TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 10420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10420 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 38619/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.10.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/10/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PESCARZOLI VALERIA SILVANA con studio in VIA A.
LAMARMORA, 21 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIA SABRINA con studio in VIA SPARTACO, 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e CP_2 CP_1
pertanto la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
3. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per Per_1
direttamente a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo Per_1 Per_1
stesso con il provento del suo lavoro. Per_1
CONCLUSIONI DISGIUNTE
Per la ricorrente:
-Riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento da parte del di euro 500,00 CP_1
mensili, con impegno della stessa a pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali.
Per la resistente:
-rigetto della domanda di mantenimento della moglie
-impegno a pagare il canone di locazione, utenze e spese condominiali della casa familiare solo in caso di mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
MILANO il 13/12/1991 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991,
n.730, reg. 3 parte I, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 10 dal matrimonio sono nati due figli: maggiorenne ed indipendente e nato il Per_2 Per_1
18.3.1999 maggiorenne ma non ancora autonomo, la chiedeva, con domande cumulate, la pronuncia della separazione con addebito al Pt_1
marito, quindi, trascorsi i termini di legge, il divorzio, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
Milano in via della Aviazione 3, immobile locato dalla Aeronautica Militare al maresciallo in CP_1 servizio dell'Aeronautica, un assegno per sé di € 500 e di € 300 per il figlio , e quando Per_1
l'assegnazione dell'alloggio per pensionamento del verrà meno chiedeva che l'assegno per sé CP_1 aumentasse ad € 1.200; allegava di aver sempre subito maltrattamenti da parte del marito, pertanto aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale in data 29.6.2009. Durante il giudizio le parti avevano raggiunto un accordo ed il giudizio era stato trasformato in consensuale. Il verbale ex art. 711 era stato sottoscritto in data 10.11.2010 ed omologato in data il 10.11.2011, e prevedeva, tra l'altro,
l'assegnazione a lei della casa familiare, ed il collocamento dei due figli, in allora minorenni, presso la madre. A causa delle forti pressioni del marito, nel 2012 aveva accettato che lo stesso rientrasse nella casa, visto anche che non era riuscito a trovare un nuovo alloggio e la coppia aveva vissuto insieme, senza riconciliazione, fino al luglio del 2023 quando ella aveva deciso di andarsene temporaneamente da casa. Il marito, infatti, che non aveva smesso di porre in essere maltrattamenti dei suoi confronti, nel luglio 2023 l'aveva violentemente spintonata causandole una frattura di radio ed ulna con una prognosi di 41 giorni, ed ella pertanto lo aveva denunciato, in data 30.12.2024 si costituiva il che respingeva ogni accusa di comportamenti vessatori CP_1
e di maltrattamenti, confermava che i coniugi erano separati e che non si erano mai riconciliati anche se avevano coabitato, pertanto la domanda di separazione era improcedibile così come la domanda di addebito, aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto lavorava ed era proprietaria di un immobile, la casa non poteva essere assegnata alla moglie perché impedito dal Regolamento ministeriale e comunque doveva essere restituita al momento del suo prossimo pensionamento, si dichiarava disponibile a versare al figlio direttamente la Per_1 somma di € 250 mensile fino alla sua indipendenza economica, all'udienza di prima comparizione fissata per il 29.1.2024 la ricorrente chiedeva un rinvio vista la eccezione di improcedibilità della domanda di separazione, alla successiva udienza del 9.4.2024 le parti personalmente dichiaravano: “dalla separazione consensuale non siamo mai tornati marito e moglie anche se siamo stati a vivere nella stessa casa”. Il
pagina 3 di 10 difensore della rinunciava alla domanda di separazione ed insisteva per la domanda di divorzio Pt_1
e per l'accoglimento delle domande economiche e di assegnazione della casa familiare, evidenziava di non aver svolto istanze istruttorie. Il difensore del ribadiva l'eccezione di improcedibilità della CP_1
domanda di separazione e si associava alla domanda di divorzio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente ribadendo la volontà di versare al figlio € 250 a titolo di contributo di mantenimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era decisa nella camera di consiglio del
5.6.2024, con sentenza non definitiva n. 5851/2024 del 05.06.2024, pubblicata il 07.06.2024 veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda di separazione e con ordinanza emessa in pari data venivano dichiarate inammissibili le prove orali di parte resistente e rigettata l'istanza di concessione di termini per il deposito di memorie integrative difensive ed istruttorie di parte resistente, veniva disposto il deposito dei documenti ex art. 473 bis .12 e .48 c.p.c. e le Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c., e la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio con fissazione dell'udienza dell'8.10.2024, alla suddetta udienza le parti raggiungevano il seguente accordo:
“
1. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il
revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e pertanto la CP_2 CP_1
rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
2. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per direttamente Per_1
a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo stesso con il Per_1 Per_1 Per_1 provento del suo lavoro”;
la tuttavia, insisteva per il riconoscimento a suo favore di un contributo di mantenimento Pt_1
di euro 500,00 mensili a carico del dichiarandosi disponibile, qualora le fosse riconosciuto, a CP_1
pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali. Il si opponeva, dichiarandosi CP_1
disponibile a continuare a pagare il canone di locazione, le utenze e le spese condominiali della casa familiare in sostituzione dell'assegno di mantenimento della moglie e solo nel caso in cui non le fosse riconosciuto. I difensori delle parti, pertanto, precisavano le conclusioni come da accordi delle parti sopra trascritti e la era rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.10.2024.
pagina 4 di 10 Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 14.10.2010 con verbale omologato da questo
Tribunale il 10.11.2010.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 03.11.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Come da accordo delle parti, il Tribunale dà atto che la ha rinunciato alla propria Pt_1
domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Le parti hanno dichiarato di essere d'accordo nel continuare a vivere insieme nella casa familiare di Milano via della Aviazione 3 pur senza alcuna ripresa della comunione familiare fino a quando al momento della revoca della assegnazione che coinciderà necessariamente, al più tardi, con il pensionamento del CP_1
Le condizioni economiche
Il contributo di mantenimento per il figlio
Il collegio provvede in conformità all'accordo delle parti in ordine al contributo di mantenimento per il figlio nato il [...]. In particolare, il padre continuerà a versare € Per_1
250,00 a titolo di contributo di mantenimento per direttamente a quest'ultimo. Le spese extra Per_1
di le pagherà lo stesso con il provento del suo lavoro. Per_1 Per_1
Come dichiarato dallo stesso nonostante il raggiungimento della maggiore CP_1 Per_1
età e lo svolgimento di alcuni lavoretti, va ancora sostenuto, avendo egli deciso di continuare il suo percorso universitario con previsione di laurearsi ad aprile 2026.
L'assegno divorzile
Preliminarmente si osserva che il diritto all'assegno divorzile trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi pagina 5 di 10 economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno.
Accertato lo squilibrio della situazione economica delle parti, deve valutarsi se il coniuge debole sia in grado di colmarlo attivandosi per incrementare i propri redditi.
E' quindi necessario innanzitutto ricostruire il quadro delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
La situazione economica della è stata in parte rappresentata dalla stessa alle udienze di Pt_1
prima comparizione, in parte emerge dai documenti prodotti. Ella ha svolto lavori di collaboratrice domestica e di baby sitter, non tutti regolarizzati fiscalmente.
Dalla dichiarazione dei redditi modello PF/2021 risultano circa 5.500 € annui lordi da lavoro dipende, nella dichiarazione dei redditi modello PF/2022 il reddito da lavoro dipendente è pari a circa
4.500 € lordi anno.
Ella. alla udienza del 9.4.2024. ha dichiarato: “Faccio la colf non in regola. Mi danno 140 € al mese al massimo circa € 400. Non ho mai avuto un lavoro stabile ho sempre lavorato nelle case, come cameriera o colf o come puericultrice. Sono proprietaria di un monolocale in Milano in viale Ungheria che è vuoto. Alla udienza del 8.10.2024 ha dichiarato: “La casa di mia proprietà in viale Ungheria è stata ristrutturata con i miei risparmi e con l'aiuto della mia famiglia. Adesso è vuota ed è
pagina 6 di 10 ristrutturata. È un piccolo monolocale. L'avevo data anche a mio figlio maggiore per alcuni mesi in comodato. Quando non potrò stare a casa di mio marito o vi vado a vivere o mi sposto ad per CP_3 avvicinarmi ai figli vendendo la casa. Ho già pagato € 1.300 alla Cooperativa per iscrivermi e prenotare una casa. Insisto per avere un contributo di mantenimento. Per il mio lavoro di baby sitter percepisco € 400 mensili, non ho ancora un contratto. Anzi il contrato è stata appena fatto in data
18.9.2024.
