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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1121/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
RB TA presidente
RI DA componente
RI NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1121 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
IO RI e RI IO CE), e (C.F.: Parte_2 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Vaccari). C.F._1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Il gravame riguarda il decesso di , avvenuto il 14 novembre Persona_1
2019 mentre il muratore era intento alla propria attività lavorativa.
4. A seguito dell'evento, i familiari – ossia la moglie e i figli – hanno presentato a richiesta di prestazioni diverse, individuabili a) nella rendita ai superstiti, b) Pt_1 nell'assegno funerario (erroneamente richiesto separatamente rispetto al beneficio una tantum, come se fossero istituti differenti), e c) nel risarcimento per danno biologico e morale.
5. Il Tribunale di Paola ha accolto parzialmente tali richieste, riconoscendo alla
(sola) vedova ) il diritto alla rendita e all'assegno funerario. Parte_2
6. ha impugnato la decisione, lamentando innanzitutto l'omessa pronuncia Pt_1 sulla propria eccezione di nullità del ricorso (avanzata in virtù del presupposto per il quale i ricorrenti non avrebbero chiarito il loro rapporto con il defunto né indicato altri eventuali superstiti, e il Giudice non avrebbe motivato adeguatamente il riconoscimento – operato in sentenza – della rispettiva qualità di coniuge e figli).
7. Tale deduzione – in particolare – è stata ritenuta infondata per quanto riguarda la moglie, e inammissibile per quanto concerne i figli, giacché la qualità di coniuge di risulterebbe dai documenti allegati al ricorso, tra Parte_2 cui il certificato di morte del marito.
7.1. D'altra parte, quanto ai figli, essi non hanno ottenuto alcun beneficio in primo grado (e – tra l'altro – i medesimi non hanno presentato appello incidentale, così rendendo priva di interesse la contestazione dell'Amministrazione circa la loro qualità di eredi, poiché rimasta improduttiva di vantaggi nei loro confronti).
8. – inoltre – ha eccepito l'inammissibilità delle domande, sostenendo come Pt_1
i benefici richiesti spettino solo ai superstiti soddisfacenti determinati requisiti
(quali l'età, la convivenza e il carico economico): i figli, essendo maggiorenni e non risultando a carico del defunto, non avrebbero diritto alle prestazioni.
2 9. Punto centrale dell'appello riguarda l'asserita inesistenza di nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso.
10. Secondo – più precisamente – la morte sarebbe stata provocata da un Pt_1 malore improvviso (un'ischemia cerebrale) e non da un infortunio sul lavoro, di talché la caduta del lavoratore sarebbe stata una conseguenza del malore e non dell'attività svolta.
11. L'Istituto – infine – contesta l'interpretazione della giurisprudenza adottata dal
Tribunale, ritenendo come il Giudice abbia applicato in modo estensivo e non pertinente i principi relativi al rischio lavorativo, poiché la semplice coincidenza temporale e spaziale tra il malore e l'attività lavorativa non sarebbe sufficiente a giustificare l'indennizzabilità dell'occorso.
12. , unica controparte costituita, perora l'irreprensibilità della Parte_2 sentenza e conclude diffusamente per il rigetto del gravame.
13. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
14. Intento alle proprie occupazioni di muratore alle dipendenze dell'impresa edile intestata a , il 14 novembre 2019 precipitava da un CP_1 Persona_1 punteggio. Colpito da fratture multiple, e ricoverato presso la rianimazione dell'ospedale Annunziata, il 27 novembre 2019 vi moriva.
15. Il consulente della Procura di Paola (promotrice del procedimento penale – a carico di – per omicidio colposo, con violazione delle norme CP_1 antinfortunistiche) rilevava la causa del decesso (come testualmente riportato nella sentenza impugnata) in una «insufficienza cardio-circolatoria e respiratoria terminalmente insorta a seguito del grave quadro lesivo obiettivato a carico delle strutture cranio-encefaliche. [...] vi è stata l'applicazione, al capo, di una energia fisica meccanica dotata di rilevante entità, tanto che ha prodotto importanti complessi fratturativi in strutture, quali quelle craniche, notoriamente molto robuste e resistenti agli insulti traumatici, compatibile con una precipitazione dall'alto (cfr. esame autoptico in atti)», sottolineando «L'evidenza di un così importante e sovrastante quadro lesivo, con componente emorragica ed edemigena».
3 16. Riconosciuto – pertanto – il nesso causale (fra incombenti materialmente affidati al prestatore – con sua presenza sul ponteggio, sua caduta e relativo impatto al suolo – e la morte sopravvenuta a circa due settimane dall'occorso), il giudice accoglieva la domanda di rendita ai superstiti e di assegno una tantum
(cosiddetto funerario) in favore della coniuge, respingendo le domande dei figli
(del defunto), intese a ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno una tantum anche per se stessi.
16.1. La domanda di risarcimento del danno morale era pure respinta, sul presupposto dell'assoluta estraneità di essa al novero delle voci di danno risarcibili dall' . Pt_1
17. L'appellante ventila la tesi per la quale non potrebbe escludersi la riconducibilità del decesso a un fenomeno ischemico, da cui sarebbe
(astrattamente) derivata la precipitazione esiziale del dante causa della ricorrente
(in primo grado).
18. L'impostazione difensiva sottesa all'appello dell'Ente – tuttavia – non si confronta con la consolidata applicabilità (al settore delle tecnopatie, anche istantanee e traumatiche come quelle concretatesi in infortuni) dell'art. 41 c.p., e del principio dell'equivalenza delle concause.
19. Nella specie, l'eventualità della concomitanza – al fatto dannoso, innegabilmente occorso in contesto lavorativo, e nell'adempimento (da parte del prestatore) degli incombenti a lui affidati dal datore – d'un evento ischemico non vale a recidere il nesso causale, né a sostentare la conclusione (implicita nel ragionamento dell'Amministrazione) circa l'autosufficienza eziologica dell'ischemia (rispetto alla causazione del decesso).
20. L'Istituto – d'altra parte – non ha dimostrato l'inevitabile e sistematico sbocco mortale di ogni episodio ischemico sofferto da un individuo.
21. Nella vicenda, la caduta è il portato diretto della mancata applicazione – in cantiere – dei presidi posti a tutela dell'incolumità del lavoratore, e la cui efficacia protettiva avrebbe neutralizzato (o quantomeno minimizzato) le ripercussioni della caduta stessa: ciò, indipendentemente dall'antecedente causale (eventualmente ischemico) produttivo della perdita dell'equilibrio (del prestatore) e della conseguente precipitazione di lui al suolo.
22. Il muratore – a ben vedere – non è venuto a mancare per effetto
(determinante, assorbente e autosufficiente) dell'eventuale ischemia (peraltro
4 smentita – nella sua attitudine esiziale – sia dal dato per il quale il defunto è giunto ancora vivo in ospedale e sia dal referto medico soprariportato, il quale ha ricondotto la morte al politrauma sperimentato per via della precipitazione dal ponteggio), ma è deceduto in virtù della sua caduta: scongiurabile nell'ipotesi dell'impiego – qui mancato – dei presidi stabiliti dalla normativa antinfortunistica.
23. In forza del quadro fattuale così ricostruito – dunque – l'eventuale ischemia subita dal lavoratore degrada a mera concausa non indipendentemente generativa del fatto lesivo.
24. Non è superfluo rimarcare – al riguardo – come il concorso di cause cui allude l'art. 41 c.p. si estenda anche ai fattori causali preesistenti, laddove solamente le cause sopravvenute elidano il nesso eziologico, quando «da sole sufficienti a determinare l'evento».
25. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va respinto, e l'Istituto condannato alla rifusione a controparte delle spese del grado.
26. Queste ultime vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata
(dichiaratosi antistatario), seguono la soccombenza, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la Corte fa riferimento per le cause di valore indeterminato):
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
27. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
5 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
[...]
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, nei confronti di , in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre accessori come per legge dovuti, e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. (in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario);
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
RI NA
La presidente
RB TA
6
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
RB TA presidente
RI DA componente
RI NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1121 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
IO RI e RI IO CE), e (C.F.: Parte_2 [...]
– rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Vaccari). C.F._1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. Il gravame riguarda il decesso di , avvenuto il 14 novembre Persona_1
2019 mentre il muratore era intento alla propria attività lavorativa.
4. A seguito dell'evento, i familiari – ossia la moglie e i figli – hanno presentato a richiesta di prestazioni diverse, individuabili a) nella rendita ai superstiti, b) Pt_1 nell'assegno funerario (erroneamente richiesto separatamente rispetto al beneficio una tantum, come se fossero istituti differenti), e c) nel risarcimento per danno biologico e morale.
5. Il Tribunale di Paola ha accolto parzialmente tali richieste, riconoscendo alla
(sola) vedova ) il diritto alla rendita e all'assegno funerario. Parte_2
6. ha impugnato la decisione, lamentando innanzitutto l'omessa pronuncia Pt_1 sulla propria eccezione di nullità del ricorso (avanzata in virtù del presupposto per il quale i ricorrenti non avrebbero chiarito il loro rapporto con il defunto né indicato altri eventuali superstiti, e il Giudice non avrebbe motivato adeguatamente il riconoscimento – operato in sentenza – della rispettiva qualità di coniuge e figli).
7. Tale deduzione – in particolare – è stata ritenuta infondata per quanto riguarda la moglie, e inammissibile per quanto concerne i figli, giacché la qualità di coniuge di risulterebbe dai documenti allegati al ricorso, tra Parte_2 cui il certificato di morte del marito.
7.1. D'altra parte, quanto ai figli, essi non hanno ottenuto alcun beneficio in primo grado (e – tra l'altro – i medesimi non hanno presentato appello incidentale, così rendendo priva di interesse la contestazione dell'Amministrazione circa la loro qualità di eredi, poiché rimasta improduttiva di vantaggi nei loro confronti).
8. – inoltre – ha eccepito l'inammissibilità delle domande, sostenendo come Pt_1
i benefici richiesti spettino solo ai superstiti soddisfacenti determinati requisiti
(quali l'età, la convivenza e il carico economico): i figli, essendo maggiorenni e non risultando a carico del defunto, non avrebbero diritto alle prestazioni.
2 9. Punto centrale dell'appello riguarda l'asserita inesistenza di nesso causale tra l'attività lavorativa e il decesso.
10. Secondo – più precisamente – la morte sarebbe stata provocata da un Pt_1 malore improvviso (un'ischemia cerebrale) e non da un infortunio sul lavoro, di talché la caduta del lavoratore sarebbe stata una conseguenza del malore e non dell'attività svolta.
11. L'Istituto – infine – contesta l'interpretazione della giurisprudenza adottata dal
Tribunale, ritenendo come il Giudice abbia applicato in modo estensivo e non pertinente i principi relativi al rischio lavorativo, poiché la semplice coincidenza temporale e spaziale tra il malore e l'attività lavorativa non sarebbe sufficiente a giustificare l'indennizzabilità dell'occorso.
12. , unica controparte costituita, perora l'irreprensibilità della Parte_2 sentenza e conclude diffusamente per il rigetto del gravame.
13. All'esito della trattazione scritta del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
14. Intento alle proprie occupazioni di muratore alle dipendenze dell'impresa edile intestata a , il 14 novembre 2019 precipitava da un CP_1 Persona_1 punteggio. Colpito da fratture multiple, e ricoverato presso la rianimazione dell'ospedale Annunziata, il 27 novembre 2019 vi moriva.
15. Il consulente della Procura di Paola (promotrice del procedimento penale – a carico di – per omicidio colposo, con violazione delle norme CP_1 antinfortunistiche) rilevava la causa del decesso (come testualmente riportato nella sentenza impugnata) in una «insufficienza cardio-circolatoria e respiratoria terminalmente insorta a seguito del grave quadro lesivo obiettivato a carico delle strutture cranio-encefaliche. [...] vi è stata l'applicazione, al capo, di una energia fisica meccanica dotata di rilevante entità, tanto che ha prodotto importanti complessi fratturativi in strutture, quali quelle craniche, notoriamente molto robuste e resistenti agli insulti traumatici, compatibile con una precipitazione dall'alto (cfr. esame autoptico in atti)», sottolineando «L'evidenza di un così importante e sovrastante quadro lesivo, con componente emorragica ed edemigena».
3 16. Riconosciuto – pertanto – il nesso causale (fra incombenti materialmente affidati al prestatore – con sua presenza sul ponteggio, sua caduta e relativo impatto al suolo – e la morte sopravvenuta a circa due settimane dall'occorso), il giudice accoglieva la domanda di rendita ai superstiti e di assegno una tantum
(cosiddetto funerario) in favore della coniuge, respingendo le domande dei figli
(del defunto), intese a ottenere la rendita ai superstiti e l'assegno una tantum anche per se stessi.
16.1. La domanda di risarcimento del danno morale era pure respinta, sul presupposto dell'assoluta estraneità di essa al novero delle voci di danno risarcibili dall' . Pt_1
17. L'appellante ventila la tesi per la quale non potrebbe escludersi la riconducibilità del decesso a un fenomeno ischemico, da cui sarebbe
(astrattamente) derivata la precipitazione esiziale del dante causa della ricorrente
(in primo grado).
18. L'impostazione difensiva sottesa all'appello dell'Ente – tuttavia – non si confronta con la consolidata applicabilità (al settore delle tecnopatie, anche istantanee e traumatiche come quelle concretatesi in infortuni) dell'art. 41 c.p., e del principio dell'equivalenza delle concause.
19. Nella specie, l'eventualità della concomitanza – al fatto dannoso, innegabilmente occorso in contesto lavorativo, e nell'adempimento (da parte del prestatore) degli incombenti a lui affidati dal datore – d'un evento ischemico non vale a recidere il nesso causale, né a sostentare la conclusione (implicita nel ragionamento dell'Amministrazione) circa l'autosufficienza eziologica dell'ischemia (rispetto alla causazione del decesso).
20. L'Istituto – d'altra parte – non ha dimostrato l'inevitabile e sistematico sbocco mortale di ogni episodio ischemico sofferto da un individuo.
21. Nella vicenda, la caduta è il portato diretto della mancata applicazione – in cantiere – dei presidi posti a tutela dell'incolumità del lavoratore, e la cui efficacia protettiva avrebbe neutralizzato (o quantomeno minimizzato) le ripercussioni della caduta stessa: ciò, indipendentemente dall'antecedente causale (eventualmente ischemico) produttivo della perdita dell'equilibrio (del prestatore) e della conseguente precipitazione di lui al suolo.
22. Il muratore – a ben vedere – non è venuto a mancare per effetto
(determinante, assorbente e autosufficiente) dell'eventuale ischemia (peraltro
4 smentita – nella sua attitudine esiziale – sia dal dato per il quale il defunto è giunto ancora vivo in ospedale e sia dal referto medico soprariportato, il quale ha ricondotto la morte al politrauma sperimentato per via della precipitazione dal ponteggio), ma è deceduto in virtù della sua caduta: scongiurabile nell'ipotesi dell'impiego – qui mancato – dei presidi stabiliti dalla normativa antinfortunistica.
23. In forza del quadro fattuale così ricostruito – dunque – l'eventuale ischemia subita dal lavoratore degrada a mera concausa non indipendentemente generativa del fatto lesivo.
24. Non è superfluo rimarcare – al riguardo – come il concorso di cause cui allude l'art. 41 c.p. si estenda anche ai fattori causali preesistenti, laddove solamente le cause sopravvenute elidano il nesso eziologico, quando «da sole sufficienti a determinare l'evento».
25. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va respinto, e l'Istituto condannato alla rifusione a controparte delle spese del grado.
26. Queste ultime vengono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014 (come aggiornato dal d. m. 147/2022), vanno distratte in favore del procuratore dell'appellata
(dichiaratosi antistatario), seguono la soccombenza, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale osservato rispettivamente, e sono determinate secondo il prospetto seguente (attingendo allo scaglione andante da
5.201,00 a 26.000,00 euro, cui la Corte fa riferimento per le cause di valore indeterminato):
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
27. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
5 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
[...]
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, nei confronti di , in persona del Parte_2 rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre accessori come per legge dovuti, e da distrarsi ex art. 93 c.p.c. (in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario);
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
RI NA
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