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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 4791 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(CF. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pecorella (C.F.: Parte_1 C.F._1
, per comunicazioni P.E.C.: e fax C.F._2 Email_1
0814247087), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via M. Cervantes de Saavedra n.
55/16, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, nonché l'Avv. Vincenzo Pecorella, procuratore di sè stesso;
ATTORI
E
, dom.ta in Casoria alla via Giacomo Matteotti 96 sc B pi 1 int 6; CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
, nato a [...] il [...] e residente in [...], CF. CP_2
, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Firenze n.66, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Nasti, C.F._3
CF. Pec che lo rappresenta e difende in virtù CodiceFiscale_4 Email_2 di procura su foglio separato;
CONVENUTO
Oggetto: Divisione endoesecutiva di beni in comunione.
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.4.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 In virtù della sentenza n. 5640/09 del 25.2.2009 emessa dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva alla il 9.4.2009 ed alla signora in data CP_3 Parte_2 CP_1
18.4.19 unitamente all'atto di precetto, la signora è debitrice della signora della CP_1 Parte_1 somma complessiva di € 36.341,92 oltre interessi successivi e spese di esecuzione.
La signora (CF risultava proprietaria delle seguenti unità immobiliari: - CP_1 C.F._5 proprietà di ½ dell'unità immobiliare e relative pertinenze sita in Casoria (NA) alla II traversa di via Concordia n.
1 piano 1, distinto in catasto al foglio 2, p.lla 1265, sub 8, cat. A/2, classe 6, vani 7. 3.
Non essendo stato eseguito il pagamento da parte della debitrice, nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, la signora provvedeva a notificare atto di pignoramento immobiliare sulla quota di proprietà Pt_1 della signora . CP_1
Instaurata la procedura esecutiva (R.G.E 433/19), dopo il deposito della relazione dell'esperto, il G.E. rilevava che il lotto unico oggetto della procedura era costituito da una quota indivisa di comproprietà; disponeva procedersi al giudizio di divisione e sospendeva il procedimento esecutivo.
e l'Avv. Vincenzo Pecorella, quale procuratore di sé stesso, convenivano in giudizio la debitrice Parte_1 nonché il comproprietario per procedere alla divisione dell'immobile pignorato.
Restava contumace, seppur a seguito di regolare vocativo in ius, la debitrice;
il comproprietario CP_1 non debitore si costituiva in giudizio al solo fine di ribadire il proprio interesse all'acquisto della CP_2 quota.
Venduta la sola quota facente capo alla debitrice ed emesso il decreto di trasferimento, in questa CP_1 sede, non si deve discutere se non della distribuzione del carico delle spese del giudizio di divisione.
Occorre in proposito distinguere - ai fini che ora interessano - la posizione di come debitrice CP_1 esecutata e , quale comproprietario non esecutato. CP_2
Orbene - secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 22.11.1999 n.12949, Cass. 18.6.1986,
4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621) - le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente (ad esempio sul diritto allo scioglimento della comunione, sull'entità delle quote, sulla comoda divisibilità del bene, sulla formazione delle porzioni etc.) non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti.
“Gravare sulla massa” è un'espressione sintetica la quale, tradotta in termini di dispositivo di sentenza che debba provvedere sul punto, significa che ciascun condividente dovrà rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle loro spese (ad eccezione di quelle - di cui si è appena detto - riconosciute superflue o causate da infondate contestazioni) pari alla propria quota nella comunione, analogamente vedendosi rimborsare dagli altri comunisti le proprie spese in proporzione alle rispettive quote.
2 Questa disciplina trova però una parziale deroga - e quindi un parziale ritorno alla regola generale della soccombenza - quando si tratti di giudizio di divisione instaurato ex art. 601 c.p.c. da uno dei creditori e reso necessario dall'essere una procedura esecutiva immobiliare stata promossa non sull'intero, ma sulla sola quota di proprietà dell'esecutato.
E' infatti evidente che il creditore procedente nel giudizio divisorio non deve essere gravato, neppure in parte, delle spese di quest'ultimo, avendo egli non già un interesse alla divisione analogo a quello derivante dalla posizione di diritto sostanziale propria dei condividenti, ma il semplice interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito.
Sembra perciò potersi affermare che, nei rapporti tra il creditore procedente e il condividente esecutato, sia configurabile una vera e propria soccombenza di quest'ultimo, alla stessa stregua della c.d. soccombenza esecutiva (cfr. art.95 c.p.c.), dal che deriva il diritto del procedente a vedersi rifondere integralmente dal condividente esecutato le spese di lite sopportate per la divisione (cfr., sul punto, di recente anche Cass.
Ordinanza n. 2256 del 2024 con cui la Suprema Corte ha affermato che, nella divisione c.d. endoesecutiva, la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori - procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo - non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio, nella sua indistinta globalità, invero, lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta un'attività necessaria alla prosecuzione della espropriazione forzata intrapresa, ovvero, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato.
Muovendo da tale premessa, ha, perciò, ritenuto che, all'esito della divisione, il giudice deve disporre la condanna del solo condividente – debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore procedente o intervenuto titolato).
A diversa conclusione deve, invece, giungersi quanto alla posizione del condividente non debitore e va quindi escluso che questi possa essere condannato in via solidale con l'esecutato per l'intero e non limitatamente alla sua quota di comproprietà.
In tal caso e nei suoi confronti non vi è, infatti, differenza tra la divisione promossa da lui o da altro condividente e quella nascente da esecuzione, cosicché non vi è ragione di differenziare nei due casi il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divisione, in forza della quale egli è tenuto a rimborsare a chiunque abbia compiuto atti utili alla divisione le relative spese, ma sempre in proporzione alla propria quota e, entro questo limite, solidalmente al condividente debitore.
Nel caso di specie, gli attori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, avendo instaurato il giudizio solo per realizzare ciascuno il proprio credito e strumentalmente all'azione esecutiva.
Poiché l'esecuzione era stata promossa nei confronti di , quest'ultima deve quindi essere CP_1 condannata a rimborsare agli attori tutte le spese processuali da loro sostenute, liquidate come da dispositivo, in solido con il comproprietario , nei limiti della quota della metà, poiché, per le ragioni anzidette, CP_2
3 nei suoi confronti non può ravvisarsi una vera e propria soccombenza, non avendo, quest'ultimo, dato causa alla divisione.
Per ciò che concerne i tributi della divisione, anche tali spese, in quanto costi fiscalmente necessari della divisione, devono seguire il criterio dell'interesse comune e ripartirsi tra tutti i condividenti in proporzione alle rispettive quote. Ne segue che l'altro condividente deve essere condannato a rifondere all'altro, subordinatamente al relativo sostenimento, il 50%, pari alla sua quota di diritto delle spese per: a) registro;
b) bollo;
c) imposta ipotecaria;
d) imposta catastale.
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777 c.c.
Va, infine, disposta la distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Pecorella dichiaratosi antistatario.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4791/2023, così provvede:
1.liquida le spese di lite in favore di e dell'Avv. Vincenzo Pecorella in €. 4.600,00 ciascuno per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, oltre ad euro 2.058,34 per esborsi, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
2.condanna a rifondere a e all'Avv. Vincenzo Pecorella le spese di lite come CP_1 Parte_1 sopra liquidate, per la sola quota di un mezzo, in solido con;
CP_2 CP_2
3.condanna a rifondere a e all'Avv. Vincenzo Pecorella le spese di lite come CP_2 Parte_1 sopra liquidate, in ragione di un mezzo, in solido con;
CP_1
4.pone i costi della divisione a carico dei comproprietari in solido tra di loro.
Così deciso in Aversa, il 14.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo
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