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Decreto 30 marzo 2025
Decreto 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4037/2023 R.G.
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Caterina Lazzara Presidente rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
dott.ssa Valentina Patti Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 206-207 CCII n. R.G. 4037/2023,
TRA
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Castiglione
- opponente
E
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore avv. Luca D'Apollo, contumace
- opposto
Premesso in fatto
Con ricorso ex artt. 206-207 CCII depositato il 27/7/2023 e regolarmente notificato alla controparte, la ha Parte_2 proposto opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione LE , reso Controparte_1 esecutivo con decreto del 27/6/2023, contestando il decreto di rigetto parziale della propria domanda.
Ha dedotto l'opponente:
- di aver stipulato con la in data 22/02/2022, il contratto di locazione finanziaria Controparte_1
n. LS 237802, avente ad oggetto un miniAV Bobcat modello E35z, per una durata di n. 60 mesi a decorrere dal 22/02/2022, per un importo complessivo di € 56.498,49 oltre IVA. Le modalità di pagamento prevedevano: un anticipo di € 10.800,00 oltre iva al momento della sottoscrizione del contratto, n. 59 rate mensili da € 774,55 oltre IVA, e copertura assicurativa a carico del conduttore, con premio assicurativo di € 3.823,20 oltre iva, da ripartire sui canoni di locazione;
- di aver stipulato con la sempre in data 22/02/2022, altro contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. LS 237803, avente ad oggetto una ala TT Bobcat modello S85 H SIC, per una
1 durata di a n. 60 mesi a decorrere dal 22/02/2022, per un importo di € 77.423,19 oltre IVA. Le modalità di pagamento prevedevano: un anticipo di € 14.800,00 oltre iva al momento della sottoscrizione del contratto, n. 59 rate mensili da € 1.061,41 oltre IVA, e copertura assicurativa a carico del conduttore, con premio assicurativo di € 5.239,20 oltre iva, da ripartire sui canoni di locazione;
- che la non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione fin dalla Controparte_1 prima scadenza del 22/03/22 per entrambi i contratti, onde con missive a mezzo pec del 26/5/2022, essa opponente comunicava la risoluzione anticipata dei contratti di locazione finanziaria con effetto immediato, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, intimando contestualmente la restituzione dei beni oggetto dei contratti medesimi, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, e il pagamento di tutte le somme dovute per canoni scaduti, canoni a scadere, interessi e spese;
- di essere, pertanto, creditrice nei confronti della per la complessiva somma di Controparte_1
€ 8.628,69 per canoni scaduti e non pagati (di cui € 3.745,47 riferiti al contratto n. LS 237802, come da fatture n. 13770 del 28/02/22 di € 1.687,69, n. 19129 dell'8/03/22 e n. 25852 dell'8/04/22 di € 1.028,89 cadauna;
ed € 4.883,22 riferiti al contratto n. LS 237803, come da fatture n. 13771 del 28/02/22 di € 2.066,94, n. 19130 dell'8/03/22 e n. 25853 dell'8/04/22 di € 1.408,14 cadauna), oltre agli interessi di mora, dalla scadenza delle singole fatture, calcolati ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/02;
- che, non avendo la rispettato i predetti contratti finanziari, aveva cercato di Controparte_1 localizzare i beni oggetto dei contratti tramite la società Interscambio S.r.l., ma senza successo, poiché i locali della società risultavano chiusi;
- che successivamente i beni (un miniAV e una pala TT Bobcat) erano stati rinvenuti a Cerignola, presso un box di terzi locato a , amministratore unico di Persona_1
e non essendo stato possibile contattare quest'ultimo per la restituzione, essa Controparte_1 opponente aveva presentato una denuncia per appropriazione indebita e richiesto il sequestro preventivo;
- che ne era conseguito procedimento penale contro (RG PM 5964/22), ancora Persona_1 in corso;
- che con sentenza n. 18/23 del 7 aprile 2023 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la liquidazione LE di e, pertanto, era stata presentata una prima domanda di Controparte_1 ammissione al passivo del credito di € 9.352,51 per i canoni scaduti alla data di apertura della liquidazione LE e non pagati (di cui € 723,82 per interessi di mora), e una distinta domanda di rivendica dei beni oggetto dei contratti di leasing;
- che il curatore aveva proposto il rigetto della rivendica poiché i beni non erano stati inventariati e non si trovavano né presso la sede legale né nel magazzino;
e, relativamente alla domanda di insinuazione al passivo, aveva proposto l'ammissione in chirografo del capitale pari ad € 8.628,69, escludendo gli interessi di mora, in quanto non applicabili alle procedure concorsuali secondo il
D.Lgs. 231/02;
- che, con osservazioni del 15/6/2023, era stato richiesto: in ordine alla domanda di rivendica,
l'ammissione dell'importo di € 96.300,54, pari all'ammontare dei canoni a scadere dalla data di risoluzione dei contratti (26/05/2022) fino alla loro naturale scadenza, di cui € 40.626,80 per il contratto n. 237802 ed € 55.673,74 per il contratto n. 237803, come da piani di ammortamento in atti;
nonché il riconoscimento integrale degli interessi di mora o, in subordine, degli interessi legali sulle somme di cui ai canoni scaduti alla data di risoluzione dei contratti e non pagati;
2 - che il Giudice Delegato aveva così provveduto: “Escluso per euro 723,82 in quanto gli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs 213/02 sono per stessa previsione di cui all'art. l, comma 2) lett. A) del D.Lgs 213/02 non applicabili alle procedure concorsuali. Escluso per euro 96.300,54 come richiesto a seguito della trasformazione ex art. 210 CCII della domanda di rivendica in domanda di insinuazione del credito: la richiesta di ammissione non è accompagnata da evidenze che permettano di valutare quale sia il controvalore del bene, ed i documenti allegati (piani di ammortamento) sono tutti sforniti di data certa anteriore alla liquidazione LE”.
La impugna il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione Parte_2
Giudiziale “ sostenendo che: i contratti di locazione (n. LS 237802 e n. LS Controparte_1
237803 del 22/02/2022) presentano una data certa antecedente alla dichiarazione di liquidazione LE della (sentenza del 07/04/2023) confermata dalla denuncia-querela Controparte_1 per appropriazione indebita del 15 giugno 2022 (avendo allegato alla stessa: i contratti, le fatture, i verbali di consegna e gli estratti conto della;
i piani di ammortamento Controparte_1 rappresentano uno sviluppo matematico delle condizioni contrattuali già accertate;
il valore residuo dei beni, non rinvenuti dopo la risoluzione dei contratti, si basa sulle fatture di acquisto, e considerando che la risoluzione era avvenuta tre mesi dopo la consegna dei beni, il loro valore doveva essere ritenuto intatto, al netto degli anticipi già versati e delle rate insolute, ammesse al chirografo;
gli interessi richiesti si riferivano esclusivamente a fatture insolute anteriori alla liquidazione, per le quali non opera il divieto di cui al D.Lgs. 231/2002.
La opponente ha quindi concluso chiedendo volersi: “In via principale. In riforma del provvedimento assunto Giudice Delegato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia all'udienza del 27.06.2023, ammettere al passivo della Procedura di Liquidazione Parte_2
Giudiziale n. 16/23 in via chirografaria e per tutte le motivazioni esposte, per i seguenti importi: -
Euro 96.300,54= pari all'ammontare dei canoni a scadere dalla data di risoluzione dei contratti (26.05.22) fino alla loro naturale scadenza di cui € 40.626,80= per il contratto n. 237802 e €
55.673,74= per il contratto n. 237803 - Euro 723,82= a titolo di interessi moratori e calcolati sulle fatture insolute prima della dichiarazione di Liquidazione Giudiziale della CP_1
.
[...]
La liquidazione LE , sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio, rimanendo contumace.
Ritenuto in diritto
In via preliminare, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio processuale, deve dichiararsi la contumacia della curatela della liquidazione LE . Controparte_1
Nel merito, la ha proposto opposizione contestando il decreto di rigetto della Parte_2 propria domanda, nella parte relativa: 1) alla mancata ammissione della somma di € 96.300,54 quale controvalore dei beni oggetto di leasing, pari all'importo dei canoni residui a scadere per i due contratti di locazione finanziaria anticipatamente risolti, depurati dell'IVA e degli interessi contrattuali;
2) al mancato riconoscimento degli interessi di mora, pari a € 723,82, calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 sulle rate insolute anteriori alla dichiarazione di liquidazione LE.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In merito alla richiesta di ammissione della somma di € 96.300,54 si osservi quanto segue.
I contratti di locazione finanziaria n. LS 237802 e n. LS 237803, stipulati in data 22 febbraio 2022, risultano muniti di data certa antecedente alla dichiarazione di liquidazione LE (7 aprile
2023). Detti contratti risultano, infatti, allegati alla denuncia-querela depositata presso la Procura
3 della Repubblica di Foggia il 15 giugno 2022. In detta sede sono stati altresì prodotti, i verbali di consegna dei beni, le fatture e gli estratti conto relativi alla La denuncia-querela Controparte_1
è atto ricevuto da un pubblico ufficiale e, come tale, gode di una presunzione di data certa dalla sua presentazione o ricezione. I contratti e la indicata documentazione sono, pertanto, opponibili alla curatela.
Sussiste poi il diritto del locatore, che ha risolto per inadempimento del conduttore il contratto di leasing prima della declaratoria di liquidazione LE dell'utilizzatore-conduttore, alla restituzione dei beni, in quanto proprietario. Tanto a norma del comma 138 L. n. 124 del 2017 che prevede che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
I beni oggetto della domanda di rivendica non sono stati restituiti dall'utilizzatore successivamente alla risoluzione dei contratti, e pende a carico del legale rappresentante della società utilizzatrice, oggi in liquidazione LE, procedimento penale per appropriazione indebita, scaturito dalla denuncia presentata dalla Parte_2
I beni non sono stati rinvenuti neppure dal curatore.
Il diritto della alla restituzione dei beni si tramuta dunque in diritto al controvalore Parte_2 dei beni oggetto dei contratti di leasing, come da domanda tempestivamente formulata dalla opponente in sede di osservazioni a seguito della proposta del Curatore di non accoglimento della domanda di revindica per non essere stati i beni rinvenuti.
La domanda della di ammissione del credito da controvalore è stata rigettata in Parte_2 quanto non “accompagnata da evidenze che permettano di valutare quale sia il controvalore del bene, ed i documenti allegati (piani di ammortamento) sono tutti sforniti di data certa anteriore alla liquidazione LE”. La motivazione non è condivisibile. Se è vero infatti che i piani di ammortamento non sono stati prodotti in sede di denuncia penale e non sono conseguentemente muniti di data certa, l'importo delle rate -canoni- da scadere dalla data di risoluzione dei contratti ed alla apertura della liquidazione LE, al quale la opponente commisura il controvalore dei beni, è, tuttavia, ricavabile dai contratti, nei quali le rate sono puntualmente indicate per numero e per importo: 59 canoni mensili di € 774,55 ciascuno nel contratto relativo al “Mini AV , e 59 canoni mensili di € 1.061,41 ciascuno nel CP_2 contratto della AL TT . Nei contratti è anche indicato il prezzo per l'eventuale CP_2 riscatto del bene: € 540,00 nel primo contratto, € 740,00 nel secondo. Ed è pacifico tra le parti il numero ed il complessivo importo delle rate scadute ed insolute prima della risoluzione dei contratti, tanto che il relativo credito è stato ammesso al passivo.
Orbene, tali dati sono elementi idonei e sufficienti per determinare il controvalore dei beni atteso che la stessa opponente nel valore richiesto non ha computato le rate scadute sino alla risoluzione dei contratti (somme che, come detto, sono state ammesse al passivo), ed ha epurato gli importi delle rate residue, dovute dalla data di risoluzione dei contratti alla scadenza, degli interessi contrattuali (di cui le rate erano comprensive), interessi che nei contratti sono puntualmente indicati quanto al tasso applicato.
4 In questa sede l'opponente ha inoltre prodotto le fatture di acquisto dei beni per cui è causa, emesse il 22/2/2022 dalla Officina Colucci s.r.l., dalle quali è dato ricavare il prezzo al quale la T_ ha acquistato i beni concessi in leasing alla fallita: € 54.000,00 per il “Mini AV
[...]
BOBCAT”, al netto dell'Iva, ed € 74.000,00 per la AL TT BOBCAT”, al netto dell'Iva, prezzi richiamati nei documenti allegati alla denuncia presentata alla Procura della Repubblica.
Detratti gli importi di cui agli acconti versati alla stipula dei contratti (€ 10.800 per il Mini AV, ed € 14.800,00 per la ) si ottiene un prezzo di acquisto residuo, alla data Parte_3 della risoluzione, al netto dell'Iva, rispettivamente di € 43.200 per il miniAV, e di €
59.200,00 per la pala TT.
Sulla base di tali dati e risultanze deve pertanto ritenersi che i valori di € 40.626,80 per il Mini AV, e di € 55.673,74 per la Pala TT richiesti dalla appaiono Parte_2 effettivamente corrispondenti al valore dei beni, in quanto inferiori ai rispettivi prezzi di acquisto, correttamente depurati dell'Iva. E tanto dovendosi considerare che i beni sono stati utilizzati per un periodo assai breve -quasi insignificante avuto riguardo alla natura dei beni- di soli tre mesi prima della risoluzione contrattuale, tanto che gli stessi dovevano considerarsi nuovi.
La va, conseguentemente, ammessa al passivo per l'importo corrispondente al Parte_2 controvalore residuo dei beni, pari a € 96.300,54 (di cui € 40.626,80 relativo al contratto n. 237802 ed € 55.673,74 relativo al contratto n. 237803), in via chirografaria. Fermo l'obbligo della concedente, per l'ipotesi in cui uno o entrambi i beni dovessero essere ritrovati di corrispondere all'utilizzatore, oggi la Curatela della Liquidazione Giudiziale, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
2. Con riguardo alla domanda di ammissione del credito di € 723,82 a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 maturati sulle rate insolute anteriorirmente alla dichiarazione di liquidazione LE, si osservi che gli interessi maturati antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale non sono preclusi dall'art. 1, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 231/2002. L'art. 5 del D.lgs. 231/2002, inoltre, prevede che gli interessi di mora decorrono automaticamente in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, senza necessità di messa in mora formale.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, richiamando l'art. 55 L.F., ha infatti chiarito che il divieto di riconoscimento degli interessi di mora in ambito concorsuale riguarda esclusivamente gli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura. Di contro, gli interessi relativi a inadempimenti anteriori alla liquidazione LE sono ammissibili al passivo
(Cass. n. 3300/2014: “solo dal momento della dichiarazione di fallimento decorre il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002), fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;
la disciplina, infatti, dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese ha un suo peculiare statuto imposto dal diritto comunitario e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune”. In conclusione, non può essere precluso al
5 creditore chirografario procedente il riconoscimento degli interessi commerciali maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, maturati alla data di apertura della procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra, l'importo di € 723,82, richiesto dall'opponente a titolo di interessi moratori sulle fatture insolute anteriori alla dichiarazione di liquidazione LE, deve essere ammesso al passivo in via chirografaria, in aggiunta al capitale già richiesto ed ammesso in chirografo in sede di verifica dello stato passivo (€ 8.628,69).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, esclusa la non espletata fase istruttoria, in ragione della natura documentale del giudizio, ed applicando il valore medio per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, ed il valore minimo per la fase decisionale in quanto semplificata.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da Parte_1
- in , nei confronti della;
[...] Parte_2 Controparte_1 nella contumacia di quest'ultima; così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette al passivo della Controparte_1
[...]
a) il credito della in via chirografaria, di € 96.300,54, a titolo di controvalore dei beni Parte_2 di cui ai contratti di leasing indicati in motivazione. Fermo l'obbligo della concedente, per l'ipotesi in cui uno o entrambi i beni dovessero essere ritrovati, di corrispondere all'utilizzatore, oggi la Curatela della Liquidazione Giudiziale, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
b) il credito della di € 723,82, in via chirografaria, a titolo di interessi di mora sugli Parte_2 importi dovuti a titolo di canoni insoluti scaduti anteriormente alla dichiarazione di liquidazione LE;
2) condanna la Liquidazione Giudiziale della al pagamento in favore della Controparte_1 T_
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.547,00,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, ed € 174,00 per esborsi;
3) dispone l'annotazione del presente provvedimento, all'atto del passaggio in giudicato, sullo stato passivo a cura della cancelleria.
Foggia, così deciso il 12/3/2025 nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
6
TRIBUNALE DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Caterina Lazzara Presidente rel.
dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
dott.ssa Valentina Patti Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 206-207 CCII n. R.G. 4037/2023,
TRA
(cod. fisc. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Castiglione
- opponente
E
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore avv. Luca D'Apollo, contumace
- opposto
Premesso in fatto
Con ricorso ex artt. 206-207 CCII depositato il 27/7/2023 e regolarmente notificato alla controparte, la ha Parte_2 proposto opposizione avverso lo stato passivo della liquidazione LE , reso Controparte_1 esecutivo con decreto del 27/6/2023, contestando il decreto di rigetto parziale della propria domanda.
Ha dedotto l'opponente:
- di aver stipulato con la in data 22/02/2022, il contratto di locazione finanziaria Controparte_1
n. LS 237802, avente ad oggetto un miniAV Bobcat modello E35z, per una durata di n. 60 mesi a decorrere dal 22/02/2022, per un importo complessivo di € 56.498,49 oltre IVA. Le modalità di pagamento prevedevano: un anticipo di € 10.800,00 oltre iva al momento della sottoscrizione del contratto, n. 59 rate mensili da € 774,55 oltre IVA, e copertura assicurativa a carico del conduttore, con premio assicurativo di € 3.823,20 oltre iva, da ripartire sui canoni di locazione;
- di aver stipulato con la sempre in data 22/02/2022, altro contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. LS 237803, avente ad oggetto una ala TT Bobcat modello S85 H SIC, per una
1 durata di a n. 60 mesi a decorrere dal 22/02/2022, per un importo di € 77.423,19 oltre IVA. Le modalità di pagamento prevedevano: un anticipo di € 14.800,00 oltre iva al momento della sottoscrizione del contratto, n. 59 rate mensili da € 1.061,41 oltre IVA, e copertura assicurativa a carico del conduttore, con premio assicurativo di € 5.239,20 oltre iva, da ripartire sui canoni di locazione;
- che la non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione fin dalla Controparte_1 prima scadenza del 22/03/22 per entrambi i contratti, onde con missive a mezzo pec del 26/5/2022, essa opponente comunicava la risoluzione anticipata dei contratti di locazione finanziaria con effetto immediato, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, intimando contestualmente la restituzione dei beni oggetto dei contratti medesimi, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, e il pagamento di tutte le somme dovute per canoni scaduti, canoni a scadere, interessi e spese;
- di essere, pertanto, creditrice nei confronti della per la complessiva somma di Controparte_1
€ 8.628,69 per canoni scaduti e non pagati (di cui € 3.745,47 riferiti al contratto n. LS 237802, come da fatture n. 13770 del 28/02/22 di € 1.687,69, n. 19129 dell'8/03/22 e n. 25852 dell'8/04/22 di € 1.028,89 cadauna;
ed € 4.883,22 riferiti al contratto n. LS 237803, come da fatture n. 13771 del 28/02/22 di € 2.066,94, n. 19130 dell'8/03/22 e n. 25853 dell'8/04/22 di € 1.408,14 cadauna), oltre agli interessi di mora, dalla scadenza delle singole fatture, calcolati ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 231/02;
- che, non avendo la rispettato i predetti contratti finanziari, aveva cercato di Controparte_1 localizzare i beni oggetto dei contratti tramite la società Interscambio S.r.l., ma senza successo, poiché i locali della società risultavano chiusi;
- che successivamente i beni (un miniAV e una pala TT Bobcat) erano stati rinvenuti a Cerignola, presso un box di terzi locato a , amministratore unico di Persona_1
e non essendo stato possibile contattare quest'ultimo per la restituzione, essa Controparte_1 opponente aveva presentato una denuncia per appropriazione indebita e richiesto il sequestro preventivo;
- che ne era conseguito procedimento penale contro (RG PM 5964/22), ancora Persona_1 in corso;
- che con sentenza n. 18/23 del 7 aprile 2023 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato la liquidazione LE di e, pertanto, era stata presentata una prima domanda di Controparte_1 ammissione al passivo del credito di € 9.352,51 per i canoni scaduti alla data di apertura della liquidazione LE e non pagati (di cui € 723,82 per interessi di mora), e una distinta domanda di rivendica dei beni oggetto dei contratti di leasing;
- che il curatore aveva proposto il rigetto della rivendica poiché i beni non erano stati inventariati e non si trovavano né presso la sede legale né nel magazzino;
e, relativamente alla domanda di insinuazione al passivo, aveva proposto l'ammissione in chirografo del capitale pari ad € 8.628,69, escludendo gli interessi di mora, in quanto non applicabili alle procedure concorsuali secondo il
D.Lgs. 231/02;
- che, con osservazioni del 15/6/2023, era stato richiesto: in ordine alla domanda di rivendica,
l'ammissione dell'importo di € 96.300,54, pari all'ammontare dei canoni a scadere dalla data di risoluzione dei contratti (26/05/2022) fino alla loro naturale scadenza, di cui € 40.626,80 per il contratto n. 237802 ed € 55.673,74 per il contratto n. 237803, come da piani di ammortamento in atti;
nonché il riconoscimento integrale degli interessi di mora o, in subordine, degli interessi legali sulle somme di cui ai canoni scaduti alla data di risoluzione dei contratti e non pagati;
2 - che il Giudice Delegato aveva così provveduto: “Escluso per euro 723,82 in quanto gli interessi calcolati ai sensi del D.Lgs 213/02 sono per stessa previsione di cui all'art. l, comma 2) lett. A) del D.Lgs 213/02 non applicabili alle procedure concorsuali. Escluso per euro 96.300,54 come richiesto a seguito della trasformazione ex art. 210 CCII della domanda di rivendica in domanda di insinuazione del credito: la richiesta di ammissione non è accompagnata da evidenze che permettano di valutare quale sia il controvalore del bene, ed i documenti allegati (piani di ammortamento) sono tutti sforniti di data certa anteriore alla liquidazione LE”.
La impugna il decreto di esecutività dello stato passivo della liquidazione Parte_2
Giudiziale “ sostenendo che: i contratti di locazione (n. LS 237802 e n. LS Controparte_1
237803 del 22/02/2022) presentano una data certa antecedente alla dichiarazione di liquidazione LE della (sentenza del 07/04/2023) confermata dalla denuncia-querela Controparte_1 per appropriazione indebita del 15 giugno 2022 (avendo allegato alla stessa: i contratti, le fatture, i verbali di consegna e gli estratti conto della;
i piani di ammortamento Controparte_1 rappresentano uno sviluppo matematico delle condizioni contrattuali già accertate;
il valore residuo dei beni, non rinvenuti dopo la risoluzione dei contratti, si basa sulle fatture di acquisto, e considerando che la risoluzione era avvenuta tre mesi dopo la consegna dei beni, il loro valore doveva essere ritenuto intatto, al netto degli anticipi già versati e delle rate insolute, ammesse al chirografo;
gli interessi richiesti si riferivano esclusivamente a fatture insolute anteriori alla liquidazione, per le quali non opera il divieto di cui al D.Lgs. 231/2002.
La opponente ha quindi concluso chiedendo volersi: “In via principale. In riforma del provvedimento assunto Giudice Delegato presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia all'udienza del 27.06.2023, ammettere al passivo della Procedura di Liquidazione Parte_2
Giudiziale n. 16/23 in via chirografaria e per tutte le motivazioni esposte, per i seguenti importi: -
Euro 96.300,54= pari all'ammontare dei canoni a scadere dalla data di risoluzione dei contratti (26.05.22) fino alla loro naturale scadenza di cui € 40.626,80= per il contratto n. 237802 e €
55.673,74= per il contratto n. 237803 - Euro 723,82= a titolo di interessi moratori e calcolati sulle fatture insolute prima della dichiarazione di Liquidazione Giudiziale della CP_1
.
[...]
La liquidazione LE , sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_1 giudizio, rimanendo contumace.
Ritenuto in diritto
In via preliminare, dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio processuale, deve dichiararsi la contumacia della curatela della liquidazione LE . Controparte_1
Nel merito, la ha proposto opposizione contestando il decreto di rigetto della Parte_2 propria domanda, nella parte relativa: 1) alla mancata ammissione della somma di € 96.300,54 quale controvalore dei beni oggetto di leasing, pari all'importo dei canoni residui a scadere per i due contratti di locazione finanziaria anticipatamente risolti, depurati dell'IVA e degli interessi contrattuali;
2) al mancato riconoscimento degli interessi di mora, pari a € 723,82, calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 sulle rate insolute anteriori alla dichiarazione di liquidazione LE.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
