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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 19.2.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 987/2024 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Casacanditella in c.da S. Angelo n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ruocco del Foro di Foggia
attore e
P. IVA ), con sede a Milano in via Caldera n. 21, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana,
entrambi del Foro di Milano
convenuta
Oggetto: azione di nullità contrattuale
Conclusioni dell'attore: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così
provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione
degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex
art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. b) In via subordinata, accertare e dare atto dell'illegittima
applicazione dello ius variandi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito
ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc. c) In via ulteriormente subordinata,
accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con
conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°,
c.c. d) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del
sottoscritto difensore antistatario.”
Conclusioni della convenuta: “- in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003.” Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con il suo atto introduttivo il sig. ha rappresentato di avere concluso il 12.2.2007 con la Parte_1
Linea s.p.a. un contratto di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura, con cui gli è stata concessa anche un'apertura di linea di credito con carta revolving, relativamente alla quale:
• sia gli interessi che il TAEG non erano stati indicati per iscritto, in violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c.;
• il tasso di interesse applicatogli era mutato nel tempo, in violazione di quanto stabilito dall'art. 118 TUB;
• era stata stipulata tramite un venditore di autovetture piuttosto che tramite un agente in attività finanziaria, in violazione dell'art. 3 d. lgs. n. 374/1999;
• non era stato rispettato l'obbligo della forma scritta, poiché la concessione della linea di credito era stata inserita nel contratto di finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, piuttosto che in un contratto autonomo.
Ha chiesto quindi che venga accertata la nullità della clausola con cui sono stati pattuiti gli interessi, o l'illegittima variazione del tasso di interesse, o che venga dichiarata la nullità del contratto di finanziamento
revolving, con conseguente suo diritto di restituire le somme ricevute al tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB o al tasso legale ex art. 1284 c.c.
Si è costituita la (già Linea s.p.a.), eccependo l'avvenuta pattuizione per iscritto di tutte Controparte_1
le condizioni economiche dell'apertura di credito, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, sostenendo che il contratto fosse stato correttamente concluso dall'esercente commerciale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera a) d.m. n. 485/2001, e che, eventualmente, la violazione dell'art. 3 d. lgs. n. 374/1999 non potesse determinare la nullità del contratto, trattandosi di disposizione volta esclusivamente alla lotta al riciclaggio, e non anche alla tutela del cliente.
Ha chiesto quindi dichiararsi l'improcedibilità della domanda, ed il rigetto della stessa.
Respinta l'eccezione di improcedibilità con ordinanza del 3.12.2024, in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 19.2.2025, all'esito della quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281sexies comma 3 c.p.c.
1. Le argomentazioni su cui l'attore ha basato la sua domanda sono infondate.
2. In primo luogo gli interessi e tutte le condizioni economiche della apertura della linea di credito sono state stabilite per iscritto, essendo contenute nel Regolamento della Carta di credito, di cui il ricorrente ha dichiarato di avere preso visione, e di avere ricevuto copia, e che ha approvato integralmente, come risulta dalle specifiche sottoscrizioni in tal senso apposte da parte sua al contratto.
Alla pagina 6 del documento allegato n. 2 alla comparsa di costituzione della società resistente, è
infatti contenuta la disciplina dell'apertura di credito, e, in particolare, sia del tasso degli interessi che del TAEG, che parte ricorrente ritiene erroneamente non essere stati disciplinati.
3. La doglianza relativa all'illegittima variazione del tasso di interesse nel periodo di esecuzione del rapporto, oltre ad essere priva di qualsiasi forma di documentazione, è talmente generica da non potere neanche essere presa in considerazione ai fini della decisione, non avendo il sig. Pt_1
indicato le occasioni in cui tali variazioni siano avvenute e quale ne sia stata l'entità, circostanza che impedisce in maniera assoluta alla società convenuta di articolare una qualsiasi difesa in proposito e,
ovviamente, al Tribunale di adottare una decisione.
4. Ad avviso dell'attore, poi, il contratto di apertura della linea di credito sarebbe nullo poiché
concluso da un commerciante (con cui il sig. veva concluso il contratto di compravendita di Pt_1
un'autovettura) piuttosto che da un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 374/1999,
e quindi per contrarietà a norme imperative.
Va detto che l'art. 2 del d.m. n. 485/2001 (regolamento di attuazione dell'art. 3 d. lgs. n. 374/1999)
prevede che “esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene
stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti
riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106 comma 1, del testo unico bancario,
senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”.
Perché possa ravvisarsi l'esercizio di attività finanziaria non è quindi sufficiente che l'agente si limiti a promuovere la conclusione di un contratto di finanziamento, ma è necessario che egli lo concluda anche, sulla base di un apposito incarico ricevuto dall'intermediario finanziario.
Nella vicenda in esame il commerciante di autovetture cui si è rivolto il sig. non ha Pt_1
certamente esercitato un'attività finanziaria, essendosi egli meramente limitato a raccogliere la proposta contrattuale del sig. volta alla conclusione di un contratto di finanziamento e di Pt_1
apertura di una linea di credito, e a trasmetterla all'istituto di credito interessato, che, separatamente,
l'ha accettata.
Il medesimo commerciante, dunque, non ha effettuato alcuna attività né di promozione, che consiste nella pubblicizzazione e consulenza nei confronti della clientela con riguardo a prodotti finanziari,
né tanto meno, quella di conclusione di contratti di finanziamento, e non può quindi dirsi che abbia compiuto alcuna attività finanziaria.
4.1 Anche ove volesse ritenersi sufficiente, per configurare l'esercizio di attività finanziaria, la mera attività di raccolta ed inoltro della proposta contrattuale formulata dal sig. (benché la Pt_1
disposizione regolamentare sopra testualmente riportata richieda il compimento di attività ben diverse, quali la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento), il contratto concluso dall'attore non sarebbe nullo per contrarietà a norme imperative, poiché l'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999
è stato introdotto in attuazione della direttiva n. 91/308/CEE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio dei proventi di attività illecite, non per scopi di tutela del consumatore, e la sua violazione non determinerebbe la nullità del contratto, bensì l'applicazione delle sanzioni di carattere amministrativo previste dall'art. 6 del d. lgs. sopra indicato o,
eventualmente, conseguenze di carattere meramente risarcitorio (ove il consumatore allegasse e dimostrasse di avere subito un danno economico, o una violazione del suo diritto di ottenere una completa e veridica informazione in merito al contenuto del contratto concluso), che nella vicenda in esame non sono state fatte valere.
5 La doglianza relativa alla mancata stipulazione in forma scritta del contratto di apertura di linea credito mediante carta revolving è del tutto infondata, vista la natura scritta della proposta contrattuale formulata dal sig. a fronte del documentato rispetto dell'obbligo di forma scritta Pt_1
non è dato comprendere quali conseguenze possa avere, sul piano giuridico, il fatto che la proposta
(scritta, si ribadisce) del sig. abbia ad oggetto la conclusione di due contratti (quello di Pt_1 finanziamento e quello di apertura di linea di credito mediante carta revolving) piuttosto che di uno.
Eventualmente, a tutto voler concedere, l'inserimento in una modulistica prestampata di due proposte aventi ad oggetto contratti tra loro eterogenei potrebbe astrattamente integrare, ove venisse dimostrata una violazione dei doveri di informazione sull'effettivo contenuto del contratto ed un concreto conseguente danno patito dal proponente, conseguenze di carattere risarcitorio, che non sono state fatte valere.
6 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, di complessità molto bassa, e dunque pari ad €
26.000,00 e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria, data la natura documentale della controversia (fase di studio €
919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 840,00, fase decisionale € 1.701,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della ,, così decide: Controparte_1
• respinge la domanda dell'attore;
• condanna l'attore a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in complessivi € 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge
Chieti, 20/03/2025
Il giudice
Marcello Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010; - Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto
ed in diritto mandando completamente assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'attore. Con Controparte_1
vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA e CPA come per legge. In ogni caso con richiesta di