Art. 69. (Assistenza religiosa)
Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.
Al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole, e' assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.
Per assicurare l'assistenza religiosa e' escluso il ricorso ai cappellani militari.