Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N__8548/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv. Negro Francesco e Signore Italo Mariano
RICORRENTE contro
, in persona del legale NTroparte_1 rapp.te pro tempore, rappr e difeso dagli avv Nicola Nero e Antonella
Loiacono
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.7.2021 il ricorrente, dipendente della con la NTroparte_2 qualifica di Operatore di esercizio ex A.N. 27/11/2000 e con mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone in servizio regolare di linea – deduce di avere effettuato numerosi turni di lavoro, comprensivi di corse superiori ai 50 chilometri, senza usufruire del prescritto riposo giornaliero e settimanale, in violazione del Regolamento CEE 3820/85 prima e CE 561/06; chiede l'accertamento del diritto ad un'indennità economica in tutti i casi di mancato riposo giornaliero e settimanale di cui ai citati Regolamenti Comunitari, con condanna della resistente al pagamento della somma di euro 33.453,86 per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2019 in
La resistente eccepisce l'inapplicabilità della normativa comunitaria;
nel merito eccepisce la prescrizione del diritto e l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Quanto alla questione preliminare di inapplicabilità della normativa comunitaria invocata dal ricorrente, ritiene questo giudicante di aderire agli orientamenti già espressi da questo Tribunale in altre sentenze che hanno deciso cause identiche;
tra le altre, si indica la sentenza emessa in data 21/11/2017 nella causa n. 5378/13 RG promossa da Parte_2
(dott.ssa De Giorgi), che viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Preliminarmente, in ordine all'istanza di rimessione alla
Corte di Giustizia formulata dalle NTroparte_1 NT (d'ora in poi nella memoria di costituzione–
[...] concernente la compatibilità della normativa italiana di cui alla L. n.
138/1958 (come integrata dal Decr. Lgs. 66/2003), con la direttiva
2002/15/Ce ed il regolamento CE n. 561/2006, nonché l'applicabilità della
NT predetta normativa sovranazionale a soggetti (quali le esercenti attività di trasporto pubblico locale in regime di concessione e, dunque, non concorrenziale – ritiene questo Giudice che la predetta istanza debba ritenersi inammissibile. La sussistenza di un contrasto interpretativo reale, oltre che rilevante ai fini della soluzione della controversia principale, costituisce il presupposto indefettibile affinché sorga la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale. Ciò premesso, non appare condivisibile l'assunto sostenuto dalla società resistente, secondo cui alla medesima non sarebbe applicabile la disciplina di cui ai regolamenti comunitari n. 3820/85 e n. 561/06, essendo le FSE soggetto con capitale a totale partecipazione pubblica, sottoposto a stringenti controlli da parte dell'ente affidatario ed operante in CP_4 regime di non concorrenzialità. In tal senso, non sembra lasciare margini di dubbio la lettera dell'art. 1 del Regolamento CE n. 561/06, a tenore del quale “Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale”. Appare infatti evidente che l'utilizzo da parte del legislatore comunitario del termine “concorrenza” non possa essere letto in maniera avulsa rispetto al contesto in cui lo stesso è utilizzato, essendo compito primario dell'interprete del diritto attribuire alle norme il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. Nel caso di specie, l'art. 1 del predetto regolamento
– nell'individuare le specifiche finalità perseguite dal legislatore sovranazionale – ha inteso chiaramente fare riferimento non al concetto di concorrenza tout court, ma alla concorrenza “fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada”. Pertanto, la circostanza che un'azienda di trasporti a totale capitale pubblico – quale
NT la – operi in asserito regime di “non concorrenza” non vale per ciò solo ad escludere l'applicabilità ad essa del regolamento comunitario che, in quanto atto tipico di diritto derivato dell'Unione Europa, alla luce del disposto dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, “ha portata generale, è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, acquistando efficacia negli Stati membri senza che sia necessario un atto di ricezione
o di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali. D'altra parte, valga aggiungere che obiettivo dichiarato della normativa sovranazionale
è anche quello di migliorare la sicurezza dei trasporti e le condizioni sociali del personale impiegato nel trasporto su strada, per cui non vi è
NT motivo di ritenere non applicabile alle la normativa comunitaria di cui ai regolamenti CE n. 3820/85 e n. 561/06 – peraltro richiamati espressamente dall'art. 174 Codice della Strada – fermi restando i limiti di cui all'art. 3 del Regolamento 561/06 che, ai fini che qui rilevano, alla lettera a) prevede che tale normativa “non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Né, in senso contrario, è possibile ricondurre la posizione della società resistente nell'ambito di operatività di alcuna delle ipotesi previste nel capo IV del Regolamento 561/06 (rubricato “Deroghe”) e, in particolare, nell'art. 13, difettandone nella specie i presupposti applicativi. In conclusione, ribadito il principio di primazia del diritto dell'UE sulle norme di diritto interno, non sussistendo dubbi interpretativi in ordine alla portata di tale norme, va rigettata l'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia formulata dalle
[...]
, essendo, altresì, del pari manifestamente NTroparte_1 insussistenti e generici i profili circa una presunta incompatibilità tra la disciplina nazionale prevista dalla L. n. 138/1958 e dal Decr. Lgs.
66/2003 rispetto al regolamento CE n. 561/06 o alla direttiva 2002/15/CE
(concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto)”.
*
Con riferimento all'eccezione di prescrizione, si deve rilevare che il ricorrente chiede un indennizzo per il mancato riconoscimento dei riposi previsti dalla suddetta normativa comunitaria, per cui si tratta di una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica (con prescrizione decennale), nel quale i compensi per lavoro straordinario rilevano solo come parametro per la liquidazione dell'indennizzo; non si tratta invece di una domanda per differenze retributive (con prescrizione quinquennale); al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n° 142 del
7/01/2013, hanno ribadito che l'indennizzo correlato al danno da usura psico-fisica per mancata concessione del riposo settimanale “secondo costante giurisprudenza di questa Corte, deve reputarsi presunto (per tutte
V. Cass. 20 agosto 2004 n. 16398) e per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine ordinario (decennale) (Cass. 24 dicembre
1997 n. 13039 e Cass. 7 marzo 2002 n. 3298)”. Anche Cass. 24563/2016 ha ribadito che: “In tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale;
qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale”. *
Nel merito, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni da mancato rispetto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano i riposi giornalieri e settimanali dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori su servizi di linea, per il periodo compreso dal
1 gennaio 2013 al 31.12.2019, in violazione del Regolamento CEE n.
3820/1985, sostituito, in data 11.4.2007, dal nuovo Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio n. 561 del 15.03.2006, norme comunitarie applicabili anche al trasporto svolto dalla società resistente, per le motivazioni di cui sopra.
Orbene, l'art.174 del D.Lgv. n.285/1992 (nuovo codice della strada), nella sua originaria formulazione, richiama il Regolamento del 1985 prevedendo che “la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n.3820/85”, norme, nell'attuale formulazione dell'art 174 cit. sostituite dal “regolamento (CE) n. 561/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006”. Inoltre, in base all'art.4, comma 3, dello stesso Regolamento, le relative disposizioni si applicano ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso superi i 50 chilometri.
L'art. 8 del Regolamento n.3820/1985 stabilisce che: “
1. In un periodo di
24 ore il conducente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di
11 ore consecutive che potrebbe essere ridotto ad un minimo di 9 ore consecutive non più di tre volte in una settimana, a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva. I giorni in cui il riposo non è ridotto conformemente al primo comma, esso può essere preso in due o tre periodi separati nell'arco delle 24 ore, uno dei quali deve essere di almeno 8 ore consecutive. In questo caso il periodo minimo di riposo è esteso a 12 ore.
2. In ciascun periodo di 30 ore durante il quale a bordo di un veicolo vi siano almeno due conducenti, ciascuno di loro deve avere un periodo minimo di riposo giornaliero non inferiore ad 8 ore consecutive.
3. Nel corso di ogni settimana uno dei periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 è esteso, a titolo di riposo settimanale, ad un totale di 45 ore consecutive.
Questo periodo di riposo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente o ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. Ogni riduzione è compensata da un periodo equivalente di riposo continuo prima della fine della terza settimana che segue la settimana considerata. 4 (...) 6. I periodi di riposo presi come compensazione per la riduzione del riposo giornaliero e/o settimanale devono essere collegati ad un altro periodo di riposo di almeno 8 ore e devono essere concessi, a richiesta dell'interessato, nel luogo di parcheggio del veicolo o nella sede del conducente”.
Il regolamento CEE 3820/85 è stato abrogato e sostituito dal regolamento
CE 561/06 che all'art 4 fornisce la definizione, tra l'altro, dei termini:
"riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
"periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo che comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto"; "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore;
in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;
"periodo di riposo giornaliero ridotto": ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
"periodo di riposo settimanale": periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il "periodo di riposo settimanale regolare" sia il "periodo di riposo settimanale ridotto": - "periodo di riposo settimanale regolare": ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- "periodo di riposo settimanale ridotto": ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
"settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica;
"periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
"periodo di guida settimanale": il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.
Orbene il successivo art 8 del regolamento CE 561/06 prevede che: 1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno: - due periodi di riposo settimanale regolare, oppure - un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore. Così come il precedente regolamento CEE anche in questo caso è previsto che il riposo settimanale debba essere improrogabilmente fruito entro il settimo giorno della settimana.
Ciò posto in punto diritto, nel merito parte ricorrente lamenta che la resistente aveva imposto l'osservanza di numerosi turni di lavoro comprensivi di corse superiori ai 50 chilometri, come risultanti dai “turni di servizio” che riportano i turni giornalmente effettuati. In particolare, deduce che in relazione ad alcuni di tali turni il riposo giornaliero sia stato inferiore alle 11 ore al giorno per più di tre volte alla settimana,
e che il riposo settimanale è sempre stato inferiore alle 45 ore consecutive senza che vi fosse compensazione con un periodo di riposo continuo prima della fine della terza settimana successiva, aggiuntivo al riposo ordinario, come stabilito dal Regolamento in questione, mentre altre volte il riposo settimanale era stato anche inferiore al minimo di 36 ore. Ciò posto, occorre precisare che, essendo diretto ad assicurare non solo il recupero delle energie psico-fisiche, ma anche l'utilizzazione del tempo libero, il riposo vero e proprio deve tenersi distinto dai periodi di inattività o di pausa tra una prima parte della prestazione e l'altra, che non sono configurabili come tempo libero;
del resto, è espressamente previsto dall'art.7, comma 5, del Reg. CE n.3820/1985 e dall'art 4 regolamento CE561/06 che le interruzioni osservate a norma del medesimo articolo non possano essere considerate come riposo giornaliero.
Pertanto le “soste inoperose” osservate dai conducenti dei servizi di linea al di fuori della propria residenza di servizio, tra la fine di una corsa e l'inizio di un'altra, non rilevano come riposo.
Ancora, sotto il profilo probatorio occorre osservare che, laddove manchi la produzione di documentazione in senso contrario, i turni effettuati devono ritenersi corrispondenti a quelli programmati, come rilevabili dai prospetti allegati dal ricorrente nel proprio fascicolo.
Tanto chiarito, ai fini della verifica dei riposi giornalieri e settimanali concessi al ricorrente e della loro rispondenza alla misura e alle modalità stabilite dal menzionato art.8 del Regolamento CE n.3820/1985 e degli artt
4 e 8 Regolamento CE 561/06 è stata disposta consulenza sui seguenti quesiti:
“A) Con riferimento alla violazione dell'art.8, paragrafi 1 e 2, del
Regolamento CEE n.3820\1985(o equivalente disposizione del re. 561/2006 ove temporalmente applicabile), esaminati i turni di servizio giornalieri del ricorrente, individui il CTU i casi in cui non è stato riconosciuto in favore del ricorrente un periodo di riposo giornaliero pari a 11 ore (o dodici ore se frazionato ai sensi dell' art 4 lett g) reg 561/2006), dovendosi escludere dal computo delle ore di riposo giornaliero quelle delle cd. soste inoperose trascorse dal ricorrente medesimi fuori dalla propria residenza durante i turni di guida della durata complessiva superiore a 13 ore con percorrenze superiori a 50 km (nel computo dell' orario si comprende anche il pre e il posto turno); determini il CTU, per le ore di mandato riposo, un compenso aggiuntivo con l'aliquota contrattualmente prevista per le ore di lavoro straordinario;
B) con riferimento alla violazione dell'art.8 paragrafo 3 Regolamento CEE
n.3820\1985 (o reg 561/2006 ove temporalmente applicabile), esaminati i turni di servizio settimanali e presi in considerazione quelli in cui le corse con percorrenza superiore ai 50 km siano prevalenti, accerti il CTU se vi siano periodi di riposo settimanali inferiori alle 45 ore consecutive
e calcoli per le ore di riposo non fruite un compenso aggiuntivo con
l'aliquota contrattualmente prevista per le ore di lavoro straordinario;
consideri compensato il mancato riposo settimanale solo nei casi in cui lo stesso sia stato goduto in aggiunta a quello giornaliero in un unico periodo;
C) ai fini di cui sopra consideri il CTU il periodo dal 1.1.2013 al
31.12.2019;
D) indichi i risultati dei calcoli, distinguendoli per ricorrente e mese per mese.”
Ciò posto, nella relazione depositata telematicamente il CTU, sulla base della documentazione in atti, ha accertato che nel periodo dedotto in giudizio (1 gennaio 2013- 31 dicembre 2019) vi sono state, da parte della società, violazioni dell'art.8 Regolamento CE n.3820/1985 e del successivo regolamento 561/06 in merito al riposo giornaliero ed al riposo settimanale, nella misura dettagliatamente indicata e, pertanto, operando secondo i criteri indicati nel quesito sopra riportato, egli ha calcolato i crediti spettanti al ricorrente.
In particolare, il CTU ha precisato di aver sviluppato i conteggi relativi al riposo settimanale, esclusivamente per le settimane nelle quali i turni
CEE (ossia quelli con percorrenza superiore a 50km) sono stati prevalenti,
e tanto ha riscontrato sulla base della documentazione fornita anche dalla resistente dalla quale ha potuto ricavare gli orari di lavoro. Inoltre, ha calcolato come “risarcibili” le settimane in cui erano prevalenti i turni regolati dalla normativa sovranazionale. Il criterio di calcolo equitativo del danno è già stato ritenuto conforme dalla giurisprudenza di legittimità. Ritiene il giudicante di aderire ai risultati peritali, stante l'adeguata e approfondita analisi effettuata e l'esaustiva motivazione, che non appare inficiata dalle osservazioni critiche svolte dalla parte resistente, stante le puntuali motivazioni fornite sul punto nella medesima relazione peritale.
Pertanto, non essendo stata fornita prova da parte della resistente dell'eventuale concessione di riposi compensativi rispondenti alle condizioni e ai limiti stabiliti dal menzionato art. 8 e dalla successiva normativa, all'inosservanza delle prescrizioni suddette consegue a carico del datore di lavoro un'obbligazione di natura risarcitoria (v. Cass.
n.10341/2011, n.1135/2004). Giova osservare, infatti, che l'assegnazione di riposi compensativi in tempi e modi peggiorativi rispetto alle previsioni legali e contrattuali non esclude l'inadempimento, costituendo comunque un comportamento scorretto che, reiterato o protratto nel tempo, preclude un'idonea ricostituzione delle energie e determina una eccessiva usura nel lavoratore. Si richiama al riguardo il pacifico orientamento della S.C. secondo il quale il danno da stress o usura psicofisica del lavoratore, derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie alla guida, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale, sicché la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, gravato dall'onere della specifica deduzione della prova, eventualmente anche attraverso presunzioni semplici.
Nella specie dalla mancata fruizione dei riposi e dalla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il limite imposto dal Regolamento CEE, per come accertata, deriva la maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno psicofisico per il ricorrente. In altri termini, dalla maggiore gravosità dell'attività prestata durante i periodi destinati al riposo si desume l'esistenza di un danno da usura psico-fisica (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 15/12/2015, n. 25260).
Quanto ai criteri di quantificazione, appare equo commisurare il danno al lavoro straordinario, essendovi analogie tra il maggiore sforzo da mancato riposo e quello derivante da lavoro superiore agli orari normali stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione (per la adeguatezza dei criteri di calcolo, cfr. tra le altre Cass. 14710/15 e Cass. 25260/2015 cit.).
Inoltre, vanno computati anche i c.d. momenti pre e post turno, in quanto ricadenti nel normale orario di lavoro. Gli stessi sono infatti previsti dalla normativa contrattuale e legale e non possono certo considerarsi momenti in cui “durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo”. Infatti, i periodi pre e post turno non sono lasciati all'autodeterminazione del lavoratore il quale giammai potrebbe ritenere di non fornire la prestazione. Essi sono stati anche convenzionalmente determinati al fine di determinare concretamente la prestazione.
Infine, si deve rilevare che, alla luce del periodo preso in considerazione e della data di deposito del ricorso gerarchico e del ricorso giurisdizionale, nessuna prescrizione è maturata. Alla luce delle risultanze del CTU si deve quindi ritenere che le somme dovute a
[...]
per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2019 siano pari a € Parte_1
46.806,40, somme già comprensive di interessi al 31/12/2024 e rivalutazione al 30/11/2024; la società resistente deve essere quindi condannata al pagamento di tali somme, oltre ulteriori accessori fino al soddisfo e spese di lite come da dispositivo;
nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della serialità del contenzioso.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 30/07/2021 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_5
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente a pagare in favore di NTroparte_1
per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2019 la somma di Parte_1 euro € 46.806,40, somma già comprensiva di interessi al 31/12/2024 e rivalutazione al 30/11/2024, oltre ulteriori accessori fino al soddisfo.
2. Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione.
3. Pone le Spese di CTU definitivamente a carico della società resistente.
Lecce, lì 6/03/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa