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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/09/2025, n. 12850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12850 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 61493/2019, cui è riunita la causa n. 66963/2019, promossa da:
GI. ) Pt_1 P.IVA_1 Elettivamente domiciliato in VIA UGO DE CAROLIS 34/B ROMA Rappresentato e difeso dall'Avv. CECCONI MAURIZIO OPPONENTE contro
), Controparte_1 P.IVA_2 Elettivamente domiciliato in VIA MAURILLO DE PETTI 8 80024 CARDITO Rappresentato e difeso dall'Avv. SANSEVERINO ALESSANDRO
OPPOSTO
OGGETTO: vendita cose mobili – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di opposizione notificato il 20.09.2019, la si opponeva al D.I. n. Parte_2
14101 del 10.07.2019 emesso dal Tribunale di Roma, deducendo quale primo motivo l'inesistenza della notifica del D.I. opposto, atteso che la notifica dalla società ricevuta in data 12.07.2019 conteneva il ricorso monitorio, un decreto di richiesta di integrazione documentale ma non conteneva il D.I. emesso, la cui conoscenza veniva acquisita all'esito di accoglimento di visibilità del fascicolo da parte dell'opponente.
Rilevava che trattandosi di inesistenza della notifica, la proposizione dell'opposizione non poteva valere quale sanatoria.
Nel merito, contestava la fondatezza del credito, rappresentando che non vi era stata da parte della società alcuna esecuzione delle forniture per le quali Controparte_1 erano state emesse le fatture n. 29 del 31.05.2018 per €26.400 (€29.040 con Iva), e n. 36 del 27.06.2018 per €14.000 (€15.400 con iva), documenti di formazione unilaterale e privi di valore probatorio.
Invero, tra le due società erano effettivamente intercorsi dei rapporti di fornitura della Con società a favore della eseguiti presso l'Istituto Comprensivo Controparte_1 Pt_1 di “E.Falcetti” sito nel Comune di Apice (BN), esauriti con le forniture oggetto delle fatture n. 54 del 31.08.2017 e n. 69 del 31.10.17 emesse dalla ed Controparte_1
Con integralmente pagate dalla Pt_1
La GI. aveva contestato le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione, rilevando di Pt_1 non aver mai effettuato ordini dei relativi materiali e di non avere mai ricevuto la consegna dei materiali, chiedendo l'emissione di note di credito.
In particolare, deduceva la carenza di prova atteso che i DDT allegati alle fatture presentavano integrazioni a penna in particolare in relazione ai luoghi di consegna e che trattavasi di documenti che attestavano la consegna effettuata da ditte fornitrici alla stessa e non alla GI. inidonei, quindi, a provare la fornitura dei relativi Controparte_1 Pt_1 materiali. Contestava anche di avere ricevuto i materiali oggetto del DDT della n. Pt_3
9078 del 31.05.2018 prodotto con riferimento alla fattura n. 36 del 27.06.2018 ove si indicava a penna quale conducente tale che sarebbe stato operaio Persona_1 della GI. In ordine alla richiesta di interessi, rappresentava che non essendo stato Pt_1 pattuito un termine di pagamento, né essendo a monte stato stipulato alcun contratto non poteva essere considerato dies a quo quello dell'emissione della fattura di cui non era stata data prova dell'invio.
Si costituiva la che, in ordine all'eccezione di inesistenza della Controparte_1 notifica del D.I. rappresentava di avere effettuato in data 23.9.2019 una rinotifica del medesimo decreto ingiuntivo emesso il 10.07.2019, a fronte del quale la aveva Parte_2 proposto nuova opposizione recante RG. 66963/19 che chiedeva di riunire alla presente causa. Nel merito, contestava le deduzioni di controparte affermando che la sussistenza di rapporti commerciali era provata e che le argomentazioni di parte opponente non erano in
grado di smentire la debenza delle somme, atteso che la documentazione in atti dimostrava che la aveva acquistato materiali da suoi fornitori che Controparte_1
Con erano stati consegnati a favore della presso il cantiere della suola “E.Falcetti” Pt_1 sita nel Comune di Apice in provincia di Benevento, chiedendosi CTU per l'esatto riscontro delle quantità fornite.
A seguito di svariati rinvii per la pandemia e per il trasferimento del giudice titolare, in data 19.12.2022 si teneva la prima udienza, ove veniva disposta la riunione della causa n.
66963/2019 alla presente e con ordinanza del 41.01.2023 negata la provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Concessi termini ex art. 183 VI c.p.c. parte opposta produceva i seguenti documenti: computo metrico n. 78 del 01.08.2017, elenco materiali, fattura n. 29 con DDT e pagamenti, fattura n. 36, con DDT e pagamenti, fattura 54, fattura 69 con
DDT e pagamenti, con la seconda memoria, email del 14.11.2017 inviata a Pt_2
(Buongiorno, rinviamo fattura come da allegato con modifica descrizione più elenco ordine materiali da firmare e timbrare per accettazione con data del 17.07.2017) con indicazione di avere posto in allegato “elenco materiali.pdf; ftt n. 54 del 31.08.17); mail dl Con 19.11.2018 inviata da O a altro destinatario nella quale si Controparte_1 legge: “Buonasera a tutti , intanto prendete nota della nuova email per il proseguo delle comunicazioni. Nel chiedere la tempistica urgente dell'accensione delle macchine e confermandovi , cosa già fatta con , l''inizio delle operazione di collaudo che Per_2 saranno effettuate a ritmo serrato ed in tempi brevi vi sottolineo ns. convenienza che il tutto venga chiuso a a ritmo serrato nel tentare di far aprire la scuola a gennaio 2019.
Qualora non ci si riuscisse i tempi si dilaterebbero con aggravio di spese per tutti , sono certo che ci riusciamo. P.s. Invio altro acconto a in Allegato CP_3
“Calamaio saldo Fatt. n. 69 .pdf); repertorio fotografico, contratti di lavoro e generalittà di ed;
la GI. con la terza memoria depositava Persona_1 Persona_3 Pt_1
“estratto collaudo relativo alla scuola , inteso a dimostrare i periodi di Per_4 sospensione dei lavori.
Con ordinanza dell'11.06.23 non venivano ammesse le prove orali ritenendosi i capitoli articolati in parte superflui in quanto relativi a circostanze desumibili dalla documentazione in atti ed in parte relative a circostanze da provare documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione, la società GI. contesta la debenza delle somme di cui alle Pt_1 due fatture n. 29 del 31.05.2018 e n. 36 del 27.06.2018, asserendo di non avere ordinato detta merce e di non averla comunque ricevuta.
La ne chiede il pagamento, ritenendo l'opposizione meramente Controparte_1 dilatoria.
In primo luogo, deve rilevarsi che la tempestiva rinotifica del Decreto ingiuntivo emesso in data 10.07.2019, avvenuta il 23.09.2029, esime dal delibare l'eccezione di inesistenza della notifica avvenuta in data 12.07.2019 mossa da parte opponente.
Come è ben noto, la procedura monitoria consente in via generale di ottenere la condanna al pagamento di una somma di denaro sulla base di una prova scritta alla quale si attribuisce - in detta sede - un valore superiore a quello normalmente attribuitole nel processo ordinario. In caso di mancata opposizione, il decreto ingiuntivo si consolida.
In caso di opposizione, invece, l'opposto quale creditore in senso sostanziale deve dimostrare, secondo i principi generali in tema di onere della prova, la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa. Dal canto suo l'opponente, quale debitore in senso sostanziale, deve dimostrare la sussistenza degli elementi modificativi ed estintivi della propria obbligazione. Infatti, con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. il procedimento monitorio si trasla in giudizio di cognizione ordinario volto ad accertare la pretesa creditoria fatta valere, da vagliare alla stregua delle deduzioni e produzioni di parte opposta, secondo le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova.
Anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si
presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò chiarito, va ancora evidenziato, in via preliminare, che la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del contratto, al più potendo rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383; Cass. Civ., Sez. III, 3 aprile 2008, n. 8549; Cass. Civ., Sez II, 20 maggio 2014, n.9593).
Ciò nondimeno, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna.
Da una attenta analisi della documentazione in atti si ritiene che la Controparte_1 abbia fornito la prova del proprio credito secondo i canoni del giudizio ordinario.
Elemento centrale si pone il documento indicato come Elenco Materiali (doc. parte opposta) che è scritto redatto dalla indirizzato alla GI. avente ad Controparte_1 Pt_1 oggetto: ELENCO MATERIALI DI SOLA FORNITURA PRESSO SCUOLA
FALCETTI - VIA. A.MORO - CIG.644880061B - CUP : B37B115000500001 - APICE
(BN), che indica una serie di beni, in voci da 1 a 36, con descrizione del bene, talora della ditta costruttrice, del quantitativo e del prezzo.
Ad esempio: “2) Fornitura di Gruppo di pressurizzazione idrico composto da n. 02 elettropompe P = 2 x 1,85 kW Q = 20 mc/h e prevalenza H = 3,0 bar. Il gruppo è
completo di quadro elettrico di comando, basamento, valvole a sfera e di ritegno, collettori di aspirazione e mandata e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Gruppo di pressurizzazione idrica Q.TA' N°01 - MOD.PRESS TX2 -
10/5/250 T2 COSTRUZIONE : € 2.500,00 + IVA”. CP_4
In tale elenco sono indicati: gruppo di pressurizzazione, 1 pompa di calore, serrande, impianto radiante, fornitura di canalizzazione, diffusori ecc.
In particolare, dalla voce 20 alla voce 36 si tratta di fornitura di tubi di diverse tipologie, metri lineari e diametri, il cui prezzo è indicato a corpo per €24.500 oltre Iva, computata al 10%.
L'importo totale dell'elenco di merci è indicato in €162.200,22 oltre iva, sicché il prezzo delle merci non a corpo ma a misura ammonta a €137.670.
Il detto elenco, datato 17.0.2017, è firmato dalla società ed indica Controparte_1 come destinatario la società opponente Pt_2
Come si è anticipato, l'opposta asserisce che tale documento sarebbe l'ordinativo della fornitura per la quale era incaricata la e riporta la email del Controparte_1
14.11.2017 inviata a (Buongiorno, rinviamo fattura come da allegato con Pt_2 modifica descrizione più elenco ordine materiali da firmare e timbrare per accettazione con data del 17.07.2017), allegando che trattasi della prova che tale ordinativo era stato ConPa inviato alla nell'ambito del rapporto di fornitura.
Parte opponente si limita a contestare genericamente che l'elenco ordine materiali della mail ricevuta dalla GI.SO in data 14.11.2017 (trattasi di fotocopia della stampa della email indirizzata a in data 14.11.2017) atterrebbe ad altri rapporti e non Email_1 sarebbe inerente alla causa.
Tuttavia, tale deduzione risulta smentita dalle due fatture incontestatamente pagate dalla alla n. 54 del 31.08.2017 di €15.000 (€18.300 con iva ) e n. Pt_2 Controparte_1
69 del 31.10.2017 di €120.000 (€132.000 con iva) per un totale di €135.000 (€150.300 con iva).
Infatti, la fattura n. 54 indica nella causale “Vi rimettiamo fattura forntura materiali per lavori di ricostruzione presso Scuola falcetti sita in via A.Moro Apice (BN) Rif. Vs. ordine del 17.07.2017 (dalla voce n. 20 alla voce n. 36)”.
Si tratta, quindi, delle fatture per la fornitura di tubazioni a corpo.
E' evidente il recepimento delle voci di cui al “Vs. Ordine del 17.07.2017”.
Seppure non sia stata prodotta la copia sottoscritta dalla GI.SO di tale ordine, la stessa pagando la fattura non ha mosso alcuna obiezione.
Ancora più chiara la relatio a tale documento della fattura n. 69 che indica “vi rimettiamo fattura per fornitura”, specificando, ad esempio, “unità trattamento aria – mod
WZEA3600CACA costruzione Climaveneta” indicando “come da voce n. 6 ordine del
17.07.2017”.
Nella detta fattura n. 69 (PAGATA) si legge, quindi, che la Controparte_1 rappresenta di avere fornito le seguenti voci di cui all'elenco: 1-2-3-4-5-6-11-12-13-14-
15-16-17.
Rimanevano, quindi, inevase le voci 7-8-9-10-18 e 19, atteso che le voci da 20 a 36 erano state evase e pagate con la fattura n. 54.
L'opponente sostiene che i rapporti di fornitura si siano esauriti con le citate fatture, non spiegando come mai parte dell'ordine fosse rimasto inevaso.
Tale asserzione non risulta credibile ed è smentita dalla mail 19.11.2018 inviata da Con
O a altro destinatario nella quale si legge: “Buonasera a tutti , Controparte_1 intanto prendete nota della nuova email per il proseguo delle comunicazioni. Nel chiedere la tempistica urgente dell'accensione delle macchine e confermandovi , cosa già fatta con , l''inizio delle operazione di collaudo che saranno effettuate a ritmo Per_2 serrato ed in tempi brevi vi sottolineo ns. convenienza che il tutto venga chiuso a a ritmo serrato nel tentare di far aprire la scuola a gennaio 2019. Qualora non ci si riuscisse i tempi si dilaterebbero con aggravio di spese per tutti , sono certo che ci riusciamo. P.s.
