Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di ingiunzione fiscale emessa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (la quale cumula in sè le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l'opposizione all'ingiunzione in questione dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla P.A.. Pertanto, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 7 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM IC, elettivamente domiciliato in Roma, via di Pietralata 320, presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Stefano Maria Rutica di Lucera
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente -
per il regolamento di competenza avverso la sentenza del OR di Foggia n. 58 dell'1.12.98. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24.11.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Lette le richieste del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Raimondi che ha concluso per la competenza del Tribunale di Foggia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17.1.1998 RO IC proponeva opposizione alla ingiunzione n. 72/97 dell'Ufficio del Registro di San Severo, emessa ai sensi del RD 639/10 e contenente l'intimazione di pagare somme dovute per indennità di occupazione, in relazione alla insistenza di una costruzione abusiva su suolo demaniale. Il ricorrente, affermata la competenza per valore e territorio dell'adito OR di Foggia - sezione dist. di San Severo, deduceva la radicale nullità dell'ingiunzione per l'inidoneità del procedimento scelto e per la assenza di motivazione dell'atto. Costituitosi il Ministero delle Finanze - che eccepiva l'incompetenza del OR e la competenza del Tribunale di Bari - il Giudicante, con sentenza 1.12.98, dichiarava la propria incompetenza per territorio indicando come competente il Tribunale di Bari, innanzi al quale rimetteva le parti.
Nella motivazione il OR affermava: che non aveva fondamento astratto il richiamo fatto dalla opposta al foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c. ed all'art. 6 del R.D. 1611/33; che infatti le regole ordinarie di competenza tornavano applicabili, in deroga all'art. 6, le volte in cui l'Amministrazione fosse stata parte di un procedimento esecutivo, come previsto dall'art. 7 del RD del 1933;
che la proposta causa di opposizione alla ingiunzione doveva ritenersi avere carattere di opposizione alla esecuzione e, come tale, era attratta nella disciplina derogatoria di cui all'art. 7;
che però, nella specie, l'opponente aveva anche proposto doglianza sulla demanialità delle aree occupate, riservandosi di provarne la non demanialità, in tal guisa introducendo una questione preliminare oggetto di accertamento con efficacia di giudicato;
che tale domanda faceva riemergere la competenza del foro erariale ai sensi degli artt. 9 - 25 c.p.c. - 6 RD 1611/33. Avverso tale statuizione il RO ha proposto ricorso per regolamento, notificando l'atto il 29.12.98 all'A.F. presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari. In esso il ricorrente ha dedotto l'erroneità dell'assunto pretorile sulla avvenuta proposizione di una domanda ad oggetto l'accertamento della non demanialità dell'area, tal domanda mai essendo stata formulata, ed ha pertanto ribadito la sussistenza della competenza derogatoria di cui all'art. 7 del RD del 1933. Su conforme richiesta del P.G. il Collegio, con ord. 23.3.2000, ha ordinato al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato. L'incombente è stato espletato con atto notificato il 15.5.2000 e l'Amministrazione intimata il 29.5.2000 ha depositato memoria difensiva (nella quale rilevava il difetto di interesse al ricorso, essendo stato soppresso l'Ufficio del OR).
Il P.G. nelle sue richieste 7.7.2000 ha osservato che, se pur la soppressione del OR dal 2.6.99 rendeva unica la competenza del Tribunale, restava però da statuire sulla competenza per territorio (radicabile in Foggia sol se si fosse ritenuta sussistere la deroga di cui all'art. 7): e poiché non emergeva dagli atti che fosse stata realmente contestata la demanialità del suolo, ne discendeva la permanente competenza del Tribunale di Foggia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio
1. Se è indubitabile che a far data dal 2.6.99 ed in base al disposto degli artt. 1-49-132-133 D.Leg. 19.2.98 n. 51 (efficaci dal 2.6.99 ai sensi dell'art. 1 L. 198/98 di modifica dell'art. 247 L. 254/97) la competenza per valore a conoscere della proposta opposizione alla ingiunzione patrimoniale non può spettare altri che al Tribunale, è altrettanto indubbio che le testè richiamate disposizioni di riforma lascino impregiudicata la questione della individuazione del Giudice competente per territorio e che pertanto - contrariamente alla opinione dell'A.F. espressa in memoria - sussista attuale interesse del ricorrente RO a veder statuito da questa Corte regolatrice se competente a decidere sia il Tribunale di Foggia o il Tribunale di Bari.
2. Come esattamente ricordato nelle premesse dalla decisione impugnata, ove la controversia di opposizione proposta dal RO dovesse ricondursi al solo ambito della opposizione alla ingiunzione ex RD 639/1911 ne conseguirebbe che la competenza per territorio, in deroga al foro erariale di cui agli artt. 25 c.p.c. e 6 RD 1611/33, dovrebbe radicarsi - in forza della previsione specifica dell'art. 7 cit. RD 1611 - presso il Tribunale di Foggia nel cui circondario ha sede l'Ufficio del Registro di San Severo, emittente l'ingiunzione. E ciò in relazione alla riconducibilità della opposizione de qua al genus della opposizione alla esecuzione, propria dell'atto che contesta la idoneità della pretesa ad essere azionata in executivis ed in considerazione del cumulo, nella ingiunzione stessa, delle funzioni del titolo esecutivo e del precetto (Cass. 8242/2000 - 2853/97 - 7185/94).
3. Ma il OR di San Severo a tal deroga non ha dato corso, avendo ravvisato negli atti la proposizione della questione incidentale della non demanialità dell'area occupata - sottoposta a quell'Ufficio con richiesta di statuizione con forza di giudicato - tale da importare, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., la devoluzione dell'intera lite al Tribunale competente ai sensi degli artt. 9 e 25 c.p.c.- 6 RD 1611/33. Sol che, alla lettura degli atti, consentita dalla natura dell'impugnazione e pur estesa al complesso degli atteggiamenti assunti (Cass. 12753/99 e 462/99), non scorge il Collegio - che appieno condivide i rilievi del requirente P.G. - da quali elementi il OR abbia tratto il convincimento della avvenuta sottoposizione di una richiesta di decisione sulla demanialità.
4. Nel ricorso 17.1.1998 non vi è traccia alcuna della questione (di contro l'atto denunziando: l'inidoneità della ingiunzione ad ospitare pretesa risarcitoria;
la violazione dei precetti di cui all'art. 3 L. 241/90; la compiuta prescrizione quinquennale). A pag. 7 del verbale 18.11.98 è lo stesso difensore dell'opponente ad escludere di aver proposto siffatta contestazione. Le conclusioni 1.12.98, infine, riproducono, per richiamo, quelle iniziali. Alla luce di tali considerazioni, rilevata la totale non pertinenza alla materia del contendere delle argomentazioni sulla ridetta questione di demanialità, ne consegue che, cassata la pronunzia erroneamente declinatoria, devesi dichiarare la competenza del Tribunale di Foggia. La soccombente Amministrazione dovrà, infine, sostenere il carico delle spese del giudizio di legittimità del ricorrente.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione,
dichiara la competenza del Tribunale di Foggia e cassa la sentenza 1.12.98 del OR di Foggia;
condanna la resistente A.F. a versare al RO lire 215.000 per esborsi e lire 1.500.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella c.d.c. della 1^ sez. civ., il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001