Improcedibile
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/06/2025, n. 4908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4908 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04908/2025REG.PROV.COLL.
N. 08131/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8131 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vr101214 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Crisci, Alessandro Matteo Ezechieli e Natale Callipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Riva del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. per la provincia autonoma di Trento n. 44/2019.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Giordano Lamberti e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società VR101214 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza del T.R.G.A. di Trento indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa promosso per l’annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Riva del Garda n. 129 in data 11.12.2017, avente il seguente oggetto: “Pronuncia di rigetto per improcedibilità dell’istanza di approvazione del piano di comparto per la fascia lago (p.f.g. 17), riferito all’area Cattoi nord”, nonché dei seguenti atti: A) nota del Comune di Riva del Garda prot. n. 201700030775 del 24 agosto 2017, recante il preavviso di rigetto; B) parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento prot. n. S013/2016/151490 in data 23 marzo 2016, avente il seguente oggetto: “Piano attuativo a fini generali per la fascia lago (P.F.G. 17) effetti della scadenza”; C) parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento prot. n. S013/2016/300121 in data 7 giugno 2016, che esclude nel territorio provinciale l’applicabilità del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013; D) parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento prot. n. S013/2017/590793 in data 30 ottobre 2017 avente il seguente oggetto: “Piano attuativo P.F.G. 17 - piano fascia lago. Provvedimento di rigetto di istanza di approvazione di un piano di comparto: competenza”; E) ogni altro atto o provvedimento conseguente o comunque connesso.
1.1 – In data 11 marzo 2020, l’appellante ha depositato atto contenente motivi aggiunti.
2 – L’appellante, con atto depositato in data 28 aprile 2025, ha dato atto che, nelle more del giudizio, con deliberazione n. 510 dell’11 aprile 2024 ex articolo 38 L.P. n. 15/2015, la Giunta provinciale ha approvato la variante n. 13 bis al PRG del Comune di Riva del Garda.
Per l’appellante, la definitiva approvazione della suddetta variante n. 13 bis determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, e per questo ha chiesto di “dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello del 3 ottobre 2019 nonché dei successivi motivi aggiunti del 9 marzo 2020 per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali”.
3 – La Provincia autonoma di Trento ed il Comune di Riva del Garda hanno aderito alla predetta richiesta, anche in punto spese.
4 – Alla luce delle circostanze sopravvenute alla proposizione dell’appello non può che precedersi in conformità alla richiesta dell’appellante (cfr. artt. 84, comma 4, e 35 del c.p.a.).
5 – Vista l’adesione delle parti appellate anche in relazione alla regolazione delle spese di lite, queste possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO