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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/06/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 2785/2021 R.G. Il giorno 19/06/2025, alle ore 16.45, nella stanza virtuale del Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la ritualità e regolarità delle comunicazioni di Cancelleria relative al decreto di fissazione della udienza contenente il link di collegamento, richiamata ai presenti la necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, si dà atto della presenza, e della dichiarazione di identità: dell'Avv. FAGIANI MIRKO, per;
Parte_1 dell'Avv. Avv. PROIETTI MICHELE, per Controparte_1
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Fagiani si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo. L'Avv. Proietti si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Si fa luogo a breve discussione orale della causa.
I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 21.45. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2785/2021 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 19.06.2025.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mirko Fagiani, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., app.to e difeso dall'Avv. M. Controparte_1
Proietti, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestata Autorità, , per ivi sentir accogliere, nei suoi confronti, CP le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
è stato illegittimamente segnalato alla CAI per il mancato pagamento degli assegni di cui alla parte espositiva del presente atto, a causa ed in conseguenza dell'omessa comunicazione ex lg. n. 386/1990 da parte di per essere stata Controparte_1 inviata ad indirizzo diverso da quello del domicilio effettivo dell'attore, con conseguente illecito trattamento dei dati personali, e, per l'effetto, b) ordinare la cancellazione alla
C.a.i. ed ad C.r.i.f. del nominativo del Sig. . c) condannare la Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni sofferti dall'attore per i fatti di causa per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte, quantificati prudentemente, allo stato, in € 7.000.=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore sosteneva di aver emesso due assegni (ad ottobre e dicembre del 2018), tratti sul proprio c/c acceso presso la convenuta, di cui uno, per un'errata iniziativa posta in essere dal Beneficiario (al quale l'attore aveva richiesto di postergare l'incasso per mancanza di fondi), veniva negoziato e restituito impagato con conseguente protesto.
Il , non avendo ricevuto alcuna comunicazione di preavviso della revoca Pt_1 dell'emissione di assegni, protestava tale negligenza a che, solo CP dopo diverse missive, attestava che la comunicazione era stata regolarmente effettuata e ne era stato tentato il recupero al correntista, presso l'indirizzo di
Gualdo Tadino;
tentativo non riuscito per assenza del destinatario dal domicilio.
Le lamentele del erano corroborate dalla circostanza che lo stesso Pt_1 aveva trasferito la propria residenza a GU fin dal gennaio del 2018, circostanza che non poteva non essere a conoscenza di che aveva CP inviato, prima dell'elevazione del protesto, gli estratti del c/c proprio al nuovo indirizzo.
In conseguenza del protesto, il nominativo dell'attore era iscritto (con annotazione pregiudizievole) presso CAI e CRIF;
circostanza che, oltre a risultare lesiva dell'onore e della reputazione, si appalesava fonte di gravi danni per l'impossibilità di accedere al credito, come dimostrava con la produzione di alcune note di istituti finanziari che rigettavano le sue richieste.
Ne derivava che la mancata conoscenza dell'incasso dell'assegno privo di fondi,
e l'impossibilità di sanarne il pagamento con il versamento di sorte, penale ed interessi, era conseguenza della condotta negligente di;
esso CP
, appena avuta conoscenza del fatto, si era immediatamente attivato, Pt_1 nei 60 giorni da quando ne aveva cognizione, per pagare l'importo dell'assegno, con spese ed interessi, a riprova della propria buona fede.
Buona fede riscontrata anche dal GdP di Perugia che, in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, emessa dalla Prefettura di Perugia, con sentenza n.
499/2020, accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata.
Ritenuta la responsabilità della società convenuta ed essendo fallito il tentativo di ottenere, con l'attivazione della procedura di mediazione, il giusto risarcimento in via stragiudiziale, adìva l'Autorità Giudiziaria, con le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio che contestava la avversa domanda. Controparte_1
Evidenziava che la segnalazione in CAI si riferiva ad un assegno emesso il
30.09.2018, per l'importo di € 280,00, risultato “impagato” per difetto di provvista, (ex art. 2 L.386/90), con restituzione alla banca negoziatrice con protesto.
Come da vigente normativa, la convenuta aveva inviato all'attore, al domicilio eletto dallo stesso indicato, la lettera di preavviso di revoca emissione assegni, tramite raccomandata a.r. 61632928457-7, resa al mittente con la forma della
“compiuta giacenza”, con avviso ex mod. 26 ed invito a ritirare presso l'Ufficio
Postale di recapito entro 30 giorni.
Ai sensi dell'art.
9-bis comma 4 della L. 386/90, la comunicazione del preavviso di revoca doveva ritenersi legittimamente effettuata.
Non avendo il destinatario fornito prova dell'avvenuto pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
(nel caso specifico entro il 14/12/2018), il nominativo veniva segnalato in CAI.
Peraltro, risultava che, successivamente, veniva emesso altro assegno da
, successivamente richiamato, con nuova segnalazione in CAI, questa Pt_1 volta senza l'invio di alcun preavviso, in quanto non previsto per la causale sopra menzionata.
Quanto alla contestazione principale dell'attore, la convenuta evidenziava che l'invio del preavviso di revoca era stato indirizzato, in data 09/10/2018, all'indirizzo VIA DELLE VIGNOLE, 19, 06023, GUALDO TADINO (PG), mentre la variazione di indirizzo da parte del era stata effettuata in data Pt_1 22/12/2018, quindi successivamente, sicché alcuna responsabilità o negligenza poteva considerarsi in capo a . CP
La convenuta contestava, in ogni caso, la richiesta risarcitoria, infondata sia nell'an che nel quantum, non essendo stati provati né la conseguenza dannosa della iscrizione in CAI (o similari), né l'ammontare di €. 7.000,00 richiesto.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare “Voglia il Tribunale dichiarare la cessata materia del contendere in quanto le segnalazioni in argomento alla CAI ed al C.R.I..F. del Sig. , Parte_1 sono scadute, essendo decorso il naturale periodo di revoca. In via principale: “Voglia il Tribunale rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di da parte dell'attore, in quanto del tutto infondata nei suoi Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese competenze legali.
Costituito il contraddittorio, il Tribunale assegnava i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenutala documentalmente istruita e non abbisognevole di ulteriore passaggio istruttorio, la causa perveniva all'odierna udienza 19.06.2025, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisone, ex art. 281 sexies c.p.c.
***
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione, è la prova documentale offerta da CP
e relativa alla richiesta di variazione del domicilio da parte del , datata Pt_1
28.12.2018.
Il documento, e la sottoscrizione dello stesso, non sono stati affatto contestati dal , il quale si è limitato a sostenere che doveva essere Pt_1 CP in possesso di precedente richiesta di variazione, non essendo altrimenti possibile che, prima della data indicata, avesse recapitato le comunicazioni afferenti al proprio rapporto di c/c al nuovo indirizzo di residenza (rectius: domicilio eletto, ai fini delle comunicazioni di legge e dei recapiti).
Ritiene il Giudicante, verificata la documentazione in atti, che tale circostanza, per quanto plausibile che per alcune comunicazioni il “cliente” avesse indicato informalmente un nuovo recapito, ai fini legali (e delle conseguenze derivanti dall'operato della convenuta, particolarmente rilevanti nel caso di specie), la richiesta di variazione del 28.12.2018 rappresenti l'unico documento “ufficiale”
e dimostrativo della volontà del di comunicare un nuovo indirizzo e di Pt_1 esercitare il proprio diritto contrattuale di ricevere tutte le comunicazione al nuovo domicilio.
Suggestiva, per quanto infondata, la teoria secondo la quale “dovrebbe necessariamente” esserci un'altra -e precedente- richiesta di variazione: il si è trasferito a GU (anzi, ha presentato richiesta di variazione Pt_1 anagrafica) in data 03.01.2018; se avesse effettuato, con sottoscrizione del relativo modello, analoga richiesta di variazione, non si comprende per quale motivo avrebbe dovuto riproporne un'altra nel dicembre del 2018.
In ogni caso, in applicazione del principio della ripartizione dell'onere della prova, toccava all'attore dimostrare l'esistenza di un tale documento.
Senza dubbio il potrebbe aver fatto incauto affidamento sulla Pt_1 presunzione che fosse a conoscenza del suo trasferimento a CP
GU; tuttavia, non può riconoscersi alcuna negligenza in capo alla convenuta che ha dimostrato documentalmente di aver effettuato le comunicazioni previste per legge all'unico indirizzo che risultava valido ed efficace al momento dell'invio della raccomandata di preavviso di revoca di emissione assegni.
La statuizione sul punto rende superflua ogni valutazione e decisione sulle altre questioni afferenti la paventata dimostrazione del danno e della sua quantificazione.
La domanda risulta essere infondata e va dunque respinta.
Sussistono, in considerazione della peculiarità della vicenda, giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese e funzioni di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , ogni altra istanza disattesa Parte_1
o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 19.06.2015.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
Parte_1 dell'Avv. Avv. PROIETTI MICHELE, per Controparte_1
Il Giudice invita tutti i soggetti collegati a tenere attiva la funzione video per tutta la durata della udienza, riservandosi di disattivare la funzione audio di alcuno dei soggetti collegati al fine dell'ordinato svolgimento dell'udienza; rammenta che è assolutamente vietata la registrazione audio/video. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Fagiani si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo. L'Avv. Proietti si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. Si fa luogo a breve discussione orale della causa.
I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 21.45. Del che è verbale. Il Giudice Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2785/2021 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 19.06.2025.
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Mirko Fagiani, giusta Parte_1 procura in atti;
CONTRO
in persona del l.r.p.t., app.to e difeso dall'Avv. M. Controparte_1
Proietti, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in giudizio, innanzi Pt_1 all'intestata Autorità, , per ivi sentir accogliere, nei suoi confronti, CP le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a) accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
è stato illegittimamente segnalato alla CAI per il mancato pagamento degli assegni di cui alla parte espositiva del presente atto, a causa ed in conseguenza dell'omessa comunicazione ex lg. n. 386/1990 da parte di per essere stata Controparte_1 inviata ad indirizzo diverso da quello del domicilio effettivo dell'attore, con conseguente illecito trattamento dei dati personali, e, per l'effetto, b) ordinare la cancellazione alla
C.a.i. ed ad C.r.i.f. del nominativo del Sig. . c) condannare la Parte_1 convenuta al risarcimento dei danni sofferti dall'attore per i fatti di causa per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte, quantificati prudentemente, allo stato, in € 7.000.=, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda, l'attore sosteneva di aver emesso due assegni (ad ottobre e dicembre del 2018), tratti sul proprio c/c acceso presso la convenuta, di cui uno, per un'errata iniziativa posta in essere dal Beneficiario (al quale l'attore aveva richiesto di postergare l'incasso per mancanza di fondi), veniva negoziato e restituito impagato con conseguente protesto.
Il , non avendo ricevuto alcuna comunicazione di preavviso della revoca Pt_1 dell'emissione di assegni, protestava tale negligenza a che, solo CP dopo diverse missive, attestava che la comunicazione era stata regolarmente effettuata e ne era stato tentato il recupero al correntista, presso l'indirizzo di
Gualdo Tadino;
tentativo non riuscito per assenza del destinatario dal domicilio.
Le lamentele del erano corroborate dalla circostanza che lo stesso Pt_1 aveva trasferito la propria residenza a GU fin dal gennaio del 2018, circostanza che non poteva non essere a conoscenza di che aveva CP inviato, prima dell'elevazione del protesto, gli estratti del c/c proprio al nuovo indirizzo.
In conseguenza del protesto, il nominativo dell'attore era iscritto (con annotazione pregiudizievole) presso CAI e CRIF;
circostanza che, oltre a risultare lesiva dell'onore e della reputazione, si appalesava fonte di gravi danni per l'impossibilità di accedere al credito, come dimostrava con la produzione di alcune note di istituti finanziari che rigettavano le sue richieste.
Ne derivava che la mancata conoscenza dell'incasso dell'assegno privo di fondi,
e l'impossibilità di sanarne il pagamento con il versamento di sorte, penale ed interessi, era conseguenza della condotta negligente di;
esso CP
, appena avuta conoscenza del fatto, si era immediatamente attivato, Pt_1 nei 60 giorni da quando ne aveva cognizione, per pagare l'importo dell'assegno, con spese ed interessi, a riprova della propria buona fede.
Buona fede riscontrata anche dal GdP di Perugia che, in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, emessa dalla Prefettura di Perugia, con sentenza n.
499/2020, accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata.
Ritenuta la responsabilità della società convenuta ed essendo fallito il tentativo di ottenere, con l'attivazione della procedura di mediazione, il giusto risarcimento in via stragiudiziale, adìva l'Autorità Giudiziaria, con le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva in giudizio che contestava la avversa domanda. Controparte_1
Evidenziava che la segnalazione in CAI si riferiva ad un assegno emesso il
30.09.2018, per l'importo di € 280,00, risultato “impagato” per difetto di provvista, (ex art. 2 L.386/90), con restituzione alla banca negoziatrice con protesto.
Come da vigente normativa, la convenuta aveva inviato all'attore, al domicilio eletto dallo stesso indicato, la lettera di preavviso di revoca emissione assegni, tramite raccomandata a.r. 61632928457-7, resa al mittente con la forma della
“compiuta giacenza”, con avviso ex mod. 26 ed invito a ritirare presso l'Ufficio
Postale di recapito entro 30 giorni.
Ai sensi dell'art.
9-bis comma 4 della L. 386/90, la comunicazione del preavviso di revoca doveva ritenersi legittimamente effettuata.
