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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2142/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(CF: , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANGINI FEDERICO;
-ricorrente-
E
(CF: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MANGINI FEDERICO;
-ricorrente-
Parere del Pubblico Ministero in data 17.10.2025;
Condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale di AN IA omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
DIMORA DEI CONIUGI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig.ra risiederà con la figlia presso l'abitazione condotta in locazione mediante regolare CP_1
contratto in Spagna: calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante) España condotto in locazione (doc. n.3)
Controparte_2
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali 4. La minore sarà allocata presso la dimora materna in calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante)
España condotto in locazione, e il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà su semplice preventivo accordo con la sig.ra CP_1
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti Pt_1 CP_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le parti convengono che eventuali assegni famigliari potranno essere trattenuti interamente dalla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (spese tutte giustificate da documentazione fiscale); 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso valgono e vengono espressamente approvate tra le parti le indicazioni fornite dal
Tribunale di Alessandria sul punto meglio enucleate nel Protocollo per la suddivisione delle spese nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E RESIDUALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti sicché le medesime dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di sostentamento economico.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 06.10.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che hanno contratto matrimonio civile ad
Acqui Terme, il 13.02.2021; che, dalla loro unione, è nata la figlia (22.01.2013). Per_2
2. Le parti, essendo venuta meno l'affectio maritalis ed essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente e proporre altresì in questa sede domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ad Acqui Terme, il 13.02.2021 (“n.1, P. 1, anno 2017”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: ““l'Ill.mo Tribunale di
AN IA omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
DIMORA DEI CONIUGI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig.ra risiederà con la figlia presso l'abitazione condotta in locazione mediante regolare CP_1
contratto in Spagna: calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante) España condotto in locazione (doc. n.3)
Controparte_2
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali 4. La minore sarà allocata presso la dimora materna in calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante)
España condotto in locazione, e il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà su semplice preventivo accordo con la sig.ra CP_1
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti Pt_1 CP_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le parti convengono che eventuali assegni famigliari potranno essere trattenuti interamente dalla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (spese tutte giustificate da documentazione fiscale);
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso valgono e vengono espressamente approvate tra le parti le indicazioni fornite dal
Tribunale di Alessandria sul punto meglio enucleate nel Protocollo per la suddivisione delle spese nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E RESIDUALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti sicché le medesime dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di sostentamento economico.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
-spese al definitivo.
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 9 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice dott. Margherita Pastorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2142/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(CF: , nato il [...] a [...]_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MANGINI FEDERICO;
-ricorrente-
E
(CF: ), nata il [...] a [...]_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. MANGINI FEDERICO;
-ricorrente-
Parere del Pubblico Ministero in data 17.10.2025;
Condizioni congiunte: “l'Ill.mo Tribunale di AN IA omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti C O N D I Z I O N I
DIMORA DEI CONIUGI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig.ra risiederà con la figlia presso l'abitazione condotta in locazione mediante regolare CP_1
contratto in Spagna: calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante) España condotto in locazione (doc. n.3)
Controparte_2
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali 4. La minore sarà allocata presso la dimora materna in calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante)
España condotto in locazione, e il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà su semplice preventivo accordo con la sig.ra CP_1
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti Pt_1 CP_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le parti convengono che eventuali assegni famigliari potranno essere trattenuti interamente dalla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (spese tutte giustificate da documentazione fiscale); 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso valgono e vengono espressamente approvate tra le parti le indicazioni fornite dal
Tribunale di Alessandria sul punto meglio enucleate nel Protocollo per la suddivisione delle spese nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E RESIDUALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti sicché le medesime dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di sostentamento economico.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 06.10.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che hanno contratto matrimonio civile ad
Acqui Terme, il 13.02.2021; che, dalla loro unione, è nata la figlia (22.01.2013). Per_2
2. Le parti, essendo venuta meno l'affectio maritalis ed essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, pervenivano alla decisione di separarsi consensualmente e proporre altresì in questa sede domanda di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio ad Acqui Terme, il 13.02.2021 (“n.1, P. 1, anno 2017”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: ““l'Ill.mo Tribunale di
AN IA omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
DIMORA DEI CONIUGI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La sig.ra risiederà con la figlia presso l'abitazione condotta in locazione mediante regolare CP_1
contratto in Spagna: calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante) España condotto in locazione (doc. n.3)
Controparte_2
3. La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali 4. La minore sarà allocata presso la dimora materna in calle Alemania 8 piso 1. Alfaz del Pi Código postal 03580 (Alicante)
España condotto in locazione, e il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà su semplice preventivo accordo con la sig.ra CP_1
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti Pt_1 CP_1 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le parti convengono che eventuali assegni famigliari potranno essere trattenuti interamente dalla sig.ra CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (spese tutte giustificate da documentazione fiscale);
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
In ogni caso valgono e vengono espressamente approvate tra le parti le indicazioni fornite dal
Tribunale di Alessandria sul punto meglio enucleate nel Protocollo per la suddivisione delle spese nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E RESIDUALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti sicché le medesime dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di sostentamento economico.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.”
-spese al definitivo.
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, lì 9 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.