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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 684 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. , Parte_1 Parte_2
ricorrente
E
difesa dall'Avv. LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, Controparte_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.03.2023, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 (pensione n. 0705604 Cat.
INVICIV) a decorrere dal febbraio 2011, prestazione successivamente trasformata ex lege in assegno sociale ex art. 19 L. 118/71; che con comunicazione del 04.08.2022
l' le richiedeva la restituzione della somma di € 3.326,31, relativa al periodo CP_1 gennaio 2019 – dicembre 2021 con la motivazione “sulla pensione numero 07050604 CP_ categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto”; che in data 24.01.2023 proponeva ricorso amministrativo;
che con delibera del 02.02.2023, il
Comitato Provinciale respingeva il ricorso per le seguenti ragioni “ricalcolo CP_1
effettuato a livello centrale sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019 pervenuta
a seguito di sollecito. L'interessato NON presenta dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
1 Entrate”; ha quindi concluso chiedendo “- In via preliminare ed assorbente, accertare e CP_ dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 04.08.2022, emesso nei confronti della sig.ra adottato in violazione dell'art. 35 D.L. 207/2008, con conseguente Parte_1 annullamento dello stesso. ⁻ Nel merito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittimo il CP_ provvedimento del 04.08.2022, accertare e dichiarare, l'irripetibilità della somma di € CP_ 3.326,31, contestata alla ricorrente da parte dell' a titolo di indebito con provvedimento del
04.08.2022, per il periodo dal 01.01.19 al 30.12.2021, e per l'effetto, che nulla è dovuto dalla CP_ sig.ra all' a tale titolo. ⁻ In subordine, accertare e dichiarare come dovuto a Parte_1 titolo di indebito da parte della sig.ra il minor importo di € 1.105,13, quali ratei Parte_1 di maggiorazione della pensione n. 07060504 cat. INVCIV percepiti nell'anno 2019 (come da provvedimento del 04.08.2022 – Allegato n. 3). ⁻ Condannare l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
2. Nella fattispecie in esame parte ricorrente tra le altre cose contesta altresì la ripetibilità dell'indebito di natura assistenziale in ragione del ragionevole affidamento della ricorrente sulla debenza dei ratei corrisposti.
2 3. Al riguardo, deve essere richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento comporta l'obbligo di restituzione all' a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del CP_1
provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2018, n. 28163).
Nella citata pronuncia, in motivazione, la Corte ha in particolare ricordato che «la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge). Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel d.l. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in l. n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore ... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo l'eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel d.l. n. 173 del 1988, art.
3, 9° comma, convertito nella l. n. 291 del 1988, che recita: «Con decreto del ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel 1° comma e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c., che pertanto cede loro il passo (v.
Cass. n. 19638 del 2015, cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n. 17216, ibid.), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
4. Ancora “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
3 l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere.”(cfr. ex multis Cassazione: Sentenza n. 28771 del 09/11/2018;
Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020; Sentenza n. 5606 del 23/02/2023).
5. Ebbene, nella fattispecie dedotta in giudizio il dato reddituale relativo all'anno 2019, ritenuto incompatibile con la fruizione del trattamento assistenziale di cui l' chiede CP_1
la restituzione, era da ritenersi conosciuto o comunque conoscibile dall'
[...]
prima della comunicazione di indebito avvenuta in data 04.08.2022 CP_2 atteso che la parte ricorrente non percepiva prestazioni diverse ed ulteriori rispetto all'assegno sociale, oggetto di causa, ed il coniuge, , percepiva CP_3
esclusivamente redditi da pensione erogata dall' CP_1
6. Di contro, l nulla ha dedotto circa la sussistenza, nel caso concreto, di redditi CP_1
diversi che andavano comunque comunicati all' , con la conseguenza che, CP_4 secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sez. 6 nell'Ordinanza n.
13223/2020 e dalla quale non sussistono ragioni per discostarsene “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già conosce. (…) Tanto più che la legge CP_4 citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1 controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che
l' conosce o ha l'onere di conoscere”. CP_1
7. L'applicazione degli esposti principi al caso di specie induce a ritenere infondata la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' avente ad oggetto i ratei CP_1 erogati prima della data del provvedimento che ha accertato che la prestazione non era dovuta.
8. Peraltro si osserva che, nella specie, parte ricorrente ha sostenuto di aver percepito la prestazione in buona fede e l' non ha fornito alcuna prova che consenta di CP_1
4 escludere la sussistenza di un affidamento incolpevole della ricorrente nel diritto a percepire la pensione oggetto di causa.
Sul punto la Cassazione ha in tali casi rilevato che “rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe,
Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (cfr. sempre in termini, Corte di Cassazione, n. 4668 del 22/02/2021 cit.)
9. Deve pertanto escludersi la ripetizione delle somme indebitamente percepite in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta, in applicazione del generale principio di non ripetibilità dell'indebito percepito dal pensionato senza dolo, attuativo del canone dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12406, la quale ha evidenziato che «le esigenze di soddisfacimento di essenziali esigenze di vita del pensionato vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni "naturaliter" già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare»).
10. In accoglimento della domanda proposta, deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte della ricorrente la somma di € 3.326,31 di cui alla comunicazione di del CP_1
04.08.2022 relativa al periodo 01.01.2019- 30.12.2021.
11. Assorbita ogni altra questione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
5 - dichiara non dovuta da parte del ricorrente la somma di € 3.326,31 di cui alla comunicazione di del 04.08.2022 relativa al periodo 01.01.2019- 30.12.2021; CP_1
- condanna al pagamento delle spese legali liquidate in € 884,50, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Latina, 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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