TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.9.2024, assunto in decisione in data 28.10.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
GAIOLA SONIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato SANGALLI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico ;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Sulla responsabilità genitoriale, l'affidamento e il collocamento delle minori: disporre l'affidamento condiviso paritario delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso l'abitazione degli stessi. Per effetto di quanto sopra, salvo diverso accordo tra i genitori, il collocamento delle minori seguirà le seguenti modalità mensili:
- durante la prima e la terza settimana la signora potrà tenere con sé le figlie dal Parte_2 lunedì (al termine della scuola) al mercoledì mattina, con l'impegno di accompagnarle a scuola, mentre il signor dal mercoledì (al termine della scuola) al giovedì sera, per poi riportarle presso la Parte_1 residenza materna, ove resteranno fino alla domenica sera;
- durante la seconda e la quarta settimana, invece, il signor potrà tenere con sé le figlie Parte_1 dalla domenica sera sino al martedì mattina, con l'impegno di accompagnarle a scuola, mentre la signora dal martedì sera al venerdì sera, per poi riportarle presso la residenza paterna, ove Parte_2 resteranno fino al lunedì mattina.
Si precisa inoltre che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di propria spettanza.
2. Sulla soluzione abitativa delle minori: come già specificato in premessa, prediligendo un collocamento paritario delle minori, quest'ultime vivranno con il signor presso la casa di proprietà dei Parte_1 di lui genitori in Lissone (MB) in via San Rocco n. 82 e con la signora presso Parte_2
l'unità abitativa di sua proprietà sita a Carate Brianza (MB) in via Sauro Nazario n. 24, a seconda del calendario soprariportato.
3. Sui periodi di vacanza: le minori trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, con i genitori suddividendo le stesse in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Parimenti, di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e così le minori alternativamente trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il successivo Lunedì dell'Angelo.
Inoltre, nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 maggio di ogni anno.
4. Sulle modalità di concorso al mantenimento delle minori: in questa sede non viene formulata alcuna richiesta di contributo al mantenimento delle figlie in capo ai genitori in ragione del collocamento alternato delle minori presso entrambi. Tuttavia, il signor si farà carico del 100% delle Parte_1 spese scolastiche delle figlie comprensive di retta in corso di anno (con espressa riserva di iscrizione nelle scuole pubbliche per lescuole secondarie) e del 60% delle spese straordinarie ripartite secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito si ritrascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il c.d. Assegno Unico Universale erogato a favore delle minori verrà integralmente percepito dalla signora . Parte_2
5. In ultimo: disporre che i genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, vincolandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Infine, in merito alle eventuali nuove frequentazioni dei genitori, si precisa che i rapporti tra il terzo e le minori dovranno essere stabiliti gradualmente in un'ottica di salvaguardia della prole e previa condivisione tra i genitori di eventuali momenti di contatto.
6. Sulle spese del giudizio: spese legali integralmente compensate tra le parti Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2 sono nate in data 21.8.2014 e in data 5.1.2017. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie , 21.8.2014 e 5.1.2017) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 26.9.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31.10.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.9.2024, assunto in decisione in data 28.10.2024 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
GAIOLA SONIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato SANGALLI MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico ;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1. Sulla responsabilità genitoriale, l'affidamento e il collocamento delle minori: disporre l'affidamento condiviso paritario delle figlie ad entrambi i genitori, con collocamento alternato presso l'abitazione degli stessi. Per effetto di quanto sopra, salvo diverso accordo tra i genitori, il collocamento delle minori seguirà le seguenti modalità mensili:
- durante la prima e la terza settimana la signora potrà tenere con sé le figlie dal Parte_2 lunedì (al termine della scuola) al mercoledì mattina, con l'impegno di accompagnarle a scuola, mentre il signor dal mercoledì (al termine della scuola) al giovedì sera, per poi riportarle presso la Parte_1 residenza materna, ove resteranno fino alla domenica sera;
- durante la seconda e la quarta settimana, invece, il signor potrà tenere con sé le figlie Parte_1 dalla domenica sera sino al martedì mattina, con l'impegno di accompagnarle a scuola, mentre la signora dal martedì sera al venerdì sera, per poi riportarle presso la residenza paterna, ove Parte_2 resteranno fino al lunedì mattina.
Si precisa inoltre che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di propria spettanza.
2. Sulla soluzione abitativa delle minori: come già specificato in premessa, prediligendo un collocamento paritario delle minori, quest'ultime vivranno con il signor presso la casa di proprietà dei Parte_1 di lui genitori in Lissone (MB) in via San Rocco n. 82 e con la signora presso Parte_2
l'unità abitativa di sua proprietà sita a Carate Brianza (MB) in via Sauro Nazario n. 24, a seconda del calendario soprariportato.
3. Sui periodi di vacanza: le minori trascorreranno le vacanze natalizie alternativamente, di anno in anno, con i genitori suddividendo le stesse in due differenti periodi e segnatamente dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Parimenti, di anno in anno verranno suddivise le vacanze pasquali e così le minori alternativamente trascorreranno con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il successivo Lunedì dell'Angelo.
Inoltre, nel periodo estivo le figlie minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. La definizione dei periodi di vacanza dovrà avvenire entro il 15 maggio di ogni anno.
4. Sulle modalità di concorso al mantenimento delle minori: in questa sede non viene formulata alcuna richiesta di contributo al mantenimento delle figlie in capo ai genitori in ragione del collocamento alternato delle minori presso entrambi. Tuttavia, il signor si farà carico del 100% delle Parte_1 spese scolastiche delle figlie comprensive di retta in corso di anno (con espressa riserva di iscrizione nelle scuole pubbliche per lescuole secondarie) e del 60% delle spese straordinarie ripartite secondo il protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito si ritrascrive:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Il c.d. Assegno Unico Universale erogato a favore delle minori verrà integralmente percepito dalla signora . Parte_2
5. In ultimo: disporre che i genitori si impegneranno a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, vincolandosi altresì a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Infine, in merito alle eventuali nuove frequentazioni dei genitori, si precisa che i rapporti tra il terzo e le minori dovranno essere stabiliti gradualmente in un'ottica di salvaguardia della prole e previa condivisione tra i genitori di eventuali momenti di contatto.
6. Sulle spese del giudizio: spese legali integralmente compensate tra le parti Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 Parte_2 sono nate in data 21.8.2014 e in data 5.1.2017. Per_1 Per_2
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie , 21.8.2014 e 5.1.2017) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 26.9.2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 31.10.2024
Il Presidente est.
Claudia Bonomi