Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1618/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1618/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 26.11.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. M. C. A. Impelluso
ATTORI
E
(p.i. : ) Rappresentata e difesa dall'Avv. K. S. Mileto CP_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 C.F._4
Rappresentato e difeso dall'Avv. V. Taurisano
CONVENUTI
(p.i.: ) CP_3 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. F. Castronovo
TRERZA CHIAMATA IN GARANZIA
All'udienza del 26.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
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, anche quali esercenti la potestà sul figlio minore
[...] Parte_3 convenivano in giudizio il dott. e la per l'accertamento Controparte_2 Controparte_4 della “responsabilità medica” del ginecologo dott. e della struttura sanitaria CP_2 Contr ( presso la quale lo stesso prestava la sua attività di medico (oltre a svolgere l'attività in privato presso il suo studio) che “a loro dire” aveva seguito la gravidanza della sig.ra durante tutta la gestazione, da Ottobre 2013 ad aprile 2014, Parte_2 sia in regime di intramoenia che come libero professionista. La responsabilità medica invocata era per negligenza professionale e precisamente per non aver il dott. CP_2 informato la paziente della patologia cui soffriva il feto (Trisomia 18), risultante dagli esami sottopostigli in visita, oltre che per non avere disposto tempestivamente altri accertamenti e in particolare l'amniocentesi. Lamentavano che in seguito a ciò, nella totale inconsapevolezza della signora , era nata prematuramente una bambina Pt_2 affetta da una grave malformazione congenita e disturbi respiratori ad essa connessi, tanto da determinarne il decesso dopo due anni dalla nascita. Deducevano che, se fossero stati eseguiti i necessari accertamenti diagnostici, essi genitori avrebbero appreso delle gravi malformazioni e patologie del feto e avrebbero optato per l'aborto. Concludevano pertanto chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali (per perdita di serenità familiare, per violazione del diritto alla pianificazione familiare, per perdita delle gratificazioni morali provenienti dall'esperienza della genitorialità, per grave sofferenza morale) e patrimoniali, oltre interessi, oltre alla condanna alla rifusione delle spese legali. Contr Si costituiva la che eccepiva l'improcedibilità della domanda per CP_4 omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 8 L. 24/2017 (legge ); in subordine, nel merito, contestava il fatto che il dott. Persona_1 CP_2 avesse eseguito le presunte prestazioni professionali in regime di professionista e della struttura pubblica;
concludeva per il rigetto delle domande. Si costituiva altresì il dott. , il quale contestava nell'an e nel quantum le CP_2 pretese risarcitorie di parte attrice e in subordine chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della con la quale assumeva di avere stipulato la Controparte_5 polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile relativa al periodo in questione e, nel merito negava qualunque addebito.
citava la terza chiamata dalla quale chiedeva Controparte_2 Controparte_5 di essere garantita in forza di polizza di assicurazione per responsabilità professionale.
in qualità di Broker assicurativo, non si costituiva, ma indicava Controparte_5 al convenuto quale impresa assicuratrice interessata alla Controparte_6 vicenda per cui è causa. Successivamente il dott. , previa richiesta, con ordinanza del 2.4.2019 CP_2 veniva autorizzato alla chiamata in garanzia della in forza della Controparte_7 predetta polizza di assicurazione per responsabilità professionale. Si costituiva la contestando la regolarità della chiamata in Controparte_6 causa, in quanto tardiva e pertanto irrituale e nel merito contestando l'assunto attoreo. Nel coso del giudizio si costituiva anche , in proprio, avendo Parte_3 nelle more raggiunto la maggiore età e confermava le ragioni di fatto e di diritto nonché le domande già originariamente formulate per suo conto dai suoi genitori, quali all'epoca esercenti la potestà genitoriale. Esperite prova testimoniale e CTU medico legale;
da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione con i termini ex art. 190 cpc
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria proposta dagli attori è inammissibile, per omesso esperimento, ai sensi dell'art. 8 L . 24/2017, del procedimento ex art. 696 bis cpc o, in via alternativa, del procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 D.Lgs del 4.3.2010 n. 28. L'adempimento ad uno dei due obblighi alternativi stabiliti dall'art. 8 co. 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità dell'azione di responsabilità sanitaria.
Giova premettere che al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio la legge 24/2017 (legge Gelli Bianco) era già in vigore, essendo entrata in vigore in data 1.4.2017. Gli attori non hanno proceduto ad esperire in via preventiva né l'azione ex art. 696 bis cpc, né il procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1 D.Lgs del 4.3.2010 n. 28. Da ciò consegue che l'azione risarcitoria proposta è improcedibile. Ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale) che impongono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti in causa, non potendosi non tenere conto delle gravi emergenze fattuali afferenti alla tragedia familiare subita dagli attori e all'enorme sofferenza dagli stessi patita a causa delle dedotte gravissime vicende sanitarie, anche come lumeggiate dalla CTU in atti.
Le sole le spese di CTU devono essere poste a carico degli attori, in considerazione del fatto che l'inutilizzabilità della stessa è conseguenza dell'improcedibilità dell'azione.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dagli attori e dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra tutte le parti in causa. Pone le spese di CTU a carico degli attori in solido. Brindisi, 26.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo