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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.306/2020 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di TO Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “trasferimento del lavoratore_dimissioni per giusta causa”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella controversia individuale di lavoro in grado di appello tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Parte_1
Marco De Feo e Fiorella Dariol Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Federico Guglielmo Lella CP_1
Appellato e appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2020 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 19
[...] febbraio 2020 dal Giudice del Lavoro di TO, che in accoglimento del ricorso promosso da nei confronti del predetto Istituto bancario, così disponeva: CP_1
“ll Tribunale di TO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto, con atto depositato il 25.10.2017, da nei confronti di CP_1 [...]
così provvede: accoglie la Controparte_2 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare in favore del ricorrente le somme di euro Controparte_2
3.802,89 e di euro 49.145,04 per i titoli specificati in motivazione, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna, altresì, società Parte_1 cooperativa per azioni, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 3.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge”.
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Il fatto
Con il ricorso di primo grado esponeva: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della Banca convenuta dal 3.10.1988 al 16.5.2017 con inquadramento, da ultimo, nel profilo di "quadro direttivo di 1^ livello"; di essere stato trasferito, con comunicazione dell'8.3.2017, dall'agenzia 5 di TO (ove aveva ricoperto il ruolo di geştore privati, occupandosi di promozione e consulenza 'finanziaria e di gestione del portafoglio degli investitori privati) alla filiale di LA (ove era stato, invece, adibito a mansioni di addetto all'accoglienza clienti, all'apertura di conti correnti, al rilascio di bancomat); deducendo di aver rassegnato le proprie dimissioni in presenza di una giusta causa, in conseguenza dell'illegittimità del trasferimento operato (assertivamente disposto in' violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art 88, co. 1, del CCNL di settore,nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede contrattuale) ed in conseguenza del demansionamento subito, chiedeva al giudice del lavoro adito di: "1) previo accertamento dell'illegittimità del trasferimento e del demansionamento adottati nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare che questi ha receduto per giusta causa dal rapporto di lavoro intercorso dal 3.10.1988 al 16.05.2017 tra sé e la Controparte_3
";
[...]
2) per l'effetto, ai sensi di legge ed anche alla luce del CCNL di, settore applicato al rapporto, condannare la ... in persona del..... al pagamento in favore del ricorrente delle somme a lui Pt_1 dovute per le causali tutte di cui al. presente atto è, quindi, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.802,89 in quanto illegittimamente trattenuta dal dațore di lavoro nell'ultima busta paga (giugno 2017) a titolo di indennità di mancato preavviso;
nonché condannare parte resistente al pagamento, ịn favore del ricorrente della somma di € 49.145,04 a titolo di indennità ex comb. disp.artt. 2119 e 2118 c.c. per le ragioni tutte di cui al preșente atto, ovvero condannarla al pagamento di quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto in ogni caso oltre rivalutazione е interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge...". Il Giudice, istruita la causa, decideva come da infrascritto dispositivo.
---§§ooo§§---
1.Con primo motivo si appello la banca appellante deduce ”Erroneità della sentenza sotto il profilo del tresferimento asseritamente “adottato in violazione dell'art. 88 CCNL di settore e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale per la presenza di n. 2 gestori a LA che mal si concilia con le ragioni poste a fondamento del trasferimento del ”. CP_1
La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Questa la regola generale, che con riferimento allo specifico rapporto di lavoro che vinee in rilievo, integrata dalla previsione di cui all'art. 88 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, statuisce: "l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato". Fondamentale e prodromico è dunque che l'impresa debba accuratamente vagliare le proprie esigenze tecniche, produttive ed organizzative. Correttamente, e conformemente ai suddetti principi, il Giudice di prime cure rileva che “il controllo giurisdizionale delle comprovate 'ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimențo del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia' corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa; altresi, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situażione esistente nella sede di provenieňza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni
(cfr., sull'onere della prova, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984; Cass. 11 novembre 1998 n. 11400; Cassazione civile, sez. lav., 17705/2010, n. 11984”. Nel caso in esame (trasferimento da TO 5 (ove aveva ricoperto il ruolo di geştore privati, occupandosi di promozione e consulenza 'finanziaria e di gestione del portafoglio degli investitori privati), alla filiale di LA (ove era stato, invece, adibito a mansioni di addetto all'accoglienza clienti, all'apertura di conti correnti, al rilascio di bancomat) a LA, con mutamento delle mansioni da quadro direttivo di 1^ livello, emerge dagli atti che con nota del 27.3.2017 la Pt_1 appellante aveva , specificato le ragioni del trasferimento del , nei seguenti termini: "... le CP_1 esigenze alla base della Sua assegnazione presso l'Agenzia di AN rişiedono nell'opportunità di avvalersi della Sua esperienza professionale, acquisita nel tempo e nelle differenti realtà operative, per il processo di riorganizzazione in córso di svolgimento nella nostra Banca. Trattasi, difatti, di ordinaria rotazione ed avvicendamento di personale, nel pieno rispetto del CCNL, nell'ambito delle dipendenzę di perimetro dell'Area Territoriale Jonica;
potrà accrescere le Sue competenze e apportare valore aggiunto, grazie alla Sua professionalità, in una realtà di Agenzia (eх Filiale Capogruppo) che ha un'operatività differente rispetto a quella di una Agenzia nel perimetro di città, quale quella di TO 5, ove opera attualmente ...".
