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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4798/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Lara Seccacini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4798/2020 promossa da:
(C. F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(C. F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ortenzi, e, con questi, elett.te domiciliati presso e nello studio dell'avv. Maurizio Discepolo, in virtù di procure in atti;
ATTORI
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1 carica;
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Ministro in carica;
entrambi rappresentati, difesi e dom.ti, ope legis, da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE, come da atto di citazione in riassunzione, ovvero: “A) in via, principale, preliminare e assorbente, accertare e dichiarare che nella fattispecie si è verificata in pagina 1 di 13 favore degli attori e l'acquisto per usucapione della Parte_1 Parte_2 proprietà immobiliare avente i seguenti identificativi catastali:
Il compendio immobiliare è censito al C: T. nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) come segue:
Foglio 16 – mappale 379 - – mq 90 ; Parte_3
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 57;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 50;
E al C: T come seguito indicato:
Foglio 16 – mappale 379 sub 5, A/3 - 5 vani - rendita € 296,96;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3- 4,5 vani- rendita € 195,22;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3 - 3,5 vani - rendita € 151,84;
Foglio 16 – mappale 2229;
Foglio 16 – mappale 2230;
con riserva di eventuale migliore identificazione e precisazione in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
Per l'effetto voglia il Tribunale adito ordinare alla competente Agenzia del Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare le relative trascrizioni, senza alcuna responsabilità.
B) In via subordinata e nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di non accogliere la domanda di usucapione sub. A) del presente atto, si chiede che il Tribunale adito accerti e dichiari che nella fattispecie vi è il diritto degli attori ad acquistare i beni sopra descritti in applicazione dell'art. 5 bis L. 212/2003. Conseguentemente si chiede che il Tribunale adito voglia condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad accogliere l'istanza Controparte_1 di acquisto dell'area di cui si controverte formulata dagli attori, previa, se del caso, disapplicazione della nota di diniego emanata dalla suddetta Filiale Controparte_1 CP_3 sede di Ancona del 04/10/2004 prot. 2004/12269. Con condanna dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti
[...]
e subendi dagli attori in conseguenza della mancata applicazione della suddetta normativa da parte dell' Con riserva di quantificazione del risarcimento in corso di causa Controparte_1
pagina 2 di 13 anche, in via del tutto subordinata, con il criterio equitativo. C) Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'erroneità, l'illiceità e la non debenza dei pagamenti richiesti dall nel corso degli anni agli attori per le Controparte_4 causali di cui in narrativa e conseguentemente statuire l'annullamento e/o la disapplicazione di tutte le note contenenti le richieste di pagamento inviate agli attori dalla suddetta
[...]
e che si producono. D) Si chiede altresì, anche in relazione Controparte_4 al quantum richiesto dall' nelle note inviate agli attori, che il Tribunale Controparte_1 adito accerti e dichiari che nella fattispecie si deve dare applicazione all'art. 936 comma 2 c. c. e quindi con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, all'applicazione dell'art. 936 comma 2 c. c. e al conseguente pagamento in favore degli attori della somma pari all'aumento del valore del fondo stante il fatto che il soprassuolo è stato realizzato dagli attori e dai loro dante causa, secondo la quantificazione che risulterà a seguito dell'espletando istruttoria e dei documenti prodotti e producendi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”;
PER PARTE CONVENUTA, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
”- rigettare le domande attoree, siccome del tutto infondate, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese “;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione i signori e Parte_1 Parte_4 convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale il
[...] Controparte_2
e l' , chiedendo: - in via principale, che venisse accertata e
[...] Controparte_1
dichiarata l'avvenuta usucapione, da parte degli attori, degli immobili siti in San Benedetto del Tronto, costituenti porzione di maggior fabbricato e distinti a Catasto Terreni come meglio indicato nell'atto di citazione;
- in subordine, che venisse accertato il diritto degli attori ad acquistare i beni in questione ex art 5-bis L. 212/2003, con condanna dell' CP_1
all'accoglimento dell'istanza di acquisto e al risarcimento dei danni subiti per la
[...]
mancata applicazione della succitata legge;
- l'annullamento e/o la disapplicazione di tutte le note contenenti richieste di pagamento inviate, negli anni, dall'
[...]
agli attori, in quanto erronee, illecite e comunque non dovute;
- Controparte_4
l'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 936, co. 2°, c.c., con conseguente pagina 3 di 13 condanna dei convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma pari all'aumento del valore del fondo in ragione della realizzazione, da parte di questi e dei loro aventi causa, del soprassuolo.
Gli attori esponevano a supporto delle loro richieste: “che i loro danti causa, unitamente ad altri soggetti, avevano realizzato degli immobili residenziali che, a causa dell'errata individuazione dei lotti, ricadevano in parte nel demanio marittimo. Presa coscienza di ciò gli interessati, evidenziando la propria buona fede, con istanze del maggio 1969 avevano chiesto all'Autorità Marittima di poter acquistare i frustoli di terreno demaniale sul quale ricadevano in parte i già menzionati immobili. Le richieste erano state accolte con conseguente avvio della procedura che, previa sdemanializzazione delle aree interessate e successivo loro trasferimento nell'elenco dei beni del patrimonio disponibile
(unitamente alle porzioni dei fabbricati che insistevano su di esse) sarebbe dovuta sfociare nel trasferimento dei beni in questione ai soggetti privati. Il procedimento faceva però registrare tempi lunghissimi, visto che dopo la pubblicazione (maggio 1976) sulla G. U. del decreto di sdemanializzazione delle aree in questione, di fatto esso si interrompeva, in quanto come emergeva in atti, non risultavano mai inviati al Ministero delle Finanze-Direzione Generale del Demanio gli atti relativi alle operazioni svolte sul posto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto”, il tutto fino a che “l'Ufficio del Territorio di Ascoli Piceno ha proceduto all'acquisizione di porzione del fabbricato di maggior consistenza […] ed ha chiesto ai ricorrenti [attuali attori] il pagamento del canone relativo all'occupazione dei beni in argomento per il periodo 1° gennaio 1996 – 31 dicembre
1999“.
Il verbale di acquisizione dei beni per cui è causa veniva impugnato davanti al Tar delle
Marche, e, con successivi, quattro atti di motivi aggiunti, i ricorrenti chiedevano, in subordine, l'accertamento del loro diritto ad acquisire i beni in parola ai sensi del sopravvenuto art. 5-bis della L. 212/2003, e impugnavano i provvedimenti dell'
[...]
che aveva ingiunto ai deducenti il pagamento dei canoni per Controparte_5
asserita occupazione delle aree in questione;
veniva, quindi, iscritto il procedimento rubricato al n. 1125/1999 R.G., che si concludeva con sentenza n. 49/2020 dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo per essere la questione di competenza del Giudice
Ordinario [cfr doc. 1), allig. all'atto di citazione].
pagina 4 di 13 Riassunta la causa innanzi all'intestato Ufficio, gli attori riproponevano avanti lo stesso le domande già formulate dinanzi al G.A. e precisavano le conclusioni sopra emarginate.
2. Si costituivano le Amministrazioni convenute, e Agenzia del Controparte_2
Territorio, contestando le domande attoree in quanto infondate e chiedendone il rigetto.
3. Assegnati i termini e depositate le relative memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ad opera della sola parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori richiesti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. Sulla base della impostazione attorea, va presa, in primo luogo, in esame la questione attinente alla avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa, la cui declaratoria viene, difatti, richiesta in via preliminare e principale.
Per_ Deducevano gli attori che , loro dante causa, con rogito Notar di data Persona_1
14/11/1928 (registrato in Ascoli Piceno al n. 709 Volt. 174), acquistava un appezzamento di terreno con sovrastante casa colonica, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto e meglio individuato in citazione. Su tale immobile, unitamente ad altri soggetti, Persona_1 realizzava dei fabbricati residenziali che, per una errata identificazione del confine dei lotti, in parte sconfinavano su area appartenente al demanio marittimo. Preso atto di tale errore, i soggetti interessati chiedevano all'Autorità Marittima, stante la propria assoluta buona fede, di poter acquistare i frustoli di terreno demaniale su cui ricadevano, in parte, i propri fabbricati. Accolte tali istanze, veniva avviata la procedura di sdemanializzazione dei terreni
– funzionale alla vendita ai privati -, con successivo trasferimento delle aree in questione al patrimonio disponibile dello Stato, unitamente alle porzioni di fabbricato su di esse erette.
In particolare, in data 02/09/69, parte dell'area acquistata da e su cui era Persona_1
già stato edificato l'intero fabbricato veniva acquisita al Demanio Pubblico Marittimo – Ramo
Marina Mercantile, con verbale di pari data, sottoscritto, oltre che dalle competenti
Amministrazioni, anche dai privati richiedenti, intestatari dei fabbricati sovrastanti, i quali rimanevano custodi delle relative porzioni di detti fabbricati.
pagina 5 di 13 Quindi, con decreto Ministeriale del 7 maggio 1976 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 12/05/76), l'area così acquisita al Demanio Pubblico Marittimo, veniva sdemanializzata e trasferita al patrimonio disponibile dello Stato.
E poiché dalla data di sdemanializzazione dell'area su cui insisteva il fabbricato (i.e.,
07/05/1976) – sdemanializzazione asseritamente riconducibile oltre che al relativo provvedimento, anche alla oggettiva mancanza di destinazione al pubblico servizio - l'Amministrazione statale non aveva mai rivendicato la proprietà degli immobili per cui è processo né aveva richiesto il pagamento di canoni per la relativa occupazione, gli odierni attori e, prima di essi, i loro aventi causa avevano pacificamente posseduto detti immobili per oltre un ventennio, di guisa che era maturata a loro favore la usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. (nel senso, invero, che per i beni appartenenti al demanio marittimo, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare, cfr. Cass. Ss.Uu. n. 7739 del 7 aprile 2020; conf., Cass. civ. Sez. VI, ord., 18/10/2019, n. 26655; tuttavia, ciò non incide sulle superiori valutazioni attesa la sopravvenienza di un provvedimento espresso di sdemanializzazione).
La sdemanializzazione e il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato avevano determinato la usucapibilità da parte dei privati e la perdita per non uso ventennale.
Per questo motivo, la successiva acquisizione, operata, ai sensi degli art. 822 e 934 c.c., con provvedimento di data 30/07/1999, n. 2001/IV/65-99, da parte dell'Amministrazione statale, di porzione del fabbricato di maggior consistenza, con cui si richiedeva ai privati il pagamento di canoni a titolo di occupazione, doveva considerarsi illegittimamente operata per essere già intervenuto l'acquisto a titolo di usucapione della relativa area in favore degli odierni attori e dei loro dante causa, che avevano costruito e sempre abitato l'immobile.
L'Amministrazione convenuta ha contestato l'avvenuta usucapione, eccependo: 1) “che furono gli stessi danti causa degli attori - a riconoscere con istanza del maggio 1969 - il diritto all'acquisizione allo stato della porzione di fabbricato realizzata su area demaniale”; 2) che nessun possesso continuativo e ininterrotto poteva essere invocato dagli attori in ragione, 2.1) delle numerose richieste di acquisto/transazione formulate in ordine al bene nel corso degli anni dagli attori stessi [cfr doc. 7)-9) comparsa di costituzione e risposta]; 2.2.) dell'atto pubblico del marzo 1982 [cfr. doc. 11) comparsa di costituzione], con cui la signora Controparte_6
pagina 6 di 13 donava agli odierni attori “la porzione immobiliare di sua proprietà con esplicita esclusione della porzione di fabbricato oggetto dell'odierno contenzioso, porzione tra l'altro dichiarata in atto di proprietà dello Stato e per il cui uso era in atto una regolare concessione la n. 443 rilasciata dalla
Marina Mercantile il 15/11/1979) in favore del dante causa degli attori“, la cui esistenza, come visto, era stata riconosciuta anche nella sentenza del Tar Marche;
2.3) del verbale di data
02/09/1969, con cui la porzione di area oggetto di causa veniva acquisita al demanio marittimo, con assunzione, a partire da tale data, della qualità di custode/concessionario e, quindi, di mero detentore del bene, da parte del dante causa degli attori, il tutto senza alcun successivo atto di interversione del possesso prima della notifica del ricorso al Tar avverso la richiesta di indennizzi formulata dall'Amministrazione; 2.4) delle richieste di indennizzi [cfr. all. 14)-16) costituzione convenuto] rivolte agli attori, nonché delle altre attività istituzionali di vigilanza e ispezione svolte dall'Amministrazione sul bene controverso, con cui quest'ultima avrebbe continuato ad esercitare il diritto di proprietà sullo stesso.
Orbene, avuto riguardo alle suillustrate contestazioni degli odierni convenuti, si osserva quanto segue.
In ordine alle richieste di acquisto/transazione formulate, nel corso degli anni, in relazione al bene per cui è giudizio, dagli attori, si evidenzia, in primo luogo, che, come risulta in atti, le richieste in parola, anche a voler prescindere dal loro contenuto, sono state comunque formulate dopo il maturarsi del tempus ad usucapionem [i.e., anno 2004, 2011 e 2018; cfr doc. 7)-9) comparsa di costituzione e risposta]; in secondo luogo, deve rilevarsi come il compimento di attività negoziali – come la proposta di acquisto - o di altra natura, dirette ad ottenere il trasferimento della proprietà non esclude un possesso utile all'usucapione.
Costituisce principio di diritto, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante non intende discostarsi, quello secondo il quale: “È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione” (così, Corte di Cassazione, Sez. II, ord.15 novembre 2022, n. 33618; Conf. Id., nn. 17321 del 2015 e 10026 del 2002). Nel caso di specie, la dichiarazione di disponibilità all'acquisto dell'immobile, fatta peraltro dopo il decorso del termine per usucapire, non potrebbe configurarsi né come rinuncia all'usucapione né come riconoscimento del diritto altrui,
pagina 7 di 13 potendosi da essa desumere soltanto la volontà dei possessori di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito.
Per gli stessi motivi, non appare rilevante l'avvenuto versamento da parte degli odierni attori, nel 2004, del prezzo concordato di acquisto del cespite ai sensi dell'art. 5-bis della legge
212/2003 (di cui si dirà), pari a € 5.600,00, giacché avvenuto quando era già spirato il termine ventennale per l'usucapione.
In ordine alle richieste di indennizzi rivolte agli attori nonché alle attività istituzionali di vigilanza e ispezione svolte sul bene controverso dall'Amministrazione deve sottolinearsi come le stesse risalgono all'ottobre 1999 [cfr all. 13) comparsa di costituzione], e, quindi, parimenti, non interesserebbero il ventennio ad usucapionem.
In ogni caso, per giurisprudenza costante di legittimità, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del decorso dell'usucapione ad atti diversi da quelli giudiziali - di cognizione ovvero di conservazione o di esecuzione - e, in particolare, agli atti di diffida o di costituzione in mora, i quali si presentano in ogni modo inidonei in ragione del fatto che il possesso ad usucapionem può esercitarsi anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare [“E' pacifico […] che gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare (Cass. 13211/92; 14917/01)” così, Cass civ., n. 15199 dell'11 luglio 2011]. Più in generale, la natura dell'usucapione non consente di attribuire efficacia interruttiva ad atti destinati ad operare solo con riguardo ai diritti di obbligazione o, comunque, ad atti che non comportino la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ad eccezione degli atti giudiziali, siccome diretti alla privazione del possesso ope iudicis [“In tema di usucapione, poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non da atti che comportino per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente
(Cass., n. 16234/2011)].
In ordine alla qualità di meri detentori degli attori (e dei loro danti causa) e sull'assenza di un atto di interversione del possesso da parte di questi, va, per contro, sottolineato come, nel surrichiamato rogito di data 30/03/1982, per atti Notar Persona_3 CP_6
pagina 8 di 13 , nel donare in favore dei figli, odierni attori, la nuda proprietà del fabbricato oggetto CP_6
del presente contenzioso, dava espressamente atto che la maggior porzione di tale fabbricato era di proprietà demaniale e che l'uso di tale porzione era regolato dalla concessione n. 443 rilasciata dalla Marina Mercantile.
Dunque, ancora alla data del 30/03/1982, gli attori e loro aventi causa si trovavano in una posizione di detenzione per cui, a' sensi dell'art. 1141, co. 2, c.c., non avrebbero potuto acquistare il possesso finché il titolo non fosse mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il possessore, né vi è prova in atti di una successiva interversione.
Non può, dunque, sostenersi l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili in contestazione: “Il possesso di un bene immobile costruito su suolo demaniale, anche se successivamente sdemanializzato, non può condurre all'usucapione della proprietà superficiaria, in quanto i beni demaniali sono per loro natura inalienabili e imprescrittibili. Affinché possa configurarsi un diritto di superficie su un'area originariamente demaniale, successivamente divenuta patrimonio disponibile dello Stato, è necessario che il possessore dimostri l'esistenza di un atto di interversione del titolo del possesso, tale da manifestare in modo inequivocabile l'animus rem sibi habendi, superando la presunzione di detenzione in nome altrui derivante dal rapporto concessorio. Tale interversione deve essere provata in modo rigoroso, non essendo sufficiente il mero compimento di atti di godimento o di disposizione del bene, in assenza di una chiara presa di posizione nei confronti del concedente. Inoltre, l'Amministrazione deve aver tenuto un comportamento inequivocabilmente omissivo o tollerante, tale da legittimare il consolidamento di una posizione possessoria qualificata in capo al privato. In mancanza di tali presupposti, il possesso del bene da parte del privato non può condurre all'usucapione della proprietà superficiaria, rimanendo il diritto di proprietà in capo all'Ente pubblico proprietario” (così, Cass., n. 16576/2016; grassetto della scrivente).
3.2. Va, a questo punto, affrontata l'ulteriore deduzione di parte attrice circa il proprio diritto ad acquistare i beni in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis l. n. 212/2003.
La norma appena richiamata prevede che “Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate allo sconfinamento di opere eseguite entro il 31.12.2002 su fondi attigui di pagina 9 di 13 proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interni a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.”
Come dimostrato dai documenti versati in atti, gli attori, al fine di definire la questione, hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 5-bis cit., indicando specificatamente i titoli abilitativi per la realizzazione dell'immobile in parte sovrastante l'area acquisenda.
Anche questa procedura, tuttavia, non andava a buon fine in quanto, dopo una prima richiesta di integrazione documentale, ottemperata dagli attori, senza alcun contraddittorio nonché in assenza di preavviso di rigetto, e, quindi, in spregio alla normativa di cui alla legge
241/1990, veniva rigettata la richiesta di acquisto inoltrata dagli attori (cui, peraltro, nulla veniva comunicato), in quanto “il bene risulta essere stato acquisito tra i beni del demanio dello
Stato con verbale del 02.09.1969”.
Orbene, a prescindere dalla violazione della 241/1990, la superiore decisione appare comunque illegittima dal momento che la normativa di cui alla legge n. 212/2003, di favore per il privato e per gli interessi economici dello Stato, non prevede limitazioni in relazione a fabbricati eventualmente già acquisiti al patrimonio statale;
la ratio legis è, difatti, quella di favorire al massimo la vendita delle aree interessate da sconfinamenti, tanto che è previsto finanche un obbligo per l'Agenzia di formulare opportuno invito all'acquisto al privato che non abbia prodotto la relativa domanda (cfr. art. 5: “Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto”).
La posizione giuridica soggettiva del privato rispetto all'acquisto è in termini di un diritto soggettivo perfetto a fronte di un'attività non certo discrezionale, ma vincolata dell'Agenzia (cfr. Cons. Stato, nn. 5546, 5548, 5549, 5550/2013, secondo cui l'interesse del privato è assunto come prevalente sulla natura pubblica del bene oggetto della pretesa acquisitiva, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione, essendo la relativa scelta già operata in astratto dal legislatore).
pagina 10 di 13 E ciò deve dirsi a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui, lo si ricorda,
l'acquisizione al demanio marittimo del fabbricato del privato con verbale di data 02/09/1969 era stato, di fatto, richiesta dagli stessi attori (che, difatti, sottoscrivevano detto verbale) in quanto atto propedeutico alla sdemanializzazione dell'arenile con gli insistenti manufatti e al successivo trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per poter essere, a quel punto, alienato al privato. Risultati questi che i privati non avevano potuto ottenere a causa delle lungaggini della procedura di sdemanializzazione avvenuta, come visto, solo il 16/12/1975, ma poi non seguita dalla vendita del terreno e della sovrastante porzione del fabbricato dal momento che, fino all'anno 1993, non si era potuto procedere alla formale presa in consegna dell'immobile tra i beni patrimoniali dello Stato (avvenuta solo nell'anno 1999), in difetto di copia dei decreti interministeriali di sclassifica (cfr. ministeriale del 22/02/93).
Si deve, dunque, riconoscere il diritto degli attori all'acquisto dei beni che qui ci occupano ai sensi della previsione di cui all'art. 5-bis in commento.
3.3. Non può, invece, accogliersi l'ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto della mancata applicazione, da parte dell' CP_1
della normativa di cui alla legge n. 212/2003. E ciò deve dirsi in difetto di
[...] qualsivoglia deduzione e, tantomeno, prova in ordine agli asseriti danni, anche con riguardo alla richiesta di relativo risarcimento in via equitativa (la liquidazione equitativa non può mai, difatti, sopperire al difetto di prova circa la ontologica sussistenza del danno e del nesso causale).
3.4. Quanto ai pagamenti richiesti, nel corso degli anni, dall'
[...]
agli attori per l'occupazione sine titulo dell'immobile statale per Controparte_4 effetto dello sconfinamento, deve rilevarsi come il protrarsi di siffatta occupazione trovi la sua etiologia nel comportamento della stessa Pubblica Amministrazione cui, sin dal 1969, gli odierni attori avevano chiesto di regolarizzare la situazione con la vendita del terreno oggetto di sconfinamento;
vendita cui l'Amministrazione aveva prestato il suo assenso, ma cui non aveva dato corso, come pocanzi visto, per fatto colposo dell'Amministrazione stessa.
Soltanto nell'anno 1999, con provvedimento dell'Ufficio Tecnico del Territorio di Ascoli
Piceno, di data 30/07/1999 n. 2001/IV/65-99, previa acquisizione del fabbricato per pagina 11 di 13 accessione – contrariamente a quelli che erano stati gli accordi con i privati fino a quel momento e, quindi, in contrasto con l'incolpevole affidamento dei privati stessi (cfr. nota Capitaneria di Porto n.
5/14298 Demanio del 29/07/1969; verbale di acquisizione di data 02/09/1969; nota Ministero delle Finanze-
Direzione Generale Demanio n. 51805 del 22/02/1999; nota Intendenza di Finanza n. 3377 di prot. del
25/03/1993; verbale di consegna definitiva n. 2457/2/240 di prot. del 27/07/1993) -, l'amministrazione iniziava a richiedere il pagamento di canoni per detta occupazione (per il periodo I gennaio
1996-31 dicembre 1999, cfr. nota Ufficio Tecnico Erariale di Ascoli Piceno prot. n. 3783/1/428-
95 del 12/09/1997).
Le note inviate agli odierni attori da parte dell' Controparte_4
e contenenti le richieste di pagamento per asserita occupazione sine titulo vanno, pertanto, disapplicate in ragione della loro illegittimità e conseguente non debenza dei pagamenti in parola.
3.4. Tutto quanto sin qui esposto, per il suo carattere assorbente, esonera la scrivente dall'esaminare le ulteriori questioni relative alla esatta determinazione dei canoni di cui si è appena detto e all'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 936, comma
2, c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il DM
557/2014 e ss.mm., applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della complessità media della stessa e applicando a tutte le fasi i valori mediani, ad eccezione della fase di istruzione/trattazione e della fase decisionale, per le quali vengono applicati i valori minimi, in quanto, rispettivamente, l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti, mentre per la fase conclusiva è stata depositata soltanto la comparsa conclusionale1).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
4798/2020 R.G., rigettata e/o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede: 1 Fase studio – Euro 2.127,00; fase introduttiva - Euro 1.416,00; fase istruttoria/trattazione – Euro 1.869; fase decisionale – Euro 1.790,00, per complessivi Euro 7.202,00. pagina 12 di 13 disapplica la nota di diniego emanata dall Filiale Controparte_1 CP_3
sede di Ancona in data 04/10/2004, prot. n. 2004/12269 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli attori, in virtù dell'art. 5-bis L. 212/2003, ad acquistare il compendio immobiliare così individuato al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto (AP):
Foglio 16 – mappale 379 - ENTE URBANO – mq 90;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 57;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 50;
Foglio 16 – mappale 379 sub 5, A/3 - 5 vani - rendita € 296,96;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3- 4,5 vani- rendita € 195,22;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3 - 3,5 vani - rendita € 151,84;
Foglio 16 – mappale 2229;
Foglio 16 – mappale 2230; con condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, ad accogliere l'istanza di acquisto dell'area sopra meglio individuata, già formulata dagli attori;
disapplica, in quanto illegittime, le note contenenti le richieste di pagamento, a titolo di canone di occupazione dell'area sopra individuata, inviate agli attori dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara non dovute dagli attori stessi le Controparte_4
somme in esse indicate;
condanna, altresì, parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.202,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona lì 19/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Lara Seccacini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4798/2020 promossa da:
(C. F.: ); Parte_1 CodiceFiscale_1
(C. F.: ); Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Ortenzi, e, con questi, elett.te domiciliati presso e nello studio dell'avv. Maurizio Discepolo, in virtù di procure in atti;
ATTORI
contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante in Controparte_1 P.IVA_1 carica;
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Ministro in carica;
entrambi rappresentati, difesi e dom.ti, ope legis, da/presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE, come da atto di citazione in riassunzione, ovvero: “A) in via, principale, preliminare e assorbente, accertare e dichiarare che nella fattispecie si è verificata in pagina 1 di 13 favore degli attori e l'acquisto per usucapione della Parte_1 Parte_2 proprietà immobiliare avente i seguenti identificativi catastali:
Il compendio immobiliare è censito al C: T. nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) come segue:
Foglio 16 – mappale 379 - – mq 90 ; Parte_3
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 57;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 50;
E al C: T come seguito indicato:
Foglio 16 – mappale 379 sub 5, A/3 - 5 vani - rendita € 296,96;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3- 4,5 vani- rendita € 195,22;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3 - 3,5 vani - rendita € 151,84;
Foglio 16 – mappale 2229;
Foglio 16 – mappale 2230;
con riserva di eventuale migliore identificazione e precisazione in corso di causa anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
Per l'effetto voglia il Tribunale adito ordinare alla competente Agenzia del Territorio Servizio di
Pubblicità Immobiliare le relative trascrizioni, senza alcuna responsabilità.
B) In via subordinata e nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenga di non accogliere la domanda di usucapione sub. A) del presente atto, si chiede che il Tribunale adito accerti e dichiari che nella fattispecie vi è il diritto degli attori ad acquistare i beni sopra descritti in applicazione dell'art. 5 bis L. 212/2003. Conseguentemente si chiede che il Tribunale adito voglia condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad accogliere l'istanza Controparte_1 di acquisto dell'area di cui si controverte formulata dagli attori, previa, se del caso, disapplicazione della nota di diniego emanata dalla suddetta Filiale Controparte_1 CP_3 sede di Ancona del 04/10/2004 prot. 2004/12269. Con condanna dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti
[...]
e subendi dagli attori in conseguenza della mancata applicazione della suddetta normativa da parte dell' Con riserva di quantificazione del risarcimento in corso di causa Controparte_1
pagina 2 di 13 anche, in via del tutto subordinata, con il criterio equitativo. C) Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'erroneità, l'illiceità e la non debenza dei pagamenti richiesti dall nel corso degli anni agli attori per le Controparte_4 causali di cui in narrativa e conseguentemente statuire l'annullamento e/o la disapplicazione di tutte le note contenenti le richieste di pagamento inviate agli attori dalla suddetta
[...]
e che si producono. D) Si chiede altresì, anche in relazione Controparte_4 al quantum richiesto dall' nelle note inviate agli attori, che il Tribunale Controparte_1 adito accerti e dichiari che nella fattispecie si deve dare applicazione all'art. 936 comma 2 c. c. e quindi con condanna dell' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, all'applicazione dell'art. 936 comma 2 c. c. e al conseguente pagamento in favore degli attori della somma pari all'aumento del valore del fondo stante il fatto che il soprassuolo è stato realizzato dagli attori e dai loro dante causa, secondo la quantificazione che risulterà a seguito dell'espletando istruttoria e dei documenti prodotti e producendi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”;
PER PARTE CONVENUTA, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
”- rigettare le domande attoree, siccome del tutto infondate, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese “;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione i signori e Parte_1 Parte_4 convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale il
[...] Controparte_2
e l' , chiedendo: - in via principale, che venisse accertata e
[...] Controparte_1
dichiarata l'avvenuta usucapione, da parte degli attori, degli immobili siti in San Benedetto del Tronto, costituenti porzione di maggior fabbricato e distinti a Catasto Terreni come meglio indicato nell'atto di citazione;
- in subordine, che venisse accertato il diritto degli attori ad acquistare i beni in questione ex art 5-bis L. 212/2003, con condanna dell' CP_1
all'accoglimento dell'istanza di acquisto e al risarcimento dei danni subiti per la
[...]
mancata applicazione della succitata legge;
- l'annullamento e/o la disapplicazione di tutte le note contenenti richieste di pagamento inviate, negli anni, dall'
[...]
agli attori, in quanto erronee, illecite e comunque non dovute;
- Controparte_4
l'accertamento dell'applicazione al caso di specie dell'art. 936, co. 2°, c.c., con conseguente pagina 3 di 13 condanna dei convenuti al pagamento, in favore degli attori, della somma pari all'aumento del valore del fondo in ragione della realizzazione, da parte di questi e dei loro aventi causa, del soprassuolo.
Gli attori esponevano a supporto delle loro richieste: “che i loro danti causa, unitamente ad altri soggetti, avevano realizzato degli immobili residenziali che, a causa dell'errata individuazione dei lotti, ricadevano in parte nel demanio marittimo. Presa coscienza di ciò gli interessati, evidenziando la propria buona fede, con istanze del maggio 1969 avevano chiesto all'Autorità Marittima di poter acquistare i frustoli di terreno demaniale sul quale ricadevano in parte i già menzionati immobili. Le richieste erano state accolte con conseguente avvio della procedura che, previa sdemanializzazione delle aree interessate e successivo loro trasferimento nell'elenco dei beni del patrimonio disponibile
(unitamente alle porzioni dei fabbricati che insistevano su di esse) sarebbe dovuta sfociare nel trasferimento dei beni in questione ai soggetti privati. Il procedimento faceva però registrare tempi lunghissimi, visto che dopo la pubblicazione (maggio 1976) sulla G. U. del decreto di sdemanializzazione delle aree in questione, di fatto esso si interrompeva, in quanto come emergeva in atti, non risultavano mai inviati al Ministero delle Finanze-Direzione Generale del Demanio gli atti relativi alle operazioni svolte sul posto dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto”, il tutto fino a che “l'Ufficio del Territorio di Ascoli Piceno ha proceduto all'acquisizione di porzione del fabbricato di maggior consistenza […] ed ha chiesto ai ricorrenti [attuali attori] il pagamento del canone relativo all'occupazione dei beni in argomento per il periodo 1° gennaio 1996 – 31 dicembre
1999“.
Il verbale di acquisizione dei beni per cui è causa veniva impugnato davanti al Tar delle
Marche, e, con successivi, quattro atti di motivi aggiunti, i ricorrenti chiedevano, in subordine, l'accertamento del loro diritto ad acquisire i beni in parola ai sensi del sopravvenuto art. 5-bis della L. 212/2003, e impugnavano i provvedimenti dell'
[...]
che aveva ingiunto ai deducenti il pagamento dei canoni per Controparte_5
asserita occupazione delle aree in questione;
veniva, quindi, iscritto il procedimento rubricato al n. 1125/1999 R.G., che si concludeva con sentenza n. 49/2020 dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo per essere la questione di competenza del Giudice
Ordinario [cfr doc. 1), allig. all'atto di citazione].
pagina 4 di 13 Riassunta la causa innanzi all'intestato Ufficio, gli attori riproponevano avanti lo stesso le domande già formulate dinanzi al G.A. e precisavano le conclusioni sopra emarginate.
2. Si costituivano le Amministrazioni convenute, e Agenzia del Controparte_2
Territorio, contestando le domande attoree in quanto infondate e chiedendone il rigetto.
3. Assegnati i termini e depositate le relative memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ad opera della sola parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori richiesti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.1. Sulla base della impostazione attorea, va presa, in primo luogo, in esame la questione attinente alla avvenuta usucapione dei beni oggetto di causa, la cui declaratoria viene, difatti, richiesta in via preliminare e principale.
Per_ Deducevano gli attori che , loro dante causa, con rogito Notar di data Persona_1
14/11/1928 (registrato in Ascoli Piceno al n. 709 Volt. 174), acquistava un appezzamento di terreno con sovrastante casa colonica, sito nel Comune di San Benedetto del Tronto e meglio individuato in citazione. Su tale immobile, unitamente ad altri soggetti, Persona_1 realizzava dei fabbricati residenziali che, per una errata identificazione del confine dei lotti, in parte sconfinavano su area appartenente al demanio marittimo. Preso atto di tale errore, i soggetti interessati chiedevano all'Autorità Marittima, stante la propria assoluta buona fede, di poter acquistare i frustoli di terreno demaniale su cui ricadevano, in parte, i propri fabbricati. Accolte tali istanze, veniva avviata la procedura di sdemanializzazione dei terreni
– funzionale alla vendita ai privati -, con successivo trasferimento delle aree in questione al patrimonio disponibile dello Stato, unitamente alle porzioni di fabbricato su di esse erette.
In particolare, in data 02/09/69, parte dell'area acquistata da e su cui era Persona_1
già stato edificato l'intero fabbricato veniva acquisita al Demanio Pubblico Marittimo – Ramo
Marina Mercantile, con verbale di pari data, sottoscritto, oltre che dalle competenti
Amministrazioni, anche dai privati richiedenti, intestatari dei fabbricati sovrastanti, i quali rimanevano custodi delle relative porzioni di detti fabbricati.
pagina 5 di 13 Quindi, con decreto Ministeriale del 7 maggio 1976 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 12/05/76), l'area così acquisita al Demanio Pubblico Marittimo, veniva sdemanializzata e trasferita al patrimonio disponibile dello Stato.
E poiché dalla data di sdemanializzazione dell'area su cui insisteva il fabbricato (i.e.,
07/05/1976) – sdemanializzazione asseritamente riconducibile oltre che al relativo provvedimento, anche alla oggettiva mancanza di destinazione al pubblico servizio - l'Amministrazione statale non aveva mai rivendicato la proprietà degli immobili per cui è processo né aveva richiesto il pagamento di canoni per la relativa occupazione, gli odierni attori e, prima di essi, i loro aventi causa avevano pacificamente posseduto detti immobili per oltre un ventennio, di guisa che era maturata a loro favore la usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c. (nel senso, invero, che per i beni appartenenti al demanio marittimo, la sdemanializzazione non può realizzarsi in forma tacita, ma necessita, ai sensi dell'art. 35 cod. nav., dell'adozione di un decreto ministeriale, avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica, in concreto, della non utilizzabilità delle zone per pubblici usi del mare, cfr. Cass. Ss.Uu. n. 7739 del 7 aprile 2020; conf., Cass. civ. Sez. VI, ord., 18/10/2019, n. 26655; tuttavia, ciò non incide sulle superiori valutazioni attesa la sopravvenienza di un provvedimento espresso di sdemanializzazione).
La sdemanializzazione e il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato avevano determinato la usucapibilità da parte dei privati e la perdita per non uso ventennale.
Per questo motivo, la successiva acquisizione, operata, ai sensi degli art. 822 e 934 c.c., con provvedimento di data 30/07/1999, n. 2001/IV/65-99, da parte dell'Amministrazione statale, di porzione del fabbricato di maggior consistenza, con cui si richiedeva ai privati il pagamento di canoni a titolo di occupazione, doveva considerarsi illegittimamente operata per essere già intervenuto l'acquisto a titolo di usucapione della relativa area in favore degli odierni attori e dei loro dante causa, che avevano costruito e sempre abitato l'immobile.
L'Amministrazione convenuta ha contestato l'avvenuta usucapione, eccependo: 1) “che furono gli stessi danti causa degli attori - a riconoscere con istanza del maggio 1969 - il diritto all'acquisizione allo stato della porzione di fabbricato realizzata su area demaniale”; 2) che nessun possesso continuativo e ininterrotto poteva essere invocato dagli attori in ragione, 2.1) delle numerose richieste di acquisto/transazione formulate in ordine al bene nel corso degli anni dagli attori stessi [cfr doc. 7)-9) comparsa di costituzione e risposta]; 2.2.) dell'atto pubblico del marzo 1982 [cfr. doc. 11) comparsa di costituzione], con cui la signora Controparte_6
pagina 6 di 13 donava agli odierni attori “la porzione immobiliare di sua proprietà con esplicita esclusione della porzione di fabbricato oggetto dell'odierno contenzioso, porzione tra l'altro dichiarata in atto di proprietà dello Stato e per il cui uso era in atto una regolare concessione la n. 443 rilasciata dalla
Marina Mercantile il 15/11/1979) in favore del dante causa degli attori“, la cui esistenza, come visto, era stata riconosciuta anche nella sentenza del Tar Marche;
2.3) del verbale di data
02/09/1969, con cui la porzione di area oggetto di causa veniva acquisita al demanio marittimo, con assunzione, a partire da tale data, della qualità di custode/concessionario e, quindi, di mero detentore del bene, da parte del dante causa degli attori, il tutto senza alcun successivo atto di interversione del possesso prima della notifica del ricorso al Tar avverso la richiesta di indennizzi formulata dall'Amministrazione; 2.4) delle richieste di indennizzi [cfr. all. 14)-16) costituzione convenuto] rivolte agli attori, nonché delle altre attività istituzionali di vigilanza e ispezione svolte dall'Amministrazione sul bene controverso, con cui quest'ultima avrebbe continuato ad esercitare il diritto di proprietà sullo stesso.
Orbene, avuto riguardo alle suillustrate contestazioni degli odierni convenuti, si osserva quanto segue.
In ordine alle richieste di acquisto/transazione formulate, nel corso degli anni, in relazione al bene per cui è giudizio, dagli attori, si evidenzia, in primo luogo, che, come risulta in atti, le richieste in parola, anche a voler prescindere dal loro contenuto, sono state comunque formulate dopo il maturarsi del tempus ad usucapionem [i.e., anno 2004, 2011 e 2018; cfr doc. 7)-9) comparsa di costituzione e risposta]; in secondo luogo, deve rilevarsi come il compimento di attività negoziali – come la proposta di acquisto - o di altra natura, dirette ad ottenere il trasferimento della proprietà non esclude un possesso utile all'usucapione.
Costituisce principio di diritto, condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante non intende discostarsi, quello secondo il quale: “È configurabile rinuncia tacita all'usucapione soltanto allorché sussista incompatibilità assoluta fra il comportamento del possessore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione” (così, Corte di Cassazione, Sez. II, ord.15 novembre 2022, n. 33618; Conf. Id., nn. 17321 del 2015 e 10026 del 2002). Nel caso di specie, la dichiarazione di disponibilità all'acquisto dell'immobile, fatta peraltro dopo il decorso del termine per usucapire, non potrebbe configurarsi né come rinuncia all'usucapione né come riconoscimento del diritto altrui,
pagina 7 di 13 potendosi da essa desumere soltanto la volontà dei possessori di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito.
Per gli stessi motivi, non appare rilevante l'avvenuto versamento da parte degli odierni attori, nel 2004, del prezzo concordato di acquisto del cespite ai sensi dell'art. 5-bis della legge
212/2003 (di cui si dirà), pari a € 5.600,00, giacché avvenuto quando era già spirato il termine ventennale per l'usucapione.
In ordine alle richieste di indennizzi rivolte agli attori nonché alle attività istituzionali di vigilanza e ispezione svolte sul bene controverso dall'Amministrazione deve sottolinearsi come le stesse risalgono all'ottobre 1999 [cfr all. 13) comparsa di costituzione], e, quindi, parimenti, non interesserebbero il ventennio ad usucapionem.
In ogni caso, per giurisprudenza costante di legittimità, non è consentito attribuire efficacia interruttiva del decorso dell'usucapione ad atti diversi da quelli giudiziali - di cognizione ovvero di conservazione o di esecuzione - e, in particolare, agli atti di diffida o di costituzione in mora, i quali si presentano in ogni modo inidonei in ragione del fatto che il possesso ad usucapionem può esercitarsi anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare [“E' pacifico […] che gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine per usucapire, potendosi esercitare il possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare (Cass. 13211/92; 14917/01)” così, Cass civ., n. 15199 dell'11 luglio 2011]. Più in generale, la natura dell'usucapione non consente di attribuire efficacia interruttiva ad atti destinati ad operare solo con riguardo ai diritti di obbligazione o, comunque, ad atti che non comportino la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ad eccezione degli atti giudiziali, siccome diretti alla privazione del possesso ope iudicis [“In tema di usucapione, poiché con il rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia se non da atti che comportino per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente
(Cass., n. 16234/2011)].
In ordine alla qualità di meri detentori degli attori (e dei loro danti causa) e sull'assenza di un atto di interversione del possesso da parte di questi, va, per contro, sottolineato come, nel surrichiamato rogito di data 30/03/1982, per atti Notar Persona_3 CP_6
pagina 8 di 13 , nel donare in favore dei figli, odierni attori, la nuda proprietà del fabbricato oggetto CP_6
del presente contenzioso, dava espressamente atto che la maggior porzione di tale fabbricato era di proprietà demaniale e che l'uso di tale porzione era regolato dalla concessione n. 443 rilasciata dalla Marina Mercantile.
Dunque, ancora alla data del 30/03/1982, gli attori e loro aventi causa si trovavano in una posizione di detenzione per cui, a' sensi dell'art. 1141, co. 2, c.c., non avrebbero potuto acquistare il possesso finché il titolo non fosse mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta contro il possessore, né vi è prova in atti di una successiva interversione.
Non può, dunque, sostenersi l'avvenuto acquisto per usucapione degli immobili in contestazione: “Il possesso di un bene immobile costruito su suolo demaniale, anche se successivamente sdemanializzato, non può condurre all'usucapione della proprietà superficiaria, in quanto i beni demaniali sono per loro natura inalienabili e imprescrittibili. Affinché possa configurarsi un diritto di superficie su un'area originariamente demaniale, successivamente divenuta patrimonio disponibile dello Stato, è necessario che il possessore dimostri l'esistenza di un atto di interversione del titolo del possesso, tale da manifestare in modo inequivocabile l'animus rem sibi habendi, superando la presunzione di detenzione in nome altrui derivante dal rapporto concessorio. Tale interversione deve essere provata in modo rigoroso, non essendo sufficiente il mero compimento di atti di godimento o di disposizione del bene, in assenza di una chiara presa di posizione nei confronti del concedente. Inoltre, l'Amministrazione deve aver tenuto un comportamento inequivocabilmente omissivo o tollerante, tale da legittimare il consolidamento di una posizione possessoria qualificata in capo al privato. In mancanza di tali presupposti, il possesso del bene da parte del privato non può condurre all'usucapione della proprietà superficiaria, rimanendo il diritto di proprietà in capo all'Ente pubblico proprietario” (così, Cass., n. 16576/2016; grassetto della scrivente).
3.2. Va, a questo punto, affrontata l'ulteriore deduzione di parte attrice circa il proprio diritto ad acquistare i beni in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis l. n. 212/2003.
La norma appena richiamata prevede che “Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate allo sconfinamento di opere eseguite entro il 31.12.2002 su fondi attigui di pagina 9 di 13 proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interni a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.”
Come dimostrato dai documenti versati in atti, gli attori, al fine di definire la questione, hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 5-bis cit., indicando specificatamente i titoli abilitativi per la realizzazione dell'immobile in parte sovrastante l'area acquisenda.
Anche questa procedura, tuttavia, non andava a buon fine in quanto, dopo una prima richiesta di integrazione documentale, ottemperata dagli attori, senza alcun contraddittorio nonché in assenza di preavviso di rigetto, e, quindi, in spregio alla normativa di cui alla legge
241/1990, veniva rigettata la richiesta di acquisto inoltrata dagli attori (cui, peraltro, nulla veniva comunicato), in quanto “il bene risulta essere stato acquisito tra i beni del demanio dello
Stato con verbale del 02.09.1969”.
Orbene, a prescindere dalla violazione della 241/1990, la superiore decisione appare comunque illegittima dal momento che la normativa di cui alla legge n. 212/2003, di favore per il privato e per gli interessi economici dello Stato, non prevede limitazioni in relazione a fabbricati eventualmente già acquisiti al patrimonio statale;
la ratio legis è, difatti, quella di favorire al massimo la vendita delle aree interessate da sconfinamenti, tanto che è previsto finanche un obbligo per l'Agenzia di formulare opportuno invito all'acquisto al privato che non abbia prodotto la relativa domanda (cfr. art. 5: “Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto”).
La posizione giuridica soggettiva del privato rispetto all'acquisto è in termini di un diritto soggettivo perfetto a fronte di un'attività non certo discrezionale, ma vincolata dell'Agenzia (cfr. Cons. Stato, nn. 5546, 5548, 5549, 5550/2013, secondo cui l'interesse del privato è assunto come prevalente sulla natura pubblica del bene oggetto della pretesa acquisitiva, esercitabile senza necessità di un previo provvedimento di sdemanializzazione, essendo la relativa scelta già operata in astratto dal legislatore).
pagina 10 di 13 E ciò deve dirsi a maggior ragione nel caso che ci occupa in cui, lo si ricorda,
l'acquisizione al demanio marittimo del fabbricato del privato con verbale di data 02/09/1969 era stato, di fatto, richiesta dagli stessi attori (che, difatti, sottoscrivevano detto verbale) in quanto atto propedeutico alla sdemanializzazione dell'arenile con gli insistenti manufatti e al successivo trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per poter essere, a quel punto, alienato al privato. Risultati questi che i privati non avevano potuto ottenere a causa delle lungaggini della procedura di sdemanializzazione avvenuta, come visto, solo il 16/12/1975, ma poi non seguita dalla vendita del terreno e della sovrastante porzione del fabbricato dal momento che, fino all'anno 1993, non si era potuto procedere alla formale presa in consegna dell'immobile tra i beni patrimoniali dello Stato (avvenuta solo nell'anno 1999), in difetto di copia dei decreti interministeriali di sclassifica (cfr. ministeriale del 22/02/93).
Si deve, dunque, riconoscere il diritto degli attori all'acquisto dei beni che qui ci occupano ai sensi della previsione di cui all'art. 5-bis in commento.
3.3. Non può, invece, accogliersi l'ulteriore domanda attorea di risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per effetto della mancata applicazione, da parte dell' CP_1
della normativa di cui alla legge n. 212/2003. E ciò deve dirsi in difetto di
[...] qualsivoglia deduzione e, tantomeno, prova in ordine agli asseriti danni, anche con riguardo alla richiesta di relativo risarcimento in via equitativa (la liquidazione equitativa non può mai, difatti, sopperire al difetto di prova circa la ontologica sussistenza del danno e del nesso causale).
3.4. Quanto ai pagamenti richiesti, nel corso degli anni, dall'
[...]
agli attori per l'occupazione sine titulo dell'immobile statale per Controparte_4 effetto dello sconfinamento, deve rilevarsi come il protrarsi di siffatta occupazione trovi la sua etiologia nel comportamento della stessa Pubblica Amministrazione cui, sin dal 1969, gli odierni attori avevano chiesto di regolarizzare la situazione con la vendita del terreno oggetto di sconfinamento;
vendita cui l'Amministrazione aveva prestato il suo assenso, ma cui non aveva dato corso, come pocanzi visto, per fatto colposo dell'Amministrazione stessa.
Soltanto nell'anno 1999, con provvedimento dell'Ufficio Tecnico del Territorio di Ascoli
Piceno, di data 30/07/1999 n. 2001/IV/65-99, previa acquisizione del fabbricato per pagina 11 di 13 accessione – contrariamente a quelli che erano stati gli accordi con i privati fino a quel momento e, quindi, in contrasto con l'incolpevole affidamento dei privati stessi (cfr. nota Capitaneria di Porto n.
5/14298 Demanio del 29/07/1969; verbale di acquisizione di data 02/09/1969; nota Ministero delle Finanze-
Direzione Generale Demanio n. 51805 del 22/02/1999; nota Intendenza di Finanza n. 3377 di prot. del
25/03/1993; verbale di consegna definitiva n. 2457/2/240 di prot. del 27/07/1993) -, l'amministrazione iniziava a richiedere il pagamento di canoni per detta occupazione (per il periodo I gennaio
1996-31 dicembre 1999, cfr. nota Ufficio Tecnico Erariale di Ascoli Piceno prot. n. 3783/1/428-
95 del 12/09/1997).
Le note inviate agli odierni attori da parte dell' Controparte_4
e contenenti le richieste di pagamento per asserita occupazione sine titulo vanno, pertanto, disapplicate in ragione della loro illegittimità e conseguente non debenza dei pagamenti in parola.
3.4. Tutto quanto sin qui esposto, per il suo carattere assorbente, esonera la scrivente dall'esaminare le ulteriori questioni relative alla esatta determinazione dei canoni di cui si è appena detto e all'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 936, comma
2, c.c.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il DM
557/2014 e ss.mm., applicabile ratione temporis, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della complessità media della stessa e applicando a tutte le fasi i valori mediani, ad eccezione della fase di istruzione/trattazione e della fase decisionale, per le quali vengono applicati i valori minimi, in quanto, rispettivamente, l'istruttoria si è limitata all'acquisizione di documenti, mentre per la fase conclusiva è stata depositata soltanto la comparsa conclusionale1).
P.Q.M.
il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
4798/2020 R.G., rigettata e/o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede: 1 Fase studio – Euro 2.127,00; fase introduttiva - Euro 1.416,00; fase istruttoria/trattazione – Euro 1.869; fase decisionale – Euro 1.790,00, per complessivi Euro 7.202,00. pagina 12 di 13 disapplica la nota di diniego emanata dall Filiale Controparte_1 CP_3
sede di Ancona in data 04/10/2004, prot. n. 2004/12269 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli attori, in virtù dell'art. 5-bis L. 212/2003, ad acquistare il compendio immobiliare così individuato al Catasto Terreni e Fabbricati del Comune di San Benedetto del Tronto (AP):
Foglio 16 – mappale 379 - ENTE URBANO – mq 90;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 57;
Foglio 16 – mappale 2229 – TERR N FORM mq 50;
Foglio 16 – mappale 379 sub 5, A/3 - 5 vani - rendita € 296,96;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3- 4,5 vani- rendita € 195,22;
Foglio 16 – mappale 379 sub 8, A/3 - 3,5 vani - rendita € 151,84;
Foglio 16 – mappale 2229;
Foglio 16 – mappale 2230; con condanna dell' , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, ad accogliere l'istanza di acquisto dell'area sopra meglio individuata, già formulata dagli attori;
disapplica, in quanto illegittime, le note contenenti le richieste di pagamento, a titolo di canone di occupazione dell'area sopra individuata, inviate agli attori dalla
[...]
e, per l'effetto, dichiara non dovute dagli attori stessi le Controparte_4
somme in esse indicate;
condanna, altresì, parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 7.202,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Ancona lì 19/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
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