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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/10/2024, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2491 /2021 da:
L'avv. MAIORANA SERGIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2491 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
( ), in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della società Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Maiorana Controparte_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonella Coscarella
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 4 ottobre 2024
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione n. 389638 del 13 settembre 2021 della , notificata il 21 settembre 2021, avente ad oggetto la Controparte_2 sanzione amministrativa applicata ai sensi dell'art. 133, comma 1, d. lgs. 152 /2006, per l'avvenuta violazione dell'art. 101, comma 1, d. lgs. 152/2006, rilevata dalla Guardia
Costiera il 22 agosto 2016 e consistente nel superamento dei limiti previsti per alcuni valori presso il depuratore del . Parte_2
Ha dedotto: a) la prescrizione;
b) che il gestore dell'impianto è il di e Pt_2 Parte_2 non già la società ricorrente.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della citata ordinanza -ingiunzione.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
2. L'eccezione di prescrizione è fondata.
1 Infatti, l'art. 28 legge 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la v iolazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (Cass. civ. Sez. II, 24 agosto 2006, n. 18391; cfr. anche Cass. ci v., Sez. L, 6 novembre 2009, n. 23608).
Pertanto, è chiaro che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della commessa violazione.
Di conseguenza, considerato che nel caso di specie il campionamento è stato effettuato il 22 agosto 2016 e che i risultati sono stati comunicati dall' il 24 agosto 2016, il termine Pt_3 di prescrizione ha avuto avvio al più tardi da tale ultima data, per cui risultava decorso al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 21 settembre 2021.
Va, infine, precisato che il verbale di accertamento, notificato l'11 ottobre 2016, non può essere considerato atto interruttivo, in quanto nello stesso non è indicata la somma da pagare, la cui determinazione è rimessa al competente Dipartimento regionale .
In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata per intervenuta prescrizione;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1.400,00 (di cui euro
250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introdut tiva, euro 450,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e altri oneri come per legge;
Così deciso in Castrovillari, 4 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
2
L'avv. MAIORANA SERGIO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, a seguito di discussione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2491 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, vertente
TRA
( ), in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della società Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Maiorana Controparte_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Antonella Coscarella
RESISTENTE
Discussione come da note sostitutive dell'udienza del 4 ottobre 2024
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza -ingiunzione n. 389638 del 13 settembre 2021 della , notificata il 21 settembre 2021, avente ad oggetto la Controparte_2 sanzione amministrativa applicata ai sensi dell'art. 133, comma 1, d. lgs. 152 /2006, per l'avvenuta violazione dell'art. 101, comma 1, d. lgs. 152/2006, rilevata dalla Guardia
Costiera il 22 agosto 2016 e consistente nel superamento dei limiti previsti per alcuni valori presso il depuratore del . Parte_2
Ha dedotto: a) la prescrizione;
b) che il gestore dell'impianto è il di e Pt_2 Parte_2 non già la società ricorrente.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento della citata ordinanza -ingiunzione.
1.2. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
2. L'eccezione di prescrizione è fondata.
1 Infatti, l'art. 28 legge 689/1981 prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la v iolazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata” (Cass. civ. Sez. II, 24 agosto 2006, n. 18391; cfr. anche Cass. ci v., Sez. L, 6 novembre 2009, n. 23608).
Pertanto, è chiaro che il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della commessa violazione.
Di conseguenza, considerato che nel caso di specie il campionamento è stato effettuato il 22 agosto 2016 e che i risultati sono stati comunicati dall' il 24 agosto 2016, il termine Pt_3 di prescrizione ha avuto avvio al più tardi da tale ultima data, per cui risultava decorso al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 21 settembre 2021.
Va, infine, precisato che il verbale di accertamento, notificato l'11 ottobre 2016, non può essere considerato atto interruttivo, in quanto nello stesso non è indicata la somma da pagare, la cui determinazione è rimessa al competente Dipartimento regionale .
In definitiva, per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata per intervenuta prescrizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata per intervenuta prescrizione;
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 125,00 per esborsi ed in euro 1.400,00 (di cui euro
250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introdut tiva, euro 450,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e altri oneri come per legge;
Così deciso in Castrovillari, 4 ottobre 2024
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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