Decreto cautelare 2 gennaio 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01854/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Passalacqua ed Emanuele Devito, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Passalacqua in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, presso i cui uffici domicilia in IA, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avv.studiolegaletommasini@pec.giuffre.it e avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso e dall’avvocato Mario Caldarera, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC avvmariocaldarera@pec.giuffre.it e avv.massimogalletti@pec.giuffre.it;
per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelare, anche inaudita altera parte, dei seguenti atti:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
1) D.R. n. -OMISSIS- – Università degli studi di -OMISSIS- (Doc.1), con il quale è stata accertata la regolarità formale e sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa, indetta dall’università di -OMISSIS- per la chiamata, ai sensi dell’art.18 comma 1, L. 241/90, di un Professore di prima fascia per il GSD 12/Giur-01 (già SC12/A1) Settore scientifico disciplinare Giur-01/A – Diritto Privato (già SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di -OMISSIS- e dichiarato idoneo alla chiamata il Prof. -OMISSIS-;
2) Per quanto di interesse: Verbale n.-OMISSIS-- “Procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/a1 – diritto privato, settore scientificodisciplinare ius/01– diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 (d.r. n. -OMISSIS-)”, contenente gli esiti della procedura selettiva suddetta per la chiamata di un Professore di prima fascia per il GSD 12/Giur-01 (già SC12/A1) Settore scientifico disciplinare Giur-01/A – Diritto Privato (già SSD IUS/01) – presso il corso di studi di giurisprudenza dell’Università degli studi di -OMISSIS- e decretato il Prof. -OMISSIS- come candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche per cui è stato bandito il posto;
3) Per quanto di interesse: Decreto Rettorale n. -OMISSIS-– Università degli Studi di -OMISSIS- pubblicato in data -OMISSIS-(Bando) con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata di un Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 240/2010 per il settore concorsuale 12/A1, settore scientifico disciplinare IUS/01 presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
4) Per quanto di interesse: D.R. n. -OMISSIS- – Università degli Studi di -OMISSIS-, con il quale è stata nominata la prima commissione valutatrice nella procedura di selezione suddetta;
5) Per quanto di interesse: D.R. n. -OMISSIS- - Università degli Studi di -OMISSIS-, con il quale è stata nominata la seconda commissione valutatrice nella procedura di selezione suddetta, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla precedente prima commissione;
6) Per quanto di interesse: D.R. n. -OMISSIS- – Università degli studi di -OMISSIS-, con il quale sono state accolte le dimissioni di n. 2 membri della seconda commissione (-OMISSIS---OMISSIS-) e nominati (in sostituzione) i Prof.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in seno alla commissione giudicatrice per la procedura selettiva. Nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il verbale n.-OMISSIS- stilato dalla I commissione giudicatrice e contenente i criteri valutativi/attribuzione dei punteggi relativi alla procedura valutativa suddetta nonché il verbale n. -OMISSIS- stilato dalla II commissione giudicatrice, con il quale, a maggioranza dei 3/5, venivano ritenuti legittimi ed in seguito applicati nella valutazione dei candidati, i criteri/standard qualitativi determinati dalla precedente I commissione nella seduta del -OMISSIS-
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità degli atti e delle condotte tenute dall’Ateneo nella procedura de qua ;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato dal prof. -OMISSIS- in data 10 gennaio 2025, per l’annullamento:
- del verbale del -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della procedura valutativa (nominata con DR n. -OMISSIS-), in parte qua , ove, con riferimento all’ambito di valutazione “ c) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti punteggio massimo 40/100 ”, per la “ Attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il candidato risulta essere relatore, seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti ”, la Commissione ha attribuito, sui 13 punti disponibili (cfr. -OMISSIS-), sulla scorta della motivazione di seguito riportata, punti “ 1,7 si è calcolato il valore minimo per ogni categoria (“attività di tutoraggio”, “tutorato di diversi laureandi”, ”tutor di dottorandi”), data l’indicazione generica del Candidato di avere svolto negli anni tali attività ”;
C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla prof.ssa -OMISSIS- in data 25 febbraio 2025, per l’annullamento del:
- Decreto Rettorale n.-OMISSIS- Prot. n.-OMISSIS-- Università degli Studi di -OMISSIS-, depositato nel presente giudizio n.r.g. 2369/2024 dal controinteressato in data 27.01.2025, con il quale l’Università di -OMISSIS- ha proceduto all’inquadramento del Prof. -OMISSIS- nel ruolo di Professore di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno nel GSD 12/GIUR-01 – Diritto privato (già SC 12/A1), SSD GIUR-01/A - Diritto privato (già SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal -OMISSIS- a seguito della procedura selettiva, indetta con D.R. -OMISSIS-impugnata con il ricorso introduttivo;
nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché ignoto, per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza – seduta del -OMISSIS- con la quale è stata proposta la chiamata del Prof. -OMISSIS-, risultato vincitore a seguito della procedura indetta con D.R.-OMISSIS-, nonché la Delibera del Consiglio di Amministrazione – seduta del -OMISSIS- con cui è stato deliberato di approvare la chiamata del Prof. -OMISSIS- nel ruolo di professore di prima fascia per il GSD 12/GIUR-01 – Diritto privato (già SC 12/A1), SSD GIUR-01/A - Diritto privato (già SSD IUS/01), entrambe richiamate nel D.R. n.-OMISSIS- e trasmesse a mezzo pec dall’Ateneo in data -OMISSIS- a seguito di rituale istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, del prof. -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale proposto del prof. -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2024 e depositato in data 23 dicembre 2024 la ricorrente principale ha rappresentato quanto segue.
La deducente prof.ssa-OMISSIS- ha partecipato alla procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 – diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 – diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, indetta dall’Università resistente con decreto rettorale n.-OMISSIS-.
La procedura era riservata ai candidati in possesso dei requisiti soggettivi indicati all’art. 2 del bando; la stessa procedura si è conclusa (per il settore/dipartimento di competenza) solo con il D.R. -OMISSIS-, all’esito di procedimento valutativo che ha visto coinvolte e nominate tre differenti commissioni di valutazione.
A seguito della emanazione del bando, con D.R. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata nominata, relativamente alla procedura in questione, la prima commissione esaminatrice composta dai commissari prof. -OMISSIS-(componente designato), prof. -OMISSIS-, prof. -OMISSIS-, prof. -OMISSIS-e prof. -OMISSIS-.
In seguito, con D.R. -OMISSIS-, il Rettore ha concesso proroga di due mesi per la definizione dei lavori della commissione, destinati a concludersi entro il 19 ottobre 2023; quindi, ha fatto seguito un ulteriore provvedimento di proroga del termine di conclusione dei lavori, fissato al 18 novembre-OMISSIS-.
All’esito delle predette proroghe, con successivo D.R. 3-OMISSIS-con la quale l’intera commissione ha rassegnato le dimissioni, decretava di “ accogliere le dimissioni della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di valutazione comparativa indetta con D.R. n.-OMISSIS- ”.
La predetta prima commissione valutatrice, successivamente dimessasi come detto, ha proceduto in sede di seconda riunione a stilare i criteri di valutazione dei candidati, giusto verbale n. -OMISSIS-.
A seguito delle dimissioni della detta prima commissione di valutazione, con successivo D.R. -OMISSIS-, il Rettore ha nominato una nuova commissione valutatrice, così composta: prof. -OMISSIS- (componente designato), prof. -OMISSIS-, prof.ssa -OMISSIS- prof.ssa -OMISSIS- e prof. -OMISSIS-.
La neocostituita commissione, riunitasi in prima seduta in data 8 marzo 2024, decideva di aggiornarsi in seconda seduta al 20 marzo 2024, al fine di determinare i criteri di valutazione dei candidati.
Già in sede di seconda riunione, sorgevano divergenze di vedute tra i commissari, in merito alla corretta individuazione dei criteri/parametri da stilare ai fini della valutazione dei partecipanti. Segnatamente, dalla lettura del verbale n. -OMISSIS- emerge che i commissari prof.ri -OMISSIS- reputavano corretti e “vincolanti” i criteri stabiliti dalla precedente commissione, chiarendo nel detto verbale di seconda riunione di “ aver ricevuto un plico contenente titoli e pubblicazioni dal Prof. -OMISSIS-, persona che si qualifica come candidato nella procedura ”; anche la prof.ssa -OMISSIS- dichiarava di aver ricevuto un plico.
Di opinione opposta risultavano, invece, le proff.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- che reputavano, ai fini della legittima prosecuzione del procedimento valutativo, necessaria - in sintesi - la “ pronuncia dell’Amministrazione in ordine all’alternativa […], tra il rinnovamento dei criteri da parte della Commissione o, diversamente, l’«annullamento dell’intera procedura”.
La (seconda) commissione, a maggioranza di 3/5 (con i voti favorevoli dei proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), decideva dunque di procedere alla valutazione dei candidati “sulla base degli standard qualitativi determinati dalla precedente Commissione, che condivide e reputa nel merito assolutamente legittimi […] riguardanti l’insieme delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dal DM MIUR 344 del 4 agosto 2011 ”.
Dunque, i commissari prof.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- rassegnavano le dimissioni (note prot.-OMISSIS-, in considerazione dei rilievi formulati in sede di verbale n. 2.
In seguito, con D.R. -OMISSIS-, il Rettore ha nominato i prof.ri -OMISSIS--OMISSIS- ed -OMISSIS-- in seno alla commissione, che risultava quindi così composta: prof.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-- e -OMISSIS-.
La commissione così nominata dal Rettore si è riunita in data 20 luglio 2024; nel corso della riunione, i “ proff.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, condividendoli ” hanno approvato “ i criteri prestabiliti dalla Commissione in data 9 aprile 2024 ”.
Da ultimo, con verbale n. 5 del -OMISSIS-, la commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati, stilando la seguente graduatoria: prof. -OMISSIS-, punti 88; prof. -OMISSIS-, punti 67,8; prof.ssa -OMISSIS-, punti 61,1; prof.ssa -OMISSIS-, punti 59,7; quindi, è stato individuato all’unanimità il prof. -OMISSIS- come candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni in questione.
La ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS-, dopo avere preso visione del verbale n. 2 confermativo ed approvativo dei criteri stilati dalla prima commissione, in considerazione della pendenza della procedura valutativa, ha inoltrato all’Università resistente richiesta di attivazione obbligata di soccorso istruttorio (allegando anche il curriculum vitae aggiornato), protocollata in data 3 ottobre 2024 e riscontrata negativamente dall’Ateneo in data 21 ottobre 2024.
Da ultimo, con D.R. n. -OMISSIS-, il Rettore ha approvato e accertato la regolarità formale degli atti della procedura in questione, dichiarando idoneo alla chiamata il prof. -OMISSIS-.
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente principale ha proposto le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS- chiedendo di rigettare il ricorso, la domanda cautelare e tutte le domande proposte.
3. Si è altresì costituita in giudizio l’Università degli Studi di -OMISSIS- che, con successiva memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. Con atto depositato in data 9 gennaio 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla proposta domanda cautelare, con contestuale richiesta di sollecita fissazione dell’udienza di merito.
