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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Ugo Cepparulo (C.F. ), del Foro di C.F._2
Santa Maria C.V, presso il suo studio in AS (CE) alla Via Calabria n. 52 elettivamente domicilia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dep. il
27.10.24,
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Maria ConSIlia Tamburrino (C.F. ) e Antonio C.F._4
Garofalo (C.F. ), presso il cui studio in Caserta al Viale dei Bersaglieri C.F._5
86, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022 il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 8/7/2006 con dal quale erano nati due CP_1
Per_ figli, il 18/6/08 e , il 28/6/2013; Persona_2
-che con decreto di omologa emesso in data 26/2/2019 il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione personale;
- che il rapporto tra i coniugi si era molto deteriorato a causa della forte ostilità tra la moglie e la famiglia del ricorrente acuita dalla convivenza nel medesimo stabile tant'è che i genitori dello stesso avevano promosso nei suoi confronti un'azione di rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale;
- che subiva continue mortificazioni dalla moglie perché svolgeva un'attività lavorativa non lucrosa e assumeva di aver subito anche aggressioni fisiche da parte della ex coniuge;
tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
in subordine, nell'ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla resistente, chiedeva l'affidamento a mesi alterni a ciascun genitore con obbligo di mantenimento dei figli nei mesi di rispettiva permanenza presso i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nell'ipotesi di mancato accordo sul collocamento dei figli chiedeva l'intervento di un mediatore familiare al fine di recuperare il rapporto con i figli.
Si costituiva con memoria in riconvenzionale in data 13 ottobre 2022 , la quale, CP_1 pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio deduceva che la casa coniugale doveva essere assegnata alla resistente che ivi vi abitava con i figli;
che l'atteggiamento del ricorrente nei confronti dei figli era stato di totale disinteresse e che quindi, erano i figli a non voler andare con il padre, in quanto ritenuto anaffettivo e disinteressato ai loro bisogni, avendo il ricorrente in più occasioni affermato di non essere in grado di fare il padre e che non avrebbe mai voluto avere i figli;
che pertanto doveva essere disposto l'affidamento esclusivo ed essere disposti accertamenti sulla capacità genitoriale del ricorrente;
quanto al mantenimento dei figli evidenziava la non adeguatezza dell'assegno di mantenimento di € 350,00 per i figli minori, stabilito in tale misura in considerazione del fatto che il ricorrente lavorava fuori sede e doveva affrontare spese, situazione non più attuale dal momento che il ricorrente era tornato dalla Toscana e lavorava presso un istituto scolastico di Marcianise come collaboratore scolastico;
che la situazione economica era quindi, migliorata tenuto conto che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro era riconducibile ad una scelta del tutto volontaria dell' che svolgeva attività di musicista, attività dalla quale ricavava anche redditi ulteriori Pt_1 rispetto a quello dell'attività lavorativa;
chiedeva pertanto l'assegnazione della casa coniugale, in subordine porre a carico del ricorrente le spese di un eventuale affitto, disporsi l'affido esclusivo dei figli;
disporsi un diritto di visita libero e un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
prescrivere all' un Pt_1 percorso di sostegno della genitorialità.
In sede di audizione i coniugi confermavano quanto riportato nei rispettivi atti introduttivi dai quali emergeva un quadro di forte conflittualità familiare e dunque la necessità di approfondire, in sede istruttoria, la capacità genitoriale di entrambi, stante il dedotto disagio dei figli, Per_ soprattutto di nel rapporto con il padre.
Con ordinanza del 03.03.2023, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale restava assegnata la casa coniugale sita in OL Via Marconi n.29 ; a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione personale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Santa Maria in data 5/4/2019, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento per i figli in misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie da versarsi secondo le modalità già stabilite nel predetto decreto di omologa;
stabiliva un regime di visita libero tra padre e figli previo accordo tra i genitori e secondo le eSIenze scolastiche e ludiche dei figli e secondo la volontà di questi ultimi, riservando alla fase istruttoria l'approfondimento sulle capacità genitoriali dei coniugi e una eventuale disciplina più dettagliata del diritto di visita.