Inoltre, con memoria di costituzione, la precisava 'che, a Parte_1 seguito delle dimissioni rassegnate in data 12.10.2016 .dalla dipendente , gestore privati Pt_2 presso la sede centrale della , "la si è trovata nella necessità 'di dover Controparte_4 Pt_1 riorganizzare il personale addetto alla sede centrale di TO, coinvolgendo, quindi, il personale addetto ad altre Agenzie"; pertanto: "con decorrenza dal 30.01.2017 la Sig.ra Parte_3
Gestore Privati a Palagíano veniva ... trasferita alla sede centrale di TO, in sostituzione della
"; "il ricorrente veniva, invece, assegnato a. LA, in sostituzione della Pt_2 Pt_3 assegnata alla sede centrale di TO"; "per. le problematiche scaturite dalla vicenda della Pt_2 molti sono stati i trasferimenti disposti dalla Banca" (in particolare "la Sig.ra Controparte_5 veniva trasferita da TO sede a TO 5, la Sig.ra veniva trasferita da TO Parte_4
5 a TO sede, la Sig.ra veniva trasferita da TO sede a TO 4, la Sig.ra Parte_5
veniva trasferita da TO 4 a TO sede, la Sig.ra veniva Parte_6 Parte_3 trasferita da LA a TO, il Sig. veniva trasferito da TO sede a TO Controparte_6
6, il Sig. veniva trasferito da TO 3 a Martina Franca, il Sig. Parte_7 Persona_1 veniva trasferito da TO 4 a TO 3, il Sig. veniva trasferito da TO 6 Parte_8
a TO 4, Sig. veniva trasferito da TO 2 a TO 5, la Sig.ra Parte_9 Persona_2
veniva trasferita da TO sede a TO 2”.
[...] Queste le ragioni esposte dall' a conforto della correttezza e legittimità delle Controparte_7 proprie decisioni, esposte in primo grado, che questa Corte ha ritenuto necessario ripercorrere per la piena comprensione della vicenda.
E se parte appellante, in questa sede, contesta che non può essere rimessa ad un terzo (il Giudice, evidentemente) la valutazione effettuata dalla sulla necessità di avvalersi di una ulteriore Pt_1 unità per lo svolgimento di determinate mansioni (v. pag 9 atto di appello), è un fatto che dall'istruttoria di primo grado è emerso che (ES , all'epoca dei fatti Controparte_8 direttore della filialė di LA) il fu trasferito a LA "con l'incarico di Pt_10 CP_1 seguire la clientela del settore privato per finanziamenti, investimenti" e che la gestione dei clienti privati era sino ad allora affidata al dipendente . Per_3 A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative"). Deve allora prendersi atto che la filiale di LA, per il periodo di riferimento, non avesse predisposto alcunchè per costituire per l'appellante un proprio “portafoglio clienti”, tant'è che emerge che lo stesso, nei giorni in cui prestò servizio, si occupò solo di "di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavano”.