Dalla documentazione prodotta al 31.12.2022 emerge che la aveva al 31.12.2022 € Pt_1
20.000 in Fondi, Titoli e Obbligazioni con ING e € 26.000 circa sul conto corrente ING;
inoltre aveva presso € 10.000 di risparmi, € 5.900 circa di polizze ed € 2.400 di liquidità; quindi CP_4
complessivamente risparmi per circa 64 mila euro.
Il marito è un Maresciallo in servizio della Aeronautica militare ed ha un reddito come segue:
CU/21 € 43.067, CU/22 € 44.005, CU/23 € 49.317 che detratte le tasse e le imposte regionali e comunali e diviso per 12 mesi porta ad un netto medio mensile di 2.838.
Paga il canone di locazione della casa familiare assegnatagli dalla Amministrazione della
Difesa fino a quando presterà servizio, pari ad una somma non chiara: nella prima disclosure ha indicato € 187 mensili, nella seconda € 3.600 annui per € 300 mensili, alla udienza del 9.4.2024 ha dichiarato un canone di € 200 mensili. Ha alcuni debiti: una cessione del quinto di € 410 mensile con
UN, due debiti Banco Posta di € 115, e di € 285 mensili, mentre i debiti verso l'Agenzia delle entrate sembrano tutti estinti tranne uno che si estinguerà nel marzo 2025.
Il alla udienza del 9.4.2024 ha dichiarato: “La casa mi è stata assegnata dalla CP_1
Aeronautica e devo vivervi io. Non sono disponibile a dare un assegno a mia moglie. Fino ad oggi pago tutto: bollette, spese condominiali, e tutti gli acquisiti. Mia moglie lavora . io guadagno circa
2000 € al mese. Ho fatto prestiti per la famiglia che devo ancora pagare. Pago anche il canone di locazione di € 200 mensili. Ho pagato anche le spese per mio figlio”. Alla successiva udienza del
8.10.2024 ha dichiarato: “Potrei continuare a pagare a mia moglie le utenze di un' altra casa se se ne andasse. I finanziamenti che sto pagando sono di circa € 600 al mese. Ho un contenzioso con IFIS che mi richiede € 50 mila circa. Si tratta di debiti che ho contratto per la famiglia. … Al momento della cessazione dal servizio l'assegnazione della casa sarà revocata. Ciò accadrà quando compirò 60 anni.
Non ho problemi però a vivere sotto lo stesso tetto con mia moglie fino a quado vado in pensione”.
pagina 7 di 10 Lo squilibrio reddituale delle parti è evidente e si ritiene che la non sia in grado, con le Pt_1
proprie capacità reddituali di procurarsi adeguati redditi propri per mantenere se stessa.
La situazione però si presenta in modo differente a seconda che si valuti lo stato di fatto attuale che prevede la coabitazione delle parti nella casa familiare o il diverso successivo momento in cui per intervento della Amministrazione della difesa, la assegnazione della casa verrà meno e cesserà la coabitazione, fatto che dovrebbe verificarsi al sessantesimo anno di età del e quindi tra circa CP_1
due anni (come dallo stesso dichiarato). Il (classe 1966) percepirà la pensione che sarà CP_1
sicuramente non modesta visti gli anni di lavoro. La (classe 1965) avrà i propri modesti redditi Pt_1
di colf o baby sitter e potrà godere della pensione sociale solo al compimento dei 67 anni di età.
Accertato tutto quanto sopra, non può che affermarsi il diritto della a percepire un Pt_1 assegno divorzile da parte dell'ex marito, seppur non nella attualità. Non si ritiene però che possa essere riconosciuto alla stessa l'assegno anche in funzione compensativa-perequativa, ma solo con funzione assistenziale.
La predetta non ha neppure allegato i presupposti necessari per ritenere che il suo ruolo, verosimilmente esercitato con l'accordo del marito, di provvedere alla gestione della casa ed alla crescita dei figli, le abbia impedito di dedicarsi ad una attività professionale, con sacrificio delle proprie aspettative e dei propri desideri a vantaggio della carriera del marito. Nel ricorso, scarno sul punto, si legge “Per quanto riguarda la situazione economica delle parti, bisogna innanzitutto evidenziare che attualmente la sig.ra non lavora, ma la stessa si sta attivando per reperire Pt_1 un'attività come baby-sitter o come collaboratrice domestica, attività che ha sempre esercitato nel corso degli anni”; null'altro è stato allegato a sostegno della necessità di riequilibrare la situazione della moglie in funzione compensativa.
Esclusa quindi la componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, rimane quella assistenziale.
Considerato il quadro economico-reddituale-patrimoniale delle parti sopra delineato, e la situazione attuale in cui le stesse vivono, nella casa concessa in locazione dalla Aereonautica Militare, con tutte le spese relative sostenute dal marito, si ritiene che la possa vivere dignitosamente Pt_1
con il reddito da lavoro che percepisce, considerato che non sostiene alcuna spesa per la casa e tenuto conto del fatto che è proprietaria di un piccolo appartamento ristrutturato che ora è vuoto e che potrebbe essere messo in locazione ed anche alla luce dei suoi non modesti risparmi. Qualora invece pagina 8 di 10 dovesse lasciare la casa familiare dovrebbe occupare il piccolo appartamento di sua proprietà per vivere e sostenere le spese condominiali e i costi delle utenze e quindi il suo reddito da lavoro, che difficilmente potrà essere incrementato vista anche la sua età, dovrà essere rinforzato da un assegno divorzile da parte del marito che appare equo quantificare in € 300 mensili, considerando anche che l'assegno divorzile è soggetto a tassazione per il coniuge che lo riceve e costituisce invece uno scarico di imposte per il soggetto che lo versa e valutando la necessità del marito di trovare per sé una nuova soluzione abitativa. Le stesse considerazioni possono essere effettuate anche se la dovesse Pt_1
decidere di prendere una casa nella zona dove vive il suo figlio maggiore vendendo la casa di viale
Ungheria a Milano come ha dichiarato in udienza: si troverebbe comunque con un immobile di proprietà dove vivere e con la necessità di far fronte a tutte le sue esigenze di vita con il solo reddito da lavoro. Quanto ai risparmi, in entrambe le soluzioni dovranno essere in parte utilizzati per il trasferimento e la sistemazione della casa e in parte comunque costituiscono un piccolo capitale per far fronte agli impresivi di salute visto che la pensione non potrà essere percepita che al compimento degli anni 67.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo e la maggiore soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della nella misura di CP_1 Pt_1
½ che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, della assenza di attività istruttoria, la restante quota di ½ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in MILANO in data 13/12/1991 iscritto nei registri dello
[...] CP_1 stato civile del Comune di nell'anno 1991, atto n. 730, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 9 di 10 3. Come da accordo delle parti, dispone che il padre versi direttamente al figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora autonomo, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese, con prossima rivalutazione ISTAT ottobre 2025.
Le spese extra di saranno sostenute dallo stesso con i proventi del suo lavoro, Per_1
4. Dà atto che le parti hanno concordato di continuare a vivere insieme nella ex casa coniugale di
Milano,
5. Come da disponibilità del dispone che lo stesso continui a versare integralmente il CP_1
canone di locazione, le spese condominiali e le utenze dalla casa familiare,
6. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro 300,00 mensili a titolo CP_1 Pt_1
di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese dal mese successivo a quello in cui verrà meno la coabitazione tra le parti oltre alla rivalutazione annuale ed automatica secondo indici gli indici,
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella CP_1 Pt_1
misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 2.600,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di ½
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 9.10.2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 03/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza dell'08.10.2024, discussa nella
Camera di Consiglio del 09/10/2024 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. PESCARZOLI VALERIA SILVANA con studio in VIA A.
LAMARMORA, 21 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FOGLIA SABRINA con studio in VIA SPARTACO, 24 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 10 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.11.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e CP_2 CP_1
pertanto la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
3. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per Per_1
direttamente a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo Per_1 Per_1
stesso con il provento del suo lavoro. Per_1
CONCLUSIONI DISGIUNTE
Per la ricorrente:
-Riconoscimento a suo favore di un assegno di mantenimento da parte del di euro 500,00 CP_1
mensili, con impegno della stessa a pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali.
Per la resistente:
-rigetto della domanda di mantenimento della moglie
-impegno a pagare il canone di locazione, utenze e spese condominiali della casa familiare solo in caso di mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento a favore della moglie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
MILANO il 13/12/1991 iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 1991,
n.730, reg. 3 parte I, in regime di comunione dei beni,
pagina 2 di 10 dal matrimonio sono nati due figli: maggiorenne ed indipendente e nato il Per_2 Per_1
18.3.1999 maggiorenne ma non ancora autonomo, la chiedeva, con domande cumulate, la pronuncia della separazione con addebito al Pt_1
marito, quindi, trascorsi i termini di legge, il divorzio, l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
Milano in via della Aviazione 3, immobile locato dalla Aeronautica Militare al maresciallo in CP_1 servizio dell'Aeronautica, un assegno per sé di € 500 e di € 300 per il figlio , e quando Per_1
l'assegnazione dell'alloggio per pensionamento del verrà meno chiedeva che l'assegno per sé CP_1 aumentasse ad € 1.200; allegava di aver sempre subito maltrattamenti da parte del marito, pertanto aveva depositato un ricorso per separazione giudiziale in data 29.6.2009. Durante il giudizio le parti avevano raggiunto un accordo ed il giudizio era stato trasformato in consensuale. Il verbale ex art. 711 era stato sottoscritto in data 10.11.2010 ed omologato in data il 10.11.2011, e prevedeva, tra l'altro,
l'assegnazione a lei della casa familiare, ed il collocamento dei due figli, in allora minorenni, presso la madre. A causa delle forti pressioni del marito, nel 2012 aveva accettato che lo stesso rientrasse nella casa, visto anche che non era riuscito a trovare un nuovo alloggio e la coppia aveva vissuto insieme, senza riconciliazione, fino al luglio del 2023 quando ella aveva deciso di andarsene temporaneamente da casa. Il marito, infatti, che non aveva smesso di porre in essere maltrattamenti dei suoi confronti, nel luglio 2023 l'aveva violentemente spintonata causandole una frattura di radio ed ulna con una prognosi di 41 giorni, ed ella pertanto lo aveva denunciato, in data 30.12.2024 si costituiva il che respingeva ogni accusa di comportamenti vessatori CP_1
e di maltrattamenti, confermava che i coniugi erano separati e che non si erano mai riconciliati anche se avevano coabitato, pertanto la domanda di separazione era improcedibile così come la domanda di addebito, aderiva alla domanda di divorzio, chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento della moglie in quanto lavorava ed era proprietaria di un immobile, la casa non poteva essere assegnata alla moglie perché impedito dal Regolamento ministeriale e comunque doveva essere restituita al momento del suo prossimo pensionamento, si dichiarava disponibile a versare al figlio direttamente la Per_1 somma di € 250 mensile fino alla sua indipendenza economica, all'udienza di prima comparizione fissata per il 29.1.2024 la ricorrente chiedeva un rinvio vista la eccezione di improcedibilità della domanda di separazione, alla successiva udienza del 9.4.2024 le parti personalmente dichiaravano: “dalla separazione consensuale non siamo mai tornati marito e moglie anche se siamo stati a vivere nella stessa casa”. Il
pagina 3 di 10 difensore della rinunciava alla domanda di separazione ed insisteva per la domanda di divorzio Pt_1
e per l'accoglimento delle domande economiche e di assegnazione della casa familiare, evidenziava di non aver svolto istanze istruttorie. Il difensore del ribadiva l'eccezione di improcedibilità della CP_1
domanda di separazione e si associava alla domanda di divorzio chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente ribadendo la volontà di versare al figlio € 250 a titolo di contributo di mantenimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era decisa nella camera di consiglio del
5.6.2024, con sentenza non definitiva n. 5851/2024 del 05.06.2024, pubblicata il 07.06.2024 veniva dichiarata l'improcedibilità della domanda di separazione e con ordinanza emessa in pari data venivano dichiarate inammissibili le prove orali di parte resistente e rigettata l'istanza di concessione di termini per il deposito di memorie integrative difensive ed istruttorie di parte resistente, veniva disposto il deposito dei documenti ex art. 473 bis .12 e .48 c.p.c. e le Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473 bis. 18 c.p.c., e la causa veniva rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio con fissazione dell'udienza dell'8.10.2024, alla suddetta udienza le parti raggiungevano il seguente accordo:
“
1. la coppia continuerà a viere nella casa di Milano via della Aviazione 3 insieme, fino a quando il
revocherà l'assegnazione in concomitanza con il pensionamento del e pertanto la CP_2 CP_1
rinuncia alla domanda di assegnazione della casa, Pt_1
2. il padre continuerà a versare € 250 a titolo di contributo di mantenimento per direttamente Per_1
a , oltre rivalutazione istat;
le spese extra di le pagherà lo stesso con il Per_1 Per_1 Per_1 provento del suo lavoro”;
la tuttavia, insisteva per il riconoscimento a suo favore di un contributo di mantenimento Pt_1
di euro 500,00 mensili a carico del dichiarandosi disponibile, qualora le fosse riconosciuto, a CP_1
pagare la metà delle utenze e delle spese condominiali. Il si opponeva, dichiarandosi CP_1
disponibile a continuare a pagare il canone di locazione, le utenze e le spese condominiali della casa familiare in sostituzione dell'assegno di mantenimento della moglie e solo nel caso in cui non le fosse riconosciuto. I difensori delle parti, pertanto, precisavano le conclusioni come da accordi delle parti sopra trascritti e la era rimessa al Collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.10.2024.
pagina 4 di 10 Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 14.10.2010 con verbale omologato da questo
Tribunale il 10.11.2010.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 03.11.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
L'assegnazione della casa coniugale
Come da accordo delle parti, il Tribunale dà atto che la ha rinunciato alla propria Pt_1
domanda di assegnazione della ex casa coniugale.
Le parti hanno dichiarato di essere d'accordo nel continuare a vivere insieme nella casa familiare di Milano via della Aviazione 3 pur senza alcuna ripresa della comunione familiare fino a quando al momento della revoca della assegnazione che coinciderà necessariamente, al più tardi, con il pensionamento del CP_1
Le condizioni economiche
Il contributo di mantenimento per il figlio
Il collegio provvede in conformità all'accordo delle parti in ordine al contributo di mantenimento per il figlio nato il [...]. In particolare, il padre continuerà a versare € Per_1
250,00 a titolo di contributo di mantenimento per direttamente a quest'ultimo. Le spese extra Per_1
di le pagherà lo stesso con il provento del suo lavoro. Per_1 Per_1
Come dichiarato dallo stesso nonostante il raggiungimento della maggiore CP_1 Per_1
età e lo svolgimento di alcuni lavoretti, va ancora sostenuto, avendo egli deciso di continuare il suo percorso universitario con previsione di laurearsi ad aprile 2026.
L'assegno divorzile
Preliminarmente si osserva che il diritto all'assegno divorzile trova il proprio fondamento normativo nell'art. 5 c. 6 l. 898/1970 e sussiste nei casi in cui si accerti l'inadeguatezza dei mezzi pagina 5 di 10 economici di un coniuge per far fronte alle proprie esigenze di vita e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A seguito del mutato orientamento di legittimità (Sent. Cass. SSUU n. 18287/2018), che ha abbandonato il vecchio criterio di ancoraggio dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'odierna interpretazione giurisprudenziale valorizza la funzione perequativo- compensativa dell'assegno, oltre a quella assistenziale. Se con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno, le scelte assunte dai coniugi durante la vita matrimoniale possono avere conseguenze di rilevo sulla situazione reddituale e patrimoniali in cui i coniugi vengono a trovarsi alla cessazione del vincolo e di tali effetti è necessario tenere conto al momento di riconoscere e di quantificare un assegno divorzile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte è preliminare verificare se dopo il divorzio ed in conseguenza di esso vi sia uno squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi. Si tratta di una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno.
Accertato lo squilibrio della situazione economica delle parti, deve valutarsi se il coniuge debole sia in grado di colmarlo attivandosi per incrementare i propri redditi.
E' quindi necessario innanzitutto ricostruire il quadro delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
La situazione economica della è stata in parte rappresentata dalla stessa alle udienze di Pt_1
prima comparizione, in parte emerge dai documenti prodotti. Ella ha svolto lavori di collaboratrice domestica e di baby sitter, non tutti regolarizzati fiscalmente.
Dalla dichiarazione dei redditi modello PF/2021 risultano circa 5.500 € annui lordi da lavoro dipende, nella dichiarazione dei redditi modello PF/2022 il reddito da lavoro dipendente è pari a circa
4.500 € lordi anno.
Ella. alla udienza del 9.4.2024. ha dichiarato: “Faccio la colf non in regola. Mi danno 140 € al mese al massimo circa € 400. Non ho mai avuto un lavoro stabile ho sempre lavorato nelle case, come cameriera o colf o come puericultrice. Sono proprietaria di un monolocale in Milano in viale Ungheria che è vuoto. Alla udienza del 8.10.2024 ha dichiarato: “La casa di mia proprietà in viale Ungheria è stata ristrutturata con i miei risparmi e con l'aiuto della mia famiglia. Adesso è vuota ed è
pagina 6 di 10 ristrutturata. È un piccolo monolocale. L'avevo data anche a mio figlio maggiore per alcuni mesi in comodato. Quando non potrò stare a casa di mio marito o vi vado a vivere o mi sposto ad per CP_3 avvicinarmi ai figli vendendo la casa. Ho già pagato € 1.300 alla Cooperativa per iscrivermi e prenotare una casa. Insisto per avere un contributo di mantenimento. Per il mio lavoro di baby sitter percepisco € 400 mensili, non ho ancora un contratto. Anzi il contrato è stata appena fatto in data
18.9.2024.
Dalla documentazione prodotta al 31.12.2022 emerge che la aveva al 31.12.2022 € Pt_1
20.000 in Fondi, Titoli e Obbligazioni con ING e € 26.000 circa sul conto corrente ING;
inoltre aveva presso € 10.000 di risparmi, € 5.900 circa di polizze ed € 2.400 di liquidità; quindi CP_4
complessivamente risparmi per circa 64 mila euro.
Il marito è un Maresciallo in servizio della Aeronautica militare ed ha un reddito come segue:
CU/21 € 43.067, CU/22 € 44.005, CU/23 € 49.317 che detratte le tasse e le imposte regionali e comunali e diviso per 12 mesi porta ad un netto medio mensile di 2.838.
Paga il canone di locazione della casa familiare assegnatagli dalla Amministrazione della
Difesa fino a quando presterà servizio, pari ad una somma non chiara: nella prima disclosure ha indicato € 187 mensili, nella seconda € 3.600 annui per € 300 mensili, alla udienza del 9.4.2024 ha dichiarato un canone di € 200 mensili. Ha alcuni debiti: una cessione del quinto di € 410 mensile con
UN, due debiti Banco Posta di € 115, e di € 285 mensili, mentre i debiti verso l'Agenzia delle entrate sembrano tutti estinti tranne uno che si estinguerà nel marzo 2025.
Il alla udienza del 9.4.2024 ha dichiarato: “La casa mi è stata assegnata dalla CP_1
Aeronautica e devo vivervi io. Non sono disponibile a dare un assegno a mia moglie. Fino ad oggi pago tutto: bollette, spese condominiali, e tutti gli acquisiti. Mia moglie lavora . io guadagno circa
2000 € al mese. Ho fatto prestiti per la famiglia che devo ancora pagare. Pago anche il canone di locazione di € 200 mensili. Ho pagato anche le spese per mio figlio”. Alla successiva udienza del
8.10.2024 ha dichiarato: “Potrei continuare a pagare a mia moglie le utenze di un' altra casa se se ne andasse. I finanziamenti che sto pagando sono di circa € 600 al mese. Ho un contenzioso con IFIS che mi richiede € 50 mila circa. Si tratta di debiti che ho contratto per la famiglia. … Al momento della cessazione dal servizio l'assegnazione della casa sarà revocata. Ciò accadrà quando compirò 60 anni.
Non ho problemi però a vivere sotto lo stesso tetto con mia moglie fino a quado vado in pensione”.
pagina 7 di 10 Lo squilibrio reddituale delle parti è evidente e si ritiene che la non sia in grado, con le Pt_1
proprie capacità reddituali di procurarsi adeguati redditi propri per mantenere se stessa.
La situazione però si presenta in modo differente a seconda che si valuti lo stato di fatto attuale che prevede la coabitazione delle parti nella casa familiare o il diverso successivo momento in cui per intervento della Amministrazione della difesa, la assegnazione della casa verrà meno e cesserà la coabitazione, fatto che dovrebbe verificarsi al sessantesimo anno di età del e quindi tra circa CP_1
due anni (come dallo stesso dichiarato). Il (classe 1966) percepirà la pensione che sarà CP_1
sicuramente non modesta visti gli anni di lavoro. La (classe 1965) avrà i propri modesti redditi Pt_1
di colf o baby sitter e potrà godere della pensione sociale solo al compimento dei 67 anni di età.
Accertato tutto quanto sopra, non può che affermarsi il diritto della a percepire un Pt_1 assegno divorzile da parte dell'ex marito, seppur non nella attualità. Non si ritiene però che possa essere riconosciuto alla stessa l'assegno anche in funzione compensativa-perequativa, ma solo con funzione assistenziale.
La predetta non ha neppure allegato i presupposti necessari per ritenere che il suo ruolo, verosimilmente esercitato con l'accordo del marito, di provvedere alla gestione della casa ed alla crescita dei figli, le abbia impedito di dedicarsi ad una attività professionale, con sacrificio delle proprie aspettative e dei propri desideri a vantaggio della carriera del marito. Nel ricorso, scarno sul punto, si legge “Per quanto riguarda la situazione economica delle parti, bisogna innanzitutto evidenziare che attualmente la sig.ra non lavora, ma la stessa si sta attivando per reperire Pt_1 un'attività come baby-sitter o come collaboratrice domestica, attività che ha sempre esercitato nel corso degli anni”; null'altro è stato allegato a sostegno della necessità di riequilibrare la situazione della moglie in funzione compensativa.
Esclusa quindi la componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, rimane quella assistenziale.
Considerato il quadro economico-reddituale-patrimoniale delle parti sopra delineato, e la situazione attuale in cui le stesse vivono, nella casa concessa in locazione dalla Aereonautica Militare, con tutte le spese relative sostenute dal marito, si ritiene che la possa vivere dignitosamente Pt_1
con il reddito da lavoro che percepisce, considerato che non sostiene alcuna spesa per la casa e tenuto conto del fatto che è proprietaria di un piccolo appartamento ristrutturato che ora è vuoto e che potrebbe essere messo in locazione ed anche alla luce dei suoi non modesti risparmi. Qualora invece pagina 8 di 10 dovesse lasciare la casa familiare dovrebbe occupare il piccolo appartamento di sua proprietà per vivere e sostenere le spese condominiali e i costi delle utenze e quindi il suo reddito da lavoro, che difficilmente potrà essere incrementato vista anche la sua età, dovrà essere rinforzato da un assegno divorzile da parte del marito che appare equo quantificare in € 300 mensili, considerando anche che l'assegno divorzile è soggetto a tassazione per il coniuge che lo riceve e costituisce invece uno scarico di imposte per il soggetto che lo versa e valutando la necessità del marito di trovare per sé una nuova soluzione abitativa. Le stesse considerazioni possono essere effettuate anche se la dovesse Pt_1
decidere di prendere una casa nella zona dove vive il suo figlio maggiore vendendo la casa di viale
Ungheria a Milano come ha dichiarato in udienza: si troverebbe comunque con un immobile di proprietà dove vivere e con la necessità di far fronte a tutte le sue esigenze di vita con il solo reddito da lavoro. Quanto ai risparmi, in entrambe le soluzioni dovranno essere in parte utilizzati per il trasferimento e la sistemazione della casa e in parte comunque costituiscono un piccolo capitale per far fronte agli impresivi di salute visto che la pensione non potrà essere percepita che al compimento degli anni 67.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo e la maggiore soccombenza del dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della nella misura di CP_1 Pt_1
½ che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, della assenza di attività istruttoria, la restante quota di ½ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in MILANO in data 13/12/1991 iscritto nei registri dello
[...] CP_1 stato civile del Comune di nell'anno 1991, atto n. 730, Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
pagina 9 di 10 3. Come da accordo delle parti, dispone che il padre versi direttamente al figlio , Per_1
maggiorenne ma non ancora autonomo, la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento, entro il 5 di ogni mese, con prossima rivalutazione ISTAT ottobre 2025.
Le spese extra di saranno sostenute dallo stesso con i proventi del suo lavoro, Per_1
4. Dà atto che le parti hanno concordato di continuare a vivere insieme nella ex casa coniugale di
Milano,
5. Come da disponibilità del dispone che lo stesso continui a versare integralmente il CP_1
canone di locazione, le spese condominiali e le utenze dalla casa familiare,
6. Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro 300,00 mensili a titolo CP_1 Pt_1
di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese dal mese successivo a quello in cui verrà meno la coabitazione tra le parti oltre alla rivalutazione annuale ed automatica secondo indici gli indici,
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella CP_1 Pt_1
misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 2.600,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di ½
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 9.10.2024
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 10 di 10