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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/12/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2024
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 984/2024
Oggi 10.12.2025 alle ore 10.50 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per 'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI;
Parte_1 Per 'avv. Aloisio per delega dell'avv. MAZZEO RINALDI MICHELANGELO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Munafò insiste nei motivi di opposizione già spiegate e contesta le note di controparte, affermando che sussiste l'interesse ad agire nonostante l'intervenuto decreto di trasferimento, come da costante giurisprudenza;
l'avv. Aloisio si riporta a quanto eccepito negli atti causa ed in quanto ivi dedotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 8 N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 984/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo Parte_2 C.F._1 di Gotto, via S. Cattafi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mario Martino Giovanni Munafò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via dei Verdi n. 13, presso lo studio
[...] dell'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del giudizio Parte_2 di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dallo stesso proposto avverso il pignoramento immobiliare notificato in data 29.09.2023 dalla a seguito di ordinanza del 31.07.2024, con la Controparte_1 quale il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura n. 89/2023 ed assegnando alle parti termine di giorni quaranta per l'instaurazione della fase di merito.
Reiterava, dunque, i motivi di opposizione, insistendo in particolare nell'illegittimità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione della asseritamente cessionaria del credito, Controparte_1 non avendo il creditore procedente allegato documentazione attestante la titolarità del credito, oltre che nell'inammissibilità dell'iniziativa incardinata da parte opposta stante l'omessa iscrizione del creditore pagina 2 di 8 N. R.G. 984/2024
nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, con la conseguenza che la “non può esercitare Controparte_1
l'attività di cessionario dei crediti, non può intraprendere le relative procedure esecutive”.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione del credito recato dal contratto di mutuo, atteso che lo stesso sarebbe “stato spedito in forma esecutiva il 9 novembre 2009 e da quel momento è trascorso un periodo superiore a dieci anni”.
Chiedeva, dunque, previa sospensione della procedura esecutiva, l'accoglimento dei motivi di opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 07.10.2024, la in persona della Controparte_1 mandataria rappresentava preliminarmente che: “la Controparte_2 Controparte_3
è stata fusa per incorporazione nel , giusto atto di
[...] Controparte_4 fusione del 20/12/2011 (…) in data 13/12/2016 è stato costituito il giusto atto di CP_5 fusione ai rogiti Notaio di Milano, repertorio numero 13.501, raccolta numero 7.087, Persona_1
a seguito della fusione della Banca Popolare di Milano sc a rl e il Banco Popolare Società
Cooperativa (…) successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con
[...] in data 08/06/2022, ha acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti del CP_5 CP_1 combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo
Unico Bancario, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori con effetti a decorrere dal 16/06/2022”.
Nel merito, contestava i motivi di opposizione, deducendo in particolare: con riferimento al primo motivo di opposizione, che dalla documentazione allegata si evincerebbe con chiarezza l'intervenuta cessione del credito in proprio favore;
in relazione alla contestazione afferente all'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, che “la mandataria della ossia la CP_1 Controparte_2
, è soggetto appartenente al e la cui capogruppo è rappresentata da
[...] Controparte_6
e, quindi, la è soggetta all'attività di direzione e CP_2 Controparte_2 coordinamento della predetta che funge proprio da società servicing. Pertanto, la CP_2
- società che possiede sia che e quest'ultima possiede CP_2 CP_7 Parte_3
- svolge la propria attività di servicing tramite la propria società Controparte_2 controllata (ossia tramite il proprio “master servicer”) che è in possesso CP_7 dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di servicing prevista dalla Legge 130/99”, specificando altresì l'insussistenza di alcun profilo di invalidità derivante dall'eventuale carenza di iscrizione presso il prefato albo;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, contrariamente all'assunto di parte opponente, il termine di prescrizione decennale decorre non dalla pagina 3 di 8 N. R.G. 984/2024
scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 31.07.2024.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del
10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata per Parte_2 la seguente motivazione.
Ed invero, in ordine all'asserito difetto di legittimazione della deve rammentarsi che Controparte_1 la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D. Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. 5857/2022; 24798/2020). Il menzionato art. 58, infatti, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (cfr. Cass.
20495/2020). Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993. La Suprema
Corte ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la
pagina 4 di 8 N. R.G. 984/2024
cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima” (v. Cass. 22151/2019).
Sulla base di tali puntualizzazione, deve ritenersi che in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB. È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (“In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” –
v. Cass.17944/2023).
Ebbene, deve immediatamente rilevarsi che nel caso di specie parte opponente ha contestato non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa cessione, atteso che nel contestare l'idoneità della documentazione prodotta da controparte, anche sulla scorta di varie pronunce del giudice di legittimità, puntualmente richiamate, che l' avviso di pubblicazione non fosse sufficiente a dimostrare la cessione, deducendo che “ non ha prodotto i contratti in forza dei CP_8 quali la stessa potrebbe essere considerata titolare del credito per il quale oggi si procede” (v. citazione in opposizione”. L'opponente ha poi specificato la superiore contestazione in seno alle memorie integrative, contrastando le allegazioni documentali di controparte e sostenendo che: “La dichiarazione della cedente, sebbene costituisca un elemento indiziario, non Controparte_5 appare, da sola, sufficiente a integrare la prova rigorosa richiesta, in quanto non supera le puntuali contestazioni dell'opponente. Tale incertezza avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio, volto a chiarire con esatta a quale posizione la dichiarazione effettivamente si riferisca, non potendosi, allo stato, escludere che il credito del Sig. Munafò sia estraneo alla cessione, non rinvenendosi nell'atto del giudice alcun riferimento al contratto di cessione tra la Banca e Le contestazioni Controparte_1 mosse da questa difesa, puntuali e circostanziate, evidenziano la mancata produzione del contratto di cessione, l'inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione e l'insufficienza pagina 5 di 8 N. R.G. 984/2024
della dichiarazione della cedente, in assenza di ulteriori riscontri documentali specifici, come richiesto dalla Suprema Corte”.
Ciò premesso, alla luce della documentazione versata in atti dal creditore procedente, priva di pregio risulta la censura di parte opponente, dovendosi ritenere correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della Controparte_5
Ebbene, nel caso di specie la ha allegato alla comparsa di costituzione, l'avviso di Controparte_1 pubblicazione sulla G.U., avente il seguente tenore: “La (il "Cessionario"), Controparte_9 con sede legale in Via Curtatone 3, 00185 Roma, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da (il Controparte_5
"Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130 (il "Contratto di Cessione"), concluso in data 8 giugno 2022 e con efficacia giuridica dalle 00:01 del 16 giugno 2022, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione ma ad esclusione di qualsiasi contratto di conto corrente e finanziamento rotativo) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti")”.
Segnatamente, dall'indicazione contenuta nell'avviso possono evincersi senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, trattandosi di crediti vantati a seguito di operazioni di finanziamento siglate in un determinato arco temporale – nel quale rientra anche il contratto di mutuo per cui è causa.
Inoltre, dall'avviso pubblicato in Gazzetta si evince che l'elencazione dei debitori ceduti risulterebbe
“da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti"). Tale lista (x) verra' depositata presso il Dott. , notaio in Persona_2
Milano con studio in via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano”.
La predetta lista, tempestivamente stata versata in atti dall'opponente (cfr. All. 9 alla comparsa di costituzione), pur individuando i rapporti oggetto della cessione mediante una serie numerica (NDG), pagina 6 di 8 N. R.G. 984/2024
risulta tuttavia accompagnata dalla dichiarazione della cedente (cfr. all. 1 alla Controparte_5 memoria del 09.04.2025) in seno alla quale è possibile evincere la corretta identificazione tra il numero
NDG ed il rapporto ceduto (“in data 8 giugno 2022, la società (…) ha stipulato con Controparte_1 un contratto di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai Controparte_5 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 68 del
14.06.2022 che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito relative alla posizione riportata in oggetto: 1) 4171080 05034SF001-2361-0000107999-005 2) 4171080 Controparte_10
05034SF001-2361-0000107999-003 CONTO CORRENTE Si specifica inoltre che la linea di credito di cui al punto 1) si riferisce a: - Contratto di mutuo ipotecario del 27/10/2009 rep. 33807 racc. 11231 a rogito del Notaio concesso dall'allora e garantito da Persona_3 Controparte_3 ipoteca volontaria iscritta in data 28/10/2009 presso la Conservatoria dei RRII di Messina per euro
620.160 ai nn. reg. gen. 36766 e reg. part. 7050”).
Sul punto, deve evidenziarsi che a fronte del tenore della documentazione versata dalla CP_1
nessuna specifica contestazione è stata mossa dall'opponente in relazione alla corretta
[...] individuazione della linea di credito ceduta ed indicata nella dichiarazione resa dalla CP_5
con la conseguenza che il compendio probatorio acquisito consente di dimostrare
[...]
l'incorporazione e l'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione in blocco.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che concerne l'eccezione afferente all'omessa iscrizione dell'opposta all'albo speciale tenuto da Banca d'Italia ex art 106 TUB per la riscossione dei crediti ceduti. Al riguardo, deve darsi atto che con un recentissimo arresto, la Suprema
Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Conseguentemente,
“non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di pagina 7 di 8 N. R.G. 984/2024
estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (v. Cassazione civile sez. III -
18/03/2024, n. 7243).
In definitiva, l'eccezione in parola risulta destituita di fondamento.
Infine, l'opposizione proposta si appalesa non meritevole di accoglimento in ordine all'invocata prescrizione del credito, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nel contratto di mutuo l'obbligo di restituzione della somma è differito nel tempo, per cui il negozio è un contratto di durata e le rate in cui la restituzione è ripartita non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione: in sostanza il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto la prescrizione - pacificamente decennale - decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720; Tribunale Bari sez. IV, 06/05/2025,
n.1670)
Nel caso in esame, considerato che la scadenza del piano di ammortamento era prevista – pacificamente, in difetto di contestazione di parte opponente - per il 31.10.2019, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non può ritenersi maturato.
Dalle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto dell'opposizione all'esecuzione esperita da
, a carico del quale vanno poste, in ragione del principio della soccombenza ai sensi Parte_2 dell'art. 91 c.p.c., le spese dell'odierno giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di bassa complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 984/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_2
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 984/2024
Oggi 10.12.2025 alle ore 10.50 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per 'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI;
Parte_1 Per 'avv. Aloisio per delega dell'avv. MAZZEO RINALDI MICHELANGELO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
l'avv. Munafò insiste nei motivi di opposizione già spiegate e contesta le note di controparte, affermando che sussiste l'interesse ad agire nonostante l'intervenuto decreto di trasferimento, come da costante giurisprudenza;
l'avv. Aloisio si riporta a quanto eccepito negli atti causa ed in quanto ivi dedotto.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 8 N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 984/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo Parte_2 C.F._1 di Gotto, via S. Cattafi n. 26, presso lo studio dell'Avv. Luigi Mario Martino Giovanni Munafò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente contro
(C.F. ), in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Messina, via dei Verdi n. 13, presso lo studio
[...] dell'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del giudizio Parte_2 di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dallo stesso proposto avverso il pignoramento immobiliare notificato in data 29.09.2023 dalla a seguito di ordinanza del 31.07.2024, con la Controparte_1 quale il Giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura n. 89/2023 ed assegnando alle parti termine di giorni quaranta per l'instaurazione della fase di merito.
Reiterava, dunque, i motivi di opposizione, insistendo in particolare nell'illegittimità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione della asseritamente cessionaria del credito, Controparte_1 non avendo il creditore procedente allegato documentazione attestante la titolarità del credito, oltre che nell'inammissibilità dell'iniziativa incardinata da parte opposta stante l'omessa iscrizione del creditore pagina 2 di 8 N. R.G. 984/2024
nell'elenco di cui all'art. 106 TUB, con la conseguenza che la “non può esercitare Controparte_1
l'attività di cessionario dei crediti, non può intraprendere le relative procedure esecutive”.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione del credito recato dal contratto di mutuo, atteso che lo stesso sarebbe “stato spedito in forma esecutiva il 9 novembre 2009 e da quel momento è trascorso un periodo superiore a dieci anni”.
Chiedeva, dunque, previa sospensione della procedura esecutiva, l'accoglimento dei motivi di opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa del 07.10.2024, la in persona della Controparte_1 mandataria rappresentava preliminarmente che: “la Controparte_2 Controparte_3
è stata fusa per incorporazione nel , giusto atto di
[...] Controparte_4 fusione del 20/12/2011 (…) in data 13/12/2016 è stato costituito il giusto atto di CP_5 fusione ai rogiti Notaio di Milano, repertorio numero 13.501, raccolta numero 7.087, Persona_1
a seguito della fusione della Banca Popolare di Milano sc a rl e il Banco Popolare Società
Cooperativa (…) successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari concluso con
[...] in data 08/06/2022, ha acquistato pro soluto ai sensi e per gli effetti del CP_5 CP_1 combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo
Unico Bancario, un portafoglio di crediti in sofferenza vantati verso alcuni debitori con effetti a decorrere dal 16/06/2022”.
Nel merito, contestava i motivi di opposizione, deducendo in particolare: con riferimento al primo motivo di opposizione, che dalla documentazione allegata si evincerebbe con chiarezza l'intervenuta cessione del credito in proprio favore;
in relazione alla contestazione afferente all'omessa iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, che “la mandataria della ossia la CP_1 Controparte_2
, è soggetto appartenente al e la cui capogruppo è rappresentata da
[...] Controparte_6
e, quindi, la è soggetta all'attività di direzione e CP_2 Controparte_2 coordinamento della predetta che funge proprio da società servicing. Pertanto, la CP_2
- società che possiede sia che e quest'ultima possiede CP_2 CP_7 Parte_3
- svolge la propria attività di servicing tramite la propria società Controparte_2 controllata (ossia tramite il proprio “master servicer”) che è in possesso CP_7 dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di servicing prevista dalla Legge 130/99”, specificando altresì l'insussistenza di alcun profilo di invalidità derivante dall'eventuale carenza di iscrizione presso il prefato albo;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che, contrariamente all'assunto di parte opponente, il termine di prescrizione decennale decorre non dalla pagina 3 di 8 N. R.G. 984/2024
scadenza delle singole rate ma dalla scadenza dell'ultima rata, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 31.07.2024.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Nel corso del procedimento le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del
10.12.2025, precisate dalle parti le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò posto, l'opposizione svolta da deve ritenersi infondata e va, pertanto, rigettata per Parte_2 la seguente motivazione.
Ed invero, in ordine all'asserito difetto di legittimazione della deve rammentarsi che Controparte_1 la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D. Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. 5857/2022; 24798/2020). Il menzionato art. 58, infatti, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (cfr. Cass.
20495/2020). Muovendo da tali premesse, la Corte di Cassazione ha affermato che, in linea di principio, ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. né, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993. La Suprema
Corte ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la
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cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima” (v. Cass. 22151/2019).
Sulla base di tali puntualizzazione, deve ritenersi che in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB. È stato, però, precisato che tale avviso, unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (“In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito e tale accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà censurabile in sede di legittimità” –
v. Cass.17944/2023).
Ebbene, deve immediatamente rilevarsi che nel caso di specie parte opponente ha contestato non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa cessione, atteso che nel contestare l'idoneità della documentazione prodotta da controparte, anche sulla scorta di varie pronunce del giudice di legittimità, puntualmente richiamate, che l' avviso di pubblicazione non fosse sufficiente a dimostrare la cessione, deducendo che “ non ha prodotto i contratti in forza dei CP_8 quali la stessa potrebbe essere considerata titolare del credito per il quale oggi si procede” (v. citazione in opposizione”. L'opponente ha poi specificato la superiore contestazione in seno alle memorie integrative, contrastando le allegazioni documentali di controparte e sostenendo che: “La dichiarazione della cedente, sebbene costituisca un elemento indiziario, non Controparte_5 appare, da sola, sufficiente a integrare la prova rigorosa richiesta, in quanto non supera le puntuali contestazioni dell'opponente. Tale incertezza avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio, volto a chiarire con esatta a quale posizione la dichiarazione effettivamente si riferisca, non potendosi, allo stato, escludere che il credito del Sig. Munafò sia estraneo alla cessione, non rinvenendosi nell'atto del giudice alcun riferimento al contratto di cessione tra la Banca e Le contestazioni Controparte_1 mosse da questa difesa, puntuali e circostanziate, evidenziano la mancata produzione del contratto di cessione, l'inidoneità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a provare la cessione e l'insufficienza pagina 5 di 8 N. R.G. 984/2024
della dichiarazione della cedente, in assenza di ulteriori riscontri documentali specifici, come richiesto dalla Suprema Corte”.
Ciò premesso, alla luce della documentazione versata in atti dal creditore procedente, priva di pregio risulta la censura di parte opponente, dovendosi ritenere correttamente perfezionata la cessione del credito da parte della Controparte_5
Ebbene, nel caso di specie la ha allegato alla comparsa di costituzione, l'avviso di Controparte_1 pubblicazione sulla G.U., avente il seguente tenore: “La (il "Cessionario"), Controparte_9 con sede legale in Via Curtatone 3, 00185 Roma, Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da (il Controparte_5
"Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130 (il "Contratto di Cessione"), concluso in data 8 giugno 2022 e con efficacia giuridica dalle 00:01 del 16 giugno 2022, ha acquistato pro-soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione ma ad esclusione di qualsiasi contratto di conto corrente e finanziamento rotativo) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attivita' finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti")”.
Segnatamente, dall'indicazione contenuta nell'avviso possono evincersi senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, trattandosi di crediti vantati a seguito di operazioni di finanziamento siglate in un determinato arco temporale – nel quale rientra anche il contratto di mutuo per cui è causa.
Inoltre, dall'avviso pubblicato in Gazzetta si evince che l'elencazione dei debitori ceduti risulterebbe
“da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti"). Tale lista (x) verra' depositata presso il Dott. , notaio in Persona_2
Milano con studio in via Ulrico Hoepli 7, 20121 Milano”.
La predetta lista, tempestivamente stata versata in atti dall'opponente (cfr. All. 9 alla comparsa di costituzione), pur individuando i rapporti oggetto della cessione mediante una serie numerica (NDG), pagina 6 di 8 N. R.G. 984/2024
risulta tuttavia accompagnata dalla dichiarazione della cedente (cfr. all. 1 alla Controparte_5 memoria del 09.04.2025) in seno alla quale è possibile evincere la corretta identificazione tra il numero
NDG ed il rapporto ceduto (“in data 8 giugno 2022, la società (…) ha stipulato con Controparte_1 un contratto di cessione di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco ai Controparte_5 sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 68 del
14.06.2022 che include, tra gli altri, le seguenti linee di credito relative alla posizione riportata in oggetto: 1) 4171080 05034SF001-2361-0000107999-005 2) 4171080 Controparte_10
05034SF001-2361-0000107999-003 CONTO CORRENTE Si specifica inoltre che la linea di credito di cui al punto 1) si riferisce a: - Contratto di mutuo ipotecario del 27/10/2009 rep. 33807 racc. 11231 a rogito del Notaio concesso dall'allora e garantito da Persona_3 Controparte_3 ipoteca volontaria iscritta in data 28/10/2009 presso la Conservatoria dei RRII di Messina per euro
620.160 ai nn. reg. gen. 36766 e reg. part. 7050”).
Sul punto, deve evidenziarsi che a fronte del tenore della documentazione versata dalla CP_1
nessuna specifica contestazione è stata mossa dall'opponente in relazione alla corretta
[...] individuazione della linea di credito ceduta ed indicata nella dichiarazione resa dalla CP_5
con la conseguenza che il compendio probatorio acquisito consente di dimostrare
[...]
l'incorporazione e l'inclusione del credito ceduto nell'operazione di cessione in blocco.
A pari conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che concerne l'eccezione afferente all'omessa iscrizione dell'opposta all'albo speciale tenuto da Banca d'Italia ex art 106 TUB per la riscossione dei crediti ceduti. Al riguardo, deve darsi atto che con un recentissimo arresto, la Suprema
Corte ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Conseguentemente,
“non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di pagina 7 di 8 N. R.G. 984/2024
estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"” (v. Cassazione civile sez. III -
18/03/2024, n. 7243).
In definitiva, l'eccezione in parola risulta destituita di fondamento.
Infine, l'opposizione proposta si appalesa non meritevole di accoglimento in ordine all'invocata prescrizione del credito, atteso che per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, nel contratto di mutuo l'obbligo di restituzione della somma è differito nel tempo, per cui il negozio è un contratto di durata e le rate in cui la restituzione è ripartita non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione: in sostanza il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto la prescrizione - pacificamente decennale - decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24720; Tribunale Bari sez. IV, 06/05/2025,
n.1670)
Nel caso in esame, considerato che la scadenza del piano di ammortamento era prevista – pacificamente, in difetto di contestazione di parte opponente - per il 31.10.2019, il termine di prescrizione della pretesa creditoria non può ritenersi maturato.
Dalle considerazioni sopra svolte, consegue il rigetto dell'opposizione all'esecuzione esperita da
, a carico del quale vanno poste, in ragione del principio della soccombenza ai sensi Parte_2 dell'art. 91 c.p.c., le spese dell'odierno giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore indeterminabile e di bassa complessità della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 984/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_2
- condanna l'opponente alla refusione, in favore di controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia pagina 8 di 8