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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2789 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nata in [...] il [...], che prende parte al presente Parte_6 ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...], Parte_7
, nato in [...] il [...], che prende parte al presente ricorso in Parte_8 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nata in [...] il [...] e , Persona_2 Parte_9 nato in [...] il [...],
, nato in [...] il [...], Parte_10
nata in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...], Parte_11
, nato in [...] il [...], Controparte_2
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13 , nato in [...] il [...], che prende parte al presente Parte_14 ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il Persona_4
25/06/2020,
, nata in [...] il [...], Parte_15 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] il [...] e coniugato con la Sig.ra Persona_5
Persona_6
I ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione coniugale predetta nasceva nel 1916 la sig.ra
; questa nel 1937 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Persona_7
e, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina Persona_8 che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1938 la sig.ra Persona_9
, nel 1946 la sig.ra nel 1947 la sig.ra
[...] Parte_16 Parte_17 quali - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza
[...] italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, nel 1949 la sig.ra e nel 1956 Parte_18 la sig.ra alle quali, invece, veniva trasmesso lo status civitatis in virtù Parte_1 delle note sentenze della Corte Costituzionale. La sig.ra Persona_9 CP_1
Pag. 2 di 7 si sposava nel 1971 con il sig. e procreavano nel 1965 la sig.ra Persona_10
e nel 1966 il sig. ; quindi la Controparte_1 Parte_2 CP_1 sig.ra si univa in matrimonio nel 1965 con il sig. e dalla loro Parte_16 Parte_9 unione nascevano nel 1966 il sig. nel 1969 la sig.ra Parte_3 [...]
nel 1971 la sig.ra nel 1977 la sig.ra Parte_4 Parte_5
e nel 1981 il sig. . Il sig. Parte_6 Parte_8 [...] si sposava nel 2005 con la sig.ra e dalla loro Parte_3 Parte_19 unione nasceva nel 2005 il sig. Dal matrimonio, nel 1994, tra la sig.ra Parte_10
e il sig. nascevano nel 1995 la sig.ra Parte_4 Parte_20
e nel 2000 la sig.ra La sig.ra Persona_3 Parte_11 Parte_5
si sposava nel 1992 con il sig. e procreavano nel 1993 il sig.
[...] Controparte_4 CP_2
; quindi, la sig.ra si univa in matrimonio nel 2011 con il
[...] Parte_6 sig. e dalla loro unione nascevano nel 2010 il sig. e nel Persona_11 Parte_7
2017 il sig. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_8 nascevano nel 2010 il sig. e nel 2017 la Persona_12 Parte_9 sig.ra . Dal matrimonio nel 1968 tra la sig.ra Persona_2 Parte_21
e il sig. nascevano nel 1969 la sig.ra
[...] Parte_22 Parte_12 [...] Pt_1
, nel 1973 il sig. e nel 1982 il sig. Parte_13 Parte_14
Quest'ultimo si sposava nel 2017 con la sig.ra e Persona_13 procreavano nel 2020 il sig. Quindi la sig.ra Persona_4 [...]
si univa in matrimonio nel 1966 con il sig. e dalla loro Parte_18 Parte_23 unione nasceva nel 1967 la sig.ra La sig.ra Parte_24 Parte_24
si sposava nel 1998 con il sig. e dalla loro unione nasceva nel
[...] Persona_14
2005 la sig.ra Parte_15
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Pt_25 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Pt_25 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Pag. 3 di 7 Istruita con produzione documentale, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'udienza del 5.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal GOT Dott. Sciarrone, in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n.
142/2025 del 31/07/2025.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Pag. 4 di 7 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, che hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti e, Persona_5 dalla sig.ra in poi, senza atti interruttivi sino agli odierni ricorrenti. Parte_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale. Precisamente, la sig.ra , il sig. , il Controparte_1 Parte_3 sig. , la sig.ra , la sig.ra , la sig.ra Parte_2 Parte_12 Parte_4 [...]
il sig. , la sig.ra , il sig. , il sig. Parte_5 Parte_13 Parte_6 Parte_8
, il sig. , la sig.ra la sig.ra il sig. , il sig. Parte_14 CP_2 Per_3 Pt_11 Pt_10 Per_
, il sig. la sig.ra , il sig. e il sig. sono Parte_7 Parte_9 Persona_1 Per_4 discendenti in linea retta, da una cittadina italiana, in assenza di eventi interruttivi.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pag. 5 di 7 La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Pag. 6 di 7 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2789 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...] il [...]; Parte_1
, nata in [...] il [...], Controparte_1
, nato in [...] il [...], Parte_2
, nato in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4
, nata in [...] il [...], Parte_5
, nata in [...] il [...], che prende parte al presente Parte_6 ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...], Parte_7
, nato in [...] il [...], che prende parte al presente ricorso in Parte_8 proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nata in [...] il [...] e , Persona_2 Parte_9 nato in [...] il [...],
, nato in [...] il [...], Parte_10
nata in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...], Parte_11
, nato in [...] il [...], Controparte_2
, nata in [...] il [...], Parte_12
, nato in [...] il [...], Parte_13 , nato in [...] il [...], che prende parte al presente Parte_14 ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sul minore , nato in [...] il Persona_4
25/06/2020,
, nata in [...] il [...], Parte_15 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone e dall'Avv. Valeria Saitta
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
- RESISTENTE
-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_3 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] il [...] e coniugato con la Sig.ra Persona_5
Persona_6
I ricorrenti hanno rappresentato che dall'unione coniugale predetta nasceva nel 1916 la sig.ra
; questa nel 1937 contraeva matrimonio con il cittadino straniero Sig. Persona_7
e, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina Persona_8 che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana. I predetti coniugi procreavano nel 1938 la sig.ra Persona_9
, nel 1946 la sig.ra nel 1947 la sig.ra
[...] Parte_16 Parte_17 quali - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza
[...] italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana, nel 1949 la sig.ra e nel 1956 Parte_18 la sig.ra alle quali, invece, veniva trasmesso lo status civitatis in virtù Parte_1 delle note sentenze della Corte Costituzionale. La sig.ra Persona_9 CP_1
Pag. 2 di 7 si sposava nel 1971 con il sig. e procreavano nel 1965 la sig.ra Persona_10
e nel 1966 il sig. ; quindi la Controparte_1 Parte_2 CP_1 sig.ra si univa in matrimonio nel 1965 con il sig. e dalla loro Parte_16 Parte_9 unione nascevano nel 1966 il sig. nel 1969 la sig.ra Parte_3 [...]
nel 1971 la sig.ra nel 1977 la sig.ra Parte_4 Parte_5
e nel 1981 il sig. . Il sig. Parte_6 Parte_8 [...] si sposava nel 2005 con la sig.ra e dalla loro Parte_3 Parte_19 unione nasceva nel 2005 il sig. Dal matrimonio, nel 1994, tra la sig.ra Parte_10
e il sig. nascevano nel 1995 la sig.ra Parte_4 Parte_20
e nel 2000 la sig.ra La sig.ra Persona_3 Parte_11 Parte_5
si sposava nel 1992 con il sig. e procreavano nel 1993 il sig.
[...] Controparte_4 CP_2
; quindi, la sig.ra si univa in matrimonio nel 2011 con il
[...] Parte_6 sig. e dalla loro unione nascevano nel 2010 il sig. e nel Persona_11 Parte_7
2017 il sig. Dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_1 Parte_8 nascevano nel 2010 il sig. e nel 2017 la Persona_12 Parte_9 sig.ra . Dal matrimonio nel 1968 tra la sig.ra Persona_2 Parte_21
e il sig. nascevano nel 1969 la sig.ra
[...] Parte_22 Parte_12 [...] Pt_1
, nel 1973 il sig. e nel 1982 il sig. Parte_13 Parte_14
Quest'ultimo si sposava nel 2017 con la sig.ra e Persona_13 procreavano nel 2020 il sig. Quindi la sig.ra Persona_4 [...]
si univa in matrimonio nel 1966 con il sig. e dalla loro Parte_18 Parte_23 unione nasceva nel 1967 la sig.ra La sig.ra Parte_24 Parte_24
si sposava nel 1998 con il sig. e dalla loro unione nasceva nel
[...] Persona_14
2005 la sig.ra Parte_15
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Pt_25 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Pt_25 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_3 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Pag. 3 di 7 Istruita con produzione documentale, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295
c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'udienza del 5.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal GOT Dott. Sciarrone, in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n.
142/2025 del 31/07/2025.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di PA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Pag. 4 di 7 La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, che hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti e, Persona_5 dalla sig.ra in poi, senza atti interruttivi sino agli odierni ricorrenti. Parte_1
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale. Precisamente, la sig.ra , il sig. , il Controparte_1 Parte_3 sig. , la sig.ra , la sig.ra , la sig.ra Parte_2 Parte_12 Parte_4 [...]
il sig. , la sig.ra , il sig. , il sig. Parte_5 Parte_13 Parte_6 Parte_8
, il sig. , la sig.ra la sig.ra il sig. , il sig. Parte_14 CP_2 Per_3 Pt_11 Pt_10 Per_
, il sig. la sig.ra , il sig. e il sig. sono Parte_7 Parte_9 Persona_1 Per_4 discendenti in linea retta, da una cittadina italiana, in assenza di eventi interruttivi.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pag. 5 di 7 La sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n.
30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Pag. 6 di 7 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
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