Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2100
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Sentenza 14 febbraio 2001

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In tema di ingiunzione fiscale emessa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (la quale cumula in sè le caratteristiche di forma ed efficacia di titolo esecutivo e di precetto), l'opposizione all'ingiunzione in questione dà luogo ad un procedimento di cognizione volto a contestare il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed ad ottenere un accertamento negativo della pretesa fatta valere "in executivis" dalla P.A.. Pertanto, avuto riguardo al carattere esecutivo del procedimento in cui essa opposizione si inserisce, deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 7 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, costituente, in relazione ai procedimenti esecutivi, deroga ai criteri generali del Foro erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2100
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2100
    Data del deposito : 14 febbraio 2001

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