Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3670 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3670 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Sebastiano Strangio e Antonio Strangio, con i quali è elettivamente domiciliata in Bianco (RC), Via C. Colombo n. 203
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, con la qualifica di docente supplente, negli anni scolastici
[...]
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
- che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli dei colleghi di ruolo, non ha usufruito della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevista dall'art. 1, comma 121, della 3
Legge n. 107/2015;
- che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto/dovere fondamentale del personale docente;
- che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 122, L. n.
107/2015, è stato adottato il D.P.C.M n. 32313 del 23 settembre 2015, avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;
- che la legge n. 107/2015, il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, il
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 e la nota n. 15219 del 15.10.2015 CP_2
hanno individuato, quali destinatari del beneficio, i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo determinato;
- che il Consiglio di Stato, con la Sentenza n.1842/2022, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 – 124 della Legge n. 107/2015, ha chiarito che: “ L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”;
- che la Corte di Giustizia Europea, con l'ordinanza emessa nella causa
C-450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
- che, in data 18/10/2023, ha diffidato il Controparte_1
senza ottenere quanto richiesto;
[...]
- che ha maturato il diritto a conseguire la carta elettronica per 4
l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto”:
1. ACCERTARE e
DICHIARARE il diritto della sig.ra ad usufruire del Parte_1
beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto
CONDANNARE il , in persona del al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale al 30 giugno e 31 agosto, o comunque per ogni periodo di servizio di durata pari o superiori ai 180 giorni, e così, complessivamente, al pagamento della somma di € 3000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024; 2. In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della sig.ra ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_1
annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 12, della Legge n. 107/2015 e per l'effetto CONDANNARE la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente il beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM
55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel presente atto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il Controparte_4 [..
, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
[...]
Con provvedimento del 12/03/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del
[...]
, che, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si Controparte_1
è costituito.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale del convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare CP_1
le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo 6
nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_5
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_6
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile". 7
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione del bonus di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del in Controparte_1
virtù di contratti a tempo determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del D.P.C.M. del
23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_2
nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della “cd.
Carta Elettronica docenti”, per violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del CP_2
n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno 9
economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative 10
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e Controparte_6
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola
2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente 11
stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella 12
propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_2
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo CP_2
ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R.
31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni 13
concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai 14
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierna ricorrente va accolta in quanto la stessa ha allegato di essere stata destinataria, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di un incarico di durata annuale e di cinque incarichi fino al termine delle attività didattiche e di non aver fruito della carta elettronica docenti, circostanze non 15
contestate dal resistente, che non si è costituito. CP_1
Infatti, la ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato, in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal
08/10/2018 al 30/06/2019, nell'anno scolastico 2019/2020, ha lavorato, in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal
07/10/2019 al 30/06/2020, nell'anno scolastico 2020/2021, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal 28/09/2020 al
31/08/2021, nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal 13/09/2021 al
30/06/2022, nell'anno scolastico 2022/2023, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal 05/09/2022 al
30/06/2023 e nell'anno scolastico 2023/2024, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato per 25 ore settimanali dal 01/09/2023 al
30/06/2024.
In merito, giova evidenziare che il conferimento di una supplenza dai primi mesi di scuola fino alla fine delle lezioni necessariamente investe il docente della partecipazione alla didattica annua, dovendo curare per l'intero anno scolastico la programmazione della didattica e la sua realizzazione nelle classi assegnate;
né può ritenersi che la mancata partecipazione alle attività precedenti o successive al periodo effettivo di lezione implichi, a livello di partecipazione alla didattica, una differenza tale da giustificare la mancata erogazione del beneficio della carta elettronica docenti.
Ed infatti, anche il docente che deve curare la didattica soltanto fino al termine delle lezioni (magari partecipando anche agli scrutini finali) è tenuto a provvedere per l'intero anno scolastico alla “programmazione didattico educativa (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e
10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in 16
riferimento alle classi affidate (Cass. 29961/2023).
Pertanto, la posizione della docente, negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, è equiparabile a quella dei docenti di ruolo, con conseguente spettanza della Carta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo
Quadro.
Infine, la ricorrente ha provato di non essere fuoriuscita dal circuito scolastico, in quanto attualmente presta servizio alle dipendenze del CP_1
resistente, in qualità di docente presso l'istituto Comprensivo di Gioiosa
Ionica (RC), come si evince dal contratto di lavoro depositato in data
21/04/2025.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza,
e vanno, dunque, poste a carico del , con distrazione Controparte_1
in favore dei procuratori costituiti per la ricorrente, atteso che la contumacia della parte soccombente non esclude la condanna alla refusione delle spese di lite (Cass. ordinanza n. 7292 del 23 Marzo 2018).
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod scaglione da € 1101 a 5200), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e considerate le limitate difese spiegate in ragione della contumacia del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, 17
definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 3670 / 2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha il Parte_1
diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di per gli anni scolastici Parte_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, della
Carta Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_1
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 23/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci