Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4667/2014 RG avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Manzi Parte_1
Alessandra con il quale elettivamente domicilia giusta procura in atti
-Attore-
E
rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio Fraiese e dall'avv. Emilia CP_1
Monetti con i quali elettivamente domicilia come in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.05.2024 e note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione , notificato il 26/5/14 , il dott. premetteva che Parte_1
in data 15/6/10 aveva stipulato con sig.ra sua assistita in qualità di CP_1
medico di base, un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto l'attività di consulente di parte in riferimento alla domanda di indennità di accompagnamento accolta, con decorrenza dall'1/7/2011, dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3152/2013. Esponeva che , avendo maturato il diritto al pagamento del compenso professionale pattuito , costituito dalla somma di euro 14.387,00 dovuta a titolo di arretrati dall' , ne aveva fatto richiesta alla convenuta con CP_2
lettera del 22/2/14 e che la sig.ra contestando il contratto , aveva CP_1
1
sentirla condannare al pagamento della somma 14.386,00 a titolo di compenso professionale così come pattuito nel contratto. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'invalidità del menzionato contratto e ne chiedeva l'annullamento per incapacità naturale della sig.ra - Impugnava, pertanto, ex artt. 428 cc e CP_1
1425,comma 2, cc il " Contratto di prestazione d'opera", sottoscritto il 15/6/10 , la cui clausola n. 3 recita:" Con tale contratto la sig.ra , come sopra CP_1
identificata, all'esito positivo alla prima visita, si impegna a pagare al dott.
a titolo di onorario, competenze e spese, tutta la somma ottenuta Parte_1
come arretrata, ........ecc", evidenziando che non era in grado di intendere e di volere quando aveva firmato perché affetta da diversi anni da una grave forma di decadimento cerebrale e che detta incapacità naturale era dimostrata dalla documentazione medica prodotta da cui si evinceva che alla firma del contratto con il dott. , suo medico di base, non era in grado di prestare un valido Parte_1
consenso e di valutare cosa stesse firmando . Contestava, altresì, in via subordinata
, la validità del contratto ex art. 1439 cc per vizio del consenso atteso che il dott. pur sapendo che la convenuta sig.ra aveva i requisiti per Per_1 CP_1 la concessione della provvidenza, l'aveva convinta della necessità della sua presenza.- Eccepiva, inoltre, che l'accordo contrattuale era viziato per violazione dell'art. 54 del codice deontologico medico il quale prevede che l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per invalidità del contratto a causa dell' incapacità naturale, ovvero in via subordinata di annullare il contratto del 15/6/10 per vizio del consenso, e in via ancora più subordinata per violazione di legge . Ammessi i mezzi istruttori richiesti, reso l'interrogatorio formale del convenuto, e iniziata la CTU il
Giudice, ritenendo matura la causa , revocava l'ordinanza di ammissione delle prove e, precisate le conclusioni, fissava l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc e successivamente rinviava con i termini ex art. 190 cpc all'udienza del
2.05.2024.-
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La domanda dell'attore non può trovare accoglimento. In linea generale, secondo l'art. 1322 c.c., le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume. Ne deriva che, in astratto, un medico e una paziente possono stipulare un contratto atipico, in cui il compenso del medico sia parametrato a un risultato ( come nel caso che occupa l' ottenimento dell'invalidità e degli arretrati). Tuttavia bisogna esaminare la legittimità di un simile accordo .-
Genericamente l'attività del medico, anche quando riguarda perizie mediche, relazioni o assistenza in procedimenti amministrativi per il riconoscimento dell'invalidità, può rientrare nel contratto d'opera (artt. 2222 ss. c.c.).
La giurisprudenza e la dottrina considerano illeciti i patti tra professionisti e clienti quando si pattuisce un compenso parametrato interamente al risultato ottenuto, soprattutto se questo comporta: un eccessivo squilibrio tra le parti, una rinuncia preventiva a somme spettanti all'assistito/paziente, una forma di indebito arricchimento del professionista. Seppure non è mai stata disconosciuta l'attività svolta dal dottore nei confronti della convenuta volta all'ottenimento Pt_1 dell'indennità di accompagnamento con invalidità nella misura del 100% va dettagliatamente esaminata la liceità della richiesta.-
Nel caso che occupa va accolta la domanda che è volta alla dichiarazione dell'invalidità del contratto stipulato in data 15/06/2010 : " Contratto di prestazione
d'opera" che al punto n. 3 recita:" Con tale contratto la sig.ra , CP_1
come sopra identificata, all'esito positivo alla prima visita, si impegna a pagare al dott. a titolo di onorario, competenze e spese, tutta la somma Parte_1
ottenuta come arretrata.-
Ai sensi dell'art.428 c.cgli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di
3 volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente”
L'accordo contrattuale è viziato e potrebbe configurare un illecito disciplinare, per violazione dell' art. 54 del codice deontologico medico il quale prevede che l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità, e alla qualità della prestazione, tenendo conto delle competenze e dei mezzi impegnati. L' art. 54 recita:” Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile.
Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. “ Analizzando il comportamento del professionista, va preliminarmente rilevato che il dott. non è stato Parte_1
nominato CTP nel procedimento presso il Tribunale di Salerno, tanto è vero che nel verbale di visita domiciliare del CTU non risulta nominato quale CTP . Inoltre , in qualità dii medico di famiglia, alcune prestazioni risultano già pagate , sebbene incluse nel compenso di cui al contratto , quale l'invio all' del certificato CP_2
attestante le patologie della paziente - peraltro inviato dal patronato INAPI - come dimostra la fattura n.20 del 14 /6/10 euro 60,00 ( all.to n.5) , e il certificato per l'invalidità civile di cui alla fattura n. 16 del'1/6/11 di euro 60,00 ( all.to n. 6 ) .
Inoltre non è ravvisabile nell'attività professionale de qua una difficoltà e complessità del l'incarico tale da giustificare la richiesta dell'ingente somma di euro
14.386,00 , atteso che la convenuta è persona molto anziana, allettata e in grave stato di decadimento fisico e mentale. Difatti, l'attività dell'attore è consistita nell'assistenza a n. 5 visite domiciliari e precisamente: una visita fisiatrica, una visita neurologica e una visita geriatrica, la visita effettuata dalla commissione
CP_ medica dell' e la presenza in sede di visita effettuata dal CTU dott. Per_2
Ora, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente. La prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e
4 assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità.
Deve rilevarsi che il convenuto non ha proposto domanda di annullamento del contratto stipulato, essendosi limitato a richiedere l'accertamento della nullità del negozio.
Con riguardo all'annullamento del contratto stipulato dall'incapace naturale, la giurisprudenza ha rilevato che requisito essenziale costituito dalla mala fede dell'altro contraente e che consiste nella consapevolezza o, addirittura, delle conoscenza che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva dell'altro” (Cass. 26.02.2009, n. 4677, conf. Cass. 13.10.2022, n.
29962, Cass. n. 19659 del 2004, Cass. n. 7403 del 2003, Cass. n. 9007 del
1998, Cass. n. 8783 del 1987).
Nel caso di specie, è emersa specifica allegazione e prova in ordine alla consapevolezza da parte dell'attore in ordine alla menomazione della sfera intellettiva della convenuta.-
Ai fini della configurabilità dell'incapacità naturale e della conseguente invalidità del negozio ex art. 428 c.c. non si presuppone la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, in quanto è sufficiente che queste risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.
Quanto all'onere probatorio relativo al perturbamento psichico, si ritiene che esso gravi su chi adduce l'incapacità ma la prova di questa può essere data con ogni mezzo, anche in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite la consulenza tecnica;
lo stato di incapacità di intendere e di volere del soggetto che abbia stipulato un contratto, del quale si chieda l'annullamento ai sensi dell'art. 428 c.c., è, infatti, una condizione personale dell'individuo, che solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provata in modo diretto;
il più delle volte va invece accertata in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi.
5 L'iter logico giuridico necessario per addivenire alla decisione finale si può definire nei termini di un sillogismo dove la premessa maggiore è data dalla norma applicabile al caso, mentre la premessa minore è data dalla ricostruzione del fatto storico sostanziale ("giudizio di fatto"). Tale ricostruzione avviene attraverso la valutazione vincolata delle cc.dd. prove legali, eventualmente attraverso i poteri istruttori officiosi, infine, attraverso il potere dovere del libero convincimento pur sempre però nella valutazione delle cc.dd. prove libere allegate dalle parti (cfr. art. 115 c.p.c.), nonché nella ricerca di ulteriori argomenti di prova ricavati dal contegno processuale delle parti, con il ricorso ai fatti notori o alle massime di comune esperienza.-
Alla luce della documentazione medica prodotta in atti e conosciuta era evidente l'incapacità della convenuta e pertanto il contratto va annullato.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice Onorario avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.- dichiara nullo e improduttivo di effetti giuridici il contratto d'opera professionale stipulato tra le parti;
2) Rigetta le altre domande di parte attrice;
3) Condanna l'attore al pagamento delle spese e degli onorari di causa che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre iva e cassa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv. Sergio Fraiese ed avv.
Emilia Monetti .
Così deciso in Salerno, 18.06.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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