All'udienza del 20 giugno 2023 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente precisava che il reddito si era ridotto in quanto lo stesso prima prestava servizio presso l'Istituto Scolastico Novelli sito in Marcianise come collaboratore scolastico con un contratto part-time e che ora non percepiva alcuna retribuzione, trovandosi in aspettativa per motivi familiari dovendo prestare assistenza continua ai due genitori, anziani e di cagionevole salute e chiedeva altresì, di valutare la collocazione dei minori presso la casa di proprietà della resistente sita in Casapesenna al fine esclusivo di tutelare l'interesse dei figli e placare le quotidiane criticità familiari, insistendo per la revoca del provvedimento Presidenziale che onerava il ricorrente al pagamento della somma di € 450,00 mensile (€ 225,00 per ciascun figlio).
La resistente si opponeva alle deduzioni del ricorrente assumendo che la riduzione della capacità economica del ricorrente era dovuta al sol fine di sottrarsi al proprio dovere di mantenimento nei confronti dei figli e che come emergeva dal contratto individuale di lavoro depositato agli atti dalla controparte, si evinceva che, in occasione del trasferimento dall'istituto
“Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli (FI) all'Istituto “Novelli” di Marcianise, la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale era stato oggetto di esplicita domanda del lavoratore. Assumeva altresì che non rispondeva al vero la circostanza sui motivi dell'aspettativa dal lavoro al fine di prestare assistenza continua agli anziani genitori in quanto i suoceri venivano accuditi da una badante e convivevano anche con la sorella del ricorrente che, avendo due figli maggiorenni, meglio poteva assistere i genitori.
Inoltre il ricorrente era inadempiente in ordine al suo obbligo di mantenimento, in quanto a far data dal mese di marzo 2023, provvedeva ad un mantenimento pari ad € 350,00 per la mensilità di marzo, € 200,00 per la mensilità di aprile ed € 350,00 per la mensilità di maggio, in luogo dei
450 euro previsti.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c., ritenuta la prova per testi articolata Per_ dal ricorrente superflua, la causa veniva rinviata per l'audizione della minore nonché
l'acquisizione di una relazione socio ambientale sul nucleo familiare di . Parte_1
Disposta l'audizione ed acquisita la relazione la causa, all'udienza del 17.01.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. cron. 6296/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nel giudizio di separazione, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
b), L. 898/1970, anzi confermata dalle prospettazioni di parte.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto all'affido dei figli deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene nel caso di specie dalla relazione dei Servizi Sociali di OL emerge la mancanza totale di rapporti del padre con i minori attribuita dall' alla conflittualità generata dalla Pt_1 convivenza nel medesimo stabile. L' - che la partecipato solo a 4 incontri con il distretto Pt_1 sanitario 18 nel percorso di sostegno alla genitorialità - si è sempre mostrato “ molto agitato con un eloquio concitato ed ansiogeno .“ Attribuisce la colpa del mancato rapporto con i figli alla moglie che “avrebbe deciso deliberatamente di infastidire lui e la sua famiglia coinvolgendo i
Per_ In sede di audizione la minore riferisce:
“ AP abita al piano inferire con i nonni paterni . Vedo PÀ nel viale di casa mentre esce Lui sta sempre al bar senza fare nulla. Prima lavorava a Firenze ma ora dice che sta qui per accudire i suoi genitori mentre in realtà dai nonni c'è anche la zia che provvede a loro e potrebbe provvedere anche da sola senza mio padre . Sia io che mio TE non andiamo mai dai nonni Siamo noi a non volerci andare perché loro non ci hanno mai saputo accudire e sin da piccola li ho sentiti che mi insultavano e insultano anche mia madre ed i nonni materni. Io con i nonni materni ho un ottimo rapporto Non voglio vedere i nonni paterni Non voglio vedere nemmeno mio padre e non cè mai stato per me Non sa nulla di me e nemmeno che scuola faccio
Lui diceva che dovevo prendermi cura di mio TE quando vivevamo insieme Non ci ha mai comprato nulla nemmeno una pizzetta mentre cambia ogni mese un telefonino”.
Il ricorrente ha partecipato solo parzialmente al percorso di sostegno alla genitorialità avendo avuto i SS una inziale difficoltà a contattare l' ed i successivi incontri sono stati Pt_1 improntati da continue recriminazioni e attribuzioni di responsabilità della situazione conflittuale alla condotta della resistente che a dire dell' assumeva nei suoi confronti Pt_1 atteggiamenti provocatori ma mai il ricorrente ha esaminato anche la sua condotta se non per sottolineare il suo malessere per la convivenza nel medesimo stabile. Tale circostanza invece di essere vissuta come una opportunità, potendo agevolare i tempi e le modalità di incontro con i figli, è stata ed è vissuta dal ricorrente in modo frustrante tanto da rappresentare causa di malessere anche mentale. Va altresì considerato che l' non versa nemmeno tutto il Pt_1 mantenimento previsto e che volontariamente come certificato dall'Istituto scolastico ha richiesto un periodo di aspettativa senza retribuzione ponendosi quindi nelle condizioni economiche di non poter ottemperare al suo obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
L' vive e sente l'obbligo morale di accudire i propri genitori ma al contempo non si Pt_1 occupa in maniera adeguata dei propri figli mostrando quindi nei lori confronti un disinteresse morale ed economico che giustifica l'affidamento esclusivo dei minori alla madre .
Quanto al diritto di visita lo stesso viene rimesso alla volontà dei minori e si suggerisce alle parti - come anche concluso dai SS- un percorso di mediazione al fine di agevolare il rapporto del padre con i figli .
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , essendone il CP_1 criterio di assegnazione costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla fine del coniugio (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Quanto al mantenimento dei figli, il Collegio osserva che ai sensi degli artt. 315, 317 e 337 quater del Codice civile, entrambi i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La legge dispone che il giudice fissi la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli minori d'età (art. 337 ter c. 2 c.c.), con la distinzione che in caso di figli minorenni la previsione dell'assegno non è subordinata al principio della domanda, giacché il giudicante può provvedervi in autonomia (Cass. 3206/2019), al contrario l'assegno a favore dei maggiorenni deve essere oggetto di richiesta.
Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene enunciato dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del
2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n. 3974/2002).
La previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue eSIenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n.
18538/2013). Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cass. n. 11025/1997).
Il Giudice istruttore in corso di causa ha onerato le parti del deposito delle dichiarazioni reddituali ma le parti non hanno ottemperato a quanto richiesto.
Il ricorrente unitamente al libello introduttivo ha depositato il CUD del 2020 attestante un reddito di € 18.249,84 e il CUD del 2021 da cui si evince un reddito di € 15.166,69.
La resistente unitamente alla memoria di costituzione ha depositato la CP_1 dichiarazione dell'anno 2021 dalla quale si evince un reddito lordo di € 1.850,00.
Ritiene il Collegio di confermare in euro 450,00 mensili l'assegno per il mantenimento ordinario per i due figli ( euro 225,00 ciascuno ) in quanto la situazione lavorativa dell' è Pt_1 frutto di una sua scelta e non di una impossibilità oggettiva . Inoltre l'assegno unico per i due minori verrà percepito interamente dalla resistenze che si occupa in via esclusiva dei minori anche alla luce della recente ordinanza n. 4672/2025 della Cassazione che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021. La CP_ Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato. Le spese straordinarie vanno invece ripartite in maniera paritaria come da protocollo SIlato dal
Tribunale con il locale ordine forense il 25.10.2010 che si intende in questa sede riporto e trascritto.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola in data 8/7/2006, da
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
09.03.1977; - assegna la casa coniugale in OL alla via Marconi 29 a che CP_1
l'abiterà unitamente ai figli;
Per_
- dispone l'affido esclusivo dei minori (nata il [...] )e , (nato il Persona_2
28/6/2013), alla madre e il diritto di visita del padre come in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ciascun mese la somma di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (€
225,00 ciascuno ) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord ed il locale ConSIlio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019;
- dispone che l'assegno unico universale per i minori venga percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola di provvedere alle trascrizioni, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.127 PII SA anno
2006)
Così deciso in Aversa il 14 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1818/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'Avv. Ugo Cepparulo (C.F. ), del Foro di C.F._2
Santa Maria C.V, presso il suo studio in AS (CE) alla Via Calabria n. 52 elettivamente domicilia giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dep. il
27.10.24,
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dagli Avv.ti Maria ConSIlia Tamburrino (C.F. ) e Antonio C.F._4
Garofalo (C.F. ), presso il cui studio in Caserta al Viale dei Bersaglieri C.F._5
86, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022 il ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in data 8/7/2006 con dal quale erano nati due CP_1
Per_ figli, il 18/6/08 e , il 28/6/2013; Persona_2
-che con decreto di omologa emesso in data 26/2/2019 il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato la separazione personale;
- che il rapporto tra i coniugi si era molto deteriorato a causa della forte ostilità tra la moglie e la famiglia del ricorrente acuita dalla convivenza nel medesimo stabile tant'è che i genitori dello stesso avevano promosso nei suoi confronti un'azione di rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale;
- che subiva continue mortificazioni dalla moglie perché svolgeva un'attività lavorativa non lucrosa e assumeva di aver subito anche aggressioni fisiche da parte della ex coniuge;
tanto premesso chiedeva l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
in subordine, nell'ipotesi di assegnazione della casa coniugale alla resistente, chiedeva l'affidamento a mesi alterni a ciascun genitore con obbligo di mantenimento dei figli nei mesi di rispettiva permanenza presso i genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nell'ipotesi di mancato accordo sul collocamento dei figli chiedeva l'intervento di un mediatore familiare al fine di recuperare il rapporto con i figli.
Si costituiva con memoria in riconvenzionale in data 13 ottobre 2022 , la quale, CP_1 pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio deduceva che la casa coniugale doveva essere assegnata alla resistente che ivi vi abitava con i figli;
che l'atteggiamento del ricorrente nei confronti dei figli era stato di totale disinteresse e che quindi, erano i figli a non voler andare con il padre, in quanto ritenuto anaffettivo e disinteressato ai loro bisogni, avendo il ricorrente in più occasioni affermato di non essere in grado di fare il padre e che non avrebbe mai voluto avere i figli;
che pertanto doveva essere disposto l'affidamento esclusivo ed essere disposti accertamenti sulla capacità genitoriale del ricorrente;
quanto al mantenimento dei figli evidenziava la non adeguatezza dell'assegno di mantenimento di € 350,00 per i figli minori, stabilito in tale misura in considerazione del fatto che il ricorrente lavorava fuori sede e doveva affrontare spese, situazione non più attuale dal momento che il ricorrente era tornato dalla Toscana e lavorava presso un istituto scolastico di Marcianise come collaboratore scolastico;
che la situazione economica era quindi, migliorata tenuto conto che la scelta di riduzione dell'orario di lavoro era riconducibile ad una scelta del tutto volontaria dell' che svolgeva attività di musicista, attività dalla quale ricavava anche redditi ulteriori Pt_1 rispetto a quello dell'attività lavorativa;
chiedeva pertanto l'assegnazione della casa coniugale, in subordine porre a carico del ricorrente le spese di un eventuale affitto, disporsi l'affido esclusivo dei figli;
disporsi un diritto di visita libero e un assegno di mantenimento per i figli di complessivi € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
prescrivere all' un Pt_1 percorso di sostegno della genitorialità.
In sede di audizione i coniugi confermavano quanto riportato nei rispettivi atti introduttivi dai quali emergeva un quadro di forte conflittualità familiare e dunque la necessità di approfondire, in sede istruttoria, la capacità genitoriale di entrambi, stante il dedotto disagio dei figli, Per_ soprattutto di nel rapporto con il padre.
Con ordinanza del 03.03.2023, il Presidente emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti con cui disponeva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale restava assegnata la casa coniugale sita in OL Via Marconi n.29 ; a parziale modifica delle condizioni concordate in sede di separazione personale nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Santa Maria in data 5/4/2019, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento per i figli in misura di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie da versarsi secondo le modalità già stabilite nel predetto decreto di omologa;
stabiliva un regime di visita libero tra padre e figli previo accordo tra i genitori e secondo le eSIenze scolastiche e ludiche dei figli e secondo la volontà di questi ultimi, riservando alla fase istruttoria l'approfondimento sulle capacità genitoriali dei coniugi e una eventuale disciplina più dettagliata del diritto di visita.
All'udienza del 20 giugno 2023 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente precisava che il reddito si era ridotto in quanto lo stesso prima prestava servizio presso l'Istituto Scolastico Novelli sito in Marcianise come collaboratore scolastico con un contratto part-time e che ora non percepiva alcuna retribuzione, trovandosi in aspettativa per motivi familiari dovendo prestare assistenza continua ai due genitori, anziani e di cagionevole salute e chiedeva altresì, di valutare la collocazione dei minori presso la casa di proprietà della resistente sita in Casapesenna al fine esclusivo di tutelare l'interesse dei figli e placare le quotidiane criticità familiari, insistendo per la revoca del provvedimento Presidenziale che onerava il ricorrente al pagamento della somma di € 450,00 mensile (€ 225,00 per ciascun figlio).
La resistente si opponeva alle deduzioni del ricorrente assumendo che la riduzione della capacità economica del ricorrente era dovuta al sol fine di sottrarsi al proprio dovere di mantenimento nei confronti dei figli e che come emergeva dal contratto individuale di lavoro depositato agli atti dalla controparte, si evinceva che, in occasione del trasferimento dall'istituto
“Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli (FI) all'Istituto “Novelli” di Marcianise, la riduzione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale era stato oggetto di esplicita domanda del lavoratore. Assumeva altresì che non rispondeva al vero la circostanza sui motivi dell'aspettativa dal lavoro al fine di prestare assistenza continua agli anziani genitori in quanto i suoceri venivano accuditi da una badante e convivevano anche con la sorella del ricorrente che, avendo due figli maggiorenni, meglio poteva assistere i genitori.
Inoltre il ricorrente era inadempiente in ordine al suo obbligo di mantenimento, in quanto a far data dal mese di marzo 2023, provvedeva ad un mantenimento pari ad € 350,00 per la mensilità di marzo, € 200,00 per la mensilità di aprile ed € 350,00 per la mensilità di maggio, in luogo dei
450 euro previsti.
Richiesti e concessi i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c., ritenuta la prova per testi articolata Per_ dal ricorrente superflua, la causa veniva rinviata per l'audizione della minore nonché
l'acquisizione di una relazione socio ambientale sul nucleo familiare di . Parte_1
Disposta l'audizione ed acquisita la relazione la causa, all'udienza del 17.01.2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. cron. 6296/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, a decorrere dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente nel giudizio di separazione, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
b), L. 898/1970, anzi confermata dalle prospettazioni di parte.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 01.12.1970 n.
898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto all'affido dei figli deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene nel caso di specie dalla relazione dei Servizi Sociali di OL emerge la mancanza totale di rapporti del padre con i minori attribuita dall' alla conflittualità generata dalla Pt_1 convivenza nel medesimo stabile. L' - che la partecipato solo a 4 incontri con il distretto Pt_1 sanitario 18 nel percorso di sostegno alla genitorialità - si è sempre mostrato “ molto agitato con un eloquio concitato ed ansiogeno .“ Attribuisce la colpa del mancato rapporto con i figli alla moglie che “avrebbe deciso deliberatamente di infastidire lui e la sua famiglia coinvolgendo i
Per_ In sede di audizione la minore riferisce:
“ AP abita al piano inferire con i nonni paterni . Vedo PÀ nel viale di casa mentre esce Lui sta sempre al bar senza fare nulla. Prima lavorava a Firenze ma ora dice che sta qui per accudire i suoi genitori mentre in realtà dai nonni c'è anche la zia che provvede a loro e potrebbe provvedere anche da sola senza mio padre . Sia io che mio TE non andiamo mai dai nonni Siamo noi a non volerci andare perché loro non ci hanno mai saputo accudire e sin da piccola li ho sentiti che mi insultavano e insultano anche mia madre ed i nonni materni. Io con i nonni materni ho un ottimo rapporto Non voglio vedere i nonni paterni Non voglio vedere nemmeno mio padre e non cè mai stato per me Non sa nulla di me e nemmeno che scuola faccio
Lui diceva che dovevo prendermi cura di mio TE quando vivevamo insieme Non ci ha mai comprato nulla nemmeno una pizzetta mentre cambia ogni mese un telefonino”.
Il ricorrente ha partecipato solo parzialmente al percorso di sostegno alla genitorialità avendo avuto i SS una inziale difficoltà a contattare l' ed i successivi incontri sono stati Pt_1 improntati da continue recriminazioni e attribuzioni di responsabilità della situazione conflittuale alla condotta della resistente che a dire dell' assumeva nei suoi confronti Pt_1 atteggiamenti provocatori ma mai il ricorrente ha esaminato anche la sua condotta se non per sottolineare il suo malessere per la convivenza nel medesimo stabile. Tale circostanza invece di essere vissuta come una opportunità, potendo agevolare i tempi e le modalità di incontro con i figli, è stata ed è vissuta dal ricorrente in modo frustrante tanto da rappresentare causa di malessere anche mentale. Va altresì considerato che l' non versa nemmeno tutto il Pt_1 mantenimento previsto e che volontariamente come certificato dall'Istituto scolastico ha richiesto un periodo di aspettativa senza retribuzione ponendosi quindi nelle condizioni economiche di non poter ottemperare al suo obbligo di mantenimento nei confronti della prole.
L' vive e sente l'obbligo morale di accudire i propri genitori ma al contempo non si Pt_1 occupa in maniera adeguata dei propri figli mostrando quindi nei lori confronti un disinteresse morale ed economico che giustifica l'affidamento esclusivo dei minori alla madre .
Quanto al diritto di visita lo stesso viene rimesso alla volontà dei minori e si suggerisce alle parti - come anche concluso dai SS- un percorso di mediazione al fine di agevolare il rapporto del padre con i figli .
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra , essendone il CP_1 criterio di assegnazione costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla fine del coniugio (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Quanto al mantenimento dei figli, il Collegio osserva che ai sensi degli artt. 315, 317 e 337 quater del Codice civile, entrambi i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La legge dispone che il giudice fissi la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli minori d'età (art. 337 ter c. 2 c.c.), con la distinzione che in caso di figli minorenni la previsione dell'assegno non è subordinata al principio della domanda, giacché il giudicante può provvedervi in autonomia (Cass. 3206/2019), al contrario l'assegno a favore dei maggiorenni deve essere oggetto di richiesta.
Il concorso dei genitori al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito, viene enunciato dall'art. 316-bis c.c. (che, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 154 del
2013, ha sostituito l'art. 148 c.c.), secondo il quale, per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, nonché la rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n. 3974/2002).
La previsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio contribuisce, quindi, a riequilibrare gli oneri di ciascun genitore nei casi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Sul punto è stato, tuttavia, precisato che la determinazione del contributo, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun genitore, per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue eSIenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore (Cass. n.
18538/2013). Occorre poi considerare che il contributo non può essere quantificato in una somma inferiore a quella necessaria per assicurare un “minimo essenziale per la vita e la crescita” della prole (Cass. n. 11025/1997).
Il Giudice istruttore in corso di causa ha onerato le parti del deposito delle dichiarazioni reddituali ma le parti non hanno ottemperato a quanto richiesto.
Il ricorrente unitamente al libello introduttivo ha depositato il CUD del 2020 attestante un reddito di € 18.249,84 e il CUD del 2021 da cui si evince un reddito di € 15.166,69.
La resistente unitamente alla memoria di costituzione ha depositato la CP_1 dichiarazione dell'anno 2021 dalla quale si evince un reddito lordo di € 1.850,00.
Ritiene il Collegio di confermare in euro 450,00 mensili l'assegno per il mantenimento ordinario per i due figli ( euro 225,00 ciascuno ) in quanto la situazione lavorativa dell' è Pt_1 frutto di una sua scelta e non di una impossibilità oggettiva . Inoltre l'assegno unico per i due minori verrà percepito interamente dalla resistenze che si occupa in via esclusiva dei minori anche alla luce della recente ordinanza n. 4672/2025 della Cassazione che ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021. La CP_ Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato. Le spese straordinarie vanno invece ripartite in maniera paritaria come da protocollo SIlato dal
Tribunale con il locale ordine forense il 25.10.2010 che si intende in questa sede riporto e trascritto.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Collegio definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Nola in data 8/7/2006, da
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
09.03.1977; - assegna la casa coniugale in OL alla via Marconi 29 a che CP_1
l'abiterà unitamente ai figli;
Per_
- dispone l'affido esclusivo dei minori (nata il [...] )e , (nato il Persona_2
28/6/2013), alla madre e il diritto di visita del padre come in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ciascun mese la somma di € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (€
225,00 ciascuno ) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, ed oltre al 50% delle spese straordinarie, come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
Nord ed il locale ConSIlio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.2019;
- dispone che l'assegno unico universale per i minori venga percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola di provvedere alle trascrizioni, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e
69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.127 PII SA anno
2006)
Così deciso in Aversa il 14 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro