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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 304/2025 R.G.
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per ingiunzione nel procedimento indicato in epigrafe;
osservato che con la richiesta monitoria la società ricorrente ha domandato la consegna di tre assegni circolari emessi dalla BNL in data 24.02.2025, nn. 3900163587-08, 3900163588-09 e
3900163589-10, costituenti, in tesi, il residuo del prezzo della vendita di un immobile alla
Bencivenni Auto s.p.a.; rilevato che non è stata documentata né l'intervenuta integrazione dell'atto di vendita stipulato tra le parti in data 18.1.2021 (rep. 92982, racc. 38088) per Notaio dott. (registrato Persona_1
in Catanzaro il 1.2.2021) (che è la condizione alla quale la parte ingiunta ha subordinato la emissione di altri assegni da consegnare alla in sostituzione di quelli già restituiti dalla Parte_1
società ricorrente in favore del legale della Bencivenni Auto s.p.a.), né tantomeno è stata provata la firma di un accordo scritto tra le parti che sarebbe stato invece sufficiente per la ricorrente sulla scorta di quanto affermato nel ricorso monitorio;
considerato che
in mancanza di prova della integrazione dell'atto notarile o di un accordo tra le parti circa la consegna dei nuovi assegni in sostituzione di quelli precedentemente emessi e restituiti, la domanda monitoria della società ricorrente non può essere accolta posto che, in ogni caso, i nuovi assegni circolari da consegnare non corrispondono a quelli attraverso i quali la società Bencivenni
Auto s.p.a. aveva l'obbligo di adempiere alla sua obbligazione di pagamento, non rimanendo altra possibilità alla se non quella di agire in via ordinaria per l'adempimento del contratto in Parte_1
essere tra le parti o per la sua risoluzione;
considerato dunque che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
-rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 26 marzo 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 304/2025 R.G.
Il Giudice, dott. Salvatore Regasto, letto il ricorso per ingiunzione nel procedimento indicato in epigrafe;
osservato che con la richiesta monitoria la società ricorrente ha domandato la consegna di tre assegni circolari emessi dalla BNL in data 24.02.2025, nn. 3900163587-08, 3900163588-09 e
3900163589-10, costituenti, in tesi, il residuo del prezzo della vendita di un immobile alla
Bencivenni Auto s.p.a.; rilevato che non è stata documentata né l'intervenuta integrazione dell'atto di vendita stipulato tra le parti in data 18.1.2021 (rep. 92982, racc. 38088) per Notaio dott. (registrato Persona_1
in Catanzaro il 1.2.2021) (che è la condizione alla quale la parte ingiunta ha subordinato la emissione di altri assegni da consegnare alla in sostituzione di quelli già restituiti dalla Parte_1
società ricorrente in favore del legale della Bencivenni Auto s.p.a.), né tantomeno è stata provata la firma di un accordo scritto tra le parti che sarebbe stato invece sufficiente per la ricorrente sulla scorta di quanto affermato nel ricorso monitorio;
considerato che
in mancanza di prova della integrazione dell'atto notarile o di un accordo tra le parti circa la consegna dei nuovi assegni in sostituzione di quelli precedentemente emessi e restituiti, la domanda monitoria della società ricorrente non può essere accolta posto che, in ogni caso, i nuovi assegni circolari da consegnare non corrispondono a quelli attraverso i quali la società Bencivenni
Auto s.p.a. aveva l'obbligo di adempiere alla sua obbligazione di pagamento, non rimanendo altra possibilità alla se non quella di agire in via ordinaria per l'adempimento del contratto in Parte_1
essere tra le parti o per la sua risoluzione;
considerato dunque che non sussistono i presupposti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
P.Q.M.
-rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 26 marzo 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto