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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8716/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 DEL CANE 7 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DONATI STEFANIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 639/2024 pubblicata il 10/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 7 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Vista la documentazione integrativa depositata dall'Avv. Donati Stefania in data 12/06/2025;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 08/11/1984, e nato a [...] il Parte_2
23/01/1982, celebrato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) l'01/05/2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) al n. 5 parte 2, Serie
A, anno 2011;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di pagina 2 di 7 dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio. Nel caso in cui i minori pernottassero in un luogo diverso dall'abitazione abituale di uno dei genitori, come pure nel caso di vacanze e/o gite fuori dalla provincia di residenza, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con adeguato preavviso, il luogo di pernottamento dei figli, avendo cura di trasmettere indirizzo e recapiti.
2. I figli minori continueranno ad avere collocazione anagrafica insieme alla madre: in conseguenza di ciò la casa coniugale - di proprietà esclusiva della moglie - sita in San Lazzaro di Savena (BO), via
Salvo D'Acquisto n. 3 e relative pertinenze rimangono nella disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., della sig.ra nell'interesse dei figli minori, mentre il sig. Parte_1 [...]
alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo, si è già trasferito altrove, portando Parte_2 con sé i propri beni ed effetti personali e si impegna a formalizzare il cambio di residenza entro l'udienza che verrà fissata dal Tribunale.
3. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine. In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé e con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1 Per_2
Calendario Ordinario
- fine settimana alternati: dalle ore 09,00 del mattino alle ore 20,00 dopo cena della domenica sera, salvo diverso accordo tra i genitori;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterna, un pomeriggio infrasettimanale
(che si indica nella giornata di giovedì) dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 prima di cena, salvo diverso accordo tra i genitori;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna, due pomeriggi infrasettimanali
(che si indicano nelle giornate di martedì e di giovedì) dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 prima di cena, salvo diverso accordo tra i genitori;
Calendario per le Vacanze
- l'intera giornata del 24/12 (Vigilia di Natale) e del 25/12 (Natale) fino alle ore 18,00 saranno sempre di competenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
fermo restando quanto sopra, durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore tendenzialmente sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale (23/12 – 30/12) e la settimana comprensiva del Capodanno (31/12 –
pagina 3 di 7 06/01); il cambio avverrà il 31/12 di ogni anno alle ore 09,00 del mattino;
qualora per ragioni lavorative il sig. fosse impossibilitato a tenere con sé i figli per sette giorni Parte_2 consecutivi e/o a seguire gli stessi nei compiti scolastici per le vacanze, previo accordo tra i genitori, la madre li terrà con sé nelle giornate in cui il padre non potrà seguirli dalle ore 09,00 alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori;
- i figli trascorreranno insieme alla madre una settimana di vacanze durante il periodo invernale, al fine di consentire ai minori di mantenere l'abitudine di andare a sciare con la madre e il nonno materno: quando la madre avrà la settimana di vacanze natalizie comprendente il
Capodanno, la settimana bianca coinciderà con detto periodo di sette giorni;
quando, invece, la madre avrà la settimana di vacanze natalizie comprendente il Natale, la settimana bianca verrà effettuata nel mese di Gennaio oppure nel mese di Febbraio, con impegno della madre di comunicare al padre l'esatta settimana in cui verrà effettuata la vacanza entro il 31.12 di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno, ogni anno, con la madre dalla fine della scuola fino al giorno della Domenica di Pasqua e con il padre dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica (il cambio avverrà il Lunedì pomeriggio alle ore 18,00), salvo diverso accordo tra i genitori;
- tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
Maggio di ogni anno e con decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre (per l'anno 2025 le settimane di vacanza con il padre saranno due in tutto, non consecutive), salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante il periodo estivo di sospensione scolastica e fermo restando le settimane di vacanza insieme al padre come sopra indicate, i minori potranno continuare, come da loro consolidata abitudine, a stare insieme alla madre nella casa al mare sita a Cattolica (RN) e il sig. Parte_2 potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato mattina alle ore
21 della domenica sera, in ogni caso, restando in zona Cattolica insieme ai figli (con esclusione, invece, dei giorni di frequentazione infrasettimanali), salvo diverso accordo tra i genitori;
- i genitori, al fine di tutelare i minori, si impegnano a non presentare eventuali nuovi compagni prima del termine di un anno e sei mesi dalla sentenza di separazione e in ogni caso con l'accortezza che si tratti di relazioni consolidate: l'altro genitore dovrà essere preavvisato della decisione di presentare il nuovo compagno e la conoscenza dovrà avvenire in modo graduale e rispettoso delle tempistiche dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori;
4. Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1
pagina 4 di 7 , fino alla loro indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 600,00= (euro 300,00= Per_2 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT a far tempo da Luglio 2025, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 05 di ogni mese.
5. I genitori continueranno a contribuire, il sig. nella misura del 60% e la sig.ra Parte_2 nella misura del 40%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse Parte_1 dei figli, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
pagina 5 di 7 la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi.
6. Le parti concordano che il figlio minore , per l'intero periodo di Scuola Secondaria di Per_1 secondo grado, venga iscritto e frequenti l'Istituto Scolastico della Beata Vergine di San Luca presso i Salesiani sito in Bologna, via Jacopo della Quercia n. 1, con obbligo di ciascun genitore di prestare il proprio consenso e di sottoscrivere la relativa documentazione necessaria: la spesa relativa alla retta scolastica verrà sostenuta, per una metà, dalla sig.ra e, per l'altra metà, Parte_1 dai nonni paterni dei minori (sigg. e in solido tra loro. Con la Persona_3 Persona_4 sottoscrizione dell'accordo di cui al ricorso il sig. presta, in ogni caso, garanzia Parte_2 personale a favore dei propri genitori, assicurando, in tal modo, l'adempimento dell'obbligazione sopra indicata.
7. Le parti concordano sul fatto che l'Assegno Unico Universale venga percepito da ciascun genitore al 50%, come per Legge, con reciproco impegno a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio.
9. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
10. A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico nascente dal matrimonio e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione.
11. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori pagina 6 di 7 incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8716/2024 promossa da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 ALESSANDRO CERVELLATI 3 40122 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 DEL CANE 7 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DONATI STEFANIA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 639/2024 pubblicata il 10/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 7 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Vista la documentazione integrativa depositata dall'Avv. Donati Stefania in data 12/06/2025;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 08/11/1984, e nato a [...] il Parte_2
23/01/1982, celebrato a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) l'01/05/2011 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) al n. 5 parte 2, Serie
A, anno 2011;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di pagina 2 di 7 dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio. Nel caso in cui i minori pernottassero in un luogo diverso dall'abitazione abituale di uno dei genitori, come pure nel caso di vacanze e/o gite fuori dalla provincia di residenza, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro, con adeguato preavviso, il luogo di pernottamento dei figli, avendo cura di trasmettere indirizzo e recapiti.
2. I figli minori continueranno ad avere collocazione anagrafica insieme alla madre: in conseguenza di ciò la casa coniugale - di proprietà esclusiva della moglie - sita in San Lazzaro di Savena (BO), via
Salvo D'Acquisto n. 3 e relative pertinenze rimangono nella disponibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c., della sig.ra nell'interesse dei figli minori, mentre il sig. Parte_1 [...]
alla data di sottoscrizione del ricorso introduttivo, si è già trasferito altrove, portando Parte_2 con sé i propri beni ed effetti personali e si impegna a formalizzare il cambio di residenza entro l'udienza che verrà fissata dal Tribunale.
3. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine. In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé e con le seguenti tempistiche e modalità: Per_1 Per_2
Calendario Ordinario
- fine settimana alternati: dalle ore 09,00 del mattino alle ore 20,00 dopo cena della domenica sera, salvo diverso accordo tra i genitori;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza paterna, un pomeriggio infrasettimanale
(che si indica nella giornata di giovedì) dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 prima di cena, salvo diverso accordo tra i genitori;
- nella settimana in cui il week end sarà di competenza materna, due pomeriggi infrasettimanali
(che si indicano nelle giornate di martedì e di giovedì) dalle ore 17,00 fino alle ore 19,00 prima di cena, salvo diverso accordo tra i genitori;
Calendario per le Vacanze
- l'intera giornata del 24/12 (Vigilia di Natale) e del 25/12 (Natale) fino alle ore 18,00 saranno sempre di competenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
fermo restando quanto sopra, durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore tendenzialmente sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno la settimana comprensiva del Natale (23/12 – 30/12) e la settimana comprensiva del Capodanno (31/12 –
pagina 3 di 7 06/01); il cambio avverrà il 31/12 di ogni anno alle ore 09,00 del mattino;
qualora per ragioni lavorative il sig. fosse impossibilitato a tenere con sé i figli per sette giorni Parte_2 consecutivi e/o a seguire gli stessi nei compiti scolastici per le vacanze, previo accordo tra i genitori, la madre li terrà con sé nelle giornate in cui il padre non potrà seguirli dalle ore 09,00 alle ore 21,00, salvo diverso accordo tra i genitori;
- i figli trascorreranno insieme alla madre una settimana di vacanze durante il periodo invernale, al fine di consentire ai minori di mantenere l'abitudine di andare a sciare con la madre e il nonno materno: quando la madre avrà la settimana di vacanze natalizie comprendente il
Capodanno, la settimana bianca coinciderà con detto periodo di sette giorni;
quando, invece, la madre avrà la settimana di vacanze natalizie comprendente il Natale, la settimana bianca verrà effettuata nel mese di Gennaio oppure nel mese di Febbraio, con impegno della madre di comunicare al padre l'esatta settimana in cui verrà effettuata la vacanza entro il 31.12 di ogni anno, salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante le vacanze pasquali i minori staranno, ogni anno, con la madre dalla fine della scuola fino al giorno della Domenica di Pasqua e con il padre dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica (il cambio avverrà il Lunedì pomeriggio alle ore 18,00), salvo diverso accordo tra i genitori;
- tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31
Maggio di ogni anno e con decisione spettante, in caso di disaccordo, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre (per l'anno 2025 le settimane di vacanza con il padre saranno due in tutto, non consecutive), salvo diverso accordo tra i genitori;
- durante il periodo estivo di sospensione scolastica e fermo restando le settimane di vacanza insieme al padre come sopra indicate, i minori potranno continuare, come da loro consolidata abitudine, a stare insieme alla madre nella casa al mare sita a Cattolica (RN) e il sig. Parte_2 potrà vedere e stare con i figli a fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato mattina alle ore
21 della domenica sera, in ogni caso, restando in zona Cattolica insieme ai figli (con esclusione, invece, dei giorni di frequentazione infrasettimanali), salvo diverso accordo tra i genitori;
- i genitori, al fine di tutelare i minori, si impegnano a non presentare eventuali nuovi compagni prima del termine di un anno e sei mesi dalla sentenza di separazione e in ogni caso con l'accortezza che si tratti di relazioni consolidate: l'altro genitore dovrà essere preavvisato della decisione di presentare il nuovo compagno e la conoscenza dovrà avvenire in modo graduale e rispettoso delle tempistiche dei minori, salvo diverso accordo tra i genitori;
4. Il sig. continuerà a contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Parte_2 Per_1
pagina 4 di 7 , fino alla loro indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 600,00= (euro 300,00= Per_2 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT a far tempo da Luglio 2025, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 05 di ogni mese.
5. I genitori continueranno a contribuire, il sig. nella misura del 60% e la sig.ra Parte_2 nella misura del 40%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse Parte_1 dei figli, così come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
pagina 5 di 7 la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi.
6. Le parti concordano che il figlio minore , per l'intero periodo di Scuola Secondaria di Per_1 secondo grado, venga iscritto e frequenti l'Istituto Scolastico della Beata Vergine di San Luca presso i Salesiani sito in Bologna, via Jacopo della Quercia n. 1, con obbligo di ciascun genitore di prestare il proprio consenso e di sottoscrivere la relativa documentazione necessaria: la spesa relativa alla retta scolastica verrà sostenuta, per una metà, dalla sig.ra e, per l'altra metà, Parte_1 dai nonni paterni dei minori (sigg. e in solido tra loro. Con la Persona_3 Persona_4 sottoscrizione dell'accordo di cui al ricorso il sig. presta, in ogni caso, garanzia Parte_2 personale a favore dei propri genitori, assicurando, in tal modo, l'adempimento dell'obbligazione sopra indicata.
7. Le parti concordano sul fatto che l'Assegno Unico Universale venga percepito da ciascun genitore al 50%, come per Legge, con reciproco impegno a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere all'altro genitore detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.
8. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio.
9. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità per sé e per i minori valida per l'espatrio.
10. A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico nascente dal matrimonio e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione.
11. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori pagina 6 di 7 incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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