CASS
Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4048 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
~.i{, A~ l{~ Civile Sent. Sez. 3 Num. 4048 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/02/2023 SENTENZA sul ricorso 19224/2020 proposto da: OG AL, OG OR, OG SE, elettivamente domiciliati in Roma Piazza Della Libertà 13 presso lo studio dell'avvocato Gessini Agostino che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Fatigante Pietro Luca;
-ricorrenti - contro Banca Nazionale Del Lavoro S.p.a. e per essa, quale mandataria, Sistemia S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia, 732/d presso lo studio dell'avvocato Bracco NR che IQ- rappressnt~ ~ ctif~nd~ ynitamente 9ll'9vvacato Pilato Francesco, SS AT;
-controricorrente - l avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
2 FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da AL OG, OR OG e SE OG avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda proposta contro gli stessi dalla BNL s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., l'atto del 23.2.2009 (a rogito del notaio Bianchi) con il quale era stato costituito, a beneficio della OG, un trust fra AL e OR OG in cui erano stati contestualmente trasferiti gli immobili di AL OG, quest'ultimo fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Milano MA Design s.r.l. nei confronti della BNL. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza in questa sede impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di prime cure. In particolare, ha rigettato l'eccezione di nullità, per genericità dell'oggetto della domanda, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, posto che - al di là delle espressioni utilizzate - l'oggetto della domanda, nonché i fatti posti a fondamento della medesima emergevano con chiarezza dal tenore dell'atto; ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse correttamente interpretato la domanda attorea, senza violare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
ha, altresì, ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell'actio pauliana, ovverosia l'eventus damni e la scientia damni in capo al fideiussore, escludendo che fosse necessaria la consapevolezza del trustee e della beneficiaria, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito della banca;
ha infine condannato gli appellanti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di lite. AL OG, OR OG e SE OG hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ad esso ha resistito, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a .. 3 Il ricorso giunge all'odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 39115/2021 pronunciata all'esito dell'adunanza del 10.6.2021. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell'adunanza del 10.6.2021. RAGIONI DELLA DECISIONE .(' ·""~-<. (_, .,jl-~ .. t--., l" 1. Con il primo motivo di ricorso( Sirdenunciac«art. 360, comma 1, n. 4, cpc, nullità della sentenza della Corte d'Appello di Genova per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 cpc.», assumendoSl che, nel proprio atto di citazione, parte attrice avrebbe riferito la domanda ex art. 2901 cod. civ. all'atto "istitutivo" del trust, non suscettibile di revocatoria, anziché a quello "dispositivo" di conferimento di beni nel trust e, pertanto, la Corte avrebbe dovuto ritenere violato da parte del giudice di prime cure, là dove aveva dichiarato inefficace l'atto dispositivo, il principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ. e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ .. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente affermato che «l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio» e ha osservato -nello specifico- che la domanda subordinata proposta con l'atto di citazione concerneva la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui era stato costituito il trust «avente ad oggetto la disposizione dei beni oggetto di detto trust, esattamente descritti e individuati nella domanda giudiziale», rilevando altresì che «l'atto costitutivo di trust in sé dispositivo di beni è stato in sostanza uno strumento attraverso cui il disponente ha cercato di sottrarre i propri beni a possibili aggressioni da parte dei propri creditori»; dal che conseguiva che correttamente il 4 ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::s o o o ~ ·~ ~ o _u l / l ~ l } o o (/ ·~ N ~ rJ1 rJ1 ~ u ·~ "'' ~ t:: o u Tribunale aveva individuato il petitum nella declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca dell'atto dispositivo dei beni indicati in citazione, proprio in ragione delle finalità chiaramente perseguite con l'azione espressamente indicata dall'attrice». Va considerato, invero, che: per quanto emerge dallo stesso ricorso (a pag. 17), la domanda revocatoria concerneva l'atto del 23.2.2009 «con cui è stato costituito un trust tra i signori OG AL e OG OR a beneficio della signora OG SE ed avente ad oggetto i beni di seguito descritti»; l'atto del 23.2.2009 -come trascritto a pag. 5 del ricorso- prevedeva, fra l'altro, che «il Disponente con il presente atto istituisce un trust e trasferisce al Trustee, al quale saranno intestati, i propri diritti sui seguenti beni immobili e mobili»; gli stessi ricorrenti danno atto -a pag. 23- che l'atto costitutivo e quello dispositivo coesistevano «in un unico documento (perché contestuali)». Risulta pertanto -per un verso- che l'atto costitutivo e quello dispositivo erano stati contestuali e coesistevano nel medesimo documento e -per altro verso- che l'attrice aveva chiesto che si affermasse l'inefficacia dell'atto in quanto sottraeva alla sua garanzia patrimoniale i beni trasferiti nel trust;
non appare quindi predicabile - come propongono i ricorrenti- la possibilità di distinguere fra parte costitutiva e parte dispositiva dall'atto, trattandosi di un assunto basato su un dato meramente letterale (il riferimento all'atto con cui è stato "costituito" il trust) che risulta ampiamente superato dalla chiara volontà di conseguire la dichiarazione di inefficacia del trasferimento dei beni contestualmente trasferiti. ( Ì...l·C--~-~ ' . 2. Con il secondo motiVO(:~ denuncia"«art. 360, comma l, n. 3, cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente per violazione dell'art. 2901 c.c. in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'istituto della revocatoria all'atto istitutivo di trust», assumendoéì 5 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o l ~ l ·~ ~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C C) t:: o u che l'atto costitutivo del trust -di cui la banca avrebbe chiesto la dichiarazione di inefficacia- non sarebbe stato suscettibile di revocatoria in quanto difetterebbe sia della natura dispositiva che della pregiudizialità, intesa quale capacità di compromettere le ragioni ereditarie;
peraltro, la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza n. 10498/2019 di questa Corte, omettendo di valutare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile l'actio pauliana proposta nei confronti del solo atto istitutivo del trust. 2.1. Il motivo è~'iKa-~missibile et.:-co~e~infondato. 2 .
1.1. E' inammissibile perché basato sull'assunto -erroneo, per quanto detto in relazione al primo motivo- che la Corte abbia pronunciato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. in relazione a un atto meramente istitutivo del trust, anziché -come è stato- ad un atto contestualmente istitutivo e dispositivo. 2.1.2. E' éo.m-t:tflEJ1Jè' infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «in materia di "trust", l'atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al"trustee", ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust", in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta pure l'inefficacia dell'atto dispositivo» (Cass. n. 10498/2019; conforme Cass. n. 19428/2022). . , { ',_: (__, Vt-u. h . j__.} 3. Con il terzo motivo,$! denuncia'-'«art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.»; premesso che la sentenza impugnata aveva confermato quella di prime cure anche con riferimento alla condanna alle spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali ricorrenti, ~deduceGChe la Corte di Appello avrebbe dovuto invece accogliere lo specifico motivo di gravame prospettato dai medesimi e inteso a censurare la sentenza di primo grado là dove non 6 aveva compensato le spese di lite, nonostante fosse stata accolta solo la domanda spiegata dalla banca in via subordinata, mentre era stata rigettata la domanda di simulazione proposta in via principale;
con la conseguenza che la soccombenza reciproca avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite. 3.1. Il motivo è infondato. A prescindere dalla possibilità di individuare una soccombenza reciproca in caso di rigetto della domanda principale e di accoglimento della domanda subordinata (in tal senso parrebbe orientata Cass., S.U. n. 32061/2022, che ritiene configurabile la soccombenza reciproca anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi) appare dirimente il rilievo che, anche in caso di soccombenza reciproca, la compensazione costituisce una mera facoltà («può») del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti{b1--:setidoJ al ,·~'-" l.~-,·,:,~._.. . - pagamentoJ:lelle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/o, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ~per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 7 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ , U ·~ ' "'C 't C) t:: o u Roma, 16.11.2022 8
-ricorrenti - contro Banca Nazionale Del Lavoro S.p.a. e per essa, quale mandataria, Sistemia S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma Via Flaminia, 732/d presso lo studio dell'avvocato Bracco NR che IQ- rappressnt~ ~ ctif~nd~ ynitamente 9ll'9vvacato Pilato Francesco, SS AT;
-controricorrente - l avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal cons. DANILO SESTINI;
2 FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da AL OG, OR OG e SE OG avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda proposta contro gli stessi dalla BNL s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 cod. civ., l'atto del 23.2.2009 (a rogito del notaio Bianchi) con il quale era stato costituito, a beneficio della OG, un trust fra AL e OR OG in cui erano stati contestualmente trasferiti gli immobili di AL OG, quest'ultimo fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Milano MA Design s.r.l. nei confronti della BNL. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza in questa sede impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di prime cure. In particolare, ha rigettato l'eccezione di nullità, per genericità dell'oggetto della domanda, dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, posto che - al di là delle espressioni utilizzate - l'oggetto della domanda, nonché i fatti posti a fondamento della medesima emergevano con chiarezza dal tenore dell'atto; ha inoltre ritenuto che il Tribunale avesse correttamente interpretato la domanda attorea, senza violare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
ha, altresì, ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell'actio pauliana, ovverosia l'eventus damni e la scientia damni in capo al fideiussore, escludendo che fosse necessaria la consapevolezza del trustee e della beneficiaria, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito della banca;
ha infine condannato gli appellanti, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di lite. AL OG, OR OG e SE OG hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Ad esso ha resistito, con controricorso, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a .. 3 Il ricorso giunge all'odierna pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 39115/2021 pronunciata all'esito dell'adunanza del 10.6.2021. Il P.M. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell'adunanza del 10.6.2021. RAGIONI DELLA DECISIONE .(' ·""~-<. (_, .,jl-~ .. t--., l" 1. Con il primo motivo di ricorso( Sirdenunciac«art. 360, comma 1, n. 4, cpc, nullità della sentenza della Corte d'Appello di Genova per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 cpc.», assumendoSl che, nel proprio atto di citazione, parte attrice avrebbe riferito la domanda ex art. 2901 cod. civ. all'atto "istitutivo" del trust, non suscettibile di revocatoria, anziché a quello "dispositivo" di conferimento di beni nel trust e, pertanto, la Corte avrebbe dovuto ritenere violato da parte del giudice di prime cure, là dove aveva dichiarato inefficace l'atto dispositivo, il principio della domanda ex art. 99 cod. proc. civ. e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ .. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha correttamente affermato che «l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio» e ha osservato -nello specifico- che la domanda subordinata proposta con l'atto di citazione concerneva la dichiarazione di inefficacia dell'atto con cui era stato costituito il trust «avente ad oggetto la disposizione dei beni oggetto di detto trust, esattamente descritti e individuati nella domanda giudiziale», rilevando altresì che «l'atto costitutivo di trust in sé dispositivo di beni è stato in sostanza uno strumento attraverso cui il disponente ha cercato di sottrarre i propri beni a possibili aggressioni da parte dei propri creditori»; dal che conseguiva che correttamente il 4 ~ ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::s o o o ~ ·~ ~ o _u l / l ~ l } o o (/ ·~ N ~ rJ1 rJ1 ~ u ·~ "'' ~ t:: o u Tribunale aveva individuato il petitum nella declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca dell'atto dispositivo dei beni indicati in citazione, proprio in ragione delle finalità chiaramente perseguite con l'azione espressamente indicata dall'attrice». Va considerato, invero, che: per quanto emerge dallo stesso ricorso (a pag. 17), la domanda revocatoria concerneva l'atto del 23.2.2009 «con cui è stato costituito un trust tra i signori OG AL e OG OR a beneficio della signora OG SE ed avente ad oggetto i beni di seguito descritti»; l'atto del 23.2.2009 -come trascritto a pag. 5 del ricorso- prevedeva, fra l'altro, che «il Disponente con il presente atto istituisce un trust e trasferisce al Trustee, al quale saranno intestati, i propri diritti sui seguenti beni immobili e mobili»; gli stessi ricorrenti danno atto -a pag. 23- che l'atto costitutivo e quello dispositivo coesistevano «in un unico documento (perché contestuali)». Risulta pertanto -per un verso- che l'atto costitutivo e quello dispositivo erano stati contestuali e coesistevano nel medesimo documento e -per altro verso- che l'attrice aveva chiesto che si affermasse l'inefficacia dell'atto in quanto sottraeva alla sua garanzia patrimoniale i beni trasferiti nel trust;
non appare quindi predicabile - come propongono i ricorrenti- la possibilità di distinguere fra parte costitutiva e parte dispositiva dall'atto, trattandosi di un assunto basato su un dato meramente letterale (il riferimento all'atto con cui è stato "costituito" il trust) che risulta ampiamente superato dalla chiara volontà di conseguire la dichiarazione di inefficacia del trasferimento dei beni contestualmente trasferiti. ( Ì...l·C--~-~ ' . 2. Con il secondo motiVO(:~ denuncia"«art. 360, comma l, n. 3, cpc, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente per violazione dell'art. 2901 c.c. in riferimento alla ritenuta applicabilità dell'istituto della revocatoria all'atto istitutivo di trust», assumendoéì 5 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o l ~ l ·~ ~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ u ·~ "'C C) t:: o u che l'atto costitutivo del trust -di cui la banca avrebbe chiesto la dichiarazione di inefficacia- non sarebbe stato suscettibile di revocatoria in quanto difetterebbe sia della natura dispositiva che della pregiudizialità, intesa quale capacità di compromettere le ragioni ereditarie;
peraltro, la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato l'ordinanza n. 10498/2019 di questa Corte, omettendo di valutare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile l'actio pauliana proposta nei confronti del solo atto istitutivo del trust. 2.1. Il motivo è~'iKa-~missibile et.:-co~e~infondato. 2 .
1.1. E' inammissibile perché basato sull'assunto -erroneo, per quanto detto in relazione al primo motivo- che la Corte abbia pronunciato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. in relazione a un atto meramente istitutivo del trust, anziché -come è stato- ad un atto contestualmente istitutivo e dispositivo. 2.1.2. E' éo.m-t:tflEJ1Jè' infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «in materia di "trust", l'atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al"trustee", ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell'atto istitutivo del "trust", in quanto l'inefficacia dell'atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un'azione revocatoria, comporta pure l'inefficacia dell'atto dispositivo» (Cass. n. 10498/2019; conforme Cass. n. 19428/2022). . , { ',_: (__, Vt-u. h . j__.} 3. Con il terzo motivo,$! denuncia'-'«art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.»; premesso che la sentenza impugnata aveva confermato quella di prime cure anche con riferimento alla condanna alle spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali ricorrenti, ~deduceGChe la Corte di Appello avrebbe dovuto invece accogliere lo specifico motivo di gravame prospettato dai medesimi e inteso a censurare la sentenza di primo grado là dove non 6 aveva compensato le spese di lite, nonostante fosse stata accolta solo la domanda spiegata dalla banca in via subordinata, mentre era stata rigettata la domanda di simulazione proposta in via principale;
con la conseguenza che la soccombenza reciproca avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite. 3.1. Il motivo è infondato. A prescindere dalla possibilità di individuare una soccombenza reciproca in caso di rigetto della domanda principale e di accoglimento della domanda subordinata (in tal senso parrebbe orientata Cass., S.U. n. 32061/2022, che ritiene configurabile la soccombenza reciproca anche in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi) appare dirimente il rilievo che, anche in caso di soccombenza reciproca, la compensazione costituisce una mera facoltà («può») del giudice, il cui mancato esercizio non è censurabile sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. 5. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti{b1--:setidoJ al ,·~'-" l.~-,·,:,~._.. . - pagamentoJ:lelle spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15°/o, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ~per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 7 C) ~ ~ ·~ u ~ ~ ;::::$ o o o ~ ·~ ~ ~ o u C) o o ·~ N ~ rf1 rf1 ~ , U ·~ ' "'C 't C) t:: o u Roma, 16.11.2022 8