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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 2920 / 2019 del R.G.A.C. e vertente tra:
con l'avv. Georgia Palermo - Attrice - Parte_1
e con l'avv. Gaetano Rizzuti - Convenuta - Controparte_1
avente ad oggetto un'azione risarcitoria per vendita di prodotti difettosi- aliud pro alio- su locazione finanziaria (leasing), ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via Parte_1 Controparte_1
principale, una declaratoria di sussistenza tra le parti di vendita aliud pro alio (si controverte sul bene mobile registrato: Mercedes GLA 200 D targato FG599BT) con effettuale condanna alla sostituzione del difetto di motore e/o dell'intero autoveicolo, in subordine, Parte_1
ha domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma di Controparte_1
danaro pari ad un preventivo di spesa di riparazioni dell'auto pari ad € 16833/43 (od altra somma risultante in corso di causa), ferma per entrambe le richieste, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti (riparazioni ulteriori, canoni di leasing versati e da onorare a scadenza contratto, fermo auto), in uno alle spese e competenze di giudizio.
L'attrice a corredo del petitum invocato, ha premesso: Parte_1
– di avere sottoscritto, nella qualità di utilizzatore - il 28/12/2016- una locazione finanziaria con il fornitore per il godimento dell'auto Mercedes GLA Controparte_1 un'accessoria adesione ad un programma di manutenzione e riparazione (scadenza
28 dicembre 2020) per € 840 /00 (contratto in cui era indicato, oltre alla CP_1
anche un venditore a nome di ); Persona_1
a seguire, la ha evidenziato in fatto: Parte_1
– di avere provveduto, subito dopo la consegna del bene, ad effettuare la manutenzione del veicolo, solo presso officine autorizzate Mercedes benz;
– di avere lamentato alla nel novembre 2018, un eccessivo consumo Controparte_1
d'olio dell'auto (cui seguiva un intervento, presso l'officina di Controparte_1
rabbocco olio motore);
– che, nonostante l'aggiunta dell'olio e i controlli del caso, la perdita di liquido continuava a presentarsi sicchè, in data 26 novembre 2018, l'auto veniva “ricoverata” presso l'officina meccanica Star assistance srl (convenzionata Mercedes) di Sala
Consilina;
– che, quest'ultima, in data 15/01/2029 (fattura di intervento del giorno successivo e per € 366 / 61), “diagnosticava” che al difetto lamentato potevasi rimediare solo con la sostituzione dell'intero vano motore;
– che, la sostituzione del motore, avrebbe importato un costo pari ad € 16833/43
(giusta preventivi stilati dalla all'uopo interpellata, il 10/01/ e Controparte_1
04/02/2019);
– che, con svariate comunicazioni a mezzo pec, l'attrice (ed il suo procuratore) invitava e diffidava la convenuta e la Mercedes benz Financial service e Mercedes benz Italia, alla riparazione del difetto, alla sostituzione (ove ipotesi residuale alla riparazione) dell'autovettura ed alla messa a disposizione della stessa attrice di un mezzo sostitutivo, senza rinuncia al ristoro economico per il danno patito.
Si è ritualmente costituita che, nel contestare alcun addebito a suo carico (sia Controparte_1
come riconducibilità astratta del lamentato danno ad un difetto di produzione, sia in ordine all'assenza – nella specie- di ogni tipizzazione cui alla c.d. vendita aliud pro alio), ha postulato l'esclusione di alcun legame- specie probatorio- tra l'evento dedotto e la diligenza della convenuta nell'obbligazione assunta.
Su tali premesse, la convenuta ha concluso per una declaratoria di inammissibilità della domanda e, comunque, per il suo rigetto, spese vinte.
La causa, istruita unicamente a mezzo testi, era di seguito avviata a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue.
Per intanto, va acclarato che, parte attrice, sebbene solo in sede di comparsa conclusionale, ha rinunciato al capo di domanda afferente la richiesta di accertamento e seguente condanna della convenuta (per asserita esistenza inter partes) sulla cd vendita aliud pro alio.
Sul punto, in adesione a giurisprudenza di merito, può convenirne l'ammissibilità dell'atto di rinuncia e la sua legittimità: “....Ancorché le comparse conclusionali abbiano istituzionalmente una funzione illustrativa delle difese già spiegate nel corso del giudizio, è possibile che la parte, in sede di p.c., possa rinunciare a qualche capo di domanda, con relativa restrizione del 'thema decicendum', posto che dopo la precisazione delle conclusioni
è vietato estendere il "thema decidendum" con la proposizione di nuove domande ed eccezioni, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Tribunale Agrigento sez. I, 03/10/2023, n.1312).
Nel merito e con riferimento alla causa petendi, la domanda è afflitta da carente supporto probatorio.
Il difetto (sull'auto) lamentato dall'attrice ed evincibile dal ricorrente e/o copioso consumo dell'olio motore, perchè possa condursi in un alveo di responsabilità colposa del produttore deve possedere, in punto di onus probandi (da evadersi da parte del cliente- parte attrice lamentante il pregiudizio subito), un adeguato riscontro tecnico fattuale da cui, con idoneo e ragionevole giudizio di esclusione di altre variabili incidenti nel processo causalistico, possa imputarsi una probabile condotta attiva od omissiva nell'avveramento dell'evento a carico del produttore.
Nel nostro caso, l'istruttoria raccolta (tutti i testi in maniera omogenea), ha certamente dimostrato un dato effettuale del veicolo (la perdita d'olio), epperò, nessuno degli escussi ha potuto creare (rectius: illustrare verosimilmente) quel necessario ponte di collegamento causalistico tra il danno e l'asserita condotta incongrua (non conforme, illegittima, negligente, imprudente) del produttore.
Sia i testi di parte attrice, che quelli della controparte nulla hanno, sostanzialmente, riferito su tale processo causalistico di attribuzione del danno al produttore od al venditore.
Certamente ed è inequivoco, che il difetto o vizio dei cilindri o dei pistoni fosse da emendare
(rettifica o sostituzione integrale) epperò, nessuno degli escussi (a parte qualche mancato ricordo del teste di parte convenuta) ha potuto inferire su un dato tecnico essenziale Tes_1
e prodromico alle vicende causali e cioè atto a risalire ad un (verosimile) atto fonte
(attributivo di responsabilità).
Analogicamente, il sintomo dimostrato dai testi (perdita d'olio), la diagnosi emessa (motore a sostituirsi o sostituito di poi) e la terapia praticata e dapprima ventilata (riparazione del vano motore o di parti essenziali di esso), non equivalgono a comprendere l'esatta etiopatogenesi (la verosimile causa attributiva del fenomeno) che, allo stato e processualmente, resta ignota.
In questo processo di verifica, peraltro, va ad innestarsi un elemento di interruzione del nesso di causalità (quantunque postulato e sfuggente processualmente), rappresentato dal dato temporale.
I due anni che decorrono dalla data di consegna del mezzo da parte della convenuta e sino alla prima comparsa del fatto pregiudizievole al cliente, rappresentano un arco temporale indicativo di un vulnus importante, ai fini dell'ascrivibilità del danno al suo autore (ovvero alla sua omissione o cattiva / inesatta condotta tecnica o prudenziale).
In punto di analisi dell'istruttoria, peraltro, costituisce motivo di dissonanza argomentativa ai fini del petitum sostanziale, l'avvenuta riparazione del veicolo giacchè, l'emenda tecnica
(lo status quo ante e ogni disamina sulle cause di mal funzionamento e/o deterioramento) ha, di fatto, impedito ogni possibile e plausibile verifica (e di una eventuale e/o susseguente stima del danno) della fotografia dell'auto (sebbene ex post, rispetto all'evento lesivo narrato).
Ulteriormente e secondo quanto deposto in istruttoria e in base al principio di non contestazione dei fatti, a parere del Tribunale, non è giudicabile alcun comportamento colposo del fornitore (oggi parte convenuta) nell'avveramento dei paventati danni sull'auto.
L'auto, intanto, è parsa conforme ai requisiti di vendita (qualità essenziali e promesse) all'atto di stipula del rapporto col fornitore, non è stata soggetta a censura nell'immediato della consegna al cliente, ha consentito la fruizione (senza pregiudizio) del bene stesso all'attrice per due anni e per una percorrenza di km 60.000 ca e, da ultimo, a seguito della denuncia dell'attrice, la convenuta non ha mancato di collaborare o verificare le doglianze tecniche o quanto in suo possesso per razionalizzare il percorso cd post vendita.
In punto di diritto, nel nostro, un giudizio di (non) credibilità della domanda per difetto di prova, non solo è in linea con il generale principio del fondamento sull'onere della prova- a carico di chi agisce- del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso
(circostanza che sia, cioè, in grado di vincere un'elevata incertezza- per come dedotto in Cass. civ. III 16655 / 2017) ma, in definitiva, rispetto al deposto istruttorio, non consente di privilegiare alcuna presunzione di difetto del bene, quale possibile fatto ignoto nella ricostruzione dei fatti (da cui far risalire la scaturigine dell'evento dannoso e ciò in base all'inammissibilità della c.d. "praesumptio de praesumpto"- v. sul principio la risalente ma non contraddetta Cass. civ. 12023 /1995).
Conclusivamente, la domanda va rigettata per i motivi esposti.
Le spese conseguono la soccombenza, giusta dispositivo.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2920/2019 del R.G.A.C così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3706 /13 (omnia), distratto tale importo a favore dell'avv. Gaetano Rizzuti distrattario.
Deciso in Cosenza il 26/05/2025
Maurizio Pancaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
200 D targato FG599BT e dietro corrispettivo di 47 canoni mensili di € 573 / 31 ed opzione finale d'acquisto pari ad € 6302 / 57;
– l'esistenza, in seno al contratto stipulato, di una serie di clausole contrattuali tra cui
Prima Sezione Civile
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica ed in persona del giudice Maurizio
Pancaro, nella causa civile iscritta al n. 2920 / 2019 del R.G.A.C. e vertente tra:
con l'avv. Georgia Palermo - Attrice - Parte_1
e con l'avv. Gaetano Rizzuti - Convenuta - Controparte_1
avente ad oggetto un'azione risarcitoria per vendita di prodotti difettosi- aliud pro alio- su locazione finanziaria (leasing), ha pronunciato la seguente sentenza, sulla scorta delle conclusioni rese dalle parti all'udienza del 20 febbraio 2025.
Coincisa esposizione dei fatti e dei motivi di diritto ha convenuto in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via Parte_1 Controparte_1
principale, una declaratoria di sussistenza tra le parti di vendita aliud pro alio (si controverte sul bene mobile registrato: Mercedes GLA 200 D targato FG599BT) con effettuale condanna alla sostituzione del difetto di motore e/o dell'intero autoveicolo, in subordine, Parte_1
ha domandato la condanna della convenuta al pagamento di una somma di Controparte_1
danaro pari ad un preventivo di spesa di riparazioni dell'auto pari ad € 16833/43 (od altra somma risultante in corso di causa), ferma per entrambe le richieste, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti (riparazioni ulteriori, canoni di leasing versati e da onorare a scadenza contratto, fermo auto), in uno alle spese e competenze di giudizio.
L'attrice a corredo del petitum invocato, ha premesso: Parte_1
– di avere sottoscritto, nella qualità di utilizzatore - il 28/12/2016- una locazione finanziaria con il fornitore per il godimento dell'auto Mercedes GLA Controparte_1 un'accessoria adesione ad un programma di manutenzione e riparazione (scadenza
28 dicembre 2020) per € 840 /00 (contratto in cui era indicato, oltre alla CP_1
anche un venditore a nome di ); Persona_1
a seguire, la ha evidenziato in fatto: Parte_1
– di avere provveduto, subito dopo la consegna del bene, ad effettuare la manutenzione del veicolo, solo presso officine autorizzate Mercedes benz;
– di avere lamentato alla nel novembre 2018, un eccessivo consumo Controparte_1
d'olio dell'auto (cui seguiva un intervento, presso l'officina di Controparte_1
rabbocco olio motore);
– che, nonostante l'aggiunta dell'olio e i controlli del caso, la perdita di liquido continuava a presentarsi sicchè, in data 26 novembre 2018, l'auto veniva “ricoverata” presso l'officina meccanica Star assistance srl (convenzionata Mercedes) di Sala
Consilina;
– che, quest'ultima, in data 15/01/2029 (fattura di intervento del giorno successivo e per € 366 / 61), “diagnosticava” che al difetto lamentato potevasi rimediare solo con la sostituzione dell'intero vano motore;
– che, la sostituzione del motore, avrebbe importato un costo pari ad € 16833/43
(giusta preventivi stilati dalla all'uopo interpellata, il 10/01/ e Controparte_1
04/02/2019);
– che, con svariate comunicazioni a mezzo pec, l'attrice (ed il suo procuratore) invitava e diffidava la convenuta e la Mercedes benz Financial service e Mercedes benz Italia, alla riparazione del difetto, alla sostituzione (ove ipotesi residuale alla riparazione) dell'autovettura ed alla messa a disposizione della stessa attrice di un mezzo sostitutivo, senza rinuncia al ristoro economico per il danno patito.
Si è ritualmente costituita che, nel contestare alcun addebito a suo carico (sia Controparte_1
come riconducibilità astratta del lamentato danno ad un difetto di produzione, sia in ordine all'assenza – nella specie- di ogni tipizzazione cui alla c.d. vendita aliud pro alio), ha postulato l'esclusione di alcun legame- specie probatorio- tra l'evento dedotto e la diligenza della convenuta nell'obbligazione assunta.
Su tali premesse, la convenuta ha concluso per una declaratoria di inammissibilità della domanda e, comunque, per il suo rigetto, spese vinte.
La causa, istruita unicamente a mezzo testi, era di seguito avviata a sentenza come da rito.
La domanda va decisa per come segue.
Per intanto, va acclarato che, parte attrice, sebbene solo in sede di comparsa conclusionale, ha rinunciato al capo di domanda afferente la richiesta di accertamento e seguente condanna della convenuta (per asserita esistenza inter partes) sulla cd vendita aliud pro alio.
Sul punto, in adesione a giurisprudenza di merito, può convenirne l'ammissibilità dell'atto di rinuncia e la sua legittimità: “....Ancorché le comparse conclusionali abbiano istituzionalmente una funzione illustrativa delle difese già spiegate nel corso del giudizio, è possibile che la parte, in sede di p.c., possa rinunciare a qualche capo di domanda, con relativa restrizione del 'thema decicendum', posto che dopo la precisazione delle conclusioni
è vietato estendere il "thema decidendum" con la proposizione di nuove domande ed eccezioni, ma non restringerlo, mediante rinuncia a qualche capo di domanda o a qualche eccezione (Tribunale Agrigento sez. I, 03/10/2023, n.1312).
Nel merito e con riferimento alla causa petendi, la domanda è afflitta da carente supporto probatorio.
Il difetto (sull'auto) lamentato dall'attrice ed evincibile dal ricorrente e/o copioso consumo dell'olio motore, perchè possa condursi in un alveo di responsabilità colposa del produttore deve possedere, in punto di onus probandi (da evadersi da parte del cliente- parte attrice lamentante il pregiudizio subito), un adeguato riscontro tecnico fattuale da cui, con idoneo e ragionevole giudizio di esclusione di altre variabili incidenti nel processo causalistico, possa imputarsi una probabile condotta attiva od omissiva nell'avveramento dell'evento a carico del produttore.
Nel nostro caso, l'istruttoria raccolta (tutti i testi in maniera omogenea), ha certamente dimostrato un dato effettuale del veicolo (la perdita d'olio), epperò, nessuno degli escussi ha potuto creare (rectius: illustrare verosimilmente) quel necessario ponte di collegamento causalistico tra il danno e l'asserita condotta incongrua (non conforme, illegittima, negligente, imprudente) del produttore.
Sia i testi di parte attrice, che quelli della controparte nulla hanno, sostanzialmente, riferito su tale processo causalistico di attribuzione del danno al produttore od al venditore.
Certamente ed è inequivoco, che il difetto o vizio dei cilindri o dei pistoni fosse da emendare
(rettifica o sostituzione integrale) epperò, nessuno degli escussi (a parte qualche mancato ricordo del teste di parte convenuta) ha potuto inferire su un dato tecnico essenziale Tes_1
e prodromico alle vicende causali e cioè atto a risalire ad un (verosimile) atto fonte
(attributivo di responsabilità).
Analogicamente, il sintomo dimostrato dai testi (perdita d'olio), la diagnosi emessa (motore a sostituirsi o sostituito di poi) e la terapia praticata e dapprima ventilata (riparazione del vano motore o di parti essenziali di esso), non equivalgono a comprendere l'esatta etiopatogenesi (la verosimile causa attributiva del fenomeno) che, allo stato e processualmente, resta ignota.
In questo processo di verifica, peraltro, va ad innestarsi un elemento di interruzione del nesso di causalità (quantunque postulato e sfuggente processualmente), rappresentato dal dato temporale.
I due anni che decorrono dalla data di consegna del mezzo da parte della convenuta e sino alla prima comparsa del fatto pregiudizievole al cliente, rappresentano un arco temporale indicativo di un vulnus importante, ai fini dell'ascrivibilità del danno al suo autore (ovvero alla sua omissione o cattiva / inesatta condotta tecnica o prudenziale).
In punto di analisi dell'istruttoria, peraltro, costituisce motivo di dissonanza argomentativa ai fini del petitum sostanziale, l'avvenuta riparazione del veicolo giacchè, l'emenda tecnica
(lo status quo ante e ogni disamina sulle cause di mal funzionamento e/o deterioramento) ha, di fatto, impedito ogni possibile e plausibile verifica (e di una eventuale e/o susseguente stima del danno) della fotografia dell'auto (sebbene ex post, rispetto all'evento lesivo narrato).
Ulteriormente e secondo quanto deposto in istruttoria e in base al principio di non contestazione dei fatti, a parere del Tribunale, non è giudicabile alcun comportamento colposo del fornitore (oggi parte convenuta) nell'avveramento dei paventati danni sull'auto.
L'auto, intanto, è parsa conforme ai requisiti di vendita (qualità essenziali e promesse) all'atto di stipula del rapporto col fornitore, non è stata soggetta a censura nell'immediato della consegna al cliente, ha consentito la fruizione (senza pregiudizio) del bene stesso all'attrice per due anni e per una percorrenza di km 60.000 ca e, da ultimo, a seguito della denuncia dell'attrice, la convenuta non ha mancato di collaborare o verificare le doglianze tecniche o quanto in suo possesso per razionalizzare il percorso cd post vendita.
In punto di diritto, nel nostro, un giudizio di (non) credibilità della domanda per difetto di prova, non solo è in linea con il generale principio del fondamento sull'onere della prova- a carico di chi agisce- del nesso di causalità tra il fatto generatore del danno e l'evento dannoso
(circostanza che sia, cioè, in grado di vincere un'elevata incertezza- per come dedotto in Cass. civ. III 16655 / 2017) ma, in definitiva, rispetto al deposto istruttorio, non consente di privilegiare alcuna presunzione di difetto del bene, quale possibile fatto ignoto nella ricostruzione dei fatti (da cui far risalire la scaturigine dell'evento dannoso e ciò in base all'inammissibilità della c.d. "praesumptio de praesumpto"- v. sul principio la risalente ma non contraddetta Cass. civ. 12023 /1995).
Conclusivamente, la domanda va rigettata per i motivi esposti.
Le spese conseguono la soccombenza, giusta dispositivo.
PQM
Il Tribunale monocratico di Cosenza- prima sezione civile- definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 2920/2019 del R.G.A.C così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3706 /13 (omnia), distratto tale importo a favore dell'avv. Gaetano Rizzuti distrattario.
Deciso in Cosenza il 26/05/2025
Maurizio Pancaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
200 D targato FG599BT e dietro corrispettivo di 47 canoni mensili di € 573 / 31 ed opzione finale d'acquisto pari ad € 6302 / 57;
– l'esistenza, in seno al contratto stipulato, di una serie di clausole contrattuali tra cui