5. Con (memoria difensiva di costituzione e) ricorso incidentale, notificato e depositato in data 10 gennaio 2025, il prof.-OMISSIS- ha, in primo luogo, contrastato i motivi di ricorso introduttivo del giudizio articolati e le domande avanzate dalla ricorrente principale e, in secondo luogo, ha proposto - in relazione alla domanda di rivalutazione del punteggio avanzata dalla ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS- - domanda di annullamento del verbale del -OMISSIS- della commissione giudicatrice della procedura valutativa (nominata con D.R. n. -OMISSIS-), in parte qua , ove, con riferimento all’ambito di valutazione “c) Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti punteggio massimo 400/10”, per la “ attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il candidato risulta essere relatore, seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti ”, la commissione ha attribuito, sui 13 punti disponibili (cfr. verbale approvazione criteri del 20 luglio 2024), sulla scorta della motivazione di seguito riportata, punti “ 1,7 si è calcolato il valore minimo per ogni categoria (“attività di tutoraggio”, “tutorato di diversi laureandi”, ”tutor di dottorandi”), data l’indicazione generica del candidato di avere svolto negli anni tali attività ”.
6. Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la ricorrente principale ha confermato (avendo già depositato, in data 9 gennaio 2025, istanza di cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari e di sollecita fissazione dell’udienza di merito) di rinunciare alla domanda cautelare per la fissazione di un merito a breve; le altre parti non si sono opposte.
Disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari è stata fissata la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 9 aprile 2025.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21 febbraio 2025 e depositato in data 25 febbraio 2025 la ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS- ha proposto le ulteriori domande in epigrafe.
8. Le parti hanno versato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e copioso corredo documentale.
9. All’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025, presenti i difensori delle parti, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene necessario operare una sintetica ricostruzione del thema DU , alla luce delle impugnazioni articolate dalle parti, ricorrente principale e ricorrente incidentale (in sintesi).
A) Ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla prof.ssa-OMISSIS-.
Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Irrazionalità, incongruenza e conseguente illegittimità dei criteri/standard valutativi adottati dalla Commissione; Preventiva conoscenza dei nominativi dei candidati e dei C.V./pubblicazioni dei concorrenti. Conseguente necessità di riedizione della procedura valutativa sulla base di criteri/parametri certi, imparziali e ragionevoli – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio .
La ricorrente principale, in sintesi, in considerazione di quanto rilevato nei verbali redatti dalla commissione, ha contestato i profili di criticità ed irrazionalità - afferenti l’individuazione/redazione dei criteri valutativi, nonché la preventiva conoscenza dei nominativi e delle pubblicazioni dei candidati - segnalati già nel verbale n. -OMISSIS-.
Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Erroneità dei punteggi attribuiti alla ricorrente all’esito della valutazione di titoli, pubblicazioni e C.V. – Mancata attivazione del soccorso istruttorio - Mancata evidenza del criterio/metodo di attribuzione dei punteggi. Erronea attribuzione dei punteggi conseguiti dai candidati - Irragionevolezza -– Ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento .
In via subordinata, la ricorrente principale - in sintesi - ha evidenziato i profili di irragionevolezza e conseguente illegittimità in merito al complessivo operato valutativo della commissione, causativo di pregiudizio diretto.
Infine, la ricorrente principale ha avanzato domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità degli atti e delle condotte contestate ed in ragione della elevata probabilità di successo in relazione alla procedura in questione.
B) Ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-.
Con unico articolato motivo sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà con altra parte dei provvedimenti. Mancata o errata valutazione della richiesta di soccorso istruttorio. Violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 6, comma 8, lett. b) del bando (-OMISSIS-).
Per il ricorrente incidentale, in sintesi, ove accolta la domanda (di rivalutazione del punteggio) della prof.ssa-OMISSIS- con conseguente attribuzione del punteggio preteso in tale ambito di valutazione (attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti), al medesimo ricorrente incidentale prof.-OMISSIS- deve essere riconosciuto e attribuito per il medesimo ambito di valutazione il punteggio di 7,6, in luogo di 1,7, con la conseguenza che il ricalcolo non avrebbe incidenza sulla graduatoria, nella quale il prof.-OMISSIS- - comunque - precederebbe la prof.ssa-OMISSIS- anche se a quest’ultima fosse attribuito il punteggio massimo di 13 punti previsto per tale ambito di valutazione (non accordato neanche al prof. -OMISSIS-), con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente principale.
