Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott. Pierluigi De Cinti - Presidente
dott.ssa Luca Venditto - Giudice rel.
dott.ssa Concetta Serino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA
nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 7097 R.G. cont. 2015 e al n. 251 R.G. cont. 2019
TRA
- C.F. e Parte_1 C.F._1
- C.F. rappresentati e difesi, Parte_2 C.F._2
giusta procura allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. Giovanni FONTANA e domiciliati presso il suo studio in Via Fanfara, n. 46 - SEZZE (LT);
INTERVENUTI nella causa n. 7097/2015 R.G.
ATTORI nella causa riunita n. 251/2019 R.G.
E
- C.F. , elettivamente Parte_3 C.F._3
domiciliato in Via Duca del Mare, n. 24 - LATINA, presso lo studio dell'avv.
Roberto PERRINO, che lo rappresenta e difende in virtù di procure alle liti rilasciate
CONVENUTO in entrambe le cause riunite
OGGETTO: azione di riduzione per lesione della quota di legittima - simulazione - nullità donazione dissimulata - impugnazione di testamento per incapacità del testatore.
CONCLUSIONI: per parte attrice nella causa n. 252/2019 R.G. e intervenuta nella causa n. 7097/2015 (richiamata la prima memoria istruttoria del 29/7/2020): “A)
In via principale la parte attrice richiede che il testamento venga dichiarato nullo e/o invalido e/o annullato e quindi l'eredità tutta della signora venga divisa Persona_1
al 50% come per legge tra le parti in causa. Inoltre, stante le domande già svolte originariamente atto di intervento nel procedimento 7097/15, si chiede che venga: - accertato e dichiarato che il trasferimento degli immobili di cui nelle premesse dello stesso atto di intervento, nonché ogni trasferimento di denaro o altri beni che si evincerà in corso di causa, dalla sig.ra al sig. , Persona_1 Parte_3
integra una donazione diretta od indiretta e che tali donazioni siano quindi riunite al patrimonio per essere considerate nella divisione ereditaria;
- quindi previa riunione fittizia del relictum e del donatum voglia il Tribunale adito ricostruire l'asse ereditario e dividere lo stesso al 50% tra le due parti in causa - voglia altresì condannare il sig. alla restituzione dei frutti dei beni donati dalla Parte_3
domanda alla restituzione stessa da liquidarsi anche in via equitativa - accertare e dichiarare l'illegittimo possesso esclusivo da parte del convenuto dell'immobile descritto in atti del giudizio come n°1 (vedasi atto di citazione del sig.
[...]
al sig. ) e condannare quest'ultimo al versamento CP_1 Parte_3
della somma che sarà ritenuta equa a titolo di indebita occupazione e/o al risarcimento dei danni che saranno configurati a favore di parte istante;
B) in subordine nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda di invalidità del testamento come sopra formulata, ci si riporta alle domande proposte nell'atto di intervento dei sigg. ed C) sempre con vittoria di spese Parte_1 Parte_2
e compensi professionali oltre oneri di legge”; per parte convenuta in entrambe le cause riunite (da ultimo nelle note scritte del 9/7/2024): “La scrivente difesa, si riporta integralmente a quanto già dedotto nei precedenti scritti, nonché alle note scritte del 05.02.24, depositate in pari data, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, chiedendo che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia così provvedere: - in via preliminare - accogliere le formulate eccezione e contestazioni, anche con sentenza parziale, nonché rigettare quanto ex adverso dedotto e richiesto;
- accogliere comunque la richiesta di remissione sul ruolo per l'ammissione ed espletamento delle formulate istanze istruttorie;
- nel merito - accogliere le formulate conclusioni di cui alla depositata comparsa di costituzione e risposta e successive memorie ex art. 183 VI° cpc, con rigetto delle avverse domande;
- il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 9/11/2015, notificato il 27/11/2015, CP_1
(originario attore) ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il
[...] fratello per l'accertamento del carattere simulato di atto di compravendita del Pt_3
2002 intervenuto tra la defunta madre e lo stesso , Persona_1 Parte_3
atto dissimulante una donazione e come tale lesivo della quota di legittima spettante all'attore; quindi ha espressamente agito per la riduzione dell'atto medesimo, per la ricostruzione dell'asse ereditario mediate riunione fittizia di relictum e donatum e conseguente divisione;
ha inoltre chiesto che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del possesso esclusivo di uno degli immobili caduti in successione.
La causa è stata iscritta al n. 7097/2015 R.G..
In particolare, l'originario attore ha premesso in fatto: Controparte_1 che l'8/3/2013 è deceduta, con ultimo domicilio in Sabaudia (LT), la propria madre , nata a [...] il [...]; Persona_1
che alla stessa sono succeduti i figli e e che Pt_3 Controparte_1
esso attore, al momento del decesso della genitrice, essendo nel possesso di uno dei beni della massa, è divenuto erede puro e semplice con il trascorrere del termine di tre mesi previsto dalla legge;
che, con testamento pubblico rep. n. 58 degli atti ultima volontà del notaio registrato in Latina il 15/5/2013, ha istituito erede il figlio Persona_2
, attribuendogli sia la quota a lui riservata quale legittimario, sia la quota Pt_3 disponibile;
che il patrimonio immobiliare caduto in successione consisterebbe di due beni immobili: - una abitazione a piano terra con corte di pertinenza in fabbricato sito in
Sabaudia, Via Piemonte, n. 4, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio
108, particella 146, sub 9 e 12 (graffati); - una abitazione al primo piano con corte di pertinenza in fabbricato sito in Sabaudia, Via Amedeo, n. 9, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 10 e 13 (graffati); che, con atto del 31/5/2002, ai rogiti del notaio (reg. gen. Persona_3
n. 16442 - reg. part. n. 11762), ha venduto al figlio i Persona_1 Parte_3
seguenti diritti: - la piena proprietà dell'appartamento al primo piano di fabbricato sito in Sabaudia, Via Piemonte 8, censito al NCEU de medesimo comune al foglio
108, particella 146, sub 11 e 14 (graffati); - la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della venditrice del locale negozio nel medesimo fabbricato in
Sabaudia, Via Piemonte, n. 8, con annesso locale deposito con ripostiglio, censito al
NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 2; che la compravendita dei predetti immobili dissimulerebbe una donazione, eventualmente indiretta, sia in considerazione del mancato trasferimento effettivo del denaro pattuito, sia in ragione del prezzo pattuito notevolmente inferiore a quello di mercato;
che, inoltre, il convenuto avrebbe sempre gestito di fatto Parte_3 il denaro della madre, avendo il diritto di operare sui suoi conti correnti;
dall'estratto conto al 31/1/2012 di conto corrente aperto presso la Banca Rurale e Artigiana dell'Agro Pontino risulta un bonifico di € 10.000,00 in favore di Parte_3
e da ulteriore estratto conto del 31/5/2012, risulta bonifico di € 5.700,00, trasferimenti qualificabili quali donazioni;
che dunque il valore complessivo della massa, comprensivo dei beni immobili, dei mobili giacenti presso l'ultimo domicilio della de cuius e delle somme liquide e titoli giacenti sui conti bancari della stessa all'atto dell'apertura della successione, ammonterebbe all'incirca ad € 1.240.000,00, salva la presenza di ulteriori beni illegittimamente prelevati dal convenuto;
che le donazioni di due beni immobili e di denaro avrebbero dunque determinato una lesione della quota di legittima riservata ad esso attore, ciò che consentirebbe l'esercizio dell'azione di riduzione per la reintegra dei diritti del legittimario;
che, infine, andrebbe imputato a il pieno ed esclusivo Parte_3
possesso di uno degli immobili caduti in successione, con conseguente diritto di esso attore al pagamento di indennità per indebita occupazione, ovvero al risarcimento del danno.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'originario attore ha così concluso in citazione: “1) Accertare e dichiarare che il trasferimento degli immobili e del denaro di cui in premessa nonché ogni trasferimento che dovrà evincersi in corso di causa integrano una donazione diretta od indiretta idonea a ledere la quota di legittima spettante all'attore; 2) per l'effetto, in accoglimento della domanda di riduzione determinare la porzione di legittima spettante all'istante con proporzionale riduzione delle dichiarate donazioni e conseguente reintegra della quota;
3) previa riunione fittizia del relictum e del donatum ricostruire l'asse ereditario con la conseguente determinazione della quota di cui il de cuius poteva liberamente disporre, determinare le relative quote e procedere alla divisione giudiziale;
4) accertare e dichiarare l'illegittimo possesso esclusivo da parte del convenuto dell'immobile n. 1
e condannare quest'ultimo al versamento della somma che sarà ritenuta equa a titolo di indebita occupazione e/o al risarcimento dei danni che saranno configurati a favore dell'istante; 5) Condannare la convenuta, come innanzi, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con le maggiorazioni dovute, con aggravio di spese generali, IVA e CPA come per legge, su queste ultime, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione prodotta nonché l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto della
[...]
filiale di Sabaudia nonché del Monte Controparte_2 Controparte_3 filiale di Sabaudia, sin d'ora ammettersi idonea CTU tesa alla individuazione dell'esatta massa ereditaria attraverso la ricostruzione di tutti i trasferimenti finanziari avvenuti tra la ed il convenuto, la stima dei beni immobili Per_1
identificati in premessa dai nn.1,2,3 e ,4 la stima dei beni immobili identificati ai nn.
3 e 4 al momento del trasferimento degli stessi al RI ”. Pt_3
1.1 Si è costituito, nel giudizio del 2015 qui ripercorso nelle fasi dello svolgimento del processo, il convenuto , il quale ha Parte_3
preliminarmente ha eccepito:
- la carenza di legittimazione attiva di per avere egli Controparte_1 rinunciato all'eredità della madre e come si evincerebbe dalla stessa condotta dei figli dell'attore ( e , poi intervenuti in giudizio), che hanno Pt_2 Parte_1 partecipato alla fase della mediazione manifestando il loro subentro nell'eredità del padre e, per rappresentazione, della nonna;
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio nella materia oggetto di causa;
- la nullità della citazione per incertezza nel petitum e nella causa petendi, avendo l'attore proposto azioni plurime non ben definite;
- la nullità dell'atto di citazione in difetto del requisito del n. 7) dell'art. 163
c.p.c.;
- la prescrizione delle domande per decorrenza dei termini.
Nel merito il convenuto ha contestato che possano ricorrere i presupposti dell'invocata simulazione, deducendo, da un lato, che il valore del bene compravenduto deve ritenersi congruo e, dall'atro, che vi sarebbe la prova del pagamento del prezzo di vendita come dichiarato nell'atto.
Sulla gestione dei conti correnti intestati alla de cuius, il convenuto ha rilevato di essere stato l'unico figlio che si è occupato nel tempo della madre, sia quando essa era autosufficiente almeno in parte, sia nel periodo dell'età più avanzata e nella malattia.
Sostiene il convenuto che risulterebbe infondata la domanda volta ad ottenere il pagamento di una indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile nel quale ha vissuto la madre delle parti in causa e di cui esso convenuto ha sempre curato la manutenzione.
non si è opposto alla divisione dei beni relitti in relazione Parte_3
alle quote formate per effetto del testamento lasciato dalla de cuius e con il quale è stata a lui assegnata anche la quota disponibile.
Premesso l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il convenuto ha così concluso nel merito del giudizio n. 7097/2015 R.G.: “- accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea per le motivazioni di cui alla presente comparsa e per l'effetto rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto; - accertare e dichiarare che il trasferimento immobiliare di cui alla compravendita del 31/5/2002 rappresenta una vendita pienamente efficace e non una forma di donazione diretta o indiretta così come ricostruita da controparte e, quindi, rigettare la richiesta d'integrazione della quota di legittima;
- accertare e dichiarare la conformità dell'asse ereditario così come oggi in essere e quindi che
l'attuale legittima non ha subito alcuna lesione e, per l'effetto, i valori economici dei beni e quindi disporre la separazione giudiziale dell'eredità …; - accertare e dichiarare infondata, inammissibile e improponibile, la domanda di illegittimo possesso avanzata da controparte e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di occupazione o risarcimento danni;
- condannare controparte ex art. 96 c.p.c. stante la palese malafede e strumentalità del giudizio azionato. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura”.
1.2 Differita la prima udienza di comparizione delle parti per il mancato reperimento del fascicolo, costituito in formato analogico con gli atti introduttivi, sono intervenuti nel giudizio e (con il Parte_1 Parte_2 patrocinio di altro difensore anche nell'interesse dell'attore originario, CP_1
), i quali, in via subordinata, qualora il tribunale avesse ritenuto che
[...]
l'originario attore fosse sprovvisto di legittimazione, dichiarano di “riproporre tutte le deduzioni, eccezioni e domande già svolte dalla parte attrice”.
Gli intervenuti hanno ulteriormente dedotto sulla infondatezza delle eccezioni di controparte ed hanno insistito, quali eredi di , per Controparte_1
l'accertamento della simulazione del trasferimento immobiliare del 2002 tra la sig.ra ed;
per la domanda di riduzione conseguente alla Persona_1 Parte_3
lesione della quota di legittima spettante e per l'effettuazione delle operazioni di riunione fittizia e la conseguente determinazione delle relative quote spettanti alle parti;
per la condanna del convenuto alla restituzione dei frutti per il godimento in via esclusiva di uno dei beni caduti in successione.
1.3 Con ordinanza del 28-29/11/2016, il g.i. ha assegnato alle parti termine per l'avvio del procedimento di mediazione e fissata udienza per la verifica dell'adempimento e per la precisazione delle conclusioni sulla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva. Assunta in decisione la causa all'udienza del 25/5/2017, con sentenza non definitiva n. 2578/2017, il collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'originario attore e ha rimesso la causa sul ruolo Controparte_1 assegnando alle parti i termini dell'art. 183, sesto coma, c.p.c..
Con ordinanza del 24/1-13/2/2019, il g.i. a suo tempo designato non ha ammesso le prove orali richieste dalle parti e ha nominato il CTU “per la descrizione
e la stima dell'asse ereditario”; ha respinto la richiesta di ordine di esibizione ipotizzando che il CTU potesse accedere presso gli istituti di credito che hanno intrattenuto rapporti con la de cuius.
Con successiva ordinanza del 3-4/7/2019, sul presupposto che fosse stato introdotto dagli intervenuti un giudizio connesso ha disposto la trasmissione del fascicolo al presidente della sezione civile per i provvedimenti di competenza.
Successivamente agli adempimenti presidenziali, il g.i. della causa portante
(iscritta anteriormente), con ordinanza del 20-25/11/2019, ha ordinato la riunione del giudizio medio tempore incardinato e recante il n. 251/2019 R.G..
2. Con atto di citazione notificato il 10/1/2019, e Parte_1
hanno evocato in giudizio richiamando in Parte_2 Parte_3
premessa le domande avanzate nella causa n. 7097/2015 R.G. e chiedendo, sulla base di accertamenti medico-legali effettuati attingendo dalla documentazione sanitaria riguardante la de cuius , da cui risulterebbe l'incapacità della stessa al Persona_1 momento della disposizione testamentaria, che fosse dichiarata l'invalidità o la nullità del testamento con cui il convenuto è stato istituito erede anche per la disponibile.
2.1 Nel predetto giudizio, si è costituito , depositando in Parte_3
forma analogica comparsa di risposta del 9/4/2019, con la quale ha sollevato una serie di eccezioni preliminari (carenza di legittimazione, improcedibilità della domanda e nullità della citazione) e ha contestato nel merito la proposta impugnazione del testamento, sottolineando come lo stesso fosse stato formato con atto pubblico. Ha altresì eccepito la prescrizione della domanda per decorrenza del termine quinquennale decorrente dall'apertura della successione.
2.3 Con ordinanza del 30/4/2019, il giudice designato come istruttore della predetta causa n. 251/2019 R.G. ha disposto la trasmissione degli atti al presidente della prima sezione perché valutasse i presupposti della riunione del giudizio con quello connesso e già pendente tra le parti.
Rimessi gli atti al giudice della causa portante, come rilevato, questi ha disposto la riunione dei giudizi connessi.
2.4 A seguito della riunione dei processi, il g.i. ha concesso (nuovamente e indistintamente) i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (vecchio rito) e rinviato per l'ammissione dei mezzi di prova (ordinanza del 28/5-6/6/2020).
Con ordinanza resa all'udienza del 24/11/2020 il giudice onorario designato per la trattazione della causa ha rimesso gli atti al presidente della prima sezione per la riassegnazione a giudice togato. Il presidente di sezione ha restituito gli atti al medesimo giudice invocando l'applicazione di decreto del presidente del tribunale che consente lo svolgimento dell'istruttoria da parte dei giudici onorari anche nel caso di procedimento rimesso alla competenza del collegio. Il provvedimento del presidente di sezione è stato ribadito e specificato in data 2/3/2022.
In data 24/3/2023, il CTU nominato, ing. ha depositato Persona_4
l'elaborato peritale.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, il giudice onorario ha rimesso ancora una volta il procedimento all'attenzione del Presidente della prima sezione, che ha provveduto, con decreto del 10/5/2023 alla designazione dell'attuale relatore.
Con ordinanza del 6/10/2023, il giudice neodesignato: - ha “rilevato preliminarmente che, di seguito all'assegnazione del fascicolo (decreto del presidente di sezione del 10/5/2023), non risulta acquisito alla consolle del magistrato assegnatario il fascicolo riunito 251/2019 R.G.; che la circostanza non consente, tra l'altro, di verificare la fondatezza della preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”; - ha quindi “rilevato che, in relazione alle domande proposte nel giudizio portante del 2015 (e segnatamente la domanda di divisione dei beni relitti), va posta d'ufficio la questione della nullità per mancanza di forma dell'atto di donazione che si assume dissimulato dalla vendita del 31/5/2002 (va infatti richiamato il principio per cui ove, nel giudizio promosso per accertare la consistenza della massa ereditaria e procedere alla conseguente divisione, si sia dedotto che uno dei beni di cui si chiede che venga ricompreso nella massa era stato donato dal de cuius, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale donazione per difetto dei prescritti requisiti di forma;
parimenti va osservato che il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione, quale, nel caso di specie, la nullità per difetto di forma della donazione che risultasse dissimulata)”; ha “osservato altresì che la CTU espletata va integrata in relazione (almeno) ai seguenti punti: a) valutazione della nuda proprietà del locale negozio oggetto di vendita del 31/5/2002 e considerazione della incidenza sul valore di eventuali iscrizioni ipotecarie preesistenti (ai fini della delibazione della domanda di simulazione); b) giudizio tecnico sulla sanabilità dei beni attinti da irregolarità urbanistiche e da incongruenze catastali;
c) incidenza dei costi per le sanatorie degli immobili sul valore degli stessi;
d) formazione di uno o più progetti divisionali in ragione dei possibili esiti delle domande proposte”.
Sentite le parti sulle questioni poste e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 13/5/2024, le cause sono state successivamente assunte in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, con ordinanza del 6/11/2024.
3. Va premesso che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza che definisce il giudizio (o con altra a sua volta non definitiva), in quanto i singoli punti della prima possono essere sottoposti a riesame solo con le impugnazioni, mentre la non definitività concerne soltanto la non integralità della decisione della controversia, ma non anche la mutabilità, da parte dello stesso giudice, di ciò che è stato deciso.
Ne consegue che la sentenza interlocutoria già pronunciata dal tribunale sottrae al giudice il potere di riesaminare e porre in discussione quanto con essa stabilito, per cui tale decisione deve ritenersi pienamente vincolante per il giudice che l'ha emessa sia con riguardo alla risoluzione delle questioni ivi trattate e definite sia di quelle che ne costituiscano il necessario presupposto logico.
Nel giudizio n. 7097/2015 R.G il tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva, nella quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'originario attore sul presupposto che, nel tempo Controparte_1 intercorrente tra la rinuncia all'eredità (4/12/2013) e la revoca della rinuncia (27/2/2015), i figli dello stesso , e , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
intervenuti nel processo, hanno mostrato di accettare l'eredità della nonna Per_1
per rappresentazione, con la conseguenza di rendere inefficace la revoca della
[...]
rinuncia.
Non può dunque essere posta in discussione in questa sede né la legittimazione dell'originario attore, che è stato, a seguito della sentenza richiamata espressamente estromesso dal giudizio, né la legittimazione di Parte_1
e , quali eredi per rappresentazione di . Parte_2 Persona_1
Quale conseguenza di tale assunto, va ritenuta infondata l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità dell'intervento in causa dei figli di
[...]
( e ), che si sono costituiti nel processo n. 7097/2015 CP_1 Parte_1 Pt_2
R.G. facendo proprie le domande proposte dall'originario attore. Degli stessi, si ribadisce, è stata riconosciuta in sentenza, sia pure implicitamente, la legittimazione ad agire come eredi, per rappresentazione, della defunta della cui Persona_1
eredità si tratta.
4. Le numerose questioni preliminari sollevate dal convenuto Parte_3
vanno esaminate secondo la loro priorità logica.
[...]
4.1 Nel giudizio n. 7097/2015 R.G. il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in difetto del requisito del n. 7) dell'art. 163 c.p.c..
Con ordinanza resa all'udienza del 8/3/2016, il g.i. a suo tempo designato ha fissato, ai sensi dell'art. 164, terzo comma, c.p.c., nuova udienza, determinando la sanatoria del vizio lamentato. Non si comprende come anche nel prosieguo del processo il convenuto abbia continuato a ritenere sussistente il vizio originariamente denunciato e processualmente sanato.
4.2 Il convenuto ha dedotto, in entrambi i giudizi la nullità della citazione per incertezza nel petitum e nella causa petendi, avendo l'attore proposto azioni plurime,
a suo dire, non ben definite.
L'eccezione per difetto dell'edictio actionis, per essere stato omesso o indicato con assoluta incertezza il requisito dell'art. 163, terzo comma, n. 3) e 4),
c.p.c., è infondata oltre che genericamente formulata.
È infatti noto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c. sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata.
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va osservato peraltro che, nello scrutinare la conformità dell'atto di citazione al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
Nel caso di specie, al di là dei difetti di allegazione in cui parte attrice possa essere incorsa, è ampiamente desumibile dall'atto introduttivo del giudizio n.
7097/2015 R.G. che l'originario attore e, successivamente gli intervenuti, agendo quali legittimari e quindi proponendo azione di riduzione, hanno chiesto che fosse dichiarata la simulazione dell'atto con cui la de cuius ha alienato beni immobili di rilevante valore al figlio , senza ricevere alcun corrispettivo e, quindi, Pt_3 dissimulando un atto di donazione soggetto all'azione di riduzione contestualmente spiegata mediante attuazione di riunione fittizia di relictum e donatum.
La circostanza che l'attore abbia fatto riferimento all'istituto della collazione, cui sarebbe tenuto il donatario ai fini della determinazione della massa ereditaria, non fa emergere alcun profilo di nullità della citazione, poiché com'è noto, la collazione può concorrere con l'azione di riduzione comportando di fatto l'eliminazione di eventuali effetti lesivi della legittima (cfr. Cass. civ., sez. II, 10/12/2020, n. 28196). D'altra parte il richiamo alla collazione non risulta improprio ove si abbia riguardo all'affermazione del seguente principio da parte della giurisprudenza di legittimità: L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal 'de cuius' devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire (Cass. civ., sez. II,
06/04/2018, n. 8510).
Neppure può considerarsi affetta da nullità sotto il profilo in esame la domanda dell'attore (e degli intervenuti nel corso del giudizio n. 7097/2015) volta ad ottenere il riconoscimento di indennità per illegittima occupazione in via esclusiva di un immobile caduto in successione e facente parte della massa ereditaria relitta.
Parimenti, l'impugnazione del testamento pubblico promossa con il separato giudizio n. 251/2019 R.G., per incapacità del testatore, non presenta alcuna ambiguità tale da determinare dubbi insolubili sulla volontà degli attori di ottenere l'annullamento dello atto dispositivo mortis causa.
Anche in questo caso la generica eccezione di nullità della citazione va respinta.
4.3 Il convenuto, in entrambi i giudizi riuniti, ha eccepito l'improcedibilità delle domande per il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, vertendosi in una delle materie di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
28 del 2010 (succesioni ereditarie).
Sul punto è utile premettere quale sia la funzione della mediazione obbligatoria così come chiarita da ultimo da Cass. civ., sez. un., 07/02/2024, n. 3452, per cui la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo; essa produce dunque un effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo. La mediazione persegue il fine di operare un
'filtro' al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Viene dunque chiarito, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale, che posto che l'istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito.
Nel caso di specie, come documentato dalla stessa parte convenuta, che ha formulato l'eccezione, sia l'originario attore, sia gli intervenuti volontariamente nel processo, hanno preso parte ad un procedimento di mediazione innanzi all'organismo prescelto proprio in relazione alla impugnazione dell'atto di trasferimento immobiliare ritenuto simulato e al tema della lesione della legittima (si veda l'allegato
11 all'originario atto di citazione e gli allegati 7 e 8 alla comparsa di costituzione in analogico - si tratta della mediazione svolta dinanzi all'organismo di conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Latina n. 272/2014, conclusa negativamente con i verbali del 6/2/2015 e del 13/3/2015, nonché della mediazione n. 5/2017, svolta dinanzi allo stesso organismo, e conclusa con esito non positivo con verbale del
7/3/2017). Ciò è ampiamente sufficiente per ritenere assolto l'onere che rende così procedibile l'azione proposta.
Quanto al giudizio n. 251/2019 R.G., è documentato l'esperimento di ulteriore mediazione avente ad oggetto causa ereditaria da parte degli attori (v. doc. 9 e 10 allegati all'atto di citazione, che documenta l'esperimento di ulteriore procedura n.
287/2018, definita senza esito con verbale del 3/10/2018).
5. Nel merito va preliminarmente vagliata la domanda volta ad ottenere l'accertamento del carattere simulato dell'atto del 31/5/2002, ai rogiti del notaio
(reg. gen. n. 16442 - reg. part. n. 11762), con cui ha Persona_3 Persona_1
venduto al figlio i seguenti diritti: - la piena proprietà Parte_3 dell'appartamento al primo piano di fabbricato sito in Sabaudia, Via Piemonte 8, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 11 e 14
(graffati); - la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della venditrice del locale negozio nel medesimo fabbricato in Sabaudia, Via Piemonte, n.
8, con annesso locale deposito con ripostiglio, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 2.
Sostiene parte attrice che l'atto di compravendita dissimula una donazione in considerazione della mancanza di prova del pagamento del prezzo pattuito, comunque notevolmente inferiore a quello di mercato.
5.1 Nel costituirsi in giudizio, il convenuto , oltre a Parte_3
contestare che, nel predetto quadro pattizio, non si rinvengono gli estremi della dedotta simulazione, ha altresì eccepito espressamente la prescrizione dell'azione di simulazione come proposta, rilevando, da un lato, che sarebbe decorso il termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. per l'annullabilità dell'atto e, comunque, il termine decennale per la simulazione, entrambi ampiamente decorsi dalla stipula dell'atto di compravendita del 2002, atto di cui (originario Controparte_1
attore) ha avuto sempre contezza sin dalla stipula.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza di legittimità, per la quale l'azione di simulazione relativa, quando è volta a fare emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, si prescrive nell'ordinario termine decennale. Diversamente, quando è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato, per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma, tale azione non è soggetta a prescrizione. Viene in particolare affermato in giurisprudenza: Il discrimine tra azione di simulazione assoluta e di simulazione relativa in senso proprio sta nel fatto che con la prima si mira soltanto a fare dichiarare la inesistenza di qualsiasi muramento della realtà giuridica preesistente al negozio simulato, mentre con la seconda si tende a far emergere il reale mutamento di detta realtà voluto dalle parti in luogo di quello apparentemente posto in essere, in modo e al fine di potersene in qualche modo avvantaggiare.
Deriva da quanto precede, pertanto, che solo in questo ultimo caso deve parlarsi di prescrizione, peraltro con esclusivo riferimento ai diritti nascenti dal negozio dissimulato. Allorquando, quindi, pur prospettandosi la esistenza di un negozio dissimulato sotto quello apparente, si sostenga che esso - per una qualsiasi ragione -
è privo di ogni effetto giuridico, l'azione non è tesa a far valere una simulazione relativa, perché nessuna pretesa viene accampata sulla base del negozio dissimulato del quale, anzi, si invoca la nullità e non è soggetta, pertanto, a prescrizione (Cass. civ., sez. II, 07/01/2019, n. 125).
Quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione (v. Cass. civ., sez. II, 21/02/2007, n. 4021). Qui è agevole rilevare che, salvo quanto appresso sulla nullità della donazione per mancanza di forma come rilevata d'ufficio in corso di causa, l'apertura della successione è intervenuta con il decesso di in data 8/3/2013, cosicché Persona_1
nessuna prescrizione può essere predicata nel caso di specie rispetto alla domanda di simulazione proposta nel giudizio n. R.G. 7097 del 2015.
5.2 Il convenuto reagisce alla domanda di simulazione rilevando, da un lato, che il prezzo di vendita degli immobili è stato determinato tenendo conto del fatto che oggetto di vendita, per uno dei beni, è il diritto della nuda proprietà; d'altro lato, che, come si evince dallo stesso atto pubblico, il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto secondo le seguenti modalità: euro 810,00 già versati al momento dell'atto, come risultante dallo stesso;
euro 64.000,00 mediante tre assegni circolari non trasferibili;
quanto ai restanti euro 120.000,00, con pagamento mediante erogazione di mutuo da concedersi alla parte acquirente.
Sostiene il convenuto che l'attore avrebbe dovuto Parte_3
dimostrare lui stesso i presupposti della dedotta simulazione prima ancora ed in luogo di chiedere l'esibizione delle ricevute di pagamento all'acquirente.
Va valutato, dunque, in relazione a quali principi deve essere ripartito l'onere probatorio nella presente fattispecie.
Valgono sul punto i seguenti assunti della giurisprudenza di legittimità:
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata.
In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'articolo
1417 c.c. Né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto a un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. civ., sez. II,
08/09/2021, n. 24178).
Dunque, gli attori e possono Parte_1 Parte_2 giovarsi, per la dimostrazione della natura simulata dell'atto, del meccanismo probatorio delle presunzioni, in relazione al quale hanno invocato, in fatto, la circostanza che l'acquirente non risulta abbia versato alcunché Parte_3
alla madre per l'acquisto dei beni oggetto dell'atto di compravendita impugnato.
D'altra parte si osservi ancora in via preliminare sull'onere probatorio che ove
l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all' art. 2697 c.c. , indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione
è terzo rispetto ai contraenti (Cass. civ., sez. II, 04/07/2024, n. 18347, negli stessi termini Cass. civ., sez. II, 10/05/2023, n. 12606).
Concordemente si può leggere anche Cassazione civile, sez. II , 09/06/2014 ,
n. 12955, per la quale: Nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso e richiesto il riesame dell'appello, stabilendo che a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita è l'acquirente a dover dimostrare l'effettività del pagamento del prezzo e non il contrario).
Ancora di recente si veda Cass. civ., sez. II, 29/02/2024, n. 5372, per cui, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli articoli 2697 e 1417 del codice civile - indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé.
5.2.1 Quindi, ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'acquirente dei beni di cui alla compravendita ai rogiti del notaio del Per_3
31/5/2002, la quietanza dell'incasso di euro 810,00 ivi contenuta non ha alcun valore probatorio e non esonera il convenuto dalla dimostrazione che il pagamento sia effettivamente avvenuto.
5.2.2 Parimenti non si ha alcuna prova del fatto che il predetto convenuto- acquirente abbia contratto il mutuo menzionato nel contratto di compravendita e che abbia dunque versato l'importo erogato alla venditrice (madre dello stesso).
5.2.3 Va dunque verificato se il riferimento agli assegni circolari non trasferibili menzionati nell'atto di compravendita, quale modalità di regolazione del prezzo, sia di per sé sufficiente a dimostrare il pagamento della parte di corrispettivo corrispondente al valore degli stessi. Onere che come detto grava sull'acquirente.
Va in primo luogo osservato che, secondo l'espressione letterale utilizzata nel contratto di compravendita, non emerge che gli assegni siano stati consegnati alla venditrice, ma risulta, come evidenziato, che l'emissione dei titoli (non prodotti agli atti) ha costituito un modo di regolazione del pagamento del prezzo.
In aggiunta si osservi che non vi è alcuna prova dell'incasso dell'importo relativo a detti assegni da parte della venditrice.
Va rilevato sul punto, con la giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo (Cass. civ., sez. II, 09/05/2024, n. 12685) Neppure l'emissione di un assegno circolare, come risulterebbe nel caso di specie, costituisce di per sé la prova di un avvenuto pagamento (a tacere del fatto che, nel caso di specie, come rilevato, non risulta dimostrata neppure la dazione di questi assegni). Ed infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza, il trasferimento a favore del cliente della proprietà delle somme portate dal titolo è sospensivamente condizionato dal salvo incasso di cui all' art. 1829 c.c. (Cass. civ., sez. I, 20/09/2022, n. 27449); in tema di assegno circolare, la clausola salvo buon fine o salvo incasso costituisce condizione sospensiva del trasferimento di proprietà delle somme portate dal titolo, in attesa che l'incarico conferito alla banca per la realizzazione del credito sia adempiuto con l'effettivo pagamento dell'importo.
I giudici di legittimità condividono, nella pronuncia richiamata, anzitutto, il contenuto della requisitoria del sostituto procuratore generale secondo cui: a) in presenza di un assegno circolare proveniente da un terzo, la disponibilità non può prescindere dalla negoziazione nella stanza di compensazione al pari di quanto avviene per l'assegno bancario;
b) la provenienza di un assegno da una banca, quale è
l'assegno circolare, non incide sul meccanismo della negoziazione che è costituito dalla sua presentazione da parte della banca negoziatrice a quella emittente alla quale non è preclusa in quella sede la possibilità di sollevare eccezioni basate sullo stesso titolo o sui rapporti con il beneficiario;
c) l'assegno circolare conserva la natura di titolo di credito la cui estinzione rimane subordinata al buon fine dell'operazione; d) se il credito non viene soddisfatto dal terzo, la banca può procedere al riaddebito;
e) il versamento in conto di un assegno tratto su una banca diversa dà luogo ad una iscrizione figurativa del credito che non autorizza la disponibilità delle somme fino al pagamento del titolo da parte della banca trattaria.
In sintesi la soluzione offerta dalla Cassazione è quella dunque di affermare l'effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo e l'operatività del
'salvo incasso' di cui all'art. 1829 c.c..
I principi ora richiamati consentono di concludere, con riferimento al caso di specie, dove non vi è la prova né della consegna, né della presentazione all'incasso degli assegni circolari in questione, che la parte di prezzo della compravendita impugnata, che si assume regolata con assegni circolari, non è dimostrato che sia stata effettivamente versata dall'acquirente alla venditrice 5.2.4 Da ultimo va osservato che il convenuto , con la Parte_3 seconda memoria istruttoria del 15/3/2018, coll'intento di assolvere l'onere probatorio a suo carico circa il versamento del prezzo di vendita, ha depositato una serie di documenti (invero mai citati prima nei limiti delle preclusioni assertive) con i quali la de cuius ha dato atto e quietanzato una serie di pagamenti Persona_1
effettuati dal figlio e da lei ricevuti.
Si tratta di ricevute del pagamento di importi assai rilevanti, espressamente imputate al prezzo della vendita in parola, senza alcuna indicazione del mezzo di pagamento utilizzato.
Con la terza memoria istruttoria del 4/4/2018, e quindi nella prima difesa utile, gli attori e hanno contestato Parte_1 Parte_2
espressamente ed inequivocabilmente che le firme apposte in calce ai predetti documenti fossero riconducibili a . Persona_1
Nessuna istanza di verificazione è stata formulata dal convenuto al fine di valersi della predetta documentazione.
Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente
l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. civ., sez. II, 27/05/2016, n. 11048).
Qui pacificamente gli attori contestano la veridicità delle scritture, sostenendo che le firme non appartengono a e contestando la conformità Persona_1 all'originale degli stessi supporti scritti depositati in copia.
In ogni caso, va osservato che la produzione documentale in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta e qui in questione è relativa a circostanze mai specificamente dedotte prima, cosicché siffatta documentazione, oltre che disconosciuta e non verificata, è ancor prima inammissibile in ragione delle maturate preclusioni processuali.
5.3 La mancata dimostrazione del pagamento del prezzo nella compravendita del 31/5/2002 tra e costituisce un elemento decisivo Persona_1 Parte_3
dal quale desumete il carattere simulato della predetta vendita, unitamente ad ulteriori elementi quale la rinuncia all'ipoteca legale da parte della venditrice, madre dell'acquirente.
È pacificamente ritenuto nella giurisprudenza anche di questo tribunale che l'esistenza di una donazione dissimulata in una compravendita può desumersi da una serie di elementi presuntivi, quali: lo stretto legame di parentela fra venditore e acquirente, la convivenza fra le parti, a maggior ragione quando questa continua anche dopo la stipula del contratto di vendita, la riserva di usufrutto da parte del venditore, la rinuncia del venditore all'ipoteca legale. Va precisato che l'elemento indiziario determinante è tuttavia il mancato pagamento del prezzo. Infatti, se manca il concreto passaggio di denaro dall'acquirente al venditore o se questo passaggio, pur avvenuto, non è definitivo in quanto il venditore successivamente restituisce all'acquirente la somma pagata a titolo di prezzo, il trasferimento può essere qualificato come donazione.
Soccorrono nel caso di specie pressoché tutti gli elementi indiziari evidenziati dalla giurisprudenza, cosicché dev'essere accertata la simulazione dell'atto in parola, con il quale ha in realtà donato al figlio i beni oggetto del medesimo Persona_1
atto.
6. Con ordinanza del 16/10/2023, il giudice istruttore neodesignato, come già esposto sopra, ha rilevato che, in relazione alle domande proposte nel giudizio portante del 2015 (e segnatamente la domanda di divisione dei beni relitti), va posta
d'ufficio la questione della nullità per mancanza di forma dell'atto di donazione che si assume dissimulato dalla vendita del 31/5/2002 (va infatti richiamato il principio per cui ove, nel giudizio promosso per accertare la consistenza della massa ereditaria e procedere alla conseguente divisione, si sia dedotto che uno dei beni di cui si chiede che venga ricompreso nella massa era stato donato dal de cuius, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità di tale donazione per difetto dei prescritti requisiti di forma; ha quindi osservato che il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione, deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione, quale, nel caso di specie, la nullità per difetto di forma della donazione che risultasse dissimulata).
I principi suesposti sono affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze di Cassazione civile, sez. II, 06/06/2022, n. 18055 e Cassazione civile, sez.
II, 09/09/2019, n. 22457, la quale rileva espressamente: Il giudice innanzi al quale sia stata proposta un'azione di simulazione di una compravendita in quanto dissimulante una donazione … deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una diversa causa di nullità della donazione e, ove sia già pendente il giudizio di appello e sia, perciò, ormai inammissibile un'espressa domanda di accertamento in tal senso della parte interessata, deve rigettare l'originaria pretesa, previo accertamento della nullità, nella motivazione, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
È stato anche già chiarito dal medesimo giudice di legittimità che l'eventuale accertamento giudiziale della nullità della donazione operata dal de cuius non provoca, ai fini della divisione, risultati dissimili dalla collazione, ma solo più radicali, in quanto fa rientrare nel patrimonio ereditario, come se non ne fossero mai usciti, i beni che ne erano stati oggetto, atteso che per l'ordinamento gli effetti di un contratto nullo e, quindi, anche le attribuzioni patrimoniali con esso operate, si considerano come mai verificati (così Cass. civ., Sez. II, 11/06/2019, n. 15666; Cass. civ., Sez. II, 02/01/1997, n. 1).
6.1 Instaurato il contraddittorio sulla questione posta d'ufficio, con note di trattazione scritta del 1/2/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 esteso l'impugnazione dell'atto di donazione ritenuto dissimulato sostenendone la nullità per difetto della forma prevista per l'atto.
Pacifica la circostanza che l'atto di compravendita del 31/5/2002 rogato dal notaio non registri la presenza di testimoni, che è necessaria a norma Per_3 dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, per il quale «
1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali
e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto».
La massa ereditaria di si compone pertanto, oltre che dei beni Persona_1 immobili relitti all'atto dell'apertura della successione, anche dei seguenti beni immobili oggetto della donazione dissimulata nulla: - appartamento al primo piano di fabbricato sito in Sabaudia, Via Piemonte 8, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 11 e 14 (graffati); - locale negozio nel medesimo fabbricato in Sabaudia, Via Piemonte, n. 8, con annesso locale deposito con ripostiglio, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub
2.ù
7. Nella causa iscritta al n. 251/2019 R.G. gli attori e Parte_1
hanno impugnato il testamento pubblico ricevuto dal notaio Parte_2
il 3/10/2011 (rep. 58 degli atti di ultima volontà), con cui Persona_2
, disponendo delle proprie sostanze per dopo la sua morte ha istituito Persona_1 erede il figlio , nato a [...] il [...], “attribuendogli sia la Parte_3
quota che sarà ad esso riservata dalla legge vigente al momento dell'apertura della mia successione, sia la quota disponibile del mio patrimonio”; mentre ha istituito erede l'altro figlio RI nato il [...] “nella sola quota CP_1 che sarà ad esso riservata dalla legge vigente al momento dell'apertura della mia successione”. È aggiunta nel testamento una sintetica motivazione di una siffatta disposizione favorevole al figlio : “Ciò tenuto conto dell'assistenza che mio Pt_3 figlio mi presta, sia morale che materiale”. Pt_3
La domanda di annullamento del testamento pubblico è fondata sull'assunto che la testatrice non fosse capace di disporre con atto dui ultima volontà. Ciò si desumerebbe dalla documentazione medica depositata (allegati 6, 7 e 8 alla citazione).
In particolare, gli attori richiamano una certificazione del dott. che Per_5
già in data 3/11/2006 aveva certificato che la sig.ra era affetta da Persona_1
“evidente rallentamento motorio e cognitivo con gravi disturbi della memoria e disorientamento spazio-temporale”; successivamente lo stesso professionista, nuovamente interpellato, ha dichiarato che la sig.ra non era in grado di Persona_1 intendere e volere nel 2006 e che “appare certamente impossibile che con tale deterioramento la sig.ra fosse in grado di testamentare” (all. 7 alla Persona_1
citazione).
Dette conclusioni sarebbero state raggiunte analizzando certificati di invalidità rilasciati dalla apposita commissione medica AUSL del 6/3/2007 e certificazione di riconoscimento di handicap grave rilasciato in pari data.
Analoghe conclusioni ha raggiunto un collegio di periti di parte che ha analizzato la stessa documentazione (v. all. 8 alla citazione).
Quanto alla certificazione medica esibita in giudizio, relativa ad accertamenti di strutture sanitarie volte ad accertare l'inabilità del soggetto, va richiamato il principio per cui sul piano probatorio, i verbali Commissioni mediche fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le valutazioni, le diagnosi
o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenuti costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice. Quest'ultimo può valutarne, dunque, l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire loro il valore di vero e proprio accertamento definitivo ed indiscutibile, in relazione all'inabilità fisica o psichica di un determinato soggetto. Pertanto, nella specie, il verbale, attestante l'invalidità civile piena di una donna, non è sufficiente per ritenerla totalmente incapace di provvedere al proprio sostentamento e ciò legittima la scelta dei genitori di non fornirle un contributo economico mensile (Cass. civ., sez.
I, 09/06/2015, n. 11889).
In altri termini, è pacificamente rilevabile anche in questa sede che tali accertamenti medici, che, peraltro - sotto il profilo formale - non hanno natura provvedimentale degli accertamenti sanitari, sono meramente strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione assistenziale (Cass. civ., sez. lav., 06/04/2021, n. 9235)
D'altra parte, sull'applicazione dell'art. 591, primo comma, n. 3), c.c. è pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui è valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della redazione della scheda testamentaria contestata, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi. Lo stato di incapacità naturale, rilevante ai sensi dell'art. 591 c.c., deve essere provato in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all'atto di redazione del testamento, e non può essere sbrigativamente desunto su mera base congetturale dal quadro d'insieme della vita del testatore come un portato dell'asserita costante e irrimediabile instabilità di quest'ultimo (Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6079).
Si afferma analogamente: L'incapacità naturale del testatore postula
l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo
e delle cause idonee in linea di principio a determinarla (Cass. civ., sez. II,
17/11/2022, n. 33914).
Il generico 'decadimento cognitivo' rilevato dai medici in epoca anteriore alla redazione del testamento non consente, pur ipotizzando un aggravamento della condizione dell'interessata, di ritenere provata l'assoluta incapacità di intendere e volere della testatrice al momento della ricezione del testamento Persona_1
pubblico da parte del notaio, che nulla annota a riguardo.
D'altra parte, non può non considerarsi, come ritenuto dalla giurisprudenza sul punto, che la redazione per atto pubblico di un testamento è circostanza in base alla quale è ragionevole presumere che, all'atto della redazione, il testatore fosse pienamente cosciente, o almeno non desse segni visibili di incapacità, poiché
l'accertamento del notaio, quale pubblico ufficiale preposto al controllo della mancanza di cause di nullità dell'atto, deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare. Di contro è necessario, per provare il contrario fornire la prova (e prima ancora l'allegazione) di elementi concreti che superino detta allegazione, dimostrando così che il testatore fosse incapace di intendere e di volere al momento del testamento, o che la sua volontà fosse stata in qualche modo coartata.
Nulla di tutto ciò è stato allegato e provato dagli attori del giudizio n. 251/2019 R.G., la cui domanda va dunque respinta.
8. La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per l'integrazione della CTU in relazione alla necessità di calibrare le operazioni divisionali rispetto agli accertamenti qui svolti, nonché per la formazione di porzioni che tengano conto, con il sistema dei prelevamenti, delle ulteriori pretese fatte valere in termini di indennità da occupazione di beni caduti in successione e di ripetizione in favore della massa ereditaria di somme giacenti su conti intestati alla de cuius da accertare definitivamente.
9. La regolamentazione delle spese di lite - comprensive dei compensi liquidati al CTU - deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara procedibili, per l'intervenuto esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, le domande proposte dagli attori e in ciascuno dei Parte_1 Parte_2
giudizi riuniti;
- rigetta l'eccezione di prescrizione della domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 31/5/2002, ai rogiti del notaio (rep. 117 - racc. Persona_3
65; reg. gen. n. 16442 - reg. part. n. 11762) tra e , Persona_1 Parte_3
sollevata dal convenuto;
Parte_3
- dichiara che lo stesso atto di compravendita di cui all'atto del 31/5/2002, ai rogiti del notaio (rep. 117 - racc. 65; reg. gen. n. 16442 - reg. part. Persona_3
n. 11762), con cui ha venduto al figlio i seguenti Persona_1 Parte_3
diritti: - la piena proprietà dell'appartamento al primo piano di fabbricato sito in
Sabaudia, Via Piemonte 8, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 11 e 14 (graffati); - la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio a favore della venditrice del locale negozio nel medesimo fabbricato in
Sabaudia, Via Piemonte, n. 8, con annesso locale deposito con ripostiglio, censito al
NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 2, dissimula la donazione dei medesimi diritti in favore di e ne dichiara la nullità Parte_3
per il difetto della forma provista;
- rigetta la domanda di impugnazione, per incapacità del testatore, del testamento pubblico - rep. n. 58 degli atti ultima volontà del notaio Persona_2
del 3/10/2011 e registrato in Latina il 15/5/2013;
[...]
- dichiara aperta la successione di nata a [...] il Persona_1
28/5/1925, deceduta in data 8/3/2013, con ultimo domicilio in Sabaudia (LT);
- dichiara che l'eredità di è devoluta a , Persona_1 Parte_3
nonché a e , questi ultimi per Parte_1 Parte_2
rappresentazione del padre rinunciante in virtù e per gli effetti Controparte_1
del testamento pubblico del 3/10/2011 - rep. n. 58 degli atti ultima volontà del notaio registrato in Latina il 15/5/2013; Persona_2
- accerta che i beni immobili che compongono la massa ereditaria della de cuius sono i seguenti: Persona_1
a) abitazione a piano terra con corte di pertinenza in fabbricato sito in
Sabaudia, Via Piemonte, n. 4, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio
108, particella 146, sub 9 e 12 (graffati);
b) abitazione al primo piano con corte di pertinenza in fabbricato sito in
Sabaudia, Via Amedeo, n. 9, identificato al NCEU del medesimo comune al foglio
108, particella 146, sub 10 e 13 (graffati);
c) appartamento al primo piano di fabbricato sito in Sabaudia, Via Piemonte 8, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 11 e 14
(graffati);
d) locale negozio nel medesimo fabbricato in Sabaudia, Via Piemonte, n. 8, con annesso locale deposito con ripostiglio, censito al NCEU de medesimo comune al foglio 108, particella 146, sub 2;
rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;
dispone per la prosecuzione del processo con separata ordinanza.
Latina, 21/05/2025
Il Presidente
Dott. Pierluigi De Cinti
Il giudice est.
Dott. Luca Venditto