarcitorie del Sig. ed , confermare anche le relative statuizioni di Controparte_1 CP_3 prime cure circa l'operatività della polizza e la natura solidale della condanna al risarcimento del danno in favore di e della corresponsione ad delle Controparte_1 CP_3
somme liquidate a titolo di rivalsa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Conclusioni dell' , appellato e appellante incidentale: CP_3
3 Nel merito: rigettare siccome inammissibili, improponibili, nulli e, comunque, infondati in fatto e in diritto, gli appelli proposti sia dal sia da TR [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 63/2019. Parte_1
Ritenere e dichiarare il responsabile dell'evento dannoso occorso a TR
in data 1.3.2012. In accoglimento dell'appello incidentale dell' Controparte_1 CP_3
condannare, unitamente e solidalmente tra loro, il e la società TR [...]
entrambe in persona del legale rapp.te pro tempore, per Controparte_5
le causali di cui in narrativa, al pagamento nei confronti della Sede di della CP_3 CP_4
complessiva somma di €. 116.104,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun esborso sino al soddisfo.
Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 63/2019, il Tribunale di Termini Imerese, pronunciando sui giudizi riuniti
R.G 2873/2014 e R.G. n. 1069/2017, in accoglimento della domanda proposta da CP_1
ha condannato il e la
[...] TR Controparte_5
in solido, al pagamento dell'importo di € 64.091,53 a titolo di
[...]
risarcimento del danno da invalidità permanente ed € 10.399,60 a titolo di danno biologico temporaneo, oltre accessori, a seguito del sinistro occorsogli il 1° marzo 2012 mentre, in qualità di porta lettere dipendente di percorreva Contrada Mistretta al Controparte_6
fine di distribuire la posta a bordo del ciclomotore di servizio.
In accoglimento della domanda proposta dall' (nel giudizio riunito R.G. n. CP_3
1069/2017), il Tribunale ha condannato e la TR [...]
in solido, a rimborsare l'importo di € 37.111,08, oltre Controparte_5
accessori, già liquidati dall'Istituto al lavoratore infortunato.
Il Tribunale ha infine posto a carico del le spese legali e quelle di CTU TR
medica.
Ha invero ritenuto il Tribunale provato il fatto storico allegato dall'attore, ossia essere stato aggredito da un branco di cani randagi che lo avevano fatto cadere dal ciclomotore, causandogli così il grave infortunio subito il 1° marzo 2012, alla luce di quanto riferito dai due testi addotti dall'attore. In particolare, il teste aveva riferito di aver assistito Tes_1
4 all'aggressione e di aver visto il fattorino cadere dal ciclomotore quando, dopo essere stato inseguito da “un branco di cani”, un “altro cane, che sbucava dalla campagna, andava a impattare sulla ruota anteriore del motorino”; il teste , Responsabile del Centro di Tes_2
Distribuzione di aveva riferito di aver ricevuto diverse segnalazioni della Controparte_6 presenza di cani randagi nella Contrada Mistretta da parte dell'infortunato già prima che avvenisse il sinistro e proprio nella zona dove questo si era poi verificato, di aver fatto una prima denuncia che tuttavia non veniva formalizzata e di averne quindi proposto una seconda,
a seguito del sinistro, che veniva ritualmente protocollata;
che nelle settimane successive al sinistro, anche l'addetta alla distribuzione INDIA ANNA RITA, che sostituita CP_1
infortunato, aveva riferito di aver visto branchi di cani randagi in Contrada Mistretta, tanto che il 19 marzo 2012 il servizio di distribuzione della posta era stato sospeso.
Il Tribunale ha quindi ritenuto provata la versione dei fatti fornita dall'attore, ritenendo invece inconducenti le circostanze addotte a confutazione dal che aveva CP_2 evidenziato che nel modulo di denuncia di infortunio in itinere predisposto dall' e CP_3 compilato dal lavoratore il 16 marzo 2012, quest'ultimo aveva dichiarato di essere caduto accidentalmente dal ciclomotore e non aveva indicato testimoni. Ha invero rilevato il
Tribunale che, nel suddetto modulo, le domande erano formulate del tutto genericamente e che l'infortunato aveva prontamente dichiarato la presenza sui luoghi del teste Tes_1
alla compagnia assicuratrice.
Il Tribunale, accertata la natura randagia o vagante del branco di cani, ha ritenuto il responsabile - in via esclusiva e senza concorso alcuno della TR
, terza chiamata, gravata da meri compiti di generale controllo della Controparte_7
popolazione canina - dei danni causati dagli animali ai sensi dell'art. 4 L. n. 281/1991 e dell'art. 14 L.R. n. 5/2000, norma che attribuisce proprio ai Comuni il compito di provvedere alla cattura dei cani randagi o vaganti e al loro successivo affidamento a rifugi sanitari pubblici o convenzionati.
Il Tribunale ha quindi quantificato il danno non patrimoniale in complessivi € 106.522,00
(tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, 38 anni, della percentuale di invalidità al 21% e di 289 giorni di invalidità temporanea totale). Al fine di quantificare correttamente il danno differenziale - atteso che l'infortunato aveva già prontamente ricevuto l'indennizzo – il Tribunale ha devalutato alla data del sinistro l'acconto e il credito, CP_3
5 detratto quindi il primo dal secondo e calcolato su tale importo gli interessi compensativi prima sull'intero capitale rivalutato anno per anno e poi – a seguito del pagamento dell'acconto – sulla differenza residua fino alla liquidazione definitiva.
Il Tribunale ha così quantificato in € 64.081,53 il danno biologico permanente ed in €
10.399,60 il danno biologico temporaneo. Il Tribunale ha altresì riconosciuto a titolo di rimborso spese, ulteriori € 467,77.
Accertata la responsabilità del e individuato l'importo risarcitorio, il TR
Tribunale ha accolto anche la domanda di manleva formulata dall'ente civico nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, , e la domanda di rivalsa spiegata CP_5 dall' nei confronti del condannato a rifondere all' l'indennizzo CP_3 CP_2 CP_3
dall'istituto già corrisposto al lavoratore infortunato, pari a € 37.111,08.
2. Avverso la predetta decisione ha interposto gravame la compagnia Assicuratrice già , lamentando l'erroneità della Parte_1 CP_5
sentenza per avere il Tribunale ritenuto provato che a causare la caduta del portalettere dal ciclomotore di servizio fosse stato un branco di cani randagi, mentre lo stesso CP_1
sia al servizio 118 che ai sanitari del P.S. non aveva riferito questo bensì di una “caduta accidentale” e ancora , successivamente, nel compilare la scheda tecnica per la denuncia dell'infortunio all' , il successivo 16 marzo 2012, veva dichiarato che non CP_3 CP_1
vi erano testimoni, dichiarazione confermata anche in sede di interrogatorio davanti al
Giudice.
Ha evidenziato la compagnia assicuratrice appellante che la presenza del testimone era stata resa nota da oltanto il 25 febbraio 2014, ossia dopo la Tes_1 CP_1
formalizzazione della richiesta di risarcimento al e che le dichiarazioni rese dal teste CP_2 all'udienza contraddicevano quanto riferito dall'infortunato nell'immediatezza dei fatti, sia agli operatori del 118 che al P.S., ossia che non vi erano testimoni al momento della caduta.
In subordine, la Compagnia assicuratrice ha eccepito che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto il sinistro coperto dalla polizza assicurativa stipulata dall'ente civico, che aveva volutamente e colposamente omesso un servizio invece obbligatorio per legge, così creando un aggravamento del rischio idoneo a eliminare l'elemento aleatorio e a recidere il diritto all'indennizzo. Ha in particolare eccepito la società che l'ente civico pur essere stato informato, come riferito dal teste , della presenza di cani randagi in Contrada Tes_2
6 Mistretta, prima dell'infortunio per cui è causa, non aveva posto in essere alcuna iniziativa, rendendo così senz'altro possibile l'evento.
3. Con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 17 maggio 2019 si è costituito anche , concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4. All'udienza del 19 giugno 2019, è stata disposta, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. R.G. 457/2019, introdotto dal CP_2
che aveva proposto gravame avverso la medesima sentenza, lamentandone
[...]
l'erroneità per aver ritenuto provato il fatto storico allegato dall'attore, così come rappresentato dal teste ossia che l'infortunio fosse stato causato da un branco Tes_1
di cani, nonostante nel compilare il modulo per infortunio in itinere, il 16 marzo 2012, CP_3
proprio il lavoratore avesse dichiarato che al momento del fatto non erano presenti testimoni, dichiarazioni peraltro confermate in sede di interrogatorio formale davanti al Tribunale.
L'inattendibilità del teste secondo la prospettazione dell'ente civico appellante, Tes_1
ben avrebbe dovuto essere desunta dal Tribunale anche attraverso il confronto con le dichiarazioni rese dallo stesso infortunato sia agli operatori del 118 (nel riquadro dedicato alla descrizione della dinamica dell'incidente si legge infatti “caduta accidentale dallo scooter”), sia al P.S. (“riferito incidente stradale, caduta con la moto in servizio lavorativo”).
Ancora, il appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver ritenuto CP_2
provato che i cani fossero randagi, circostanza invece non emersa - pur a voler ritenere attendibile il teste - dalle dichiarazioni di il quale aveva infatti riferito di non Tes_1
essere sicuro del fatto che si trattasse di cani randagi (“secondo me erano randagi … secondo me non avevano il collare”) e per aver ritenuto provata la pericolosità degli stessi, caratteristica non coincidente con quella della natura randagia.
In ultimo, l'ente civico ha lamentato la violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, avendo invero il Tribunale affermato la responsabilità dell'ente per non avere quest'ultimo “allegato circostanze utili a far ritenere assente una responsabilità a proprio carico per quanto accaduto” né provato “che i fatti si siano svolti secondo modalità differenti”.
5. In tale ultimo processo si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_8 entrambi chiedendo il rigetto del gravame, nonché l' che, in via incidentale, ha altresì CP_3
chiesto la condanna del in solido con la compagnia assicuratrice, al pagamento delle CP_2
7 ulteriori somme nelle more del giudizio corrisposte a titolo di indennizzo al lavoratore, oltre accessori.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio
2024, la Corte ha posto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.Per motivi di ordine logico deve innanzi tutto essere esaminato il motivo di gravame, formulato sia dal che dalla con il TR Controparte_5
quale è stata lamentata l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che l'infortunio fosse stato causato da un branco di cani randagi pericolosi.
8.Il motivo non può trovare accoglimento.
Correttamente invero il Tribunale ha ritenuto provata la dinamica del sinistro del 1° marzo
2012, così come dedotta dal lavoratore, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese dai due testi addotti dal lavoratore stesso.
Il primo teste, testimone oculare, ha infatti dichiarato di aver assistito alla Tes_1
caduta e di aver visto un cane che, sbucato dai cespugli laterali alla strada, al fine di raggiungere il resto del branco, andava a impattare sulla ruota anteriore del ciclomotore di servizio, facendo cadere CP_1
Il secondo teste, , Responsabile del Centro di distribuzione di Tes_2 Controparte_6
presso il quale era addetto il lavoratore ha dichiarato che, fin da prima del CP_1
sinistro, più volte, il lavoratore aveva segnalato la presenza di cani randagi presso Contrada
Mistretta, tanto da indurlo a recarsi presso la Polizia Municipale dove però la denuncia non veniva formalizzata per l'assenza del Comandante e che, nelle settimane successive, la portalettere che aveva sostituito veva segnalato la persistente presenza di cani CP_1
randagi presso la suddetta contrata, fino a quando, il 19 marzo 2012, il servizio di distribuzione posta nella Contrada Mistretta era stato sospeso.
Nessuno dei testi può essere ritenuto inattendibile.
Ed invero, sotto il profilo soggettivo, nessuno dei due ha interesse nella causa o rapporti di parentela o amicizia col danneggiato;
sotto il profilo oggettivo, hanno entrambi reso dichiarazioni intrinsecamente coerenti, riportando fatti - in particolare - che hanno Tes_2
trovato riscontro in giudizio, ossia, da un lato, la formalizzazione della denuncia della
8 presenza di cani randagi da parte del responsabile del servizio distribuzione subito dopo l'incidente (in data 16 e 19 marzo 2012) e, dall'altro, la sospensione del servizio a far data dal
19 marzo 2012 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. 18/04/2016, n. 7623; cfr. altresì Cass. sez. II
Ordinanza, 13/05/2022, n. 15319).
Né il teste può ritenersi non credibile per il sol fatto che il lavoratore non ha Tes_1
prontamente dichiarato agli operatori del 118 e al P.S. la sua presenza al momento del fatto.
Una tale precisazione, infatti, sarebbe stata del tutto superflua e inconducente nel contesto sanitario di riferimento. Lo stesso è a dirsi per la mancata compilazione dei campi dedicati ai dati dei testimoni nel modulo di denuncia di infortunio predisposto dall' . CP_3
Deve peraltro rilevarsi che nel suddetto modulo non è espressamente formulata la domanda in merito alla presenza o meno di testimoni al momento del fatto, ma del tutto genericamente
è predisposto uno spazio affinché possano essere indicate le generalità di eventuali testimoni
(cfr. modulo in atti).
Da tanto discende la conferma del capo della sentenza che ha ritenuto provati i fatti addotti dal lavoratore e che la caduta dal ciclomotore di servizio, il giorno 1° marzo 2012, fosse stata causata da un branco di cani, animali che ben può presumersi fossero randagi atteso che circolavano liberamente in branco.
9. Merita invece accoglimento il motivo di gravame con il quale l'ente civico ha lamentato la violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, avendo invero il Tribunale addossato al la responsabilità per il sinistro occorso al lavoratore, per il sol fatto di CP_2
essere ente competente ex lege alla gestione del randagismo.
10. Giova invero ricordare che, come chiarito dalla S.C., la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi - diversa per quella prevista per la fauna selvatica protetta - pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale randagio): “non possono quindi trovare applicazione le regole di cui all'art. 2052 c.c., in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte dei soggetti della pubblica amministrazione preposti alla gestione del fenomeno del randagismo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2018, n. 17060; Cass. Sez.
9 3, ord. 31 luglio 2017; n. 18954, nello stesso senso si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31957).
Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n.
17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), “occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n. 5339).
Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Atteso infatti che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa
10 le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così
Cass. n. 5339 cit.). L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.
(così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.). Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani randagi dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
11.Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata quindi necessaria la prova dell'esigibilità di uno specifico TR
comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento: il lavoratore danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste di Contr intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla e al rimaste CP_2
inevase (Cass. n. 32884/2021; Cass. 3737/2023; Cass. 31/07/2017, n. 18954).
Circostanze queste che, nel caso di specie, sono state del tutto genericamente allegate e non provate dal danneggiato.
Il teste , all'udienza del 21 novembre 2016, ha infatti così riferito: “Io ho ricevuto Tes_2
diverse segnalazioni da parte dell'attore prima che avvenisse il sinistro. … A quel punto mi sono recato al comando di polizia municipale dove c'era un'impiegata alla quale ho fatto richiesta di presentare denuncia relativa alla presenza di cani randagi nella zona interessata.
La prima volta mi hanno detto che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta in presenza del comandante ed a quel punto sono andato via. Sono poi tornato ed il comandante non c'era.
Alla fine non ho fatto denuncia in quanto il comandante non c'era e la stessa impiegata me lo ha sconsigliato stante la mancanza del servizio per catturare i cani randagi”. Da quanto riferito dal teste, si comprende che lo stesso, sebbene si fosse recato presso la Polizia
Municipale - in data non precisata, ma comunque - prima dell'incidente, non aveva presentato denuncia, omettendo quindi di formalizzare la segnalazione, anche perché in quel momento il Comandante era assente.
11 In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può quindi ritenersi esser sorto in capo all'ente civico fin da prima del sinistro.
12.Né può ritenersi che poiché l'evento dannoso costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare e poiché l'osservanza della norma cautelare implica l'approntamento di un servizio organizzato, spettava al Comune dedurre e dimostrare di avervi dato compiuta osservanza in base ai principi generali in materia di nesso di causalità e di responsabilità colposa, non avendo invero, né l'infortunato né l' , neppure dedotto e CP_3
lamentato la mancata predisposizione di adeguate misure organizzative dirette alla prevenzione e controllo dei cani vaganti e alla cattura dei medesimi come richiesto dalla legge e che, ove queste fossero state messe in atto, avrebbero scongiurato la verificazione dell'evento.
13.In riforma della sentenza gravata, devono quindi essere rigettate la domanda di condanna dell'ente civico al risarcimento del danno formulata da e quella di Controparte_1 rivalsa per surroga formulata dall' . Il lavoratore infortunato deve essere altresì CP_3
condannato alla restituzione di quanto percepito in forza della sentenza del Tribunale di
Termini Imerese.
14. Visto l'art. 91 c.p.c. le spese del doppio grado di giudizio devono essere poste a carico di e dell' , in solido, e sono liquidate come in parte dispositiva. Controparte_1 CP_3
Le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate, sono definitivamente poste a carico di e dell , in solido e per pari quote. Controparte_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia dell' , definitivamente Controparte_4
pronunziando contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 63/2019 resa il 18 gennaio 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da Parte_1
nel proc. R.G. 406/2019 e dal el proc. R.G. n. 457/2019, TR
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da CP_1
e lo condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della predetta
[...]
sentenza, oltre interessi al tasso legale sino al saldo;
rigetta la domanda di rivalsa proposta dall' nei confronti del CP_3 CP_9
;
[...]
12 condanna e l' in solido, alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 CP_3
del doppio grado di giudizio, liquidate in € 7.800,00 per il primo grado e in € 5.000,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del e della TR
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate, Parte_1 sono definitivamente poste a carico di e dell , in solido e per Controparte_1 CP_3
pari quote. così deciso in Palermo, lì 2 ottobre 2024.
Il Consigliere est.
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
13