TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1568/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1568/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1
E DA nato il [...] a [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA, come da procura allegata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- Il figli è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio
(istruzione, educazione, salute ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo;
Il figlio avrà residenza e collocazione principale presso la madre, nell'appartamento sito in Cherasco – Frazione
Roreto, Viale Rimembranza n. 9, in cui la stessa è in procinto di trasferirsi unitamente al minore, in pieno accordo con il padre che ove necessario si impegna a sottoscrivere eventuali documenti richiesti dagli Uffici Comunali;
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere con tempestività a dare comunicazione all'altro genitore in caso di ulteriori cambi dell'indirizzo di residenza;
Il padre potrà vedere il bambino con ampiezza e comunque secondo il seguente piano di visite:
Regime ordinario:
Fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il figlio a scuola;
ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, lo accompagnerà presso la madre alle ore 8.00;
Nel corso della settimana in cui il bambino non ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé tre pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Nel corso della settimana in cui il bambino ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, il padre provvederà ad accompagnarlo presso la madre alle ore 8.00;
Si precisa che i giorni indicati per le visite infrasettimanali del figlio presso il padre possono variare in quanto uno degli stessi dovrà necessariamente coincidere con il giorno in cui il padre è libero dal lavoro, giorno che varia di settimana in settimana e che egli provvederà tempestivamente a comunicare alla madre;
Vacanze natalizie:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, compreso il pernottamento con impegno del padre a riaccompagnare il figlio presso la madre il giorno successivo entro le ore 11.00;
Vacanze Pasquali:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 21;
Vacanze estive:
trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive in periodo Per_2 da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno, precisando che il figlio passerà il giorno di
Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Nel corso dell'anno è facoltà di entrambi i genitori trascorrere un'ulteriore settimana (o frazione di settimana) di vacanza con il figlioletto, dandone preavviso all'altro genitore con anticipo di almeno venti giorni;
Contributo al mantenimento del figlio
Le parti concordano a carico del padre SI il versamento dell'importo mensile di Parte_1
€. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre SI.r a mezzo di bonifico Persona_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito in via esclusiva e per intero dalla madre SI.ra , che Per_2 Persona_1 avrà facoltà di presentare la relativa domanda e ricevere il totale versamento mensile;
Ulteriori pattuizioni relative a spese per il figlio:
La retta della scuola materna privata Sant'Antonino sita in Bra frequentata dal figlio sarà a totale carico del padre;
Nell'eventuale caso in cui in futuro si opti per l'iscrizione del figlio ad una scuola primaria privata, la relativa retta sarà a carico del padre;
In caso di necessità di ricorrere all'ausilio di una babysitter il compenso per la stessa sarà a totale carico del padre;
Le parti danno atto che attualmente i costi della mensa sono compresi nella retta della scuola materna privata Sant'Antonino; per i successivi corsi di studi sin d'ora si precisa che eventuali costi per la mensa saranno suddivisi al 50% fra i genitori;
Le parti concordano che le spese di abbigliamento per il figlio in occasione del rinnovo del corredo per il cambio di stagione in primavera ed autunno saranno suddivise al 50% tra i genitori;
In caso di ulteriori spese straordinarie necessarie per il figlio minore, mediche, scolastiche o di altro genere, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, in conformità alle previsioni di cui al
Protocollo del Tribunale di Asti;
Le parti sin d'ora concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minor ” Persona_2
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
---
Con ricorso depositato il 15/05/2025, i sig.ri e Persona_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del minore (nato ad [...] il [...]) e Persona_2 regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il PM formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che Persona_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio (istruzione, educazione, salute ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo;
2. Il figlio avrà residenza e collocazione principale presso la madre, nell'appartamento sito in
Cherasco – Frazione Roreto, Viale Rimembranza n. 9, in cui la stessa è in procinto di trasferirsi unitamente al minore, in pieno accordo con il padre che ove necessario si impegna a sottoscrivere eventuali documenti richiesti dagli Uffici Comunali;
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere con tempestività a dare comunicazione all'altro genitore in caso di ulteriori cambi dell'indirizzo di residenza;
3. Il padre potrà vedere il bambino con ampiezza e comunque secondo il seguente piano di visite:
Regime ordinario:
Fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il figlio a scuola;
ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, lo accompagnerà presso la madre alle ore 8.00;
Nel corso della settimana in cui il bambino non ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé tre pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Lunedì,
Mercoledì, Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Nel corso della settimana in cui il bambino ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, il padre provvederà ad accompagnarlo presso la madre alle ore 8.00;
Si precisa che i giorni indicati per le visite infrasettimanali del figlio presso il padre possono variare in quanto uno degli stessi dovrà necessariamente coincidere con il giorno in cui il padre è libero dal lavoro, giorno che varia di settimana in settimana e che egli provvederà tempestivamente a comunicare alla madre;
Vacanze natalizie:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, compreso il pernottamento con impegno del padre a riaccompagnare il figlio presso la madre il giorno successivo entro le ore 11.00;
Vacanze Pasquali: Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 21;
Vacanze estive:
trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive in Per_2 periodo da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno, precisando che il figlio passerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Nel corso dell'anno è facoltà di entrambi i genitori trascorrere un'ulteriore settimana (o frazione di settimana) di vacanza con il figlioletto, dandone preavviso all'altro genitore con anticipo di almeno venti giorni;
4. Contributo al mantenimento del figlio
Le parti concordano a carico del padre, SI. il versamento dell'importo Parte_1 mensile di €. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre SI.ra
[...]
, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito in Per_2 via esclusiva e per intero dalla madre SI.ra , che avrà facoltà di presentare Persona_1 la relativa domanda e ricevere il totale versamento mensile;
5. Ulteriori pattuizioni relative a spese per il figlio:
La retta della scuola materna privata Sant'Antonino sita in Bra frequentata dal figlio sarà a totale carico del padre;
Nell'eventuale caso in cui in futuro si opti per l'iscrizione del figlio ad una scuola primaria privata, la relativa retta sarà a carico del padre;
In caso di necessità di ricorrere all'ausilio di una babysitter il compenso per la stessa sarà a totale carico del padre;
Le parti danno atto che attualmente i costi della mensa sono compresi nella retta della scuola materna privata Sant'Antonino; per i successivi corsi di studi sin d'ora si precisa che eventuali costi per la mensa saranno suddivisi al 50% fra i genitori;
Le parti concordano che le spese di abbigliamento per il figlio in occasione del rinnovo del corredo per il cambio di stagione in primavera ed autunno saranno suddivise al 50% tra i genitori;
In caso di ulteriori spese straordinarie necessarie per il figlio minore, mediche, scolastiche o di altro genere, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, in conformità alle previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Asti;
6. Le parti sin d'ora concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore Persona_2
Nulla sulle spese. Così deciso in Asti, in data 26 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1568/2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] a [...] Persona_1
E DA nato il [...] a [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PESSIONE FULVIA MARGHERITA, come da procura allegata;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- Il figli è affidato congiuntamente ad entrambi Persona_2
i genitori, che limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio
(istruzione, educazione, salute ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo;
Il figlio avrà residenza e collocazione principale presso la madre, nell'appartamento sito in Cherasco – Frazione
Roreto, Viale Rimembranza n. 9, in cui la stessa è in procinto di trasferirsi unitamente al minore, in pieno accordo con il padre che ove necessario si impegna a sottoscrivere eventuali documenti richiesti dagli Uffici Comunali;
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere con tempestività a dare comunicazione all'altro genitore in caso di ulteriori cambi dell'indirizzo di residenza;
Il padre potrà vedere il bambino con ampiezza e comunque secondo il seguente piano di visite:
Regime ordinario:
Fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il figlio a scuola;
ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, lo accompagnerà presso la madre alle ore 8.00;
Nel corso della settimana in cui il bambino non ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé tre pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Nel corso della settimana in cui il bambino ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, il padre provvederà ad accompagnarlo presso la madre alle ore 8.00;
Si precisa che i giorni indicati per le visite infrasettimanali del figlio presso il padre possono variare in quanto uno degli stessi dovrà necessariamente coincidere con il giorno in cui il padre è libero dal lavoro, giorno che varia di settimana in settimana e che egli provvederà tempestivamente a comunicare alla madre;
Vacanze natalizie:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, compreso il pernottamento con impegno del padre a riaccompagnare il figlio presso la madre il giorno successivo entro le ore 11.00;
Vacanze Pasquali:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 21;
Vacanze estive:
trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive in periodo Per_2 da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno, precisando che il figlio passerà il giorno di
Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Nel corso dell'anno è facoltà di entrambi i genitori trascorrere un'ulteriore settimana (o frazione di settimana) di vacanza con il figlioletto, dandone preavviso all'altro genitore con anticipo di almeno venti giorni;
Contributo al mantenimento del figlio
Le parti concordano a carico del padre SI il versamento dell'importo mensile di Parte_1
€. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre SI.r a mezzo di bonifico Persona_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito in via esclusiva e per intero dalla madre SI.ra , che Per_2 Persona_1 avrà facoltà di presentare la relativa domanda e ricevere il totale versamento mensile;
Ulteriori pattuizioni relative a spese per il figlio:
La retta della scuola materna privata Sant'Antonino sita in Bra frequentata dal figlio sarà a totale carico del padre;
Nell'eventuale caso in cui in futuro si opti per l'iscrizione del figlio ad una scuola primaria privata, la relativa retta sarà a carico del padre;
In caso di necessità di ricorrere all'ausilio di una babysitter il compenso per la stessa sarà a totale carico del padre;
Le parti danno atto che attualmente i costi della mensa sono compresi nella retta della scuola materna privata Sant'Antonino; per i successivi corsi di studi sin d'ora si precisa che eventuali costi per la mensa saranno suddivisi al 50% fra i genitori;
Le parti concordano che le spese di abbigliamento per il figlio in occasione del rinnovo del corredo per il cambio di stagione in primavera ed autunno saranno suddivise al 50% tra i genitori;
In caso di ulteriori spese straordinarie necessarie per il figlio minore, mediche, scolastiche o di altro genere, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, in conformità alle previsioni di cui al
Protocollo del Tribunale di Asti;
Le parti sin d'ora concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minor ” Persona_2
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
---
Con ricorso depositato il 15/05/2025, i sig.ri e Persona_1 Parte_1 chiedevano a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario del minore (nato ad [...] il [...]) e Persona_2 regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Fissata udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti confermavano il ricorso, il PM formulava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse del minore e non contrarie all'ordine pubblico.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1. Il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che Persona_2 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggior interesse per il figlio (istruzione, educazione, salute ecc.) dovranno essere assunte di comune accordo;
2. Il figlio avrà residenza e collocazione principale presso la madre, nell'appartamento sito in
Cherasco – Frazione Roreto, Viale Rimembranza n. 9, in cui la stessa è in procinto di trasferirsi unitamente al minore, in pieno accordo con il padre che ove necessario si impegna a sottoscrivere eventuali documenti richiesti dagli Uffici Comunali;
Entrambi i genitori si impegnano a provvedere con tempestività a dare comunicazione all'altro genitore in caso di ulteriori cambi dell'indirizzo di residenza;
3. Il padre potrà vedere il bambino con ampiezza e comunque secondo il seguente piano di visite:
Regime ordinario:
Fine settimana alternati dal sabato mattina sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il figlio a scuola;
ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, lo accompagnerà presso la madre alle ore 8.00;
Nel corso della settimana in cui il bambino non ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé tre pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Lunedì,
Mercoledì, Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Nel corso della settimana in cui il bambino ha trascorso il fine settimana con il padre, questi lo terrà con sé due pomeriggi indicativamente individuati nei giorni di Martedì e Giovedì dall'uscita da scuola sino al mattino successivo provvedendo ad accompagnarlo a scuola;
Ove per qualsiasi motivo il bambino non debba recarsi a scuola, il padre provvederà ad accompagnarlo presso la madre alle ore 8.00;
Si precisa che i giorni indicati per le visite infrasettimanali del figlio presso il padre possono variare in quanto uno degli stessi dovrà necessariamente coincidere con il giorno in cui il padre è libero dal lavoro, giorno che varia di settimana in settimana e che egli provvederà tempestivamente a comunicare alla madre;
Vacanze natalizie:
Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Natale o quello di Capodanno ad anni alterni, compreso il pernottamento con impegno del padre a riaccompagnare il figlio presso la madre il giorno successivo entro le ore 11.00;
Vacanze Pasquali: Il bambino trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 21;
Vacanze estive:
trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive in Per_2 periodo da comunicare entro il 31 Maggio di ogni anno, precisando che il figlio passerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
Nel corso dell'anno è facoltà di entrambi i genitori trascorrere un'ulteriore settimana (o frazione di settimana) di vacanza con il figlioletto, dandone preavviso all'altro genitore con anticipo di almeno venti giorni;
4. Contributo al mantenimento del figlio
Le parti concordano a carico del padre, SI. il versamento dell'importo Parte_1 mensile di €. 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere alla madre SI.ra
[...]
, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
Le parti concordano inoltre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito in Per_2 via esclusiva e per intero dalla madre SI.ra , che avrà facoltà di presentare Persona_1 la relativa domanda e ricevere il totale versamento mensile;
5. Ulteriori pattuizioni relative a spese per il figlio:
La retta della scuola materna privata Sant'Antonino sita in Bra frequentata dal figlio sarà a totale carico del padre;
Nell'eventuale caso in cui in futuro si opti per l'iscrizione del figlio ad una scuola primaria privata, la relativa retta sarà a carico del padre;
In caso di necessità di ricorrere all'ausilio di una babysitter il compenso per la stessa sarà a totale carico del padre;
Le parti danno atto che attualmente i costi della mensa sono compresi nella retta della scuola materna privata Sant'Antonino; per i successivi corsi di studi sin d'ora si precisa che eventuali costi per la mensa saranno suddivisi al 50% fra i genitori;
Le parti concordano che le spese di abbigliamento per il figlio in occasione del rinnovo del corredo per il cambio di stagione in primavera ed autunno saranno suddivise al 50% tra i genitori;
In caso di ulteriori spese straordinarie necessarie per il figlio minore, mediche, scolastiche o di altro genere, le stesse saranno suddivise al 50% tra i genitori, in conformità alle previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Asti;
6. Le parti sin d'ora concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minore Persona_2
Nulla sulle spese. Così deciso in Asti, in data 26 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli