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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11813/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11813/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Negri Sara, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Ronco Enrica e Della Gatta Monica, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 22.11.24):
“a) accertato il venir meno della prosecuzione della convivenza, autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ b) accertato che le figlie e , maggiorenni e non economicamente indipendenti, risiedono Per_1 con il padre, assegni la casa coniugale di proprietà di al medesimo, con quanto Parte_1 in essa contenuto, salvo gli effetti personali che potrà asportare e Controparte_2 stabilire la data entro la quale la medesima dovrà lasciare definitivamente la casa coniugale, dal momento che se n'è già di fatto allontanata;
Il cane continuerà a vivere con il sig. e le figlie presso la casa coniugale;
CP_3 Parte_1
pagina 1 di 8 c) dichiari tenuta ed obbligata, dalla data di iscrizione del ricorso Controparte_1 introduttivo, alla corresponsione dell'importo mensile di E. 1.200,00 da corrispondere al padre entro Per_ il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie e , detto importo Per_1 sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese di giugno 2024, su base giugno 2023, secondo l'indice Istat;
Per_ d) dichiari che le spese straordinarie per le figlie e così come stabilite dal Protocollo Per_1 d'Intesa 15.3.2016 vigente tra il Tribunale Ordinario ed il COA di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
e) Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 22.11.24):
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Previa valutazione del comportamento processuale del ricorrente ex artt. 473-bis.18 c.p.c., 116 c.p.c. co. 2, 88 co. 1 c.p.c., 92 co. 1 c.p.c. e 96 c.p.c., stante la mancata produzione di parte della documentazione reddituale richiestagli, nonché, stante la locazione parziale della casa coniugale al fratello in pendenza della decisione del Giudice sull'assegnazione della casa coniugale
Previa acquisizione dal P.M. della documentazione relativa al procedimento penale a carico del ricorrente, comprensiva di quella relativa all'istruttoria del procedimento di ammonimento
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-Assegnare la casa familiare sita in Torino, strada Valpiana 75 con ogni pertinenza e giardini Per_ circostanti oltre che con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con le figlie e , CP_1 Per_1 maggiorenni e non economicamente indipendenti (a nulla ostando il contratto di locazione dallo stesso illegittimamente concluso in relazione a parte dell'immobile in favore del fratello);
-Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie nella misura di 600,00 euro Parte_1 mensili (300,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali, per brevità, si richiama espressamente il Protocollo applicato presso il Tribunale di
Torino, ivi ricomprese, a mero titolo esemplificativo, le spese universitarie, le spese per eventuali master, i costi per eventuali studi all'estero (vitto, alloggio, viaggi), le spese per il mantenimento dell'autovettura Volkswagen Polo targata FY405CM intestata alla sig.ra ma utilizzata CP_1 esclusivamente dalla figlia (bollo, assicurazione, benzina, tagliandi, revisioni, eventuali Per_1 riparazioni)
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di confermare l'assegnazione della casa familiare al sig. Parte_1
-Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie nella misura non superiore a CP_1
600,00 euro mensili, da corrispondersi direttamente alle medesime (300,00 euro per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali, per brevità, si richiama espressamente il Protocollo applicato presso il Tribunale di Torino.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Con condanna ex art. 92 c.p.c. e 96 c.p.c. per violazione dei principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., nonché dell'obbligo di leale collaborazione ai sensi dell'art. 473-bis.18”
Per il P.M.
pagina 2 di 8 nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Torino il 07/12/2001.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 11.9.2002 e il 28.10.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/06/2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale ed un contributo a carico della moglie per il mantenimento delle figlie.
Con comparsa depositata il 15.12.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per l'assegnazione a sé
[...] della casa coniugale e per la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie a carico del marito.
All'udienza del 15.1.2024 sono stati sentiti i coniugi ed all'esito sono stati autorizzati a vivere separati. Con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 26.1.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ricorso in data 12.2.2024 la resistente ha chiesto la modifica della predetta ordinanza e tale domanda, previa instaurazione del contraddittorio con la controparte, è stata rigettata con ordinanza del 2.4.2024.
Con successivo ricorso in data 22.3.2024 la resistente ha formulato domanda di ordine di protezione ex art. 473bis 69 ss. cpc e detto ricorso, previa instaurazione del contraddittorio con il ricorrente, è stato respinto con decreto del 22.5.2024.
Con ulteriore istanza in data 19.6.2024 la resistente ha nuovamente domandato la modifica dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e, previa rituale instaurazione del contraddittorio con la controparte, la domanda è stata rigettata con ordinanza del 15.7.2024.
Con la predetta ordinanza, sono stati poi assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 20.2.2025 la resistente ha instato per l'acquisizione di ulteriori produzioni documentali e il Giudice Relatore, attesa la già intervenuta rimessione della causa alla decisione collegiale, ha riservato al Collegio ogni determinazione sulla proposta istanza.
***
Sulle istanze di parte resistente
Con istanza in data 20.2.2025 (successiva alla rimessione della causa in decisione) la resistente ha domandato l'assegnazione di un ulteriore termine alle parti per il deposito di memorie difensive in ordine alla documentazione trasmessa dalla Procura-sede all'intestato Ufficio in data 17.2.25.
Il Collegio ritiene che la richiesta della resistente non possa trovare accoglimento per l'assorbente ragione che la documentazione pervenuta dalla Procura in data 17.2.2025 è relativa al procedimento questorile di ammonimento che si è svolto, e da tempo già anche definito, nei confronti del ed è, dunque, inerente ad un fatto storico ben anteriore (privo perciò del carattere della Parte_1 novità) rispetto al quale le parti hanno già avuto la possibilità di contraddire e di articolare ampiamente le proprie difese.
pagina 3 di 8 Vero è che gli atti istruttori del predetto procedimento amministrativo di ammonimento sono stati trasmessi dalla Procura-sede solo in data successiva alla rimessione della causa al Collegio, ma essi non assumono rilevanza ai fini della presente decisione per le ragioni che meglio saranno illustrate nel prossimo paragrafo.
Fra l'altro, si evidenzia che la richiesta istruttoria di acquisizione degli atti del procedimento amministrativo di ammonimento, come pure del procedimento penale (ancora pendente) a carico del era già stata svolta dalla resistente in seno al ricorso per ordine di protezione ex art. 473bis Parte_1
69 ss. cpc ed era stata respinta dal Giudice Relatore con motivazioni che il Collegio condivide e conferma in questa sede.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano l'insorgenza tra le stesse di insanabili contrasti tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono ormai separati da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dai medesimi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La principale questione controversa fra le parti concerne la casa coniugale (di proprietà esclusiva del ma gravata da un controverso diritto esclusivo di abitazione a favore della Parte_1 resistente, già oggetto di procedura di mediazione), avendone ciascun coniuge domandato l'assegnazione in proprio favore.
In particolare, il ricorrente ha motivato la richiesta con la perdurante convivenza con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti (la non autosufficienza economica delle ragazze è circostanza incontestata e pacifica fra le parti), mentre la resistente ha argomentato la domanda, deducendo di essere stata costretta a rilasciare l'immobile coniugale a causa delle violenze subite dal marito e di essere desiderio delle figlie quello di vivere con la madre presso la casa familiare.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente non possa trovare accoglimento e debba in questa sede confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore del già disposta con Parte_1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e ribadita anche nell'ambito delle successive e reiterate istanze di modifica della predetta pronuncia, per le motivazioni esposte dal Giudice Relatore che si condividono e qui ribadiscono (si vedano le ordinanze del 26.1.24, del 2.4.24 e del 15.7.24).
Il Tribunale osserva come, ai fini della presente decisione, non sia necessario accertare se le condotte violente imputate dalla resistente al marito (in relazione alle quali pende anche procedimento penale ancora in fase di indagini) siano fondate (alcune di esse, fra l'altro, sono state pacificamente ammesse dal come l'aver inoltrato alla moglie reiterati messaggi dal contenuto gravemente Parte_1 offensivo o l'aver tagliato le gomme della di lei autovettura, condotte già prima d'ora stigmatizzate dal
Giudice Relatore), assumendo piuttosto rilievo decisivo, per la pronuncia in esame, le condotte di fatto tenute sia dalla sia dalle figlie all'indomani delle denunciate violenze e della Controparte_1 decisione dei coniugi di separarsi (è pacifico che la resistente abbia fatto firmare al marito il 20 febbraio 2023 una scrittura privata contenente la reciproca autorizzazione a vivere separati ed a lasciare la residenza coniugale in attesa di definire gli accordi per la separazione consensuale, cfr. doc. 19 attoreo).
Ed invero, quanto alla resistente, si evidenzia come, pur dopo i denunciati episodi di violenza risalenti alla metà del mese di marzo 2023 che l'hanno determinata ad allontanarsi dall'immobile coniugale, la stessa non abbia intrapreso alcuna iniziativa, tantomeno giudiziale, a sua tutela, avendo pagina 4 di 8 solo in sede di costituzione nel presente giudizio, avvenuta a dicembre 2023 (ossia, ben oltre otto mesi dagli episodi denunciati), domandato l'assegnazione della casa coniugale e contestualmente fatto istanza di ammonimento al Questore nei confronti del coniuge, senza chiedere nell'atto di costituzione né l'addebito della separazione al marito né l'adozione di alcuna misura protettiva nei confronti del coniuge.
La resistente ha motivato il proprio indugio nell'assunzione di iniziative nei confronti del marito con il senso di vergogna provato e l'acquisita consapevolezza della gravità delle condotte perpetrate dal coniuge solo dopo il percorso intrapreso presso il centro Anti-Violenza.
Pur senza dubitare di tali intime motivazioni, deve però evidenziarsi come, con la comparsa di costituzione e, dunque, prima ancora dell'avvio del percorso presso il centro Anti-Violenza (ad aprile 2024, per quanto allegato dalla ), la resistente avesse già denunciato le condotte Controparte_1 violente del coniuge (sia fisiche e sia verbali) e avesse, a quel tempo, anche già presentato istanza al Questore per l'ammonimento (cfr. doc. 51 bis parte resistente), il che induce ragionevolmente a ritenere che, in seno alla costituzione, avrebbe potuto ben assumere altre e diverse iniziative difensive.
Quanto alle figlie maggiorenni della coppia, e , le stesse hanno di fatto dimorato Per_1 Per_2 fino ad oggi nella casa coniugale con il padre, intervallando periodi di soggiorno all'estero Per_1
(prima in Australia e poi in Germania), con continuità. La circostanza è confermata dalla Per_2 resistente nella comparsa conclusionale (pag. 20).
Come già rilevato dal Giudice Relatore, il fatto che le figlie siano rimaste a vivere presso la casa coniugale con il padre è comportamento concludente che depone nel senso di una, pur implicita, scelta o quantomeno accettazione delle ragazze di restare col genitore.
Se tale soluzione non fosse stata loro gradita, infatti, e , attesa la maggiore età, ben Per_1 Per_2 avrebbero potuto optare per una differente sistemazione abitativa con la madre, la quale, fra l'altro, fino a poco tempo fa (ottobre 2024) aveva il pieno usufrutto di un immobile sito in centro a Torino (via della Consolata 15) nelle vicinanze della scuola frequentata da (in sede di memoria di replica, la Per_2 resistente ha allegato di aver donato il proprio diritto di usufrutto alla figlia ). Per_2
Inoltre, ben avrebbero potuto le ragazze, avendone la legittimazione, anche intervenire nel presente giudizio a sostegno degli assunti difensivi e delle domande formulate dalla madre, ciò che non
è avvenuto.
La resistente ha reiteratamente allegato che le figlie hanno espresso la volontà di vivere con lei, ma -come già osservato dal Giudice Relatore (v. ordinanza del 2.4.24 e 15.7.24)- le ragazze non hanno dato concretamente seguito a tali dichiarazioni di volontà, continuando di fatto a vivere presso la casa coniugale con il padre (salvi i periodi di soggiorno all'estero di ). Per_1
Si rileva, peraltro, quanto a , come ciascuna parte abbia a più riprese prodotto in giudizio Per_2 le relative dichiarazioni scritte di voler stare con l'uno o con l'altro genitore (cfr. docc. 24, 45 e 55 attorei;
cfr. docc. 46 e 50 parte resistente), il che lascia fortemente dubitare della genuinità della volontà della ragazza, rendendo piuttosto palese il suo invischiamento nel conflitto genitoriale.
Quanto a , si rimarca come, neppure dopo l'episodio dei due schiaffi asseritamente Per_1 ricevuti dal padre a febbraio 2024, la ragazza si sia trasferita a vivere stabilmente altrove. In relazione a tale episodio, peraltro, già il Giudice Relatore aveva rilevato la totale assenza di allegazione circa le modalità ed il contesto in cui esso sarebbe avvenuto e come , nell'imminenza del fatto, avesse Per_1 comunicato alla madre la volontà di andare a stare da un'amica e poi dalla nonna (cfr. doc. 53 parte resistente).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, la domanda della resistente si appalesa infondata e, come tale, va respinta. pagina 5 di 8 Sul mantenimento delle figlie
In punto mantenimento delle figlie, il ricorrente ha instato per un aumento del contributo economico a carico della moglie in favore della prole ad E. 1200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha domandato in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda di assegnazione a sé della casa coniugale e di conseguente previsione di un contributo economico per le figlie a carico del marito, la conferma di quanto già stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
A tal riguardo, giova premettere che il Giudice Relatore, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, ha stabilito in E. 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo dovuto dalla per il mantenimento delle figlie. Controparte_1
La condizione reddituale e patrimoniale delle parti è stata, in quella sede, ricostruita come segue: “quanto al ricorrente, imprenditore, è socio al 50% con il fratello della di Controparte_4 cui è anche Presidente del CDA (cfr. doc. 5), società di cui non sono stati prodotti i bilanci;
ha dichiarato fiscalmente redditi imponibili, negli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi E. 70.000 circa (cfr. Mod. Unico 2020, 2021 e 2022) ed, in particolare, ha denunciato redditi da partecipazioni sociali per circa 64.000 Euro come da UA RH dei Mod. Unico (trattasi delle società semplici di cui è socio con la moglie e di cui detiene il 95% delle quote), redditi imponibili da lavoro dipendente tra 5.000 e 10.000 Euro e redditi da locazione per importi inferiori (cfr. Quadri RC ed RB dei Mod. Unico); è socio, per quote pari al 25% ed al 10%, di altre due società (cfr. docc. 17 e 18 parte resistente), di cui non è prodotta alcuna documentazione contabile;
è proprietario esclusivo di due terreni e della casa coniugale, immobile quest'ultimo di 500mq con un giardino di 9.000mq, il cui prezzo d'acquisto è stato di E. 880.000 (cfr. doc. 6), oggi gravato da un mutuo residuo di E. 70.000 con rate di circa E. 320/mese; è altresì comproprietario con la moglie di un immobile a Minorca;
dispone di alcuni motocicli (cfr. docc. 16 e 37) e ha consistenti investimenti e/o attività finanziarie all'estero come da UA RW;
quanto alla resistente, di professione avvocato, ha CP_5 dichiarato fiscalmente redditi imponibili per circa E. 170.000 / 180.000 (cfr. Mod. Unico 2021, 2022,
2023); è proprietaria di un terreno e di quattro unità immobiliari, di cui tre nel Comune di Sauze di Co Cesana ed una concessa in locazione con redditi pari ad E. 7.800 (cfr. Quadri e RB Mod. Unico 2023), è nuda proprietaria di un immobile a Sarzana;
detiene una quota di partecipazione del 5% nelle società semplici di cui anche il marito è socio (cfr. ) e, come il marito, ha Controparte_7 investimenti e/o attività finanziarie all'estero come da;
è proprietaria di Controparte_8 due autovetture (cfr. doc. 36) ed è titolare di un buono di risparmio di E. 150.000 (cfr. docc. 32-33); lo scorso mese di ottobre, è subentrata come coerede nell'eredità paterna […]”.
La decisione del Giudice Relatore è stata, quindi, motivata alla luce “della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti”, nonchè “della presumibile maggior permanenza delle figlie presso il padre, quale genitore convivente, dell'assegnazione della casa coniugale in favore del dell'elevato tenore di vita familiare e dell'incidenza economica delle spese straordinarie Parte_1 per le figlie (la primogenita frequenta l'Università di Economia Aziendale a Torino ed ha partecipato ad un progetto Erasmus in Australia, mentre la secondogenita frequenta un liceo paritario a Torino con una retta annuale di E. 6.500)” (v. ordinanza del 26.1.24).
La decorrenza del predetto contributo economico è stata stabilita a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, e non già dalla domanda giudiziale, in considerazione del fatto che la resistente aveva allegato “di avere i coniugi sinora suddiviso al 50% tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie per le figlie e la circostanza non è stata contestata dal e, altresì, che “la figlia Parte_1
dal mese di luglio 2023 ha vissuto all'estero” (v. ordinanza del 26.1.24). Per_1
L'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata.
pagina 6 di 8 Successivamente alla predetta pronuncia, non sono stati allegati sopravvenuti mutamenti della situazione economico-patrimoniale delle parti, ma le stesse hanno integrato la documentazione reddituale in ottemperanza all'ordine di esibizione del Giudice Relatore disposto con la succitata ordinanza.
Sulla base di detta documentazione, risulta che: la situazione reddituale e patrimoniale del fiscalmente denunciata nell'anno d'imposta 2022 (Mod. Unico 2023) è sostanzialmente Parte_1 sovrapponibile a quella degli anni precedenti;
egli è intestatario unico di due conti correnti, aventi l'uno saldo pari a circa E. 70.000 al mese di gennaio 2024 e l'altro pari a circa 27.000 al mese di dicembre 2023, ed è titolare di un Fideuram Cash Deposit di E. 120.000 all'8.1.24 (cfr. docc. dep. il 12.3.24); è socio di plurime società, di cui sono stati prodotti i bilanci salvo quello relativo all' Controparte_4 di cui è anche Presidente del CDA (cfr. docc. dep. il 12.3.24).
D'altra parte, la resistente ha versato in giudizio la dichiarazione di successione paterna (il padre è deceduto ad ottobre 2023 e di tale circostanza è stato dato atto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti), da cui risulta che la stessa è coerede per 1/3 con le sorelle di un considerevole attivo ereditario, mobiliare ed immobiliare (cfr. denuncia di successione dep. il 6.6.24).
Orbene, alla luce di quanto sopra, valutate le ulteriori emergenze probatorie, considerato che la figlia negli ultimi due anni ha trascorso lunghi periodi all'estero (dapprima in Australia per Per_1 l'Erasmus e poi in Germania per un master in finance), il Collegio stima congruo confermare il contributo al mantenimento delle figlie già posto a carico della con l'ordinanza ex Controparte_1 art. 473bis 22 cpc, richiamate le relative motivazioni.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la conforme domanda delle parti in punto separazione e la soccombenza del ricorrente in punto aumento del contributo al mantenimento delle figlie), le spese di lite si dichiarano compensate per la metà.
La restante metà delle spese di lite è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso il rigetto delle domande di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento delle figlie formulate in via principale e la reiezione dei plurimi ricorsi proposti in corso di causa (ricorso per ordine di protezione ex art. 473bis 69 ss. cpc e due ricorsi ex art. 473bis 23 cpc).
Le suddette spese vengono liquidate, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della complessità della causa e dell'attività istruttoria e di trattazione svolta.
Stante la parziale compensazione delle spese di lite, difetta ogni presupposto per la chiesta condanna del ricorrente ex art. 96 cpc.
Si precisa, inoltre, che non si ravvisano neppure le condizioni per sanzionare ex artt. 473bis 18,
92 e 96 cpc la condotta del ricorrente che ha omesso la produzione, con il deposito degli scritti introduttivi, dell'estratto c/c personale Fideuram, atteso che detto conto, aperto ad aprile 2023, è stato comunque prodotto dal in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Del tutto Parte_1 irrilevante, poi, la circostanza che egli abbia locato una porzione della casa coniugale al fratello, fatto avvenuto successivamente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 7 di 8 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
Controparte_1 dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, strada Valpiana 75, con gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
dispone che , a far data dalla pubblicazione Controparte_1 dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 26.1.24, corrisponda a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'assegno di euro 600 mensili (E. 300/mese per figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive previamente concordate o necessitate e in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino, qui richiamato;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura della metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € Parte_1
3.808 per compensi professionali, oltre E. 49 per esborsi, 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
respinge la domanda della resistente di condanna della controparte ex artt. 92 e 96 cpc.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11813/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Negri Sara, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Ronco Enrica e Della Gatta Monica, in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da foglio di PC in data 22.11.24):
“a) accertato il venir meno della prosecuzione della convivenza, autorizzi i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
Per_ b) accertato che le figlie e , maggiorenni e non economicamente indipendenti, risiedono Per_1 con il padre, assegni la casa coniugale di proprietà di al medesimo, con quanto Parte_1 in essa contenuto, salvo gli effetti personali che potrà asportare e Controparte_2 stabilire la data entro la quale la medesima dovrà lasciare definitivamente la casa coniugale, dal momento che se n'è già di fatto allontanata;
Il cane continuerà a vivere con il sig. e le figlie presso la casa coniugale;
CP_3 Parte_1
pagina 1 di 8 c) dichiari tenuta ed obbligata, dalla data di iscrizione del ricorso Controparte_1 introduttivo, alla corresponsione dell'importo mensile di E. 1.200,00 da corrispondere al padre entro Per_ il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento delle figlie e , detto importo Per_1 sarà adeguato annualmente con decorrenza dal mese di giugno 2024, su base giugno 2023, secondo l'indice Istat;
Per_ d) dichiari che le spese straordinarie per le figlie e così come stabilite dal Protocollo Per_1 d'Intesa 15.3.2016 vigente tra il Tribunale Ordinario ed il COA di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
e) Con vittoria di spese ed onorari di causa”
Per parte resistente (come da foglio di PC in data 22.11.24):
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Previa valutazione del comportamento processuale del ricorrente ex artt. 473-bis.18 c.p.c., 116 c.p.c. co. 2, 88 co. 1 c.p.c., 92 co. 1 c.p.c. e 96 c.p.c., stante la mancata produzione di parte della documentazione reddituale richiestagli, nonché, stante la locazione parziale della casa coniugale al fratello in pendenza della decisione del Giudice sull'assegnazione della casa coniugale
Previa acquisizione dal P.M. della documentazione relativa al procedimento penale a carico del ricorrente, comprensiva di quella relativa all'istruttoria del procedimento di ammonimento
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
-Assegnare la casa familiare sita in Torino, strada Valpiana 75 con ogni pertinenza e giardini Per_ circostanti oltre che con tutti gli arredi alla sig.ra che vi abiterà con le figlie e , CP_1 Per_1 maggiorenni e non economicamente indipendenti (a nulla ostando il contratto di locazione dallo stesso illegittimamente concluso in relazione a parte dell'immobile in favore del fratello);
-Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie nella misura di 600,00 euro Parte_1 mensili (300,00 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali, per brevità, si richiama espressamente il Protocollo applicato presso il Tribunale di
Torino, ivi ricomprese, a mero titolo esemplificativo, le spese universitarie, le spese per eventuali master, i costi per eventuali studi all'estero (vitto, alloggio, viaggi), le spese per il mantenimento dell'autovettura Volkswagen Polo targata FY405CM intestata alla sig.ra ma utilizzata CP_1 esclusivamente dalla figlia (bollo, assicurazione, benzina, tagliandi, revisioni, eventuali Per_1 riparazioni)
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di confermare l'assegnazione della casa familiare al sig. Parte_1
-Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento delle figlie nella misura non superiore a CP_1
600,00 euro mensili, da corrispondersi direttamente alle medesime (300,00 euro per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie per l'individuazione delle quali, per brevità, si richiama espressamente il Protocollo applicato presso il Tribunale di Torino.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Con condanna ex art. 92 c.p.c. e 96 c.p.c. per violazione dei principi di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., nonché dell'obbligo di leale collaborazione ai sensi dell'art. 473-bis.18”
Per il P.M.
pagina 2 di 8 nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Torino il 07/12/2001.
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 11.9.2002 e il 28.10.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/06/2023, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale ed un contributo a carico della moglie per il mantenimento delle figlie.
Con comparsa depositata il 15.12.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma instando per l'assegnazione a sé
[...] della casa coniugale e per la previsione di un contributo al mantenimento delle figlie a carico del marito.
All'udienza del 15.1.2024 sono stati sentiti i coniugi ed all'esito sono stati autorizzati a vivere separati. Con ordinanza ex art. 473bis 22 cpc in data 26.1.2024 sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ricorso in data 12.2.2024 la resistente ha chiesto la modifica della predetta ordinanza e tale domanda, previa instaurazione del contraddittorio con la controparte, è stata rigettata con ordinanza del 2.4.2024.
Con successivo ricorso in data 22.3.2024 la resistente ha formulato domanda di ordine di protezione ex art. 473bis 69 ss. cpc e detto ricorso, previa instaurazione del contraddittorio con il ricorrente, è stato respinto con decreto del 22.5.2024.
Con ulteriore istanza in data 19.6.2024 la resistente ha nuovamente domandato la modifica dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e, previa rituale instaurazione del contraddittorio con la controparte, la domanda è stata rigettata con ordinanza del 15.7.2024.
Con la predetta ordinanza, sono stati poi assegnati i termini ex art. 473bis 28 cpc ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 22.1.2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 20.2.2025 la resistente ha instato per l'acquisizione di ulteriori produzioni documentali e il Giudice Relatore, attesa la già intervenuta rimessione della causa alla decisione collegiale, ha riservato al Collegio ogni determinazione sulla proposta istanza.
***
Sulle istanze di parte resistente
Con istanza in data 20.2.2025 (successiva alla rimessione della causa in decisione) la resistente ha domandato l'assegnazione di un ulteriore termine alle parti per il deposito di memorie difensive in ordine alla documentazione trasmessa dalla Procura-sede all'intestato Ufficio in data 17.2.25.
Il Collegio ritiene che la richiesta della resistente non possa trovare accoglimento per l'assorbente ragione che la documentazione pervenuta dalla Procura in data 17.2.2025 è relativa al procedimento questorile di ammonimento che si è svolto, e da tempo già anche definito, nei confronti del ed è, dunque, inerente ad un fatto storico ben anteriore (privo perciò del carattere della Parte_1 novità) rispetto al quale le parti hanno già avuto la possibilità di contraddire e di articolare ampiamente le proprie difese.
pagina 3 di 8 Vero è che gli atti istruttori del predetto procedimento amministrativo di ammonimento sono stati trasmessi dalla Procura-sede solo in data successiva alla rimessione della causa al Collegio, ma essi non assumono rilevanza ai fini della presente decisione per le ragioni che meglio saranno illustrate nel prossimo paragrafo.
Fra l'altro, si evidenzia che la richiesta istruttoria di acquisizione degli atti del procedimento amministrativo di ammonimento, come pure del procedimento penale (ancora pendente) a carico del era già stata svolta dalla resistente in seno al ricorso per ordine di protezione ex art. 473bis Parte_1
69 ss. cpc ed era stata respinta dal Giudice Relatore con motivazioni che il Collegio condivide e conferma in questa sede.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese delle parti evidenziano l'insorgenza tra le stesse di insanabili contrasti tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi vivono ormai separati da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto dai medesimi si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La principale questione controversa fra le parti concerne la casa coniugale (di proprietà esclusiva del ma gravata da un controverso diritto esclusivo di abitazione a favore della Parte_1 resistente, già oggetto di procedura di mediazione), avendone ciascun coniuge domandato l'assegnazione in proprio favore.
In particolare, il ricorrente ha motivato la richiesta con la perdurante convivenza con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti (la non autosufficienza economica delle ragazze è circostanza incontestata e pacifica fra le parti), mentre la resistente ha argomentato la domanda, deducendo di essere stata costretta a rilasciare l'immobile coniugale a causa delle violenze subite dal marito e di essere desiderio delle figlie quello di vivere con la madre presso la casa familiare.
Ritiene il Collegio che la domanda della resistente non possa trovare accoglimento e debba in questa sede confermarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore del già disposta con Parte_1 l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc e ribadita anche nell'ambito delle successive e reiterate istanze di modifica della predetta pronuncia, per le motivazioni esposte dal Giudice Relatore che si condividono e qui ribadiscono (si vedano le ordinanze del 26.1.24, del 2.4.24 e del 15.7.24).
Il Tribunale osserva come, ai fini della presente decisione, non sia necessario accertare se le condotte violente imputate dalla resistente al marito (in relazione alle quali pende anche procedimento penale ancora in fase di indagini) siano fondate (alcune di esse, fra l'altro, sono state pacificamente ammesse dal come l'aver inoltrato alla moglie reiterati messaggi dal contenuto gravemente Parte_1 offensivo o l'aver tagliato le gomme della di lei autovettura, condotte già prima d'ora stigmatizzate dal
Giudice Relatore), assumendo piuttosto rilievo decisivo, per la pronuncia in esame, le condotte di fatto tenute sia dalla sia dalle figlie all'indomani delle denunciate violenze e della Controparte_1 decisione dei coniugi di separarsi (è pacifico che la resistente abbia fatto firmare al marito il 20 febbraio 2023 una scrittura privata contenente la reciproca autorizzazione a vivere separati ed a lasciare la residenza coniugale in attesa di definire gli accordi per la separazione consensuale, cfr. doc. 19 attoreo).
Ed invero, quanto alla resistente, si evidenzia come, pur dopo i denunciati episodi di violenza risalenti alla metà del mese di marzo 2023 che l'hanno determinata ad allontanarsi dall'immobile coniugale, la stessa non abbia intrapreso alcuna iniziativa, tantomeno giudiziale, a sua tutela, avendo pagina 4 di 8 solo in sede di costituzione nel presente giudizio, avvenuta a dicembre 2023 (ossia, ben oltre otto mesi dagli episodi denunciati), domandato l'assegnazione della casa coniugale e contestualmente fatto istanza di ammonimento al Questore nei confronti del coniuge, senza chiedere nell'atto di costituzione né l'addebito della separazione al marito né l'adozione di alcuna misura protettiva nei confronti del coniuge.
La resistente ha motivato il proprio indugio nell'assunzione di iniziative nei confronti del marito con il senso di vergogna provato e l'acquisita consapevolezza della gravità delle condotte perpetrate dal coniuge solo dopo il percorso intrapreso presso il centro Anti-Violenza.
Pur senza dubitare di tali intime motivazioni, deve però evidenziarsi come, con la comparsa di costituzione e, dunque, prima ancora dell'avvio del percorso presso il centro Anti-Violenza (ad aprile 2024, per quanto allegato dalla ), la resistente avesse già denunciato le condotte Controparte_1 violente del coniuge (sia fisiche e sia verbali) e avesse, a quel tempo, anche già presentato istanza al Questore per l'ammonimento (cfr. doc. 51 bis parte resistente), il che induce ragionevolmente a ritenere che, in seno alla costituzione, avrebbe potuto ben assumere altre e diverse iniziative difensive.
Quanto alle figlie maggiorenni della coppia, e , le stesse hanno di fatto dimorato Per_1 Per_2 fino ad oggi nella casa coniugale con il padre, intervallando periodi di soggiorno all'estero Per_1
(prima in Australia e poi in Germania), con continuità. La circostanza è confermata dalla Per_2 resistente nella comparsa conclusionale (pag. 20).
Come già rilevato dal Giudice Relatore, il fatto che le figlie siano rimaste a vivere presso la casa coniugale con il padre è comportamento concludente che depone nel senso di una, pur implicita, scelta o quantomeno accettazione delle ragazze di restare col genitore.
Se tale soluzione non fosse stata loro gradita, infatti, e , attesa la maggiore età, ben Per_1 Per_2 avrebbero potuto optare per una differente sistemazione abitativa con la madre, la quale, fra l'altro, fino a poco tempo fa (ottobre 2024) aveva il pieno usufrutto di un immobile sito in centro a Torino (via della Consolata 15) nelle vicinanze della scuola frequentata da (in sede di memoria di replica, la Per_2 resistente ha allegato di aver donato il proprio diritto di usufrutto alla figlia ). Per_2
Inoltre, ben avrebbero potuto le ragazze, avendone la legittimazione, anche intervenire nel presente giudizio a sostegno degli assunti difensivi e delle domande formulate dalla madre, ciò che non
è avvenuto.
La resistente ha reiteratamente allegato che le figlie hanno espresso la volontà di vivere con lei, ma -come già osservato dal Giudice Relatore (v. ordinanza del 2.4.24 e 15.7.24)- le ragazze non hanno dato concretamente seguito a tali dichiarazioni di volontà, continuando di fatto a vivere presso la casa coniugale con il padre (salvi i periodi di soggiorno all'estero di ). Per_1
Si rileva, peraltro, quanto a , come ciascuna parte abbia a più riprese prodotto in giudizio Per_2 le relative dichiarazioni scritte di voler stare con l'uno o con l'altro genitore (cfr. docc. 24, 45 e 55 attorei;
cfr. docc. 46 e 50 parte resistente), il che lascia fortemente dubitare della genuinità della volontà della ragazza, rendendo piuttosto palese il suo invischiamento nel conflitto genitoriale.
Quanto a , si rimarca come, neppure dopo l'episodio dei due schiaffi asseritamente Per_1 ricevuti dal padre a febbraio 2024, la ragazza si sia trasferita a vivere stabilmente altrove. In relazione a tale episodio, peraltro, già il Giudice Relatore aveva rilevato la totale assenza di allegazione circa le modalità ed il contesto in cui esso sarebbe avvenuto e come , nell'imminenza del fatto, avesse Per_1 comunicato alla madre la volontà di andare a stare da un'amica e poi dalla nonna (cfr. doc. 53 parte resistente).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, la domanda della resistente si appalesa infondata e, come tale, va respinta. pagina 5 di 8 Sul mantenimento delle figlie
In punto mantenimento delle figlie, il ricorrente ha instato per un aumento del contributo economico a carico della moglie in favore della prole ad E. 1200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre la resistente ha domandato in via subordinata, per il caso di rigetto della domanda di assegnazione a sé della casa coniugale e di conseguente previsione di un contributo economico per le figlie a carico del marito, la conferma di quanto già stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc.
A tal riguardo, giova premettere che il Giudice Relatore, in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, ha stabilito in E. 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo dovuto dalla per il mantenimento delle figlie. Controparte_1
La condizione reddituale e patrimoniale delle parti è stata, in quella sede, ricostruita come segue: “quanto al ricorrente, imprenditore, è socio al 50% con il fratello della di Controparte_4 cui è anche Presidente del CDA (cfr. doc. 5), società di cui non sono stati prodotti i bilanci;
ha dichiarato fiscalmente redditi imponibili, negli anni 2019, 2020 e 2021, per complessivi E. 70.000 circa (cfr. Mod. Unico 2020, 2021 e 2022) ed, in particolare, ha denunciato redditi da partecipazioni sociali per circa 64.000 Euro come da UA RH dei Mod. Unico (trattasi delle società semplici di cui è socio con la moglie e di cui detiene il 95% delle quote), redditi imponibili da lavoro dipendente tra 5.000 e 10.000 Euro e redditi da locazione per importi inferiori (cfr. Quadri RC ed RB dei Mod. Unico); è socio, per quote pari al 25% ed al 10%, di altre due società (cfr. docc. 17 e 18 parte resistente), di cui non è prodotta alcuna documentazione contabile;
è proprietario esclusivo di due terreni e della casa coniugale, immobile quest'ultimo di 500mq con un giardino di 9.000mq, il cui prezzo d'acquisto è stato di E. 880.000 (cfr. doc. 6), oggi gravato da un mutuo residuo di E. 70.000 con rate di circa E. 320/mese; è altresì comproprietario con la moglie di un immobile a Minorca;
dispone di alcuni motocicli (cfr. docc. 16 e 37) e ha consistenti investimenti e/o attività finanziarie all'estero come da UA RW;
quanto alla resistente, di professione avvocato, ha CP_5 dichiarato fiscalmente redditi imponibili per circa E. 170.000 / 180.000 (cfr. Mod. Unico 2021, 2022,
2023); è proprietaria di un terreno e di quattro unità immobiliari, di cui tre nel Comune di Sauze di Co Cesana ed una concessa in locazione con redditi pari ad E. 7.800 (cfr. Quadri e RB Mod. Unico 2023), è nuda proprietaria di un immobile a Sarzana;
detiene una quota di partecipazione del 5% nelle società semplici di cui anche il marito è socio (cfr. ) e, come il marito, ha Controparte_7 investimenti e/o attività finanziarie all'estero come da;
è proprietaria di Controparte_8 due autovetture (cfr. doc. 36) ed è titolare di un buono di risparmio di E. 150.000 (cfr. docc. 32-33); lo scorso mese di ottobre, è subentrata come coerede nell'eredità paterna […]”.
La decisione del Giudice Relatore è stata, quindi, motivata alla luce “della complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti”, nonchè “della presumibile maggior permanenza delle figlie presso il padre, quale genitore convivente, dell'assegnazione della casa coniugale in favore del dell'elevato tenore di vita familiare e dell'incidenza economica delle spese straordinarie Parte_1 per le figlie (la primogenita frequenta l'Università di Economia Aziendale a Torino ed ha partecipato ad un progetto Erasmus in Australia, mentre la secondogenita frequenta un liceo paritario a Torino con una retta annuale di E. 6.500)” (v. ordinanza del 26.1.24).
La decorrenza del predetto contributo economico è stata stabilita a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, e non già dalla domanda giudiziale, in considerazione del fatto che la resistente aveva allegato “di avere i coniugi sinora suddiviso al 50% tutte le spese ordinarie e quelle straordinarie per le figlie e la circostanza non è stata contestata dal e, altresì, che “la figlia Parte_1
dal mese di luglio 2023 ha vissuto all'estero” (v. ordinanza del 26.1.24). Per_1
L'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata.
pagina 6 di 8 Successivamente alla predetta pronuncia, non sono stati allegati sopravvenuti mutamenti della situazione economico-patrimoniale delle parti, ma le stesse hanno integrato la documentazione reddituale in ottemperanza all'ordine di esibizione del Giudice Relatore disposto con la succitata ordinanza.
Sulla base di detta documentazione, risulta che: la situazione reddituale e patrimoniale del fiscalmente denunciata nell'anno d'imposta 2022 (Mod. Unico 2023) è sostanzialmente Parte_1 sovrapponibile a quella degli anni precedenti;
egli è intestatario unico di due conti correnti, aventi l'uno saldo pari a circa E. 70.000 al mese di gennaio 2024 e l'altro pari a circa 27.000 al mese di dicembre 2023, ed è titolare di un Fideuram Cash Deposit di E. 120.000 all'8.1.24 (cfr. docc. dep. il 12.3.24); è socio di plurime società, di cui sono stati prodotti i bilanci salvo quello relativo all' Controparte_4 di cui è anche Presidente del CDA (cfr. docc. dep. il 12.3.24).
D'altra parte, la resistente ha versato in giudizio la dichiarazione di successione paterna (il padre è deceduto ad ottobre 2023 e di tale circostanza è stato dato atto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti), da cui risulta che la stessa è coerede per 1/3 con le sorelle di un considerevole attivo ereditario, mobiliare ed immobiliare (cfr. denuncia di successione dep. il 6.6.24).
Orbene, alla luce di quanto sopra, valutate le ulteriori emergenze probatorie, considerato che la figlia negli ultimi due anni ha trascorso lunghi periodi all'estero (dapprima in Australia per Per_1 l'Erasmus e poi in Germania per un master in finance), il Collegio stima congruo confermare il contributo al mantenimento delle figlie già posto a carico della con l'ordinanza ex Controparte_1 art. 473bis 22 cpc, richiamate le relative motivazioni.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della natura della causa e del suo esito complessivo (considerata la conforme domanda delle parti in punto separazione e la soccombenza del ricorrente in punto aumento del contributo al mantenimento delle figlie), le spese di lite si dichiarano compensate per la metà.
La restante metà delle spese di lite è posta a carico della resistente in ragione del maggior grado di soccombenza, atteso il rigetto delle domande di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento delle figlie formulate in via principale e la reiezione dei plurimi ricorsi proposti in corso di causa (ricorso per ordine di protezione ex art. 473bis 69 ss. cpc e due ricorsi ex art. 473bis 23 cpc).
Le suddette spese vengono liquidate, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore indeterminabile della controversia), applicati i valori medi delle quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale), tenuto conto della complessità della causa e dell'attività istruttoria e di trattazione svolta.
Stante la parziale compensazione delle spese di lite, difetta ogni presupposto per la chiesta condanna del ricorrente ex art. 96 cpc.
Si precisa, inoltre, che non si ravvisano neppure le condizioni per sanzionare ex artt. 473bis 18,
92 e 96 cpc la condotta del ricorrente che ha omesso la produzione, con il deposito degli scritti introduttivi, dell'estratto c/c personale Fideuram, atteso che detto conto, aperto ad aprile 2023, è stato comunque prodotto dal in ossequio all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc. Del tutto Parte_1 irrilevante, poi, la circostanza che egli abbia locato una porzione della casa coniugale al fratello, fatto avvenuto successivamente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
pagina 7 di 8 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
Controparte_1 dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torino, strada Valpiana 75, con gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
dispone che , a far data dalla pubblicazione Controparte_1 dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc del 26.1.24, corrisponda a a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'assegno di euro 600 mensili (E. 300/mese per figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive previamente concordate o necessitate e in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino, qui richiamato;
dichiara le spese di lite compensate fra le parti nella misura della metà; dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 la restante metà delle spese di lite, metà che si liquida in complessivi € Parte_1
3.808 per compensi professionali, oltre E. 49 per esborsi, 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
respinge la domanda della resistente di condanna della controparte ex artt. 92 e 96 cpc.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 21.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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