2.Con secondo motivo di appello la appellante deduce “erronea interpretazione dell'art. 88 Pt_1 del CCNL di settore applicato ed erroneo convincimento del Giudicante sotto il profilo dell'omesso esame delle condizioni personali e di famiglia dell'appellato”. Ricollegandosi ora, dunque, all'art. 88 CCNL (. 88 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, statuisce: "l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento
l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato"), questa Corte ritiene pienamente di condividere la decisione del Giudice di primo grado in quanto è asseverato che in LA già operassero, nell'ambito della gestione del portafoglio degli investitori
[...]
quale gestore del settore famiglie e quale gestore del settore imprese. Per_4 Persona_5 A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative").
Tutto il contesto sopra analizzato, che evidenzia un chiaro demansionamento del , si collega CP_1 anche la violazione dell'art. 88 più volte citato: l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato". Ciò evidentemente non significa che “le condizioni personali e di famiglia dell'interessato” siano prevalenti rispetto alle comprovate esigenze organizzative e produttive: ma una volta che – come nel caso di specie – tali comprovate esigenze organizzative e produttive non emergano, non può non tenersi conto della circostanza che l'Istituto appellante non abbia in alcun modo considerato le condizioni personali e di famiglia dell'interessato, come specificatamente vuole l'art. 88 del CCNL pacificamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, sebbene il avesse evidenziato CP_1 al datore di lavoro di prestare assistenza alla madre inabile, versante in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. n. 104/1992 (vds. verbale della commissione medica ASL per l'accertamento dell'handicap, in atti). In tal senso ineccepibile è, a giudizio di questa Corte, il decisum del Giudice di primo grado, che ha ravvisato nella condotta della una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Pt_1
---§§ooo§§--- In siffatto contesto corretta appare, e pienamente condivisa da questa Corte, la conclusione che il comportamento datoriale presenti caratteri di obiettiva gravità, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
La ricaduta è la giustificatezza delle dimissioni rassegnate dall'appellato per giusta causa.
3.Con terzo motivo di appello l'appellante deduce la erroneità della sentenza sotto il profilo della asserita giusta causa delle dimissioni rassegnate dal . CP_1 Cita al proposito l'appellante la deposizione del teste , che fu incaricato all'arrivo del CP_8
a LA dell'assegnazione di un portafoglio clienti trando la conclusione che il CP_1 portafoglio predisposto non veniva curato dal attesa la sua breve permanenza presso CP_1 l'Agenzia di LA. Riferisce il teste:
““All'epoca dei fatti ero direttore della BPPB di LA. Attualmente sono il direttore della filiale di Massafra. Il fu trasferito a LA con l'incarico di “Gestore Privati” e cioè con l'incarico di CP_1 seguire la clientela del settore privato per finanziamenti, investimenti ed incombenze legate alla clientela in questione.
Quando arrivò il la gestione clienti era affidata ad un unico dipendente . CP_1 Persona_4
Sorse quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti da assegnare a in CP_1 termini di equilibrio rispetto al collega. Mi occupai personalmente di selezionare i clienti da affidare al e ricordo che fu fatta una CP_1 lista che venne trasmessa agli uffici centrali per rendere effettiva l'assegnazione. Tale procedura si concluse in un paio di settimane tanto che sulle anagrafiche di alcuni clienti comparve l'abbinamento al . CP_1
Nel periodo in cui il è stato a LA, periodo durato circa un mese e nel quale fu
CP_1 presente in filiale per cinque o sei giorni, si occupò di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavamo. Operava presso apposita postazione dotata di scrivania e personal computer all'interno di un box, nel salone. L'attività per la distribuzione del portafoglio clienti tra il e il iniziò
CP_1 Per_3 contestualmente al trasferimento. Non ricordo se ci fu una comunicazione ufficiale che preannunciava la venuta del , dico
CP_1 meglio, non ricordo quanto tempo prima ci fu comunicato il trasferimento del .
CP_1
Non ricordo se la formalizzazione della assegnazione di clienti avvenne quando il era CP_1 ancora presso la filiale di LA. Il documento n. 11 del fascicolo di parte ricorrente che mi viene mostrato è l'elenco dei clienti del
alla data del 15.05.2017. CP_1
Tale elenco è vuoto in quanto evidentemente le assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative”.
E' allora corretto ritenere, con il Giudice di primo grado, quanto segue e già sopra esposto. A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative").
Si conferma quindi quanto già sopra rilevato, e cioè che la filiale di LA, per il periodo di riferimento, non avesse predisposto alcunchè per costituire per l'appellante un proprio “portafoglio clienti”, tant'è che emerge che lo stesso, nei giorni in cui prestò servizio, si occupò solo di "di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavano”.
In siffatto contesto corretta appare, e pienamente condivisa da questa Corte, la conclusione che il comportamento datoriale presenti caratteri di obiettiva gravità, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
La ricaduta è la giustificatezza delle dimissioni rassegnate dall'appellato per giusta causa. Infine, ingiustificata è la prospettazione della appellante secondo cui la sentenza è erronea Pt_1 anche sotto il conseguenziale riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 3.802,89 nonché del trattamento di cui all'art. 79 CCNL di settore applicato nella misura di € 49.145,04, che pertanto andrebbe riformata.
Anche tale doglianza è infondata. L'art. 79 CCNL citato così dispone: “"In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore ai sensi della lett. f) dell'art. 77 (ovvero di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.) spetta al medesimo... la stessa indennità di mancato preavviso, che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell'impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità".
L'allegato 6 del CCNL di settore, poi, specificatamente considera un periodo di preavviso, per i quadri direttivi con anzianità superiore a 15 anni, cui il è da ricondurre in assenza di CP_1 contestazioni sul punto, pari ad otto mesi. Tale indennità è, alla luce di tutto quanto sopra detto, spettante al , e la Corte condivide la CP_1 quantificazione operata dal Giudice di primo grado che, in assenza di contestazioni specifiche neppure presenti nell'atto di appello, ha quantificato secondo i conteggi di parte in € 3.802,89 (correttamente basate sulla retribuzione di euro 3.510,36, in quanto trattenuta dal datore di lavoro dall'ultima busta-paga risultante dall'ultima busta paga emessa, a titolo di indennità di mancato preavviso, laddove il , trattandosi di caso di dimissioni per giusta causa, con effetto CP_1 immediato, cioè senza preavviso), oltre ad euro 49.145,04 il trattamento di cui al AT art. 79 del citato CCNL. Per tutti tali motivi l'appello proposto dalla , infondato, va Parte_1 rigettato.
---§§ooo§§--- Con appello incidentale l'appellato impugna solo la parte di sentenza relativa alle spese di lite, in quanto, essendo il valore della controversia pari a un totale di € 52.947,93, oltre interessi e rivalutazione, attribuite al ricorrente (3.802,89 49.145,04 = 52.947,93). Dunque, lo scaglione di riferimento è quello che va da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella
“controversie di lavoro”. Il Giudice di primo grado ha liquidato la somma omnicomprensiva in € 3.500,00 oltre CU, interessi legali, iva e cpa. L'appello incidentale è fondato. Corretta è l'individuazione dello scaglione di riferimento per le causa di lavoro;
in applicazione dello stesso e applicando i valori minimi, le somme risultanti sono le seguenti: € 2.382 per la fase di studio della controversia;
€ 851 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1339,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
€ 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale di € 6.699,00 oltre accessori di legge. In tali termini, rigettato l'appello principale, va accolto l'appello incidentale. La peculiarità della questione integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto liquida a titolo di onorari di giudizio di primo grado in favore dell'appellato la somma di € 6.699,00 oltre accessori di legge, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Federico Guglielmo Lella, già dichiaratosi anticipante. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
TO, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di TO Sezione Lavoro
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 28 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “trasferimento del lavoratore_dimissioni per giusta causa”, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella controversia individuale di lavoro in grado di appello tra
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Parte_1
Marco De Feo e Fiorella Dariol Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Federico Guglielmo Lella CP_1
Appellato e appellante incidentale
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 17 luglio 2020 la Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la sentenza resa in data 19
[...] febbraio 2020 dal Giudice del Lavoro di TO, che in accoglimento del ricorso promosso da nei confronti del predetto Istituto bancario, così disponeva: CP_1
“ll Tribunale di TO, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto, con atto depositato il 25.10.2017, da nei confronti di CP_1 [...]
così provvede: accoglie la Controparte_2 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare in favore del ricorrente le somme di euro Controparte_2
3.802,89 e di euro 49.145,04 per i titoli specificati in motivazione, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna, altresì, società Parte_1 cooperativa per azioni, al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 3.500,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge”.
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 28 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Il fatto
Con il ricorso di primo grado esponeva: CP_1
di aver lavorato alle dipendenze della Banca convenuta dal 3.10.1988 al 16.5.2017 con inquadramento, da ultimo, nel profilo di "quadro direttivo di 1^ livello"; di essere stato trasferito, con comunicazione dell'8.3.2017, dall'agenzia 5 di TO (ove aveva ricoperto il ruolo di geştore privati, occupandosi di promozione e consulenza 'finanziaria e di gestione del portafoglio degli investitori privati) alla filiale di LA (ove era stato, invece, adibito a mansioni di addetto all'accoglienza clienti, all'apertura di conti correnti, al rilascio di bancomat); deducendo di aver rassegnato le proprie dimissioni in presenza di una giusta causa, in conseguenza dell'illegittimità del trasferimento operato (assertivamente disposto in' violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art 88, co. 1, del CCNL di settore,nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede contrattuale) ed in conseguenza del demansionamento subito, chiedeva al giudice del lavoro adito di: "1) previo accertamento dell'illegittimità del trasferimento e del demansionamento adottati nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare che questi ha receduto per giusta causa dal rapporto di lavoro intercorso dal 3.10.1988 al 16.05.2017 tra sé e la Controparte_3
";
[...]
2) per l'effetto, ai sensi di legge ed anche alla luce del CCNL di, settore applicato al rapporto, condannare la ... in persona del..... al pagamento in favore del ricorrente delle somme a lui Pt_1 dovute per le causali tutte di cui al. presente atto è, quindi, condannare parte resistente al pagamento della somma di € 3.802,89 in quanto illegittimamente trattenuta dal dațore di lavoro nell'ultima busta paga (giugno 2017) a titolo di indennità di mancato preavviso;
nonché condannare parte resistente al pagamento, ịn favore del ricorrente della somma di € 49.145,04 a titolo di indennità ex comb. disp.artt. 2119 e 2118 c.c. per le ragioni tutte di cui al preșente atto, ovvero condannarla al pagamento di quelle altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
il tutto in ogni caso oltre rivalutazione е interessi dal dovuto al soddisfo, come per legge...". Il Giudice, istruita la causa, decideva come da infrascritto dispositivo.
---§§ooo§§---
1.Con primo motivo si appello la banca appellante deduce ”Erroneità della sentenza sotto il profilo del tresferimento asseritamente “adottato in violazione dell'art. 88 CCNL di settore e dei principi di buona fede e correttezza contrattuale per la presenza di n. 2 gestori a LA che mal si concilia con le ragioni poste a fondamento del trasferimento del ”. CP_1
La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".
Questa la regola generale, che con riferimento allo specifico rapporto di lavoro che vinee in rilievo, integrata dalla previsione di cui all'art. 88 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, statuisce: "l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato". Fondamentale e prodromico è dunque che l'impresa debba accuratamente vagliare le proprie esigenze tecniche, produttive ed organizzative. Correttamente, e conformemente ai suddetti principi, il Giudice di prime cure rileva che “il controllo giurisdizionale delle comprovate 'ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimențo del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia' corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa; altresi, discende che tale accertamento non può essere limitato alla situażione esistente nella sede di provenieňza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni
(cfr., sull'onere della prova, Cass. 17 maggio 2010 n. 11984; Cass. 11 novembre 1998 n. 11400; Cassazione civile, sez. lav., 17705/2010, n. 11984”. Nel caso in esame (trasferimento da TO 5 (ove aveva ricoperto il ruolo di geştore privati, occupandosi di promozione e consulenza 'finanziaria e di gestione del portafoglio degli investitori privati), alla filiale di LA (ove era stato, invece, adibito a mansioni di addetto all'accoglienza clienti, all'apertura di conti correnti, al rilascio di bancomat) a LA, con mutamento delle mansioni da quadro direttivo di 1^ livello, emerge dagli atti che con nota del 27.3.2017 la Pt_1 appellante aveva , specificato le ragioni del trasferimento del , nei seguenti termini: "... le CP_1 esigenze alla base della Sua assegnazione presso l'Agenzia di AN rişiedono nell'opportunità di avvalersi della Sua esperienza professionale, acquisita nel tempo e nelle differenti realtà operative, per il processo di riorganizzazione in córso di svolgimento nella nostra Banca. Trattasi, difatti, di ordinaria rotazione ed avvicendamento di personale, nel pieno rispetto del CCNL, nell'ambito delle dipendenzę di perimetro dell'Area Territoriale Jonica;
potrà accrescere le Sue competenze e apportare valore aggiunto, grazie alla Sua professionalità, in una realtà di Agenzia (eх Filiale Capogruppo) che ha un'operatività differente rispetto a quella di una Agenzia nel perimetro di città, quale quella di TO 5, ove opera attualmente ...".
Inoltre, con memoria di costituzione, la precisava 'che, a Parte_1 seguito delle dimissioni rassegnate in data 12.10.2016 .dalla dipendente , gestore privati Pt_2 presso la sede centrale della , "la si è trovata nella necessità 'di dover Controparte_4 Pt_1 riorganizzare il personale addetto alla sede centrale di TO, coinvolgendo, quindi, il personale addetto ad altre Agenzie"; pertanto: "con decorrenza dal 30.01.2017 la Sig.ra Parte_3
Gestore Privati a Palagíano veniva ... trasferita alla sede centrale di TO, in sostituzione della
"; "il ricorrente veniva, invece, assegnato a. LA, in sostituzione della Pt_2 Pt_3 assegnata alla sede centrale di TO"; "per. le problematiche scaturite dalla vicenda della Pt_2 molti sono stati i trasferimenti disposti dalla Banca" (in particolare "la Sig.ra Controparte_5 veniva trasferita da TO sede a TO 5, la Sig.ra veniva trasferita da TO Parte_4
5 a TO sede, la Sig.ra veniva trasferita da TO sede a TO 4, la Sig.ra Parte_5
veniva trasferita da TO 4 a TO sede, la Sig.ra veniva Parte_6 Parte_3 trasferita da LA a TO, il Sig. veniva trasferito da TO sede a TO Controparte_6
6, il Sig. veniva trasferito da TO 3 a Martina Franca, il Sig. Parte_7 Persona_1 veniva trasferito da TO 4 a TO 3, il Sig. veniva trasferito da TO 6 Parte_8
a TO 4, Sig. veniva trasferito da TO 2 a TO 5, la Sig.ra Parte_9 Persona_2
veniva trasferita da TO sede a TO 2”.
[...] Queste le ragioni esposte dall' a conforto della correttezza e legittimità delle Controparte_7 proprie decisioni, esposte in primo grado, che questa Corte ha ritenuto necessario ripercorrere per la piena comprensione della vicenda.
E se parte appellante, in questa sede, contesta che non può essere rimessa ad un terzo (il Giudice, evidentemente) la valutazione effettuata dalla sulla necessità di avvalersi di una ulteriore Pt_1 unità per lo svolgimento di determinate mansioni (v. pag 9 atto di appello), è un fatto che dall'istruttoria di primo grado è emerso che (ES , all'epoca dei fatti Controparte_8 direttore della filialė di LA) il fu trasferito a LA "con l'incarico di Pt_10 CP_1 seguire la clientela del settore privato per finanziamenti, investimenti" e che la gestione dei clienti privati era sino ad allora affidata al dipendente . Per_3 A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative"). Deve allora prendersi atto che la filiale di LA, per il periodo di riferimento, non avesse predisposto alcunchè per costituire per l'appellante un proprio “portafoglio clienti”, tant'è che emerge che lo stesso, nei giorni in cui prestò servizio, si occupò solo di "di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavano”.
2.Con secondo motivo di appello la appellante deduce “erronea interpretazione dell'art. 88 Pt_1 del CCNL di settore applicato ed erroneo convincimento del Giudicante sotto il profilo dell'omesso esame delle condizioni personali e di famiglia dell'appellato”. Ricollegandosi ora, dunque, all'art. 88 CCNL (. 88 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, statuisce: "l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento
l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato"), questa Corte ritiene pienamente di condividere la decisione del Giudice di primo grado in quanto è asseverato che in LA già operassero, nell'ambito della gestione del portafoglio degli investitori
[...]
quale gestore del settore famiglie e quale gestore del settore imprese. Per_4 Persona_5 A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative").
Tutto il contesto sopra analizzato, che evidenzia un chiaro demansionamento del , si collega CP_1 anche la violazione dell'art. 88 più volte citato: l'impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il quadro direttivo ad un'unità produttiva situata in un comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'impresa terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato". Ciò evidentemente non significa che “le condizioni personali e di famiglia dell'interessato” siano prevalenti rispetto alle comprovate esigenze organizzative e produttive: ma una volta che – come nel caso di specie – tali comprovate esigenze organizzative e produttive non emergano, non può non tenersi conto della circostanza che l'Istituto appellante non abbia in alcun modo considerato le condizioni personali e di famiglia dell'interessato, come specificatamente vuole l'art. 88 del CCNL pacificamente applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, sebbene il avesse evidenziato CP_1 al datore di lavoro di prestare assistenza alla madre inabile, versante in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, L. n. 104/1992 (vds. verbale della commissione medica ASL per l'accertamento dell'handicap, in atti). In tal senso ineccepibile è, a giudizio di questa Corte, il decisum del Giudice di primo grado, che ha ravvisato nella condotta della una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. Pt_1
---§§ooo§§--- In siffatto contesto corretta appare, e pienamente condivisa da questa Corte, la conclusione che il comportamento datoriale presenti caratteri di obiettiva gravità, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
La ricaduta è la giustificatezza delle dimissioni rassegnate dall'appellato per giusta causa.
3.Con terzo motivo di appello l'appellante deduce la erroneità della sentenza sotto il profilo della asserita giusta causa delle dimissioni rassegnate dal . CP_1 Cita al proposito l'appellante la deposizione del teste , che fu incaricato all'arrivo del CP_8
a LA dell'assegnazione di un portafoglio clienti trando la conclusione che il CP_1 portafoglio predisposto non veniva curato dal attesa la sua breve permanenza presso CP_1 l'Agenzia di LA. Riferisce il teste:
““All'epoca dei fatti ero direttore della BPPB di LA. Attualmente sono il direttore della filiale di Massafra. Il fu trasferito a LA con l'incarico di “Gestore Privati” e cioè con l'incarico di CP_1 seguire la clientela del settore privato per finanziamenti, investimenti ed incombenze legate alla clientela in questione.
Quando arrivò il la gestione clienti era affidata ad un unico dipendente . CP_1 Persona_4
Sorse quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti da assegnare a in CP_1 termini di equilibrio rispetto al collega. Mi occupai personalmente di selezionare i clienti da affidare al e ricordo che fu fatta una CP_1 lista che venne trasmessa agli uffici centrali per rendere effettiva l'assegnazione. Tale procedura si concluse in un paio di settimane tanto che sulle anagrafiche di alcuni clienti comparve l'abbinamento al . CP_1
Nel periodo in cui il è stato a LA, periodo durato circa un mese e nel quale fu
CP_1 presente in filiale per cinque o sei giorni, si occupò di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavamo. Operava presso apposita postazione dotata di scrivania e personal computer all'interno di un box, nel salone. L'attività per la distribuzione del portafoglio clienti tra il e il iniziò
CP_1 Per_3 contestualmente al trasferimento. Non ricordo se ci fu una comunicazione ufficiale che preannunciava la venuta del , dico
CP_1 meglio, non ricordo quanto tempo prima ci fu comunicato il trasferimento del .
CP_1
Non ricordo se la formalizzazione della assegnazione di clienti avvenne quando il era CP_1 ancora presso la filiale di LA. Il documento n. 11 del fascicolo di parte ricorrente che mi viene mostrato è l'elenco dei clienti del
alla data del 15.05.2017. CP_1
Tale elenco è vuoto in quanto evidentemente le assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative”.
E' allora corretto ritenere, con il Giudice di primo grado, quanto segue e già sopra esposto. A Giudizio di questa Corte correttamente il Giudice di prime cure rileva l'evidenza che, indipendentemente dall'impiego della trasferitasi a TO, la filiale di LA potesse Pt_3 già contare su personale in grado di occuparsi in maniera adeguata della gestione del portafoglio degli investitori, tanto che, per consentire al di svolgere la funzione,di gestore, "sorse CP_1 quindi la necessità di individuare una quota del portafoglio clienti (del AT ) da Per_3 assegnare a in termini di equilibrio rispetto al collega" (ciò, peraltro, a dimostrazione del CP_1 fatto che il portafoglio clienti della fosse stató già ridistribuito) e che, del tutto Pt_3 significativamente, a distanza di oltre due meşi dalla comunicazione del trasferimento (e ciò in termini inconciliabili con l'esigenza aziendale di sostituire la;
dedotta dalla parte Pt_3 convenuta), l'elenco dei clienti del risultasse ancora,"vuoto" ("in quanto evidentemente le CP_1 assegnazioni dei clienti non erano ancora state rese operative").
Si conferma quindi quanto già sopra rilevato, e cioè che la filiale di LA, per il periodo di riferimento, non avesse predisposto alcunchè per costituire per l'appellante un proprio “portafoglio clienti”, tant'è che emerge che lo stesso, nei giorni in cui prestò servizio, si occupò solo di "di apertura di conti correnti, consulenze e incontri con i clienti che gli presentavano”.
In siffatto contesto corretta appare, e pienamente condivisa da questa Corte, la conclusione che il comportamento datoriale presenti caratteri di obiettiva gravità, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.
La ricaduta è la giustificatezza delle dimissioni rassegnate dall'appellato per giusta causa. Infine, ingiustificata è la prospettazione della appellante secondo cui la sentenza è erronea Pt_1 anche sotto il conseguenziale riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso nella misura di € 3.802,89 nonché del trattamento di cui all'art. 79 CCNL di settore applicato nella misura di € 49.145,04, che pertanto andrebbe riformata.
Anche tale doglianza è infondata. L'art. 79 CCNL citato così dispone: “"In caso di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore ai sensi della lett. f) dell'art. 77 (ovvero di risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.) spetta al medesimo... la stessa indennità di mancato preavviso, che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ad iniziativa dell'impresa per giustificato motivo, nonché il seguente trattamento: con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità".
L'allegato 6 del CCNL di settore, poi, specificatamente considera un periodo di preavviso, per i quadri direttivi con anzianità superiore a 15 anni, cui il è da ricondurre in assenza di CP_1 contestazioni sul punto, pari ad otto mesi. Tale indennità è, alla luce di tutto quanto sopra detto, spettante al , e la Corte condivide la CP_1 quantificazione operata dal Giudice di primo grado che, in assenza di contestazioni specifiche neppure presenti nell'atto di appello, ha quantificato secondo i conteggi di parte in € 3.802,89 (correttamente basate sulla retribuzione di euro 3.510,36, in quanto trattenuta dal datore di lavoro dall'ultima busta-paga risultante dall'ultima busta paga emessa, a titolo di indennità di mancato preavviso, laddove il , trattandosi di caso di dimissioni per giusta causa, con effetto CP_1 immediato, cioè senza preavviso), oltre ad euro 49.145,04 il trattamento di cui al AT art. 79 del citato CCNL. Per tutti tali motivi l'appello proposto dalla , infondato, va Parte_1 rigettato.
---§§ooo§§--- Con appello incidentale l'appellato impugna solo la parte di sentenza relativa alle spese di lite, in quanto, essendo il valore della controversia pari a un totale di € 52.947,93, oltre interessi e rivalutazione, attribuite al ricorrente (3.802,89 49.145,04 = 52.947,93). Dunque, lo scaglione di riferimento è quello che va da € 52.000,01 a € 260.000,00 della tabella
“controversie di lavoro”. Il Giudice di primo grado ha liquidato la somma omnicomprensiva in € 3.500,00 oltre CU, interessi legali, iva e cpa. L'appello incidentale è fondato. Corretta è l'individuazione dello scaglione di riferimento per le causa di lavoro;
in applicazione dello stesso e applicando i valori minimi, le somme risultanti sono le seguenti: € 2.382 per la fase di studio della controversia;
€ 851 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1339,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
€ 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale di € 6.699,00 oltre accessori di legge. In tali termini, rigettato l'appello principale, va accolto l'appello incidentale. La peculiarità della questione integra giustificato motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto liquida a titolo di onorari di giudizio di primo grado in favore dell'appellato la somma di € 6.699,00 oltre accessori di legge, con CP_1 distrazione in favore dell'avv. Federico Guglielmo Lella, già dichiaratosi anticipante. Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Dichiara sussistenti le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
TO, 28 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella