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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3175/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Concetta Graziuso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliato come in atti CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Dario D'Amato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il
18.12.2003 dal quale sono nate due figlie, di cui una minore, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.11.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Casoria alla via Nazionale delle Puglie
n.185, alla madre che subentrerà nel contratto di locazione, con l'onere di pagarne il rispettivo canone mensile, in sostituzione del coniuge Sig. , entro CP_1
e non oltre la data di separazione e che ivi abiterà con le figlie, di cui una maggiorenne ma non economicamente indipendente;
3) disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso la madre, in Casoria alla via Nazionale delle
Puglie n.185; con diritto del padre di vedere la figlia minore 1 pomeriggio alla settimana, scelto di comune accordo tra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, comunque, il sabato o la domenica, a weekend alterni, dalle ore 10,00 alle ore
20,00. Con riferimento al periodo natalizio (giorni 24, 25 e 26 dicembre primo periodo e giorni 31, dicembre, 1 e 2 gennaio secondo periodo) i coniugi terranno con se alternativamente la figlia minore in ragione di anno;
quindi, se il primo anno la minore resta per il primo periodo col padre, per l'anno successivo avverrà il contrario. Con riferimento al periodo pasquale (Sabato Santo, domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo) la minore rimarrà con ciascuno dei genitori alternativamente in ragione di anno. Nel periodo estivo, il sig. potrà tenere CP_1 con se la figlia minore per 15 giorni anche consecutivi, scelti di comune accordo con la ricorrente;
4) disporre a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, di un assegno di euro 600,00 quale mantenimento per le figlie (euro
300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi di anno in anno, a partire dal secondo anno, nella misura risultante dall'adeguamento secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
la sig.ra percepirà il 50% dell'assegno Pt_1 unico;
5) porre tutte le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione
(comprese le gite scolastiche), l'educazione e lo svago (anche sportivo) delle minori, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
6) nulla sarà versato, a titolo di mantenimento, da un coniuge all'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 41, Parte I,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19.11.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, convertito in L. 98/2013.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3175/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Concetta Graziuso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliato come in atti CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Dario D'Amato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 01.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il
18.12.2003 dal quale sono nate due figlie, di cui una minore, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 12.11.2024 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale, sita in Casoria alla via Nazionale delle Puglie
n.185, alla madre che subentrerà nel contratto di locazione, con l'onere di pagarne il rispettivo canone mensile, in sostituzione del coniuge Sig. , entro CP_1
e non oltre la data di separazione e che ivi abiterà con le figlie, di cui una maggiorenne ma non economicamente indipendente;
3) disporre l'affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con residenza privilegiata presso la madre, in Casoria alla via Nazionale delle
Puglie n.185; con diritto del padre di vedere la figlia minore 1 pomeriggio alla settimana, scelto di comune accordo tra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e, comunque, il sabato o la domenica, a weekend alterni, dalle ore 10,00 alle ore
20,00. Con riferimento al periodo natalizio (giorni 24, 25 e 26 dicembre primo periodo e giorni 31, dicembre, 1 e 2 gennaio secondo periodo) i coniugi terranno con se alternativamente la figlia minore in ragione di anno;
quindi, se il primo anno la minore resta per il primo periodo col padre, per l'anno successivo avverrà il contrario. Con riferimento al periodo pasquale (Sabato Santo, domenica di
Pasqua e lunedì dell'Angelo) la minore rimarrà con ciascuno dei genitori alternativamente in ragione di anno. Nel periodo estivo, il sig. potrà tenere CP_1 con se la figlia minore per 15 giorni anche consecutivi, scelti di comune accordo con la ricorrente;
4) disporre a carico del sig. la corresponsione, entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, di un assegno di euro 600,00 quale mantenimento per le figlie (euro
300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi di anno in anno, a partire dal secondo anno, nella misura risultante dall'adeguamento secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
la sig.ra percepirà il 50% dell'assegno Pt_1 unico;
5) porre tutte le spese straordinarie, necessarie per la salute, l'istruzione
(comprese le gite scolastiche), l'educazione e lo svago (anche sportivo) delle minori, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno.
6) nulla sarà versato, a titolo di mantenimento, da un coniuge all'altro.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di c.f. Parte_1
e , c.f. ai sensi C.F._1 CP_1 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 41, Parte I,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 19.11.2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Anna
Costanzo, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, convertito in L. 98/2013.