C) Ricorso per motivi aggiunti proposto dalla prof.ssa-OMISSIS-.
Per la ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS-, in sintesi, il decreto rettorale n.-OMISSIS- di inquadramento del prof. -OMISSIS- nel ruolo di professore di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno nel GSD 12/GIUR-01 – Diritto privato (già SC 12/A1), SSD GIUR-01/A - Diritto privato (già SSD IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università resistente a decorrere, agli effetti giuridici ed economici, dal -OMISSIS- (nonché le delibere a monte) risulta illegittimo per tutte le censure di cui al ricorso introduttivo, essendosi proceduto alla nomina/inquadramento del prof. -OMISSIS- a professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di -OMISSIS- proprio a seguito della procedura indetta dall’Università con D.R.-OMISSIS-, conclusasi con D.R. n. -OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo.
La parte ricorrente principale ha ribadito i vizi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio:
- Irrazionalità, incongruenza e conseguente illegittimità dei criteri/standard valutativi adottati dalla Commissione; Preventiva conoscenza dei nominativi dei candidati e dei C.V./pubblicazioni dei concorrenti. Conseguente necessità di riedizione della procedura valutativa sulla base di criteri/parametri certi, imparziali e ragionevoli – Violazione dei principi di trasparenza e par condicio ;
- Erroneità dei punteggi attribuiti alla ricorrente all’esito della valutazione di titoli, pubblicazioni e C.V. – Mancata attivazione del soccorso istruttorio - Mancata evidenza del criterio/metodo di attribuzione dei punteggi. Erronea attribuzione dei punteggi conseguiti dai candidati - Irragionevolezza -– Ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria – Disparità di trattamento .
2. Si rivela fondato - e di portata assorbente: cfr. infra - il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio (richiamato e ribadito con il ricorso per motivi aggiunti) proposto dalla prof.ssa-OMISSIS-, per le ragioni in appresso specificate.
Sul punto appare opportuno precisare che l’esame del detto motivo si affranca dalla verifica della sussistenza della c.d. prova di resistenza, trattandosi di censura implicante l'annullamento e la successiva rinnovazione dell'intera procedura (invero, non sussiste in capo al ricorrente l'onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l'annullamento totale o parziale della procedura: cfr. T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 11 marzo 2024, n. 957).
Occorre ulteriormente evidenziare che il secondo motivo introdotto dalla ricorrente principale è stato espressamente articolato “ in via subordinata ” (per il caso di mancato accoglimento delle censure di cui al primo motivo, finalizzate al travolgimento dell’intera procedura).
2.1. La ricorrente principale, con il detto primo motivo, ha contestato che, come emerge dalla lettura dei verbali della procedura, la seconda commissione valutatrice, nonostante i profili di criticità/illegittimità segnalati da alcuni commissari, ha utilizzato ai fini della valutazione dei candidati criteri adottati dalla prima commissione (poi dimessasi), nonostante la piena conoscenza dei nominativi dei partecipanti e, addirittura, nonostante la ricezioni di plichi contenenti titoli e pubblicazioni (sicuramente il candidato prof.-OMISSIS-, collocatosi secondo in graduatoria, ha inviato ai commissari un plico con titoli e pubblicazioni).
Ed infatti, argomenta la ricorrente principale, non solo i commissari hanno dichiarato di aver ricevuto un plico contenente titoli e pubblicazioni di alcuni partecipanti e di conoscere apertamente i nominativi dei candidati, ma, sempre all’interno del predetto verbale n. 2 viene chiarito che, nella riunione del giorno 8 aprile 2024 (dunque prima di stilare i criteri valutativi) è stato proprio il presidente a trasmettere ai membri della commissione un “ link attraverso il quale è reperibile l’elenco dei candidati su carta intestata dell’Università di -OMISSIS- […] mettendo i commissari a conoscenza dell’elenco medesimo ”.
Dunque, osserva la ricorrente principale, la commissione ha proceduto a valutare i candidati adottando criteri nella piena conoscenza sia dei nominativi dei partecipanti sia (come nel caso del prof.-OMISSIS-) nella piena conoscenza di titoli e pubblicazioni, in aperto contrasto con i principi di trasparenza ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa.
Come si evince dal verbale n. -OMISSIS-, i criteri adottati dalla seconda commissione (riproduttivi di quelli adottati dalla prima) sono i medesimi assunti dall’ultima commissione nominata che ha proceduto, in seguito, alla valutazione dei partecipanti.
Inoltre, la ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS- ha contestato i profili di irragionevolezza dei criteri valutativi che si sono riversati nel giudizio complessivo.
2.2. L’Università degli Studi di -OMISSIS- resistente, il controinteressato prof. -OMISSIS- ed il ricorrente incidentale prof.-OMISSIS- hanno contrastato il sopra (sinteticamente) richiamato motivo di gravame.
2.3. Giova, a questo punto, precisare quanto segue in punto di fatto.
La (prima) commissione, nominata con D.R. n. -OMISSIS--, ha fissato i criteri di valutazione dei candidati nel verbale n. -OMISSIS-.
Emerge dagli atti di causa che quella commissione (la prima, per l’appunto) si dimise “in blocco” (dimissioni accolte con decreto rettorale prot. n. -OMISSIS-).
A seguito della nomina della nuova (seconda) commissione (D.R. n. 3-OMISSIS- per “ per predeterminare i criteri ” di valutazione dei candidati (cfr. il verbale n. 2, dei giorni 20 marzo, 8 e 9 aprile 2024).
Non è necessario ricostruire l’intero andamento della articolata e complessa discussione sul punto in questione - come riportato nel detto verbale n. 2 - ma, ai fini di interesse, è necessario evidenziare che - oltre ad una evidente “spaccatura” sulle decisioni da assumere in seno alla commissione (tanto che le prof.sse -OMISSIS- e -OMISSIS-, in minoranza, decideranno in seguito di dimettersi) - l’organo collegiale (a maggioranza, tre su cinque; maggioranza costituita dai proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) all’esito del dibattito decise che la valutazione sarebbe stata effettuata sulla base degli standard qualitativi determinati dalla precedente commissione.
Appare necessario precisare che prima di pervenire alla detta decisione i proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- avevano dichiarato di aver ricevuto un plico contenente titoli e pubblicazioni dal prof. -OMISSIS- (autoqualificatosi candidato nella stessa procedura); anche la prof.ssa -OMISSIS- ebbe a dichiarare nello stesso contesto di avere ricevuto un plico.
Orbene, proprio la conoscenza aliunde dei candidati da parte dei commissari proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- è stata dagli stessi ritenuta ostativa alla modifica dei criteri di valutazione stabiliti dalla prima commissione.
Inoltre, le commissarie prof.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- - come riportato sempre nel detto verbale n. 2 - ebbero a dichiarare che nella riunione dell’8 aprile 2024 il presidente aveva trasmesso ai membri della commissione un link attraverso il quale reperire l’elenco dei candidati su carta intestata dell’Università di -OMISSIS-, dunque mettendo i commissari a conoscenza dell’elenco medesimo.
Occorre infine osservare che i commissari proff.ri -OMISSIS-- e -OMISSIS--OMISSIS-, nominati componenti della commissione con D.R. n. -OMISSIS- (commissione composta anche dai proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), con verbale n.-OMISSIS-, nella loro condivisione, ebbero ad approvare “ i criteri prestabiliti dalla Commissione in data 9 aprile 2024 ”.
2.4. Premesso quanto sopra, giova osservare che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad “ evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni ”. La necessità di rispettare la scansione procedimentale ora delineata, che si esprime nella priorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha infatti affermato che il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali “ deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti ”; invero, in casi in cui i commissari possano acquisire aliunde conoscenza dei nominativi dei candidati, “ c’è il rischio che la serenità dei Commissari stessi venga inficiata non solo nell’attività di fissazione dei criteri, ma anche in quella della loro concreta applicazione, poiché essi non godrebbero dell’imparzialità valutativa che la funzione impone loro ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
In estrema sintesi, è ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione deve (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 marzo 2022, n. 2609).
2.5. Ciò chiarito, nel caso in esame la legittimità delle operazioni concorsuali (e la successiva attività provvedimentale) è inficiata dalla concreta conoscenza dei nominativi dei candidati da parte dei componenti della “seconda” commissione (tre dei quali - i proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- - hanno continuato a costituire la commissione integrata con D.R. n. -OMISSIS-), conoscenza intervenuta ben prima che detta “seconda” commissione decidesse di fare propri e ribadire i criteri di valutazione fissati dalla “prima” commissione (cfr. supra il verbale n. 2).
Orbene, la scelta di fare propri e ribadire i criteri di valutazione (fissati dalla “prima” commissione) da parte della “seconda commissione” - decisione assunta all’esito di una approfondito e contrastato dibattito interno, con netta divaricazione di posizioni fra maggioranza e minoranza dell’organo collegiale - è, appunto, viziata dalla concreta conoscenza dei nominativi dei candidati, ciò che ha in concreto pregiudicato la possibilità agire in totale imparzialità e senza sospetti di eventuali decisioni volte ad avvantaggiare o svantaggiare un certo o altro candidato.
Più precisamente, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni commissione può, in astratto, determinare propri criteri di valutazione, onde il regolamento ed il bando del concorso glielo consentano; tuttavia, siffatta eventualità è in concreto preclusa quando vengano in rilievo esigenze di trasparenza e di par condicio tra i concorrenti pregiudicate dalle circostanze del caso, come nell’occasione, allorché i nominativi dei candidati siano già noti.
Pertanto, qualora, come nella circostanza, dopo la fissazione dei criteri da parte della prima commissione siano conosciuti - come nel caso in esame - i candidati, la soluzione che si impone è la ripetizione della procedura concorsuale, ovvero la sostituzione dell’intera commissione con componenti ignari dei nominativi dei candidati, ai quali attribuire la competenza, immune dalla previa conoscenza dei partecipanti alla procedura, della fissazione (ovvero, laddove in precedenza già stabiliti, della eventuale conferma) dei criteri di valutazione.
Appare fallace l’argomentazione difensiva del ricorrente incidentale prof.-OMISSIS- e del controinteressato prof. -OMISSIS-, secondo cui la seconda commissione ha correttamente ritenuto di non poter modificare i criteri fissati dalla prima commissione, al fine di garantire la legittimità della procedura (essendo i detti criteri immodificabili proprio perché si conoscevano i nominativi dei candidati); ed invero, tale argomentazione difensiva sposta erroneamente i termini della questione di diritto, tralasciando di prendere in esame l’evidente circostanza che ciò che rileva è che la commissione, qualunque essa sia, non deve essere a conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione (o della conferma, come nel caso di specie) dei criteri di valutazione.
Diversamente, si assume una decisione viziata dalla concreta conoscenza dei nominativi dei candidati che i componenti della seconda commissione (confluiti in ragione di 3/5 nella commissione integrata con D.R. n. -OMISSIS-) avevano (sì da poter suscitare sospetti di decisioni volte ad avvantaggiare o svantaggiare i partecipanti alla procedura).
Sul punto - mutatis mutandis - è possibile richiamare la costante giurisprudenza formatasi nella diversa ipotesi di annullamento della nomina della commissione, ma con enunciazione di un principio di diritto valevole anche per la fattispecie in esame: “[…] qualora, come nella circostanza, i criteri elaborati dalla Commissione di prima nomina siano pubblicati insieme ai nominativi dei candidati, l’unica conseguenza dell’annullamento dell’atto di nomina dei commissari è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale […] ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).
Occorre sul punto solo precisare, infine, che l’argomentazione difensiva del ricorrente incidentale, secondo cui la ricorrente principale avrebbe equivocato e per certi versi travisato il senso della disputa che si era aperta tra i membri della seconda commissione, oltre ad essere infondata (perché a pag. 2 del verbale n. 2 le commissarie prof.sse -OMISSIS- e -OMISSIS- richiamarono espressamente la giurisprudenza secondo cui «qualora (…) i criteri elaborati dalla Commissione di prima nomina siano pubblicati insieme ai nominativi dei candidati, l’unica conseguenza (…) è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale con pubblicazione di nuovo bando aperto anche a coloro i quali abbiano nelle more acquisito i richiesti requisiti di partecipazione, non potendosi imporre ad una Commissione di nuova nomina l’applicazione di criteri determinati da una precedente, a pena di violare l'autonomia e la discrezionalità tecnica dell'Università» ) appare inconferente, rilevando solo - ai fini dell’esame delle domande di annullamento proposte - la deduzione del vizio (nella fattispecie in esame, per l’appunto, l’adozione - rectius : conferma - da parte dell’organo collegiale di criteri valutativi nella piena conoscenza dei nominativi dei candidati e, in alcuni casi dei titoli e delle pubblicazioni degli stessi, in contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità: cfr., in particolare, pag. 16 del ricorso introduttivo del giudizio).
2.6. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente principale prof.ssa-OMISSIS- deve invece essere respinta atteso che l’accoglimento delle domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti, ut supra , pone rimedio al vulnus per la posizione giuridica di interesse legittimo che è derivato dall'illegittimo esercizio del potere; tale vulnus - afferendo, a tutta evidenza, ad una situazione dinamica di possibilità di conseguimento di una utilitas - non può che ricevere riparazione (come nel caso in questione) se non per il tramite di una tutela di tipo ripristinatorio che consente il riesercizio del potere amministrativo e quindi il ristabilirsi della possibilità di acquisizione dell'utilità finale. La reintegrazione della posizione soggettiva compromessa dall’operato illegittimo dell’Amministrazione viene assicurata, quindi, attraverso la demolizione degli atti impugnati, con conseguente necessità di un nuovo esercizio del potere da parte della stessa.
Ed invero, qualora l’annullamento di un provvedimento amministrativo non escluda ma consenta il riesercizio del potere amministrativo, la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata che all’esito della nuova manifestazione di detto potere, non potendo essere accolta ove persistano in capo all’amministrazione significativi spazi di discrezionalità; infatti, mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine al medesimo oggetto dell’atto annullato, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4279).
3. Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-: ed invero, la fondatezza del sopra esaminato motivo di gravame comporta il travolgimento dell’intera procedura ed inoltre, non venendo esaminata la domanda di rivalutazione del punteggio proposta dalla ricorrente principale, quella del ricorrente incidentale si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. In conclusione, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, meritano di essere accolte, nei sensi e nei termini sopra specificati, le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati con gli stessi mezzi, nei limiti e nei sensi delineati in motivazione; deve invece essere respinta la domanda risarcitoria proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Infine, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra l’Università resistente e la parte ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo; la natura degli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del giudizio, sul ricorso incidentale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie nei sensi e nei termini in motivazione le domande di annullamento proposte con il ricorso introduttivo del giudizio e con il ricorso per motivi aggiunti avanzati dalla prof.ssa-OMISSIS-, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con gli stessi mezzi, nei limiti delineati in motivazione;
- respinge la domanda risarcitoria proposta dalla prof.ssa-OMISSIS- con il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente principale che liquida in Euro 3.000,00 (€ tremila/00), oltre accessori di legge; compensa le spese di lite nei rapporti fra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private e di tutte le persone menzionate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.