TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3914 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3887/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Washington, 98, presso lo studio dell'Avv. Francesco Musacchio, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
opponente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto opposto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare la non dovutezza ovvero l'inesistenza e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione n° OI – 001762287.
2) con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in via telematica in data 27 marzo 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
. CP_1
Rilevava la ricorrente che l'11 marzo 2025 le era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001762287, per la sanzione amministrativa di € 3.720,42, nonostante la sanzione fosse stata già pagata dalla società coobbligata Twebbo s.r.l., della quale era rappresentante legale. Parte_1
La società aveva eseguito il pagamento con tre distinti versamenti:
– € 1.437,32 il 15/10/2019
– € 1.436,98 il 15/10/2019
– € 718,49 il 15/10/2019. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 sulla base dell'annullamento in autotutela della ordinanza-ingiunzione opposta.
All'udienza del 23 settembre 2025, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nella specie, l'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI – 001762287 è stata oggetto dell'annullamento in via di autotutela da parte dell' convenuto, CP_1 come dimostrato dal documento n. 1 prodotto da , per cui non sussiste alcun CP_1 ulteriore interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito.
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale (il pagamento già effettuato da parte della coobbligata in via solidale) e, tenuto conto del valore della controversia,
2 della fattiva e leale collaborazione dell' e dei parametri di cui al DM 55/2014, CP_1 vengono liquidate (compensate per la metà) in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Francesco Musacchio, antistatario, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Milano, Via Parte_1
Washington, 98, presso lo studio dell'Avv. Francesco Musacchio, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
opponente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto opposto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) dichiarare la non dovutezza ovvero l'inesistenza e/o nullità dell'ordinanza ingiunzione n° OI – 001762287.
2) con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.
PER IL CONVENUTO : CP_1 dichiarare cessata la materia del contendere. Spese integralmente compensate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in via telematica in data 27 marzo 2025,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
. CP_1
Rilevava la ricorrente che l'11 marzo 2025 le era stata notificata l'ordinanza ingiunzione n. OI - 001762287, per la sanzione amministrativa di € 3.720,42, nonostante la sanzione fosse stata già pagata dalla società coobbligata Twebbo s.r.l., della quale era rappresentante legale. Parte_1
La società aveva eseguito il pagamento con tre distinti versamenti:
– € 1.437,32 il 15/10/2019
– € 1.436,98 il 15/10/2019
– € 718,49 il 15/10/2019. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. L' , costituitasi, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_1 sulla base dell'annullamento in autotutela della ordinanza-ingiunzione opposta.
All'udienza del 23 settembre 2025, pertanto, la causa veniva discussa e posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata cessata la materia del contendere. Come è noto, la cessazione della materia del contendere è istituto di matrice giurisprudenziale, costituente il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, così da rendere superflua una decisione sulla domanda originariamente proposta. Essa può essere dichiarata dal giudice, ricorrendone i presupposti, pur in difetto di una istanza o di un accordo delle parti. Il contrasto sulle spese di lite, in caso di cessazione della materia del contendere, deve risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale (fra le ultime pronunzie in argomento: Cass., sez. VI, 17 gennaio 2020, n. 1005; sul principio di causalità: Cass. civ., sez. III, sent., n. 7625/2010).
2. Nella specie, l'ordinanza-ingiunzione opposta n. OI – 001762287 è stata oggetto dell'annullamento in via di autotutela da parte dell' convenuto, CP_1 come dimostrato dal documento n. 1 prodotto da , per cui non sussiste alcun CP_1 ulteriore interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito.
3. Le spese seguono la soccombenza virtuale (il pagamento già effettuato da parte della coobbligata in via solidale) e, tenuto conto del valore della controversia,
2 della fattiva e leale collaborazione dell' e dei parametri di cui al DM 55/2014, CP_1 vengono liquidate (compensate per la metà) in € 500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Francesco Musacchio, antistatario, liquidate in complessivi € 500,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 23 settembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
3