1. In merito alla richiesta di ammissione della somma di € 96.300,54 si osservi quanto segue.
I contratti di locazione finanziaria n. LS 237802 e n. LS 237803, stipulati in data 22 febbraio 2022, risultano muniti di data certa antecedente alla dichiarazione di liquidazione LE (7 aprile
2023). Detti contratti risultano, infatti, allegati alla denuncia-querela depositata presso la Procura
3 della Repubblica di Foggia il 15 giugno 2022. In detta sede sono stati altresì prodotti, i verbali di consegna dei beni, le fatture e gli estratti conto relativi alla La denuncia-querela Controparte_1
è atto ricevuto da un pubblico ufficiale e, come tale, gode di una presunzione di data certa dalla sua presentazione o ricezione. I contratti e la indicata documentazione sono, pertanto, opponibili alla curatela.
Sussiste poi il diritto del locatore, che ha risolto per inadempimento del conduttore il contratto di leasing prima della declaratoria di liquidazione LE dell'utilizzatore-conduttore, alla restituzione dei beni, in quanto proprietario. Tanto a norma del comma 138 L. n. 124 del 2017 che prevede che in caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
I beni oggetto della domanda di rivendica non sono stati restituiti dall'utilizzatore successivamente alla risoluzione dei contratti, e pende a carico del legale rappresentante della società utilizzatrice, oggi in liquidazione LE, procedimento penale per appropriazione indebita, scaturito dalla denuncia presentata dalla Parte_2
I beni non sono stati rinvenuti neppure dal curatore.
Il diritto della alla restituzione dei beni si tramuta dunque in diritto al controvalore Parte_2 dei beni oggetto dei contratti di leasing, come da domanda tempestivamente formulata dalla opponente in sede di osservazioni a seguito della proposta del Curatore di non accoglimento della domanda di revindica per non essere stati i beni rinvenuti.
La domanda della di ammissione del credito da controvalore è stata rigettata in Parte_2 quanto non “accompagnata da evidenze che permettano di valutare quale sia il controvalore del bene, ed i documenti allegati (piani di ammortamento) sono tutti sforniti di data certa anteriore alla liquidazione LE”. La motivazione non è condivisibile. Se è vero infatti che i piani di ammortamento non sono stati prodotti in sede di denuncia penale e non sono conseguentemente muniti di data certa, l'importo delle rate -canoni- da scadere dalla data di risoluzione dei contratti ed alla apertura della liquidazione LE, al quale la opponente commisura il controvalore dei beni, è, tuttavia, ricavabile dai contratti, nei quali le rate sono puntualmente indicate per numero e per importo: 59 canoni mensili di € 774,55 ciascuno nel contratto relativo al “Mini AV , e 59 canoni mensili di € 1.061,41 ciascuno nel CP_2 contratto della AL TT . Nei contratti è anche indicato il prezzo per l'eventuale CP_2 riscatto del bene: € 540,00 nel primo contratto, € 740,00 nel secondo. Ed è pacifico tra le parti il numero ed il complessivo importo delle rate scadute ed insolute prima della risoluzione dei contratti, tanto che il relativo credito è stato ammesso al passivo.
Orbene, tali dati sono elementi idonei e sufficienti per determinare il controvalore dei beni atteso che la stessa opponente nel valore richiesto non ha computato le rate scadute sino alla risoluzione dei contratti (somme che, come detto, sono state ammesse al passivo), ed ha epurato gli importi delle rate residue, dovute dalla data di risoluzione dei contratti alla scadenza, degli interessi contrattuali (di cui le rate erano comprensive), interessi che nei contratti sono puntualmente indicati quanto al tasso applicato.
4 In questa sede l'opponente ha inoltre prodotto le fatture di acquisto dei beni per cui è causa, emesse il 22/2/2022 dalla Officina Colucci s.r.l., dalle quali è dato ricavare il prezzo al quale la T_ ha acquistato i beni concessi in leasing alla fallita: € 54.000,00 per il “Mini AV
[...]
BOBCAT”, al netto dell'Iva, ed € 74.000,00 per la AL TT BOBCAT”, al netto dell'Iva, prezzi richiamati nei documenti allegati alla denuncia presentata alla Procura della Repubblica.
Detratti gli importi di cui agli acconti versati alla stipula dei contratti (€ 10.800 per il Mini AV, ed € 14.800,00 per la ) si ottiene un prezzo di acquisto residuo, alla data Parte_3 della risoluzione, al netto dell'Iva, rispettivamente di € 43.200 per il miniAV, e di €
59.200,00 per la pala TT.
Sulla base di tali dati e risultanze deve pertanto ritenersi che i valori di € 40.626,80 per il Mini AV, e di € 55.673,74 per la Pala TT richiesti dalla appaiono Parte_2 effettivamente corrispondenti al valore dei beni, in quanto inferiori ai rispettivi prezzi di acquisto, correttamente depurati dell'Iva. E tanto dovendosi considerare che i beni sono stati utilizzati per un periodo assai breve -quasi insignificante avuto riguardo alla natura dei beni- di soli tre mesi prima della risoluzione contrattuale, tanto che gli stessi dovevano considerarsi nuovi.
La va, conseguentemente, ammessa al passivo per l'importo corrispondente al Parte_2 controvalore residuo dei beni, pari a € 96.300,54 (di cui € 40.626,80 relativo al contratto n. 237802 ed € 55.673,74 relativo al contratto n. 237803), in via chirografaria. Fermo l'obbligo della concedente, per l'ipotesi in cui uno o entrambi i beni dovessero essere ritrovati di corrispondere all'utilizzatore, oggi la Curatela della Liquidazione Giudiziale, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
2. Con riguardo alla domanda di ammissione del credito di € 723,82 a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 maturati sulle rate insolute anteriorirmente alla dichiarazione di liquidazione LE, si osservi che gli interessi maturati antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale non sono preclusi dall'art. 1, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 231/2002. L'art. 5 del D.lgs. 231/2002, inoltre, prevede che gli interessi di mora decorrono automaticamente in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, senza necessità di messa in mora formale.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, richiamando l'art. 55 L.F., ha infatti chiarito che il divieto di riconoscimento degli interessi di mora in ambito concorsuale riguarda esclusivamente gli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura. Di contro, gli interessi relativi a inadempimenti anteriori alla liquidazione LE sono ammissibili al passivo
(Cass. n. 3300/2014: “solo dal momento della dichiarazione di fallimento decorre il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002), fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore;
la disciplina, infatti, dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese ha un suo peculiare statuto imposto dal diritto comunitario e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune”. In conclusione, non può essere precluso al
5 creditore chirografario procedente il riconoscimento degli interessi commerciali maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, maturati alla data di apertura della procedura concorsuale.
Alla luce di quanto sopra, l'importo di € 723,82, richiesto dall'opponente a titolo di interessi moratori sulle fatture insolute anteriori alla dichiarazione di liquidazione LE, deve essere ammesso al passivo in via chirografaria, in aggiunta al capitale già richiesto ed ammesso in chirografo in sede di verifica dello stato passivo (€ 8.628,69).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, esclusa la non espletata fase istruttoria, in ragione della natura documentale del giudizio, ed applicando il valore medio per le fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio, ed il valore minimo per la fase decisionale in quanto semplificata.
P Q M
Il Tribunale, pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da Parte_1
- in , nei confronti della;
[...] Parte_2 Controparte_1 nella contumacia di quest'ultima; così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, ammette al passivo della Controparte_1
[...]
a) il credito della in via chirografaria, di € 96.300,54, a titolo di controvalore dei beni Parte_2 di cui ai contratti di leasing indicati in motivazione. Fermo l'obbligo della concedente, per l'ipotesi in cui uno o entrambi i beni dovessero essere ritrovati, di corrispondere all'utilizzatore, oggi la Curatela della Liquidazione Giudiziale, quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;
b) il credito della di € 723,82, in via chirografaria, a titolo di interessi di mora sugli Parte_2 importi dovuti a titolo di canoni insoluti scaduti anteriormente alla dichiarazione di liquidazione LE;
2) condanna la Liquidazione Giudiziale della al pagamento in favore della Controparte_1 T_
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.547,00,00 per compensi, oltre rimborso
[...] spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge, ed € 174,00 per esborsi;
3) dispone l'annotazione del presente provvedimento, all'atto del passaggio in giudicato, sullo stato passivo a cura della cancelleria.
Foggia, così deciso il 12/3/2025 nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Presidente est.
dott.ssa Caterina Lazzara
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