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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2024, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12157/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, nella persona del giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12157 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 21.11.2023, posta in deliberazione il 12 febbraio 2024 (data della scadenza delle memorie di replica) e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Madonia del foro di Roma (c. fisc. Parte_1
), il quale si dichiara antistatario, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma, Via Dardanelli n. 46 giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in uno e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabrina
PANCARI (C.F. ), Maria ASSUMMA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
Giuseppe CIPRIANI (C.F. , con i quali è elettivamente domiciliato in C.F._4
Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti in atti, per atto del Notaio
Dott. in Roma rep. 80974 Rogito n. 21569 del 21 luglio 2015 Persona_1
E
(C.F. ), ai sensi dell'art. 1, Controparte_2 P.IVA_2 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3 società del con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14,
[...] Controparte_4
C.A.P. 00142, in persona del procuratore speciale, Dott. , Responsabile degli Atti CP_5
pagina 1 di 8 introduttivi del Giudizio Lazio (giusta procura speciale conferita in data 3.12.2018 per atto a rogito del Notaio Roma repertorio nr 44152 raccolta nr 25238) ed elettivamente Persona_2 domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, c.a.p. 00144, domicilio digitale presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino Email_1
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto : opposizione ad estratti di ruolo e cartella esattoriale
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2023 i procuratori delle parti presenti concludevano come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 cpc, ritualmente notificato il 18 febbraio 2019, il Sig. proponeva opposizione avverso gli Estratti di ruolo n. Parte_1
10389-10390, anno 2018, Visto del 31/10/2017 (Canoni di locazione ed accessori 2008; rimborso spese legali 2008; rimborso spese legali-interessi anno 2008) di importo pari ad € 5.100,60 nonché avverso la Cartella di pagamento n. 09720180008213846).
Esponeva, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che : “ a seguito di richiesta di finanziamento presso il proprio istituto di credito veniva a conoscenza, in data 09.01.2019, dell'esistenza di pendenze con l' che gli pregiudicavano l'accesso; richiesto pertanto l'estratto di Controparte_6 ruolo delle cartelle esattoriali a suo nome presso l' della provincia di Roma, Controparte_6 apprendeva dell'esistenza della predetta cartella di pagamento e dei relativi estratti di ruolo, che con il presente impugna, riferiti ad omissioni mai comunicate prima al deducente.”.
A sostegno della propria opposizione l'opponente deduceva: 1) l'impugnabilita' degli estratti di ruolo;
2) la prescrizione del diritto avanzato dalla intervenuta Controparte_7 prescrizione ex art. 2948 n.4) c.c.; 3) mancata notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti;
4) la decadenza dei termini di riscossione atteso che nella fattispecie non trattandosi di tributi, bensì di canoni di locazione e spese legali, non è prevista una disciplina specifica sulla individuazione dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo e conseguente notifica della cartella esattoriale, in quanto non è applicabile al caso di specie la normativa prevista dall'art. 25 D.P.R.
602/1973 per i tributi.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale aditito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza della ragioni della presente opposizione per i motivi di cui in narrativa, - in via cautelare: sospendere
l'efficacia esecutiva degli estratti di ruolo e della cartella di pagamento ad essi sottesa oggetto di odierna impugnazione, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'attore da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute per quanto dettagliatamente dedotto ed eccepito nel presente atto;
- nel merito: accertato che la cartella di pagamento nonché gli estratti di ruolo impugnati sono inefficaci ed improduttivi di effetti per intervenuta prescrizione del diritto posto alla base della cartella di pagamento impugnata in quanto mai notificata, con conseguente estinzione del diritto del Concessionario a procedere in executivis, dichiarare decaduto l'Ente creditore dal diritto di richiedere il pagamento degli importi indicati negli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto annullare gli estratti di ruolo e la cartella di pagamento ad essi sottesa
(Estratto di ruolo n.10389, anno 2018, Visto 31/10/2017, Canoni di locazione ed accessori 2008; estratto di ruolo n. 10390, anno 2018, Visto 31/10/2017, rimborso spese legali 2008, rimborso spese legali-interessi 2008 di importo pari ad euro 5.100,60 [cartella di pagamento n.09720180008213846]) nonché tutti gli atti ad essi inerenti, presupposti e conseguenti, di cui il contribuente ha avuto contezza solo in data 09.01.2019. - Con vittoria di spese, compensi professionali di causa nonché rimborso spese generali ex DM 37/2018 ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva l' premettendo in fatto, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo CP_1
CP_ che : “ Con contratto del 1/12/2003 (doc.1) l' (a mezzo di concedeva in locazione al sig. Org_1 Pt_1
l'unità immobiliare sita in Roma, Via Giacomo Galopini 22, sc. I, int.
9. Stante il mancato pagamento
[...] dei canoni e degli oneri accessori dovuti da parte del sig. relativi alle mensilità di gennaio 2003, dicembre Pt_1
2004, aprile 2006, nonché da febbraio ad aprile 2008, l'Istituto notificava un'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. In seguito, stante l'elevata morosità veniva depositato, innanzi al Tribunale
Civile di Roma, ricorso per decreto ingiuntivo per canoni di locazione ed oneri accessori (R.g. 76840/08) (doc. 2).
In data 4/03/09 il Tribunale, in accoglimento di detto ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3251/09, con il quale ingiungeva al sig. di pagare all'Istituto proprietario la somma di euro 3.461,00 per il mancato Pt_1 pagamento tanto dei canoni ed oneri sopra descritti, oltre interessi, quanto delle spese legali liquidate dal giudice in occasione della procedura di intimazione di sfratto per morosità; il tutto oltre le spese della procedura monitoria liquidate in € 43,00 per spese, € 297,00 per competenze e € 143,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Tale decreto ingiuntivo, notificato il 28/3/2009 e non opposto, veniva munito di formula esecutiva il 30/11/2009 (doc. 3).
Nel corso dell'anno 2010 il gestore , sempre per conto dell'Istituto, intraprendeva altresì, nei confronti Org_2 del sig. il tentativo di recupero del credito tramite procedura esecutiva mobiliare, ma con esito Parte_1 negativo (doc. 4). Cessato il contratto di mandato con l'Istituto poneva in esecuzione i titoli esecutivi in Org_1 proprio possesso attraverso la convenzione unica di con gli enti pubblici per la Controparte_2 riscossione coattiva dei crediti. Conseguentemente, in data 18/10/2017, provvedeva alla creazione della minuta di pagina 3 di 8 ruolo (doc. 5), che è stata informatizzata da e resa esecutiva da Controparte_2 Controparte_2 con l'attribuzione del numero fornitura n. 4530 del 18/10/2017 e numero di ruolo 2018/000594,
[...]
CP_ reso esecutivo dall'Ente creditore in data 31/10/2017 (all. 6). Infine l' il 13 marzo 2019 inviava al sig. lettera di messa in mora con raccomandata A.R. nr. 665494927573 (doc. 7) relativamente ai crediti di Pt_1 cui sopra.”.
Contestava la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale, deducendo l'infondatezza /illegittimità dell'opposizione e dell'eccepita prescrizione trattandosi di somme accertate giudizialmente e coperte da giudicato, traendo origine da Decreto Ingiuntivo non opposto e dotato di efficacia esecutiva a far data dal 30 novembre 2009 (cfr. doc. 3) e pertanto da tale data, ai sensi dell'art. 2953 c.c., decorre pacificamente il termine di prescrizione ordinario decennale evidenziando che l'Istituto aveva interrotto il decorso della prescrizione a più riprese, ovvero con l'atto di precetto del 28.06.2010 e il successivo pignoramento, negativo (doc. 2), e la messa in mora di cui alla raccomandata A.R. nr. 665494927573 del 13 marzo 2019 (cfr. doc. 7 citato), specificando in ultimo che nella materia oggetto del presente giudizio non sussiste alcuna previsione normativa di decadenza.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Giudice adito, preliminarmente, revocare la dichiarazione di contumacia dell' , nonché revocare la sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta concessa CP_1 all'udienza del 15/04/2019, nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione proposta per i motivi tutti sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva l' contestando l'eccepita mancata notifica Controparte_2 della cartella esattoriale presupposta, essendo stata ritualmente notificata dal Concessionario, a mezzo PEC, in data 5.3.1018, così come rilevato nello Sdeb della posizione debitoria versato in atti (cfr. doc. 01), contestando altresì che la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, non poteva certo essere sollevata nei confronti dell'Agente della Riscossione, essendo relativa ad un'attività precedente ed estranea a quella svolta dallo stesso perché attinente alla sola fase di riscossione degli importi iscritti a ruolo da parte dell'Ente creditore;
contestava inoltre l'eccepita prescrizione deducendone la propria estraneità e ribadendo l'estraneità dell'Agente della Riscossione alle questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, per le quali chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva anche in ordine alla presunta decadenza dalla possibilità di riscuotere la pretesa creditoria, precisando comunque che il ruolo era stato formato e consegnato al Concessionario soltanto il 10.1.2018 e, pertanto, lo stesso si era attivato notificando tempestivamente la cartella esattoriale in data 5.3..2018.
Contestando, infine, ogni altra eccezione concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale pagina 4 di 8 sottesa all'estratto di ruolo impugnato;
sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Concessionario con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata ex adverso;
. - nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, non disporre la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di per tutte le ragioni esposte nel Controparte_2 presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forf. 15%, C.P.A. e
I.V.A. di legge.”.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa di natura documentale veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni dove all'udienza in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed il verbale di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito "….sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c…." e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che "se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico,
a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise".
Ciò premesso, si rileva, che la domanda proposta dall'attore avverso gli estratti di ruolo e la cartella esattoriale sottostante, postula l'individuazione degli ambiti di rispettiva competenza dei soggetti evocati in lite rispetto alla pretesa di annullamento o di accertamento di non debenza del credito azionato.
E così, l'Agente della Riscossione non ha legittimazione rispetto ai motivi di opposizione relativi alla formazione del ruolo, fase che precede la riscossione coattiva dei crediti delle pubbliche amministrazioni, risultando per legge di competenza esclusiva dell'ente impositore, modalità, tempi e procedure per la formazione del ruolo (art. 12 e ss. d.p.r 602/1973).
pagina 5 di 8 E' infatti solo dal momento della consegna dei ruoli da parte dell'ente creditore che ha inizio la fase della riscossione svolta dal soggetto a detta attività deputato (art. 24 d.p.r. 602/73).
Pertanto legittimato a contraddire sul merito della pretesa impositiva è l'ente che ha effettuato l'iscrizione a ruolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004 (Rv. 573879); Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007 (Rv. 596182)) che come tale deve dar prova della notifica degli atti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo.
Il medesimo Agente della Riscossione è invece passivamente legittimato rispetto ai motivi di opposizione che attengono alla fase di riscossione e per essa alla formazione della cartella esattoriale.
Tanto premesso, si osserva che, in virtù degli interventi legislativi e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle more del presente giudizio, l'azione proposta dall'odierno opponente avverso l'estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile.
Sotto il profilo normativo, sulla base dei principi dalla giurisprudenza ( Cass. 22946/2016 e
Cass. 20618/2018) è intervenuto il Legislatore che con il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215/ 2021 ( entrato in vigore dal 21/12/2021) ha disciplinato con il comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e individuato i casi in cui sussiste l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, in ragione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso) ovvero
“per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma è applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt.
27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 /2022 ha ottemperato alla volontà del legislatore limitando fortemente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e per l'effetto le cartelle esattoriali che si assumono invalidamente notificate, fatta eccezione dei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pagina 6 di 8 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disciplina sopravvenuta trova applicazione anche nei giudizi pendenti all'entrata in vigore della nuova normativa, perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione(cfr. Cass SS.UU.
26283/2022).
In particolare, l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per i crediti non tributari (come nel caso specifico relativo a canoni di locazione) e, quindi, l'interesse ad agire è previsto solo in presenza di un pregiudizio per il debitore, quale la notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso, ovvero “qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” Cass. SS UU 26283/2022; Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19).
Infine, sebbene l'impugnazione di cui è causa sia stata proposta prima del 21/12/2021, data di entrata in vigore del comma 4 bis citato, la disciplina sopravvenuta, secondo la Cassazione a
SS.UU., declinata in seno all'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (cfr. Cass SS UU 26283/2022), poiché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In ordine all'eccepita mancata notifica della cartella esattoriale n. 09720180008213846 risulta invero che la stessa sia stata ritualmente notificata dal , a mezzo PEC, in data CP_8
5.3.1018, così come rilevato nello Sdeb della posizione debitoria versato in atti (cfr. doc. 01).
Inoltre all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti si ritiene destituita di fondamento, perché smentita per tabulas, l'eccepita nullita' della cartella esattoriale impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, atteso che l'atto prodromico da cui scaturisce la cartella opposta, è individuato nel Decreto Ingiuntivo (inscritto all'R.g. 76840/08)n. 3251/09 del 4/03/09 notificato il 28/3/2009 e non opposto, munito di formula esecutiva il 30/11/2009 (doc. 3), con il quale veniva ingiunto al sig. di pagare all'Istituto proprietario l'unità immobiliare sita in Pt_1 pagina 7 di 8 Roma, Via Giacomo Galopini 22, sc. I, int. 9. la somma di euro 3.461,00 per il mancato pagamento tanto dei canoni relativi alle mensilità di gennaio 2003, dicembre 2004, aprile 2006, nonché da febbraio ad aprile 2008, nonché gli oneri oltre interessi, oltre alle spese legali liquidate dal giudice in occasione della procedura di intimazione di sfratto per morosità.
Rilevata, infine, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito anche in ragione della CP_ circostanza che l' il 13 marzo 2019 inviava al sig. la lettera di messa in mora con Pt_1 raccomandata A.R. nr. 665494927573 (doc. 7) relativamente ai descritti crediti e ritenuta assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione, le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli estratti di ruolo n. 10389-10390, anno
2018, per quanto esposto in parte motiva;
b) rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n. 09720180008213846 notificata dal
, a mezzo PEC, in data 5.3.2018, relativa ad iscrizione a ruolo per omesso CP_8 versamento di canoni di locazione, oltre oneri accessori, in favore dell per quanto CP_1 esposto in parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 Controparte_9
, delle spese di giudizio, liquidate per ciascun convenuto in €. 1.600,00 oltre
[...]
15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma il 26.02.2024
Il Giudice
Eugenio Gatta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, nella persona del giudice dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12157 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 21.11.2023, posta in deliberazione il 12 febbraio 2024 (data della scadenza delle memorie di replica) e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Madonia del foro di Roma (c. fisc. Parte_1
), il quale si dichiara antistatario, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1 studio in Roma, Via Dardanelli n. 46 giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in uno e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabrina
PANCARI (C.F. ), Maria ASSUMMA (C.F. ), C.F._2 C.F._3
Giuseppe CIPRIANI (C.F. , con i quali è elettivamente domiciliato in C.F._4
Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti in atti, per atto del Notaio
Dott. in Roma rep. 80974 Rogito n. 21569 del 21 luglio 2015 Persona_1
E
(C.F. ), ai sensi dell'art. 1, Controparte_2 P.IVA_2 comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_3 società del con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14,
[...] Controparte_4
C.A.P. 00142, in persona del procuratore speciale, Dott. , Responsabile degli Atti CP_5
pagina 1 di 8 introduttivi del Giudizio Lazio (giusta procura speciale conferita in data 3.12.2018 per atto a rogito del Notaio Roma repertorio nr 44152 raccolta nr 25238) ed elettivamente Persona_2 domiciliata in Roma, Viale dei Primati Sportivi n. 21, c.a.p. 00144, domicilio digitale presso lo studio dell'Avv. Enzo Mannino Email_1
( ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata in calce C.F._5 alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto : opposizione ad estratti di ruolo e cartella esattoriale
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2023 i procuratori delle parti presenti concludevano come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 cpc, ritualmente notificato il 18 febbraio 2019, il Sig. proponeva opposizione avverso gli Estratti di ruolo n. Parte_1
10389-10390, anno 2018, Visto del 31/10/2017 (Canoni di locazione ed accessori 2008; rimborso spese legali 2008; rimborso spese legali-interessi anno 2008) di importo pari ad € 5.100,60 nonché avverso la Cartella di pagamento n. 09720180008213846).
Esponeva, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che : “ a seguito di richiesta di finanziamento presso il proprio istituto di credito veniva a conoscenza, in data 09.01.2019, dell'esistenza di pendenze con l' che gli pregiudicavano l'accesso; richiesto pertanto l'estratto di Controparte_6 ruolo delle cartelle esattoriali a suo nome presso l' della provincia di Roma, Controparte_6 apprendeva dell'esistenza della predetta cartella di pagamento e dei relativi estratti di ruolo, che con il presente impugna, riferiti ad omissioni mai comunicate prima al deducente.”.
A sostegno della propria opposizione l'opponente deduceva: 1) l'impugnabilita' degli estratti di ruolo;
2) la prescrizione del diritto avanzato dalla intervenuta Controparte_7 prescrizione ex art. 2948 n.4) c.c.; 3) mancata notifica della cartella impugnata e di tutti gli atti presupposti;
4) la decadenza dei termini di riscossione atteso che nella fattispecie non trattandosi di tributi, bensì di canoni di locazione e spese legali, non è prevista una disciplina specifica sulla individuazione dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo e conseguente notifica della cartella esattoriale, in quanto non è applicabile al caso di specie la normativa prevista dall'art. 25 D.P.R.
602/1973 per i tributi.
pagina 2 di 8 Concludeva chiedendo: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale aditito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata la fondatezza della ragioni della presente opposizione per i motivi di cui in narrativa, - in via cautelare: sospendere
l'efficacia esecutiva degli estratti di ruolo e della cartella di pagamento ad essi sottesa oggetto di odierna impugnazione, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'attore da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute per quanto dettagliatamente dedotto ed eccepito nel presente atto;
- nel merito: accertato che la cartella di pagamento nonché gli estratti di ruolo impugnati sono inefficaci ed improduttivi di effetti per intervenuta prescrizione del diritto posto alla base della cartella di pagamento impugnata in quanto mai notificata, con conseguente estinzione del diritto del Concessionario a procedere in executivis, dichiarare decaduto l'Ente creditore dal diritto di richiedere il pagamento degli importi indicati negli estratti di ruolo impugnati e per l'effetto annullare gli estratti di ruolo e la cartella di pagamento ad essi sottesa
(Estratto di ruolo n.10389, anno 2018, Visto 31/10/2017, Canoni di locazione ed accessori 2008; estratto di ruolo n. 10390, anno 2018, Visto 31/10/2017, rimborso spese legali 2008, rimborso spese legali-interessi 2008 di importo pari ad euro 5.100,60 [cartella di pagamento n.09720180008213846]) nonché tutti gli atti ad essi inerenti, presupposti e conseguenti, di cui il contribuente ha avuto contezza solo in data 09.01.2019. - Con vittoria di spese, compensi professionali di causa nonché rimborso spese generali ex DM 37/2018 ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Si costituiva l' premettendo in fatto, secondo quanto riportato nell'atto introduttivo CP_1
CP_ che : “ Con contratto del 1/12/2003 (doc.1) l' (a mezzo di concedeva in locazione al sig. Org_1 Pt_1
l'unità immobiliare sita in Roma, Via Giacomo Galopini 22, sc. I, int.
9. Stante il mancato pagamento
[...] dei canoni e degli oneri accessori dovuti da parte del sig. relativi alle mensilità di gennaio 2003, dicembre Pt_1
2004, aprile 2006, nonché da febbraio ad aprile 2008, l'Istituto notificava un'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. In seguito, stante l'elevata morosità veniva depositato, innanzi al Tribunale
Civile di Roma, ricorso per decreto ingiuntivo per canoni di locazione ed oneri accessori (R.g. 76840/08) (doc. 2).
In data 4/03/09 il Tribunale, in accoglimento di detto ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo n. 3251/09, con il quale ingiungeva al sig. di pagare all'Istituto proprietario la somma di euro 3.461,00 per il mancato Pt_1 pagamento tanto dei canoni ed oneri sopra descritti, oltre interessi, quanto delle spese legali liquidate dal giudice in occasione della procedura di intimazione di sfratto per morosità; il tutto oltre le spese della procedura monitoria liquidate in € 43,00 per spese, € 297,00 per competenze e € 143,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Tale decreto ingiuntivo, notificato il 28/3/2009 e non opposto, veniva munito di formula esecutiva il 30/11/2009 (doc. 3).
Nel corso dell'anno 2010 il gestore , sempre per conto dell'Istituto, intraprendeva altresì, nei confronti Org_2 del sig. il tentativo di recupero del credito tramite procedura esecutiva mobiliare, ma con esito Parte_1 negativo (doc. 4). Cessato il contratto di mandato con l'Istituto poneva in esecuzione i titoli esecutivi in Org_1 proprio possesso attraverso la convenzione unica di con gli enti pubblici per la Controparte_2 riscossione coattiva dei crediti. Conseguentemente, in data 18/10/2017, provvedeva alla creazione della minuta di pagina 3 di 8 ruolo (doc. 5), che è stata informatizzata da e resa esecutiva da Controparte_2 Controparte_2 con l'attribuzione del numero fornitura n. 4530 del 18/10/2017 e numero di ruolo 2018/000594,
[...]
CP_ reso esecutivo dall'Ente creditore in data 31/10/2017 (all. 6). Infine l' il 13 marzo 2019 inviava al sig. lettera di messa in mora con raccomandata A.R. nr. 665494927573 (doc. 7) relativamente ai crediti di Pt_1 cui sopra.”.
Contestava la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale, deducendo l'infondatezza /illegittimità dell'opposizione e dell'eccepita prescrizione trattandosi di somme accertate giudizialmente e coperte da giudicato, traendo origine da Decreto Ingiuntivo non opposto e dotato di efficacia esecutiva a far data dal 30 novembre 2009 (cfr. doc. 3) e pertanto da tale data, ai sensi dell'art. 2953 c.c., decorre pacificamente il termine di prescrizione ordinario decennale evidenziando che l'Istituto aveva interrotto il decorso della prescrizione a più riprese, ovvero con l'atto di precetto del 28.06.2010 e il successivo pignoramento, negativo (doc. 2), e la messa in mora di cui alla raccomandata A.R. nr. 665494927573 del 13 marzo 2019 (cfr. doc. 7 citato), specificando in ultimo che nella materia oggetto del presente giudizio non sussiste alcuna previsione normativa di decadenza.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Giudice adito, preliminarmente, revocare la dichiarazione di contumacia dell' , nonché revocare la sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta concessa CP_1 all'udienza del 15/04/2019, nel merito dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione proposta per i motivi tutti sopra esposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva l' contestando l'eccepita mancata notifica Controparte_2 della cartella esattoriale presupposta, essendo stata ritualmente notificata dal Concessionario, a mezzo PEC, in data 5.3.1018, così come rilevato nello Sdeb della posizione debitoria versato in atti (cfr. doc. 01), contestando altresì che la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento, non poteva certo essere sollevata nei confronti dell'Agente della Riscossione, essendo relativa ad un'attività precedente ed estranea a quella svolta dallo stesso perché attinente alla sola fase di riscossione degli importi iscritti a ruolo da parte dell'Ente creditore;
contestava inoltre l'eccepita prescrizione deducendone la propria estraneità e ribadendo l'estraneità dell'Agente della Riscossione alle questioni attinenti il merito della pretesa creditoria, per le quali chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva anche in ordine alla presunta decadenza dalla possibilità di riscuotere la pretesa creditoria, precisando comunque che il ruolo era stato formato e consegnato al Concessionario soltanto il 10.1.2018 e, pertanto, lo stesso si era attivato notificando tempestivamente la cartella esattoriale in data 5.3..2018.
Contestando, infine, ogni altra eccezione concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale pagina 4 di 8 sottesa all'estratto di ruolo impugnato;
sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Concessionario con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata ex adverso;
. - nel merito, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda, non disporre la condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di per tutte le ragioni esposte nel Controparte_2 presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forf. 15%, C.P.A. e
I.V.A. di legge.”.
Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. la causa di natura documentale veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni dove all'udienza in epigrafe veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed il verbale di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito "….sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c…." e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente. In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che "se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico,
a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise".
Ciò premesso, si rileva, che la domanda proposta dall'attore avverso gli estratti di ruolo e la cartella esattoriale sottostante, postula l'individuazione degli ambiti di rispettiva competenza dei soggetti evocati in lite rispetto alla pretesa di annullamento o di accertamento di non debenza del credito azionato.
E così, l'Agente della Riscossione non ha legittimazione rispetto ai motivi di opposizione relativi alla formazione del ruolo, fase che precede la riscossione coattiva dei crediti delle pubbliche amministrazioni, risultando per legge di competenza esclusiva dell'ente impositore, modalità, tempi e procedure per la formazione del ruolo (art. 12 e ss. d.p.r 602/1973).
pagina 5 di 8 E' infatti solo dal momento della consegna dei ruoli da parte dell'ente creditore che ha inizio la fase della riscossione svolta dal soggetto a detta attività deputato (art. 24 d.p.r. 602/73).
Pertanto legittimato a contraddire sul merito della pretesa impositiva è l'ente che ha effettuato l'iscrizione a ruolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11746 del 24/06/2004 (Rv. 573879); Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007 (Rv. 596182)) che come tale deve dar prova della notifica degli atti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo.
Il medesimo Agente della Riscossione è invece passivamente legittimato rispetto ai motivi di opposizione che attengono alla fase di riscossione e per essa alla formazione della cartella esattoriale.
Tanto premesso, si osserva che, in virtù degli interventi legislativi e dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nelle more del presente giudizio, l'azione proposta dall'odierno opponente avverso l'estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile.
Sotto il profilo normativo, sulla base dei principi dalla giurisprudenza ( Cass. 22946/2016 e
Cass. 20618/2018) è intervenuto il Legislatore che con il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215/ 2021 ( entrato in vigore dal 21/12/2021) ha disciplinato con il comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e individuato i casi in cui sussiste l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, in ragione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso) ovvero
“per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tale norma è applicabile anche alla riscossione delle entrate pubbliche extratributarie, “in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt.
27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)”
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 /2022 ha ottemperato alla volontà del legislatore limitando fortemente l'impugnazione dell'estratto di ruolo e per l'effetto le cartelle esattoriali che si assumono invalidamente notificate, fatta eccezione dei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto pagina 6 di 8 oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La disciplina sopravvenuta trova applicazione anche nei giudizi pendenti all'entrata in vigore della nuova normativa, perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione(cfr. Cass SS.UU.
26283/2022).
In particolare, l'ammissibilità dell'impugnativa dell'estratto di ruolo per i crediti non tributari (come nel caso specifico relativo a canoni di locazione) e, quindi, l'interesse ad agire è previsto solo in presenza di un pregiudizio per il debitore, quale la notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso, ovvero “qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione” Cass. SS UU 26283/2022; Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512
e 24461/19).
Infine, sebbene l'impugnazione di cui è causa sia stata proposta prima del 21/12/2021, data di entrata in vigore del comma 4 bis citato, la disciplina sopravvenuta, secondo la Cassazione a
SS.UU., declinata in seno all'art. 12 comma 4 bis DPR 602/1973, si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore (cfr. Cass SS UU 26283/2022), poiché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In ordine all'eccepita mancata notifica della cartella esattoriale n. 09720180008213846 risulta invero che la stessa sia stata ritualmente notificata dal , a mezzo PEC, in data CP_8
5.3.1018, così come rilevato nello Sdeb della posizione debitoria versato in atti (cfr. doc. 01).
Inoltre all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti si ritiene destituita di fondamento, perché smentita per tabulas, l'eccepita nullita' della cartella esattoriale impugnata per omessa notifica degli atti presupposti, atteso che l'atto prodromico da cui scaturisce la cartella opposta, è individuato nel Decreto Ingiuntivo (inscritto all'R.g. 76840/08)n. 3251/09 del 4/03/09 notificato il 28/3/2009 e non opposto, munito di formula esecutiva il 30/11/2009 (doc. 3), con il quale veniva ingiunto al sig. di pagare all'Istituto proprietario l'unità immobiliare sita in Pt_1 pagina 7 di 8 Roma, Via Giacomo Galopini 22, sc. I, int. 9. la somma di euro 3.461,00 per il mancato pagamento tanto dei canoni relativi alle mensilità di gennaio 2003, dicembre 2004, aprile 2006, nonché da febbraio ad aprile 2008, nonché gli oneri oltre interessi, oltre alle spese legali liquidate dal giudice in occasione della procedura di intimazione di sfratto per morosità.
Rilevata, infine, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito anche in ragione della CP_ circostanza che l' il 13 marzo 2019 inviava al sig. la lettera di messa in mora con Pt_1 raccomandata A.R. nr. 665494927573 (doc. 7) relativamente ai descritti crediti e ritenuta assorbita ogni ulteriore eccezione o deduzione, le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'opposizione avverso gli estratti di ruolo n. 10389-10390, anno
2018, per quanto esposto in parte motiva;
b) rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale n. 09720180008213846 notificata dal
, a mezzo PEC, in data 5.3.2018, relativa ad iscrizione a ruolo per omesso CP_8 versamento di canoni di locazione, oltre oneri accessori, in favore dell per quanto CP_1 esposto in parte motiva;
c) condanna al pagamento in favore dell' e dell' Parte_1 CP_1 Controparte_9
, delle spese di giudizio, liquidate per ciascun convenuto in €. 1.600,00 oltre
[...]
15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma il 26.02.2024
Il Giudice
Eugenio Gatta
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