Non avendo il destinatario fornito prova dell'avvenuto pagamento entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo
(nel caso specifico entro il 14/12/2018), il nominativo veniva segnalato in CAI.
Peraltro, risultava che, successivamente, veniva emesso altro assegno da
, successivamente richiamato, con nuova segnalazione in CAI, questa Pt_1 volta senza l'invio di alcun preavviso, in quanto non previsto per la causale sopra menzionata.
Quanto alla contestazione principale dell'attore, la convenuta evidenziava che l'invio del preavviso di revoca era stato indirizzato, in data 09/10/2018, all'indirizzo VIA DELLE VIGNOLE, 19, 06023, GUALDO TADINO (PG), mentre la variazione di indirizzo da parte del era stata effettuata in data Pt_1 22/12/2018, quindi successivamente, sicché alcuna responsabilità o negligenza poteva considerarsi in capo a . CP
La convenuta contestava, in ogni caso, la richiesta risarcitoria, infondata sia nell'an che nel quantum, non essendo stati provati né la conseguenza dannosa della iscrizione in CAI (o similari), né l'ammontare di €. 7.000,00 richiesto.
Rassegnava, per l'effetto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare “Voglia il Tribunale dichiarare la cessata materia del contendere in quanto le segnalazioni in argomento alla CAI ed al C.R.I..F. del Sig. , Parte_1 sono scadute, essendo decorso il naturale periodo di revoca. In via principale: “Voglia il Tribunale rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di da parte dell'attore, in quanto del tutto infondata nei suoi Controparte_1 presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese competenze legali.
Costituito il contraddittorio, il Tribunale assegnava i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c. e, all'esito del deposito delle relative memorie, ritenutala documentalmente istruita e non abbisognevole di ulteriore passaggio istruttorio, la causa perveniva all'odierna udienza 19.06.2025, per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisone, ex art. 281 sexies c.p.c.
***
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Dirimente, ai fini della decisione, è la prova documentale offerta da CP
e relativa alla richiesta di variazione del domicilio da parte del , datata Pt_1
28.12.2018.
Il documento, e la sottoscrizione dello stesso, non sono stati affatto contestati dal , il quale si è limitato a sostenere che doveva essere Pt_1 CP in possesso di precedente richiesta di variazione, non essendo altrimenti possibile che, prima della data indicata, avesse recapitato le comunicazioni afferenti al proprio rapporto di c/c al nuovo indirizzo di residenza (rectius: domicilio eletto, ai fini delle comunicazioni di legge e dei recapiti).
Ritiene il Giudicante, verificata la documentazione in atti, che tale circostanza, per quanto plausibile che per alcune comunicazioni il “cliente” avesse indicato informalmente un nuovo recapito, ai fini legali (e delle conseguenze derivanti dall'operato della convenuta, particolarmente rilevanti nel caso di specie), la richiesta di variazione del 28.12.2018 rappresenti l'unico documento “ufficiale”
e dimostrativo della volontà del di comunicare un nuovo indirizzo e di Pt_1 esercitare il proprio diritto contrattuale di ricevere tutte le comunicazione al nuovo domicilio.
Suggestiva, per quanto infondata, la teoria secondo la quale “dovrebbe necessariamente” esserci un'altra -e precedente- richiesta di variazione: il si è trasferito a GU (anzi, ha presentato richiesta di variazione Pt_1 anagrafica) in data 03.01.2018; se avesse effettuato, con sottoscrizione del relativo modello, analoga richiesta di variazione, non si comprende per quale motivo avrebbe dovuto riproporne un'altra nel dicembre del 2018.
In ogni caso, in applicazione del principio della ripartizione dell'onere della prova, toccava all'attore dimostrare l'esistenza di un tale documento.
Senza dubbio il potrebbe aver fatto incauto affidamento sulla Pt_1 presunzione che fosse a conoscenza del suo trasferimento a CP
GU; tuttavia, non può riconoscersi alcuna negligenza in capo alla convenuta che ha dimostrato documentalmente di aver effettuato le comunicazioni previste per legge all'unico indirizzo che risultava valido ed efficace al momento dell'invio della raccomandata di preavviso di revoca di emissione assegni.
La statuizione sul punto rende superflua ogni valutazione e decisione sulle altre questioni afferenti la paventata dimostrazione del danno e della sua quantificazione.
La domanda risulta essere infondata e va dunque respinta.
Sussistono, in considerazione della peculiarità della vicenda, giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese e funzioni di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , ogni altra istanza disattesa Parte_1
o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 19.06.2015.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo