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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9767/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9767/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Silvia Bevione, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, via Magenta n. 57, presso il difensore avv. Bevione;
Attori contro con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossotto, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26, presso lo studio dell'avv. Rossotto.
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via istruttoria: disporre CTU contabile sulla documentazione bancaria volta ad accertare l'entità degli interessi usurai ed anatocistici vietati ex lege, ovvero degli interessi concordati, delle CMS (o commissioni disponibilità fondi od altre commissioni) illegittimi e/o non concordati e spese non concordate nei rapporti per cui è causa e l'ammontare delle somme dovute dalla Controparte_2
in restituzione al sig. ;
[...] Controparte_1
nel merito:
a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120
TUB novellato per i rapporti c/c n°10291 poi divenuto (n°631051.29) (conto corrente) ed il c/c
n°578370 (conto corrente) e, previa – se del caso - declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e
pagina 1 di 7 delle tutte altre commissioni, di tutti gli altri interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità dei i contratti di mutuo di €.200.000, di €.20.000 e di €.30.000, rispettivamente del 2006, del 2009 e del
2010, e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dal sig. CP_1
alla per i suddetti rapporti, dichiarare tenuta e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento a favore del sig. della somma di €.628.170,56 o della maggiore o CP_1
minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore del sig. Controparte_1 cagionati dalla condotta illegittima dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dal sig. per Controparte_1 la procedura di mediazione pregressa al giudizio per €.48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di
Mediazione ed €.4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
In via preliminare:
- dichiarare l'indeterminatezza e/o l'inammissibilità e/o la decadenza della domanda di ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati nei paragrafi 1.
e 2. in narrativa;
- dichiarare la prescrizione dei diritti azionati riguardo a tutte le movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sui rapporti per cui è causa anteriormente al 16/05/2012;
- dichiarare la decadenza dell'attore dai diritti fatti valere in giudizio.
Nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della
[...]
Controparte_2
pagina 2 di 7 In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 140/2012, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 24.5.2022 ritualmente notificato per la prima udienza del 15.12.2022,
convenivano in giudizio (d'ora in avanti, per Controparte_1 Controparte_2
Contr brevità, anche o ) per veder accertata l'applicazione di interessi usurari e CP_4
l'anatocismo, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., relativamente ai rapporti di conto corrente n.
10291, poi divenuto n. 631051.29, e n. 578370, la nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi illegittimi, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e di tutte le altre commissioni e interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per tali contratti, nonché la nullità per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. dei contratti di mutuo e prestito personale stipulati con la per CP_2
€ 200.000,00, € 20.000,00 ed € 30.000,00 rispettivamente nel 2006, 2009 e 2010.
Parte attrice chiedeva quindi, previo calcolo delle somme non dovute, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 628.170,56 ovvero della maggiore o minore somma che fosse risultata in corso di causa;
infine instavano per la condanna, in via equitativa, al risarcimento dei danni patiti e al pagamento delle spese legali e di mediazione.
Il 29.11.2022 si costituiva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di CP_5
inammissibilità della domanda di ripetizione, la prescrizione dei diritti azionati e la decadenza degli attori dalla possibilità di farli valere in giudizio, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rimessa di decisione senza attività istruttoria.
2. L'attore, a supporto delle proprie domande, allegava una perizia di parte in cui erano evidenziate anomalie che a vario titolo si erano manifestate nel corso dell'esecuzione dei rapporti con la in CP_2 particolare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, il superamento dei tassi soglia,
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e altri oneri privi di supporto documentale, con determinazione della duplicazione di interessi con effetto anatocistico;
prospettava infine la nullità per mancanza di causa dei tre contratti di mutuo stipulati negli anni 2006, 2009 e 2010, destinati a ripianare l'esposizione debitoria dovuta alla richiesta di somme asseritamente illegittime.
La Banca fondava la propria difesa sull'assunta genericità e indeterminatezza delle allegazioni, sul mancato assolvimento degli oneri probatori e, in particolare, sulla mancata produzione dei contratti costituenti il titolo della pretesa azionata e sull'assenza di prova dei pagamenti asseritamente indebiti.
pagina 3 di 7 In ogni caso, riportando la distinzione effettuata dalla giurisprudenza tra rimesse “solutorie” e rimesse
“ripristinatorie”, eccepiva la prescrizione decennale dei singoli pagamenti, che assolvono a una funzione solutoria in mancanza della dimostrazione della natura ripristinatoria delle rimesse, non provata da controparte, e, nel merito, precisava che la soglia di usura degli interessi individuata sulla base del T.E.G. dai Decreti Ministeriali non era comprensiva delle commissioni di massimo scoperto.
Da ultimo, e in ogni caso, osservava che la legittimità della pratica anatocistica sussisteva nella misura in cui la periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori fosse stata garantita anche per gli interessi creditori in favore del cliente.
3. Ai fini della decisione occorre fare riferimento ai principi che governano l'onere probatorio in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e quindi si deve ritenere che parte attrice non ha provato, neppure parzialmente, i fatti costitutivi della propria pretesa, con la conseguenza che le domande formulate non potranno trovare accoglimento. allegava l'usurarietà degli interessi praticati dalla Banca ai rapporti di conto corrente n. CP_1
10291, poi divenuto n. 631051.29, e n. 578370, con indebita capitalizzazione degli interessi, applicazione di commissioni di massimo scoperto e “altri oneri privi di supporto documentale”.
Contrariamente a quanto prospettato, in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito, in conformità ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, è il correntista che agisce a dover provare i fatti costitutivi della propria pretesa, cosicché egli avrebbe dovuto produrre i contratti di conto corrente e di mutuo dedotti in causa e in riferimento ai quali deduceva violazioni e comportamenti illegittimi dell'istituto di credito a vario titolo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il correntista che allega l'usurarietà del tasso di interessi praticato dalla Banca ha l'onere di dedurre in modo specifico la violazione della l. n.
108/1996, precisandone i modi e i tempi, e di allegare i decreti ministeriali previsti dalla norma (v. cass. civ., n. 2543/2019).
Parte attrice, in merito, produceva unicamente una consulenza tecnica di parte che, dopo una premessa sull'evoluzione normativa della disciplina in materia di anatocismo, si limitava a “rilevare l'esistenza di varie anomalie” senza dar conto dei criteri utilizzati, senza distinguere le voci di cui alle tabelle inserite all'interno della perizia o esplicitare i criteri di calcolo, e senza allegare i documenti di riferimento, per poi giungere all'apodittica conclusione della debenza della somma di € 160.929,64 – globalmente considerata, comprensiva di “pratiche anatocistiche e applicazione di spese e commissioni via via non idoneamente pattuite”, senza che fosse dato conto delle voci cui queste ultime sarebbero pagina 4 di 7 riferibili, a cui aggiungersi altri importi asseritamente percepiti e non documentati e alle rate pagate “ indebitamente” per i contratti di mutuo, in ipotesi nulli, per l'importo complessivo di oltre € 600.000.
L'applicazione di interessi usurari risulta genericamente allegata e non dimostrata.
4. In secondo luogo, è principio consolidato in giurisprudenza che «[o]ve sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693;
Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi» ( C.Cass. civ., n. 2435/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n. 11543/2019), cosicché, ove si ritenesse l'invalidità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, occorrerebbe procedere alla ricostruzione dell'integrale rapporto dare-avere tra le parti attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto corrente fino alla cessazione del rapporto, con applicazione del tasso legale
(C.Cass. civ., n. 2435/2020; C.Cass. civ., n. 20693/2016; C.Cass. civ., n. 21597/2013).
Afferma ancora la Suprema Corte che, anche qualora si versi in ipotesi di mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, ove anche la banca convenuta non adempia all'ordine di esibizione impartitole, il giudice possa integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte e con altri mezzi di cognizione, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto acquisito agli atti ( C.Cass. civ., n. 31187/2018 in motivazione), considerati anche, oltre alle prove documentali, gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista (C.Cass. civ., n. 9526/2019; v. anche C.Cass. civ., n.
7172/2023; C.Cass. civ., n. 2435/2020).
In particolare, quando sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e sia la banca a resistere in giudizio, poiché l'incompletezza della serie di estratti conto si ripercuote sul primo, «in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti;
e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che potrà ad esempio verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito da
pagina 5 di 7 essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo)» (C.Cass. civ., n. 11543/2019).
Nel caso oggetto di causa, gli attori si sono limitati alla produzione, con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, degli estratti conto per gli anni 2006 ( per una sola mensilità ), 2007, 2008, 2009 - di cui manca il mese di giugno – (v. docc. 7-2006, 7-2007, 7-2008, 7-2009 att.), ossia a quattro annualità costituenti solo una parte minima dei due rapporti che si sono protratti dagli “anni 2000” (così in atto di citazione) almeno fino all'anno 2022 (v. doc. 1 att.).
La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice non può, tuttavia, avere la funzione di sopperire alle carenze probatorie e non può valere ad esonerarla dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni (C.Cass. civ. 1763/2024 in motivazione;
C.Cass. civ., n.
10941/2023; C.Cass. civ., n. 29100/2020); nel caso di specie, l'esiguità della produzione documentale e delle allegazioni probatorie di parte attrice non può che portare a ritenere insufficienti gli elementi necessaria per supportare una CTU, che si prospetta esplorativa.
L'attore non ha mai allegato di avere richiesto la documentazione alla Banca ex art. 119 Tub e neppure contestato l'affermazione della Banca circa tale omissione;
emerge ancora la sostanziale rinunzia all'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata in citazione e poi non riproposta nelle successive memorie;
deve peraltro osservarsi che quand'anche non rinunciato, l'ordine di esibizione non avrebbe comunque potuto essere accolto, per omesso esercizio dei poteri di cui all'art. 119 Tub ( “
Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. C.Cass. 24641/2021 ).
Deve quindi ritenersi che le pretese attoree sono rimaste sfornite di prova e quindi debbono essere respinte.
5. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta con riguardo ai CP_2
pagamenti eventualmente effettuati, parte attrice replicava che spettava all'istituto di credito dimostrare la natura solutoria delle rimesse e che in ogni caso i pagamenti effettuati avevano natura ripristinatoria, dal che la prescrizione decorreva dalla data di chiusura del conto corrente.
pagina 6 di 7 In disparte la totale carenza di produzioni come sopra illustrato, che assorbe l'eccezione, non appare superfluo osservare che nell'eventualità in cui la banca sollevi, nel giudizio di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, l'eccezione di prescrizione dei singoli pagamenti, è la parte attrice a dover provare la natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, mentre la banca convenuta può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto e a dichiarare di volerne profittare, senza necessità di indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte ( in C.Cass. SS. UU.,
n. 15895/2019; C.Cass. civ., n. 7884/2023; C.Cass. civ., n. 19844/2022; C.Cass. civ., n. 21225/2022;
C.Cass. civ., n. 6198/2020; C.Cass. civ., n. 7013/2020); al riguardo è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «[…] la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio,
e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018, cit. supra)».
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi ed esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Rigetta le domande formulate da . Controparte_1
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore della convenuta Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.831,00 per onorari, oltre IVA, se Controparte_2
dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9767/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Silvia Bevione, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, via Magenta n. 57, presso il difensore avv. Bevione;
Attori contro con il patrocinio dell'avv. Riccardo Rossotto, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26, presso lo studio dell'avv. Rossotto.
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione: in via istruttoria: disporre CTU contabile sulla documentazione bancaria volta ad accertare l'entità degli interessi usurai ed anatocistici vietati ex lege, ovvero degli interessi concordati, delle CMS (o commissioni disponibilità fondi od altre commissioni) illegittimi e/o non concordati e spese non concordate nei rapporti per cui è causa e l'ammontare delle somme dovute dalla Controparte_2
in restituzione al sig. ;
[...] Controparte_1
nel merito:
a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120
TUB novellato per i rapporti c/c n°10291 poi divenuto (n°631051.29) (conto corrente) ed il c/c
n°578370 (conto corrente) e, previa – se del caso - declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e
pagina 1 di 7 delle tutte altre commissioni, di tutti gli altri interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità dei i contratti di mutuo di €.200.000, di €.20.000 e di €.30.000, rispettivamente del 2006, del 2009 e del
2010, e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dal sig. CP_1
alla per i suddetti rapporti, dichiarare tenuta e, per
[...] Controparte_2
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento a favore del sig. della somma di €.628.170,56 o della maggiore o CP_1
minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore del sig. Controparte_1 cagionati dalla condotta illegittima dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dal sig. per Controparte_1 la procedura di mediazione pregressa al giudizio per €.48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di
Mediazione ed €.4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
In via preliminare:
- dichiarare l'indeterminatezza e/o l'inammissibilità e/o la decadenza della domanda di ripetizione degli interessi passivi e di altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati nei paragrafi 1.
e 2. in narrativa;
- dichiarare la prescrizione dei diritti azionati riguardo a tutte le movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sui rapporti per cui è causa anteriormente al 16/05/2012;
- dichiarare la decadenza dell'attore dai diritti fatti valere in giudizio.
Nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti della
[...]
Controparte_2
pagina 2 di 7 In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del Regolamento n. 140/2012, oltre le spese ed oneri, oltre IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 24.5.2022 ritualmente notificato per la prima udienza del 15.12.2022,
convenivano in giudizio (d'ora in avanti, per Controparte_1 Controparte_2
Contr brevità, anche o ) per veder accertata l'applicazione di interessi usurari e CP_4
l'anatocismo, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., relativamente ai rapporti di conto corrente n.
10291, poi divenuto n. 631051.29, e n. 578370, la nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi illegittimi, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e di tutte le altre commissioni e interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per tali contratti, nonché la nullità per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. dei contratti di mutuo e prestito personale stipulati con la per CP_2
€ 200.000,00, € 20.000,00 ed € 30.000,00 rispettivamente nel 2006, 2009 e 2010.
Parte attrice chiedeva quindi, previo calcolo delle somme non dovute, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 628.170,56 ovvero della maggiore o minore somma che fosse risultata in corso di causa;
infine instavano per la condanna, in via equitativa, al risarcimento dei danni patiti e al pagamento delle spese legali e di mediazione.
Il 29.11.2022 si costituiva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di CP_5
inammissibilità della domanda di ripetizione, la prescrizione dei diritti azionati e la decadenza degli attori dalla possibilità di farli valere in giudizio, e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva rimessa di decisione senza attività istruttoria.
2. L'attore, a supporto delle proprie domande, allegava una perizia di parte in cui erano evidenziate anomalie che a vario titolo si erano manifestate nel corso dell'esecuzione dei rapporti con la in CP_2 particolare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, il superamento dei tassi soglia,
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e altri oneri privi di supporto documentale, con determinazione della duplicazione di interessi con effetto anatocistico;
prospettava infine la nullità per mancanza di causa dei tre contratti di mutuo stipulati negli anni 2006, 2009 e 2010, destinati a ripianare l'esposizione debitoria dovuta alla richiesta di somme asseritamente illegittime.
La Banca fondava la propria difesa sull'assunta genericità e indeterminatezza delle allegazioni, sul mancato assolvimento degli oneri probatori e, in particolare, sulla mancata produzione dei contratti costituenti il titolo della pretesa azionata e sull'assenza di prova dei pagamenti asseritamente indebiti.
pagina 3 di 7 In ogni caso, riportando la distinzione effettuata dalla giurisprudenza tra rimesse “solutorie” e rimesse
“ripristinatorie”, eccepiva la prescrizione decennale dei singoli pagamenti, che assolvono a una funzione solutoria in mancanza della dimostrazione della natura ripristinatoria delle rimesse, non provata da controparte, e, nel merito, precisava che la soglia di usura degli interessi individuata sulla base del T.E.G. dai Decreti Ministeriali non era comprensiva delle commissioni di massimo scoperto.
Da ultimo, e in ogni caso, osservava che la legittimità della pratica anatocistica sussisteva nella misura in cui la periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori fosse stata garantita anche per gli interessi creditori in favore del cliente.
3. Ai fini della decisione occorre fare riferimento ai principi che governano l'onere probatorio in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e quindi si deve ritenere che parte attrice non ha provato, neppure parzialmente, i fatti costitutivi della propria pretesa, con la conseguenza che le domande formulate non potranno trovare accoglimento. allegava l'usurarietà degli interessi praticati dalla Banca ai rapporti di conto corrente n. CP_1
10291, poi divenuto n. 631051.29, e n. 578370, con indebita capitalizzazione degli interessi, applicazione di commissioni di massimo scoperto e “altri oneri privi di supporto documentale”.
Contrariamente a quanto prospettato, in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito, in conformità ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, è il correntista che agisce a dover provare i fatti costitutivi della propria pretesa, cosicché egli avrebbe dovuto produrre i contratti di conto corrente e di mutuo dedotti in causa e in riferimento ai quali deduceva violazioni e comportamenti illegittimi dell'istituto di credito a vario titolo.
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il correntista che allega l'usurarietà del tasso di interessi praticato dalla Banca ha l'onere di dedurre in modo specifico la violazione della l. n.
108/1996, precisandone i modi e i tempi, e di allegare i decreti ministeriali previsti dalla norma (v. cass. civ., n. 2543/2019).
Parte attrice, in merito, produceva unicamente una consulenza tecnica di parte che, dopo una premessa sull'evoluzione normativa della disciplina in materia di anatocismo, si limitava a “rilevare l'esistenza di varie anomalie” senza dar conto dei criteri utilizzati, senza distinguere le voci di cui alle tabelle inserite all'interno della perizia o esplicitare i criteri di calcolo, e senza allegare i documenti di riferimento, per poi giungere all'apodittica conclusione della debenza della somma di € 160.929,64 – globalmente considerata, comprensiva di “pratiche anatocistiche e applicazione di spese e commissioni via via non idoneamente pattuite”, senza che fosse dato conto delle voci cui queste ultime sarebbero pagina 4 di 7 riferibili, a cui aggiungersi altri importi asseritamente percepiti e non documentati e alle rate pagate “ indebitamente” per i contratti di mutuo, in ipotesi nulli, per l'importo complessivo di oltre € 600.000.
L'applicazione di interessi usurari risulta genericamente allegata e non dimostrata.
4. In secondo luogo, è principio consolidato in giurisprudenza che «[o]ve sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, essendo attore in giudizio, egli dovrà farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693;
Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948): con tale produzione, difatti, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi» ( C.Cass. civ., n. 2435/2020 in motivazione;
C.Cass. civ., n. 11543/2019), cosicché, ove si ritenesse l'invalidità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, occorrerebbe procedere alla ricostruzione dell'integrale rapporto dare-avere tra le parti attraverso i relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto corrente fino alla cessazione del rapporto, con applicazione del tasso legale
(C.Cass. civ., n. 2435/2020; C.Cass. civ., n. 20693/2016; C.Cass. civ., n. 21597/2013).
Afferma ancora la Suprema Corte che, anche qualora si versi in ipotesi di mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, ove anche la banca convenuta non adempia all'ordine di esibizione impartitole, il giudice possa integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte e con altri mezzi di cognizione, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando il saldo risultante dal primo estratto conto acquisito agli atti ( C.Cass. civ., n. 31187/2018 in motivazione), considerati anche, oltre alle prove documentali, gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista (C.Cass. civ., n. 9526/2019; v. anche C.Cass. civ., n.
7172/2023; C.Cass. civ., n. 2435/2020).
In particolare, quando sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e sia la banca a resistere in giudizio, poiché l'incompletezza della serie di estratti conto si ripercuote sul primo, «in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Questo non esclude, tuttavia, che lo stesso correntista possa fornire puntuali elementi di prova atti a dar ragione del pregresso andamento del conto, così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti;
e non esclude nemmeno che, sulla base del complessivo quadro processuale, e indipendentemente da tale ricostruzione, al periodo in questione possa assegnarsi un saldo di diverso ammontare, più favorevole al cliente (ciò che potrà ad esempio verificarsi in ragione della condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito da
pagina 5 di 7 essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo)» (C.Cass. civ., n. 11543/2019).
Nel caso oggetto di causa, gli attori si sono limitati alla produzione, con la memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, degli estratti conto per gli anni 2006 ( per una sola mensilità ), 2007, 2008, 2009 - di cui manca il mese di giugno – (v. docc. 7-2006, 7-2007, 7-2008, 7-2009 att.), ossia a quattro annualità costituenti solo una parte minima dei due rapporti che si sono protratti dagli “anni 2000” (così in atto di citazione) almeno fino all'anno 2022 (v. doc. 1 att.).
La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice non può, tuttavia, avere la funzione di sopperire alle carenze probatorie e non può valere ad esonerarla dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni (C.Cass. civ. 1763/2024 in motivazione;
C.Cass. civ., n.
10941/2023; C.Cass. civ., n. 29100/2020); nel caso di specie, l'esiguità della produzione documentale e delle allegazioni probatorie di parte attrice non può che portare a ritenere insufficienti gli elementi necessaria per supportare una CTU, che si prospetta esplorativa.
L'attore non ha mai allegato di avere richiesto la documentazione alla Banca ex art. 119 Tub e neppure contestato l'affermazione della Banca circa tale omissione;
emerge ancora la sostanziale rinunzia all'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata in citazione e poi non riproposta nelle successive memorie;
deve peraltro osservarsi che quand'anche non rinunciato, l'ordine di esibizione non avrebbe comunque potuto essere accolto, per omesso esercizio dei poteri di cui all'art. 119 Tub ( “
Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato. C.Cass. 24641/2021 ).
Deve quindi ritenersi che le pretese attoree sono rimaste sfornite di prova e quindi debbono essere respinte.
5. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta con riguardo ai CP_2
pagamenti eventualmente effettuati, parte attrice replicava che spettava all'istituto di credito dimostrare la natura solutoria delle rimesse e che in ogni caso i pagamenti effettuati avevano natura ripristinatoria, dal che la prescrizione decorreva dalla data di chiusura del conto corrente.
pagina 6 di 7 In disparte la totale carenza di produzioni come sopra illustrato, che assorbe l'eccezione, non appare superfluo osservare che nell'eventualità in cui la banca sollevi, nel giudizio di accertamento negativo e ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, l'eccezione di prescrizione dei singoli pagamenti, è la parte attrice a dover provare la natura ripristinatoria delle rimesse in conto corrente, mentre la banca convenuta può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto e a dichiarare di volerne profittare, senza necessità di indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte ( in C.Cass. SS. UU.,
n. 15895/2019; C.Cass. civ., n. 7884/2023; C.Cass. civ., n. 19844/2022; C.Cass. civ., n. 21225/2022;
C.Cass. civ., n. 6198/2020; C.Cass. civ., n. 7013/2020); al riguardo è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere che «[…] la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio,
e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, e matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(Sez. 1, n. 2660 del 30/01/2019; Sez. 1, n. 27704 del 30/10/2018; Sez. 1, n. 18144 del 10/07/2018, cit. supra)».
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 con applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi ed esclusione della fase istruttoria non celebrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Rigetta le domande formulate da . Controparte_1
Dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore della convenuta Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 7.831,00 per onorari, oltre IVA, se Controparte_2
dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti
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