Invio altro acconto a ” in Allegato “Calamaio saldo Fatt. n. 69 .pdf). CP_3
Orbene, la sollecita il completamento delle forniture a in Pt_2 Controparte_1 data 19.11.2018, attestando alla fornitrice al contempo di avere provveduto a saldare la fattura n. 69 del 31.10.2017 di €120.000. Di tal ché se fosse vero che i rapporti si erano esauriti con il pagamento delle fatture del 2017, non si vede cosa dovesse sollecitare la
Pt_2
Peraltro, le fatture non pagate attengono proprio alle voci rimaste scoperte di cui all'elenco materiali ossia le voci n 7, 8, 9 e 10, 18 e 19 dell'elenco materiali che si riportano:
7) Fornitura Canale in lamiera di acciaio zincato, fornito e posto in opera, a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria Canale quadrangolare in lamiera di acciaio zincatoplenum di ripresa a pavimento
*(lung.=2*1,4+(7*,9)+(7*,9*,15*) Q.TA' KG. 110,495 IMPORTO € 6,50 X 110,495 = € 718,22 + IVA 8) Fornitura canali per condizionamento in alluminio preisolati saranno realizzati con pannelli sandwich eco- compatibili, aventi: Spessore pannello = 20,5 mm;
l'alluminio esterno di spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;
l'alluminio interno liscio di spessore 0,25 mm con trattamento antimicrobico;
la conduttività termica iniziale pari a 0,022 W/(m °C) a 10 °C; il componente isolante realizzato con poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC); la densità isolante = 50-54 kg/m3; l'espandente dell'isolante di ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0; la percentuale di celle chiuse > 95% secondo ISO 4590; la classe di rigidezza pari a R 200.000, secondo UNI EN 13403; la reazione al fuoco = classe 0-1, secondo D.M. 26/06/84; la tossicità ed opacità dei fumi di combustione di classe F1, secondo NF F 16-101; la tossicità dei fumi di combustione, FED e FEC, < 0,3, secondo prEN 50399- 2-1/1. Le attività di fornitura e posa si intendono comprensive di appositi rinforzi in grado di garantire la resistenza meccanica, giunzioni, curve, deflettori, staffaggi e quanto altro necessario a rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante, secondo la buona regola dell'arte. canali mandata sala polifunzionale canali ripresa sala polifunzionale plenum ripresa sala polifunzionale Q.TA' M. 490 IMPORTO € 45,00 X 490 = € 22.050,00 + IVA
9) Fornitura diffusore circolare a coni regolabili bianco RAL 9010, per installazione su controsof tto. Completo di plenum con attacco superiore e di serranda a farfalla o ad alette multiple regolabili dall'esterno. Le attività di fornitura e posa si intendono comprensive di accessori e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante, secondo la buona regola dell'arte. Diam 315 mm rete di mandata Q.TA' N°03 IMPORTO € 260,00 X 3 = € 780,00 + IVA
10) Fornitura diffusore circolare a coni regolabili bianco RAL 9010, per installazione su controsof tto. Completo di plenum con attacco superiore e di serranda a farfalla o ad alette multiple regolabili dall'esterno. Le attività di fornitura e posa si intendono comprensive di accessori e quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante, secondo la buona regola dell'arte. Diam 250 mm rete di ripresa Q.TA' N°05 IMPORTO € 210,00 X 5 = € 1.050,00 + IVA
18) Fornitura diffusore di mandata multidirezionali con schermo forellato per flusso d'aria variabile da 1 a 4 direzioni, senza alterazioni sostanziali della portata, del livello sonoro e della pressione. Regolabile mediante il movimento delle piastre de etttrici interne. Adatto all'installazione in controsoffitto a pannelli da 600×600 mm. Costruzione in acciaio verniciato bianco RAL 9010. Imbocco circolare superiore. Le attività di fornitura e posa si intendono comprensive di plenume in lamiera 5/10 con attacco laterale, degli accessori e di quanto altro necessario per rendere l'opera compiuta e perfettamente funzionante, secondo la buona regola dell'arte. Diam 200 mm ventilazione mensa Q.TA' N°4 IMPORTO € 170,00 X 4 = € 680,00 + IVA
19) Fornitura Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, fornito e posto in opera, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 11,460 PF
- 5,290 PA=1000 fancoil atrio Q.TA' N° 05 - MOD. CRC 83 - .G8 3R CP_5 Controparte_6 COSTRUZIONE : SABIANA
IMPORTO € 515,00 X 5 = € 2.575,00 + IVA
Infatti, la fattura n. 29 del 31.05.2018 riguarda fornitura canalizzazione e pezzi speciali pennello sandwich presso scuola in Apice Rif. Ns computo del 29.11.2017 – Per_4 agg. 12.03.2018 per €26.400, con prezzo corrispondente a quello di cui alle voci n. 7 e 8.
Egualmente vi è corrispondenza con le rimanenti voci nella fattura n. 36 attenendo a diffusori circolari, griglia di aspirazione, divergendo per quanto attiene alla fornitura di pannello solare (costruttore solarkrup) e di caldaia murale costruzione Viessman.
Parte opposta spiega tale divergenza in relazione a varianti accettate dalla acquirente.
Quanto alla prova della consegna è ben vero che in atti vi sono solo fatture e DDT emesse da altre società a favore della tuttavia, vi sono precisi riferimenti al Controparte_1 cantiere presso la scuola La circostanza che nei DDT sia indicata spesso a mano Per_4 la destinazione finale “scuola Falcetti” a completamento del luogo di destinazione
Benevento, non fa presumere che vi sia stata una manipolazione a posteriori dei documenti finalizzata all'odierno contenzioso, si reputa, invece, che trattandosi di documenti di trasporto che devono viaggiare con le merci, l'indicazione sia stata apposta prima di iniziare il trasporto, all'esito della verifica del luogo di destinazione.
Egualmente anche i DDT allegati alla fattura n. 36 presentano anche più significativi elementi di collegamento con la fornitura del . Ad esempio la fattura emessa da CP_1
Viessman indica quale commissione centrale Apice e i DDT a mano indicano presso
“scuola Falcetti Apice” con timbro di ricevuta de Egualmente la Controparte_1 fattura del 06.06.2018 di Solarkup che menziona i DDT nei quali si indica quale destinatario la Scuola Parimenti vale per e che indicano come Per_4 CP_7 CP_8 destinazione Apice. Agli atti risulta, poi, il contratto di lavoro di con Persona_1 la GI. se è vero che il DDT non è sottoscritto, sarebbe una coincidenza inspiegabile Pt_1 che la società fornitrice della avesse menzionato quale conducente del Controparte_1 trasporto tale soggetto.
ConPa E' dirimente, poi, considerare che le fatture pagate dalla erano corredate dalla medesima tipologia di documenti di trasporto, ossia di DDT emessi a favore della con destinazione Apice, Scuola senza che sia stata mossa Controparte_1 Per_4 alcuna contestazione.
Con In atti, risulta, poi, l'estratto del Collaudo dei lavori appaltati alla la quale ne Pt_1 deposita un estratto per attestare che i lavori erano sospesi nel momento in cui sarebbero avvenute le forniture.
Invero, i periodi di sospensioni sono stati numerosi ma intervallati da numerose riprese sicché non vi è stato un periodo continuativo di fermo cantiere, anche ove si volesse sostenere che la sospensione dei lavori in capo all'appaltatrice avrebbe precluso la consegna di materiali da subfornitori al fornitore.
I lavori, invero, si sono conclusi e parte opponente si guarda bene dal depositare l'intero atto di collaudo. Né spiega come avrebbe supplito alle voci indicate nell'ordine per i materiali che assume non essere stati forniti da Controparte_1
In conclusione, la compiuta disamina della documentazione in atti consente di ritenere provata la consegna dei materiali e dovuto il pagamento.
Quanto agli interessi, trattandosi di transazioni commerciali, gli interessi sono quelli di mora dalla scadenza delle fatture, indicata come quella di emissione delle stesse.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del D.I. emesso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione promossa da GI. avverso il D.I. n. 14101 (Rg. Pt_1 32355/2019) emesso in data 10.07.2019 dal Tribunale di Roma;
2) Condanna altresì la parte GI. a rifondere alla parte Pt_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in €8000 per onorari, oltre a 15 % per spese
[...] generali, c.p.a. e Iva se dvuta.
Roma, 20/09/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo