Art. 13. Misura, di salvaguardia in dipendenza dell'approvazione del piano.
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo' sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano piu' difficile o piu' onerosa l'attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumita' delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli elenchi di cui all'art. 2 della presente legge, e sino all'approvazione del piano di ricostruzione, il Prefetto puo' sospendere i lavori di costruzione o di ricostruzione o di grande riparazione di edifici privati negli abitati dei Comuni inclusi negli elenchi suddetti, se tali lavori rendano piu' difficile o piu' onerosa l'attuazione del piano.
Sono esclusi dalla sospensione i lavori necessari a salvaguardare l'incolumita' delle persone e delle cose o ad evitare ulteriori danni. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".