Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/01/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi, Melissa Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. K10/-OMISSIS-emesso dal Ministero dell'Interno e notificato al ricorrente in data 18.11.2020, con il quale è stato disposto il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino indiano, ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto n. K10/-OMISSIS-emesso dal Ministero dell'Interno e notificato al ricorrente in data 18.11.2020, con il quale è stato disposto il diniego dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierno ricorrente, preceduto da preavviso di diniego in data 16.9.2019 e motivato con richiamo al decreto penale in data 27.2.2007 del G.I.P. dei Tribunale di Brescia - esecutivo il 10.7.2007 - per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (art. 186 comma 1, d.lgs. 30.4.1992, n. 285, nuovo codice della strada) “da cui si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale – e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda – idonei a fondare l'opportunità della concessione del nuovo status civitatis .
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo, la violazione della legge 91/1992, evidenziando “ come l’ordinanza di riabilitazione concessa in merito al D.P. di condanna per guida in stato di ebbrezza, in favore del signor -OMISSIS-, elimini di fatto tutte le conseguenze della condanna stessa e che la medesima non possa più essere considerata quale motivo ostativo alla concessione del beneficio richiesto. A ciò va aggiunto come priva di riscontro sia rimasta la notizia di reato datata 21.08.2000 (considerata quale ulteriore motivo alla mancata concessione della cittadinanza), posto che in caso di pendenza di altro procedimento penale, il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe, in maniera più categorica ed assoluta, potuto concedere la richiesta riabilitazione al richiedente ” (cfr. pag. 4).
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
È noto che la pubblica Amministrazione non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 92/1991, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull’astratta tipologia del reato – la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Nella specie, il ricorrente ha allegato in atti l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con cui si è disposta la riabilitazione, la quale, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio 2018, n. 4686) comporta l’accertamento del “ completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato ” (cfr. Cassazione penale, sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).
Il che comporta che rientra nelle prerogative del Ministero dell’Interno valutare se il comportamento dello straniero, per le concrete modalità del fatto contravvenzionale in ordine al quale è intervenuta riabilitazione, sia concretamente indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una mancata integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, simile comportamento, tenuto conto, nel complesso, della sua condotta di vita, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non denoti una mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiati nel valore, posto “al vertice dell’ordinamento”, della dignità umana (cfr. Corte Costituzionale, 7 dicembre 2017, n. 258).
Nondimeno, la riabilitazione è stata disposta in data 1.12.2020, cioè dopo la notifica (18.11.2020) del provvedimento impugnato; di talché la credenziale evidenziata in giudizio non può comportare l’annullamento del provvedimento, posto che “ la legittimità di un provvedimento va valutata al momento della sua adozione, irrilevanti essendo fatti successivi ” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8); il che, nondimeno, non pregiudica il positivo esito di un futura valutazione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Nella sopravvenuta riabilitazione il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionale ragione per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.