Articolo 22 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 21Articolo 23
Versione
10 marzo 1987
Art. 22. (Agevolazioni fiscali) 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonche' quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal 1° gennaio 1988.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente