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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1074/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(C.F. , difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Amatucci (C.F. ); elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Pagliare del Tronto, via
Cesare Pavese n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Squillace (C.F.
); elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4 difensore, in Ancona, Viale della Vittoria n. 7; pagina 1 di 11 APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 569/2021 emessa in data
3.8.2021 dal Tribunale di ASCOLI PICENO, nella causa iscritta al n.
1185/2018 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma integrale della sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018: in via preliminare: previo accertamento della difetto di ius postulandi dell'avv. Antonio Squillace per inesistenza della sottoscrizione della procura da parte di sia in primo che in secondo grado, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità/inesistenza della costituzione di CP_1
nel presente giudizio e annullare e/o dichiarare nulla la
[...] sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018 per non aver rilevato il difetto di rappresentanza di un litisconsorte necessario ex art. 144
CDA; nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , nella qualità di conducente e Controparte_1 proprietario del motociclo targato EH05900 modello “Piaggio Medley” assicurato - in ordine alla produzione del Controparte_2 sinistro avvenuto in data 24.5.2017 nel Comune di S. Benedetto del
Tronto (AP) alla Via Toti, meglio descritto in narrativa, e per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza n. 569/2021 pubblicata in data
02.08.2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della
GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n.
1185/2018 e condannare - ex artt. 2054 e 2055 cc e 144 e 145 del
pagina 2 di 11 d.Lgs. n. 209/2005 - il medesimo sig. e la Compagnia Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, in solido tra loro - o separatamente ognuno secondo le rispettive responsabilità - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. quantificati in complessivi € Parte_1
52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00) - di cui € 50,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 51.950,00 a titolo di danno non patrimoniale - ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello adita dovesse riconoscere un concorso di colpa del sig. nella produzione del sinistro avvenuto Parte_1 in data 24.5.2017 nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Toti, meglio descritto in narrativa, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018 e diminuire l'entità del risarcimento richiesto dall'attore secondo quanto risulterà di giustizia in proporzione delle rispettive responsabilità ex art. 1227 cc […]”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa e reietta: in via principale nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto confermando la sentenza impugnata.
In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversario, e conseguentemente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste di condanna spiegate nei confronti di Controparte_3
e/o del Sig. al risarcimento dei danni, limitarli
[...] Controparte_1 ex art. 1227 c.c. in conseguenza della gravità della colpa ascrivibile al
pagina 3 di 11 Sig. ed alle conseguenze che ad essa sono imputabili, Parte_1 con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni dal Controparte_2 medesimo subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 24.5.2017 allorché - mentre procedeva in sella al proprio velocipede lungo via
Toti, nell'abitato di San Benedetto del Tronto - cadeva a terra a causa dell'impatto verificatosi a seguito dello scontro con il motociclo che lo seguiva, di proprietà e condotto dal sig. , assicurato Controparte_1
subendo rilevanti danni - quantificati in complessivi Controparte_4
€.52.000,00 - che giustificavano il suo trasporto urgente in ospedale.
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che il non fosse CP_1 riuscito ad evitare il tamponamento - verosimilmente in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza, per difetto di cautela e prudenza alla guida nei momenti antecedenti il sinistro - configurerebbe la sussistenza, nel caso di specie, della sua responsabilità ex artt. 2054,
2055 c.c. e 144 e 145 C.d.S.
chiedeva, quindi, che fosse accertata la responsabilità del CP_5 motociclista e, per l'effetto, che il venisse condannato - in CP_1 solido con la Compagnia assicuratrice - al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, ovvero - in subordine - che fosse riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, con conseguente diminuzione del risarcimento a lui spettante, ex art. 1227 c.c.
Si costituivano la e , Controparte_2 Controparte_1 contestando la domanda ex adverso proposta e chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto, considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
pagina 4 di 11 In particolare, i convenuti eccepivano che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile all'attore, a causa dell'imprevedibile comportamento adottato dal medesimo che - nello svoltare dal margine destro della strada verso il lato opposto - non si sarebbe sincerato che la manovra che stava effettuando non interferisse con il regolare flusso degli altri mezzi stradali, costituendo un intralcio e un pericolo per la circolazione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la sentenza gravata, con cui rigettava la domanda attorea, ritenendo che lo - non avendo Parte_1 fornito la prova dell'imputabilità dell'accadimento del fatto al convenuto
- fosse l'unico responsabile della verificazione del sinistro. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 riproponendo le istanze istruttorie in precedenza avanzate - disattese dal primo giudice - e chiedendo l'accertamento della responsabilità degli appellati, con condanna degli stessi - in solido - al pagamento della somma di €.52.000,00, oltre rivalutazione, interessi legali e refusione delle spese di giudizio, quale ristoro dei danni dal medesimo subiti a seguito del sinistro.
Gli appellati, ritualmente costituitisi, hanno dedotto l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 19.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorrente eccepisce l'inesistenza della procura dell'appellato, per inesistenza della sottoscrizione della medesima da parte del Sig. , sia in appello che in primo grado. Controparte_1
Con primo motivo di gravame, il ricorrente censura la valutazione - operata dal primo Giudice - sia delle prove orali che dell'interrogatorio formale reso dal convenuto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal pagina 5 di 11 Tribunale, deporrebbero univocamente per il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore rispetto alla dimostrazione dell'avvenuto tamponamento, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 2054 c.c., ricorrendo, al contrario la fattispecie della presunzione di colpa (esclusiva) del mezzo che ha posto in essere il tamponamento, alla luce dell'art. 149 C.d.S. e del granitico orientamento giurisprudenziale in subiecta materia.
Con separata doglianza, l'appellante censura la pronuncia impugnata laddove si riferisce ad una presunta contravvenzione, che invero non gli sarebbe mai stata notificata e che non è stata prodotta dal convenuto in primo grado. CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che la pronuncia del primo
Giudice sarebbe carente di motivazione, nella parte in cui non si è espresso sulla richiesta di C.T.U. cinematica.
Da ultimo, l'appellante censura la sentenza gravata per non essersi pronunciato il giudicante in riferimento alla domanda - spiegata dall'attore in primo grado, in via subordinata - di accertamento della responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro, con conseguente violazione dell'art. 2054 c.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di inesistenza della procura del difensore dell'appellato per difetto di ius postulandi: infatti, CP_1 come osservato dalla Difesa di parte appellata - e riscontrabile ictu oculi dall'esame degli atti - la stessa è stata apposta “in calce all'atto di citazione passivo notificatogli in primo grado” (pagina 4 comparsa di risposta in appello) - ed è regolarmente presente agli atti del presente giudizio”.
Venendo al merito, i primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni giuridiche fra loro connesse - risultano infondati.
Ed invero, non può ritenersi provata la circostanza posta dall'appellante a fondamento del gravame, e cioè l'assunto per cui la realizzazione pagina 6 di 11 dell'evento dannoso è da ricondurre esclusivamente all'incauta e imprudente condotta di guida del conducente del ciclomotore.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'impatto tra il ciclomotore condotto dal e la bicicletta condotta dallo CP_1
- che lo precedeva - è da attribuire all'improvvisa svolta posta Parte_1 in essere dal ciclista, dal margine destro della via Toti in direzione del lato opposto della strada: tale circostanza è avvalorata dal verbale di contestazione di violazione dell'art. 154 C.d.S. - completo dei rilievi disposti, quali la localizzazione del punto di impatto - che consente di affermare, con ragionevole probabilità, che la caduta e le conseguenti lesioni personali riportate dallo siano causalmente Parte_1 riconducibili alla manovra malaccorta dal medesimo posta in essere.
Com'è noto, la Cassazione ha più volte chiarito che “l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., n. 22629/2008; n.
9251/2010; n. 3787/2012).
Ne consegue che, anche a voler ritenere la relazione redatta dagli Agenti alla stregua di prova liberamente valutabile, depone a favore della ricostruzione prospettata dal Giudice di primo grado la disamina del compendio probatorio acquisito all'esito dell'espletata istruttoria.
A tal fine rilevano le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta -
, unico soggetto presente sul luogo del sinistro al Testimone_1 momento dell'intervento degli Agenti - il quale, all'udienza dell'8.10.2019, ha riferito: “Ho visto la bicicletta spostarsi al centro della carreggiata a “scatti” e il motociclo che la seguiva ha investito la
pagina 7 di 11 bicicletta. L'impatto è stato inevitabile (…). Non ho visto se il guidatore della bicicletta segnalava lo spostamento verso il centro con le mani”.
In relazione alle prove testimoniali allegate dall'appellante, risulta del tutto condivisibile la valutazione - di non attendibilità - della teste
“oculare” non indicata nel verbale della Polizia Municipale Testimone_2
e, dunque, non presente sul luogo al momento dell'intervento degli
Agenti.
Come osservato dalla Compagnia appellata, l'attore non ha dimostrato - né avrebbe potuto dimostrare, sulla base delle istanze istruttorie avanzate, che l'asserito tamponamento sia addebitabile
(esclusivamente) al , potendosi parlare di “tamponamento” solo CP_1 in maniera impropria, visto che - dagli atti di causa - emerge una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata dall'appellante.
Notoriamente, ricorre l'ipotesi di tamponamento - alla quale è applicabile la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. - allorché un veicolo riceve un urto posteriore da un altro veicolo, mentre nel caso di specie i danni riportati dal velocipede, in base ai rilievi effettuati dagli Agenti intervenuti e riportati nella richiamata relazione, interessano la parte anteriore (ruota) sinistra del mezzo.
In sostanza, l'appellato ha dimostrato che il mancato tempestivo arresto del mezzo da lui condotto e la conseguente collisione con la bicicletta che lo precedeva sono stati determinati dall'imprudenza dell'altro conducente, responsabile della violazione della norma di cui all'art. 154
C.d.S.: il ciclista, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra non si è preventivamente sincerato di non arrecare intralcio alla circolazione e di segnalare con congruo anticipo la relativa intenzione di svoltare;
in subiecta materia la giurisprudenza rammenta che “se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare
pagina 8 di 11 la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada” (Cass., n.
22406/2011).
Tuttavia, la condotta di guida dell'appellato non va totalmente esente da censure: a parere del Collegio sarebbe stata auspicabile, da parte del
, una condotta di guida particolarmente prudente, con adozione CP_1 di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che nel caso di specie risultano, invece, (almeno in parte) omesse: avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze - rilevanti in termini di danni - che ne sono derivate dal sinistro, ritiene la Corte che il CP_1 procedesse ad una velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo - considerato che le parti transitavano in centro cittadino, in un orario caratterizzato da traffico particolarmente intenso (ore 14:35) - con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa dell'appellato, in misura pari al 30% , nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero, in ambito di circolazione stradale, vige il generale dovere di prudenza, ai sensi dell'art.145 C.d.S., alla cui stregua va, in ogni caso, garantita la massima prudenza da parte di tutti i conducenti di veicoli al fine di evitare incidenti;
come la Suprema Corte ha ribadito, infatti, “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha
l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili” (Cass. n.
46818/2014).
In riferimento al terzo motivo di gravame, infine, si osserva che “quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere”.
Correttamente il Tribunale, alla luce della disamina complessiva del caso di specie - sulla scorta delle risultanze istruttorie ritenute pregevoli e pagina 9 di 11 idonee a fondare il proprio convincimento - ha escluso la sussistenza di ragioni tali da giustificare una C.T.U. dinamico-cinematica.
Dalla C.T.U. medico legale espletata nel presente grado emerge che il
Dott. ha riconosciuto all'odierno appellante di un danno CP_6 biologico permanente pari al 10% e un danno biologico temporaneo di
90 giorni (30 al 100%; 30 al 50%; 30 al 25%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale subito da
è, pertanto, pari alla somma complessiva di Parte_1
€.29.048,78, determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE: €.21.396,00, (età: 71 anni;
invalidità 10%);
B) : €.6.037,50; Controparte_7
C) SPESE MEDICHE = €.1.615,28.
Detto importo va ridotto alla misura del 30% - pari al concorso di colpa del convenuto-appellato nella causazione del sinistro - con conseguente determinazione del danno risarcibile nella somma di €.8.714,63.
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante, per pacifica giurisprudenza, al danneggiato (Cass. n.
15084/2019).
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3, mentre la restante quota (pari a
1/3) va corrisposta dai convenuti-appellati (maggiormente soccombenti), in solido, in favore dell'appellante.
pagina 10 di 11 Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico dell'appellante in misura di 1/3 e a carico degli appellati, in solido, in ragione di 2/3.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 569/2021, emessa dal Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno in data 3.8.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_1 [...]
- in solido - al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_2 della somma di €.8.714,63 - a titolo di danno non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dichiara compensate - nella misura di due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna gli appellati - in solido - a rifondere all'appellante la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.3.900,00 per compensi professionali ed €.518,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.2.100,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 22.11.2024
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello sopra rubricata promossa da
(C.F. , difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Amatucci (C.F. ); elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Pagliare del Tronto, via
Cesare Pavese n. 5;
APPELLANTE contro
(C.F. ; Controparte_1 C.F._3
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Squillace (C.F.
); elettivamente domiciliati presso lo studio del C.F._4 difensore, in Ancona, Viale della Vittoria n. 7; pagina 1 di 11 APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza N. 569/2021 emessa in data
3.8.2021 dal Tribunale di ASCOLI PICENO, nella causa iscritta al n.
1185/2018 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma integrale della sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018: in via preliminare: previo accertamento della difetto di ius postulandi dell'avv. Antonio Squillace per inesistenza della sottoscrizione della procura da parte di sia in primo che in secondo grado, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità/inesistenza della costituzione di CP_1
nel presente giudizio e annullare e/o dichiarare nulla la
[...] sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018 per non aver rilevato il difetto di rappresentanza di un litisconsorte necessario ex art. 144
CDA; nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. , nella qualità di conducente e Controparte_1 proprietario del motociclo targato EH05900 modello “Piaggio Medley” assicurato - in ordine alla produzione del Controparte_2 sinistro avvenuto in data 24.5.2017 nel Comune di S. Benedetto del
Tronto (AP) alla Via Toti, meglio descritto in narrativa, e per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza n. 569/2021 pubblicata in data
02.08.2021, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della
GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n.
1185/2018 e condannare - ex artt. 2054 e 2055 cc e 144 e 145 del
pagina 2 di 11 d.Lgs. n. 209/2005 - il medesimo sig. e la Compagnia Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro - Controparte_2 tempore, in solido tra loro - o separatamente ognuno secondo le rispettive responsabilità - al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. quantificati in complessivi € Parte_1
52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00) - di cui € 50,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 51.950,00 a titolo di danno non patrimoniale - ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo;
nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello adita dovesse riconoscere un concorso di colpa del sig. nella produzione del sinistro avvenuto Parte_1 in data 24.5.2017 nel Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Toti, meglio descritto in narrativa, annullare e/o dichiarare nulla la sentenza n. 569/2021 pubblicata in data 02.08.2021, emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno nella persona della GOP Avv. Paola Mariani, all'interno della causa civile con R.G. n. 1185/2018 e diminuire l'entità del risarcimento richiesto dall'attore secondo quanto risulterà di giustizia in proporzione delle rispettive responsabilità ex art. 1227 cc […]”.
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza anche istruttoria disattesa e reietta: in via principale nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto confermando la sentenza impugnata.
In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di appello avversario, e conseguentemente nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste di condanna spiegate nei confronti di Controparte_3
e/o del Sig. al risarcimento dei danni, limitarli
[...] Controparte_1 ex art. 1227 c.c. in conseguenza della gravità della colpa ascrivibile al
pagina 3 di 11 Sig. ed alle conseguenze che ad essa sono imputabili, Parte_1 con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno e Controparte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento dei danni dal Controparte_2 medesimo subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 24.5.2017 allorché - mentre procedeva in sella al proprio velocipede lungo via
Toti, nell'abitato di San Benedetto del Tronto - cadeva a terra a causa dell'impatto verificatosi a seguito dello scontro con il motociclo che lo seguiva, di proprietà e condotto dal sig. , assicurato Controparte_1
subendo rilevanti danni - quantificati in complessivi Controparte_4
€.52.000,00 - che giustificavano il suo trasporto urgente in ospedale.
Secondo la prospettazione attorea, il fatto che il non fosse CP_1 riuscito ad evitare il tamponamento - verosimilmente in ragione del mancato rispetto della distanza di sicurezza, per difetto di cautela e prudenza alla guida nei momenti antecedenti il sinistro - configurerebbe la sussistenza, nel caso di specie, della sua responsabilità ex artt. 2054,
2055 c.c. e 144 e 145 C.d.S.
chiedeva, quindi, che fosse accertata la responsabilità del CP_5 motociclista e, per l'effetto, che il venisse condannato - in CP_1 solido con la Compagnia assicuratrice - al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, ovvero - in subordine - che fosse riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento, con conseguente diminuzione del risarcimento a lui spettante, ex art. 1227 c.c.
Si costituivano la e , Controparte_2 Controparte_1 contestando la domanda ex adverso proposta e chiedendo il rigetto delle avverse pretese risarcitorie, in quanto infondate in fatto e in diritto, considerata la divergenza tra la realtà dei fatti e la ricostruzione degli eventi prospettata dall'attore.
pagina 4 di 11 In particolare, i convenuti eccepivano che la responsabilità per il sinistro stradale de quo fosse - in realtà - imputabile all'attore, a causa dell'imprevedibile comportamento adottato dal medesimo che - nello svoltare dal margine destro della strada verso il lato opposto - non si sarebbe sincerato che la manovra che stava effettuando non interferisse con il regolare flusso degli altri mezzi stradali, costituendo un intralcio e un pericolo per la circolazione.
Il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la sentenza gravata, con cui rigettava la domanda attorea, ritenendo che lo - non avendo Parte_1 fornito la prova dell'imputabilità dell'accadimento del fatto al convenuto
- fosse l'unico responsabile della verificazione del sinistro. CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 riproponendo le istanze istruttorie in precedenza avanzate - disattese dal primo giudice - e chiedendo l'accertamento della responsabilità degli appellati, con condanna degli stessi - in solido - al pagamento della somma di €.52.000,00, oltre rivalutazione, interessi legali e refusione delle spese di giudizio, quale ristoro dei danni dal medesimo subiti a seguito del sinistro.
Gli appellati, ritualmente costituitisi, hanno dedotto l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 19.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il ricorrente eccepisce l'inesistenza della procura dell'appellato, per inesistenza della sottoscrizione della medesima da parte del Sig. , sia in appello che in primo grado. Controparte_1
Con primo motivo di gravame, il ricorrente censura la valutazione - operata dal primo Giudice - sia delle prove orali che dell'interrogatorio formale reso dal convenuto, che, contrariamente a quanto ritenuto dal pagina 5 di 11 Tribunale, deporrebbero univocamente per il soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore rispetto alla dimostrazione dell'avvenuto tamponamento, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 2054 c.c., ricorrendo, al contrario la fattispecie della presunzione di colpa (esclusiva) del mezzo che ha posto in essere il tamponamento, alla luce dell'art. 149 C.d.S. e del granitico orientamento giurisprudenziale in subiecta materia.
Con separata doglianza, l'appellante censura la pronuncia impugnata laddove si riferisce ad una presunta contravvenzione, che invero non gli sarebbe mai stata notificata e che non è stata prodotta dal convenuto in primo grado. CP_1
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che la pronuncia del primo
Giudice sarebbe carente di motivazione, nella parte in cui non si è espresso sulla richiesta di C.T.U. cinematica.
Da ultimo, l'appellante censura la sentenza gravata per non essersi pronunciato il giudicante in riferimento alla domanda - spiegata dall'attore in primo grado, in via subordinata - di accertamento della responsabilità concorrente nella verificazione del sinistro, con conseguente violazione dell'art. 2054 c.c.
Deve, preliminarmente, rigettarsi l'eccezione di inesistenza della procura del difensore dell'appellato per difetto di ius postulandi: infatti, CP_1 come osservato dalla Difesa di parte appellata - e riscontrabile ictu oculi dall'esame degli atti - la stessa è stata apposta “in calce all'atto di citazione passivo notificatogli in primo grado” (pagina 4 comparsa di risposta in appello) - ed è regolarmente presente agli atti del presente giudizio”.
Venendo al merito, i primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni giuridiche fra loro connesse - risultano infondati.
Ed invero, non può ritenersi provata la circostanza posta dall'appellante a fondamento del gravame, e cioè l'assunto per cui la realizzazione pagina 6 di 11 dell'evento dannoso è da ricondurre esclusivamente all'incauta e imprudente condotta di guida del conducente del ciclomotore.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, l'impatto tra il ciclomotore condotto dal e la bicicletta condotta dallo CP_1
- che lo precedeva - è da attribuire all'improvvisa svolta posta Parte_1 in essere dal ciclista, dal margine destro della via Toti in direzione del lato opposto della strada: tale circostanza è avvalorata dal verbale di contestazione di violazione dell'art. 154 C.d.S. - completo dei rilievi disposti, quali la localizzazione del punto di impatto - che consente di affermare, con ragionevole probabilità, che la caduta e le conseguenti lesioni personali riportate dallo siano causalmente Parte_1 riconducibili alla manovra malaccorta dal medesimo posta in essere.
Com'è noto, la Cassazione ha più volte chiarito che “l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino
a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., n. 22629/2008; n.
9251/2010; n. 3787/2012).
Ne consegue che, anche a voler ritenere la relazione redatta dagli Agenti alla stregua di prova liberamente valutabile, depone a favore della ricostruzione prospettata dal Giudice di primo grado la disamina del compendio probatorio acquisito all'esito dell'espletata istruttoria.
A tal fine rilevano le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta -
, unico soggetto presente sul luogo del sinistro al Testimone_1 momento dell'intervento degli Agenti - il quale, all'udienza dell'8.10.2019, ha riferito: “Ho visto la bicicletta spostarsi al centro della carreggiata a “scatti” e il motociclo che la seguiva ha investito la
pagina 7 di 11 bicicletta. L'impatto è stato inevitabile (…). Non ho visto se il guidatore della bicicletta segnalava lo spostamento verso il centro con le mani”.
In relazione alle prove testimoniali allegate dall'appellante, risulta del tutto condivisibile la valutazione - di non attendibilità - della teste
“oculare” non indicata nel verbale della Polizia Municipale Testimone_2
e, dunque, non presente sul luogo al momento dell'intervento degli
Agenti.
Come osservato dalla Compagnia appellata, l'attore non ha dimostrato - né avrebbe potuto dimostrare, sulla base delle istanze istruttorie avanzate, che l'asserito tamponamento sia addebitabile
(esclusivamente) al , potendosi parlare di “tamponamento” solo CP_1 in maniera impropria, visto che - dagli atti di causa - emerge una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata dall'appellante.
Notoriamente, ricorre l'ipotesi di tamponamento - alla quale è applicabile la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. - allorché un veicolo riceve un urto posteriore da un altro veicolo, mentre nel caso di specie i danni riportati dal velocipede, in base ai rilievi effettuati dagli Agenti intervenuti e riportati nella richiamata relazione, interessano la parte anteriore (ruota) sinistra del mezzo.
In sostanza, l'appellato ha dimostrato che il mancato tempestivo arresto del mezzo da lui condotto e la conseguente collisione con la bicicletta che lo precedeva sono stati determinati dall'imprudenza dell'altro conducente, responsabile della violazione della norma di cui all'art. 154
C.d.S.: il ciclista, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra non si è preventivamente sincerato di non arrecare intralcio alla circolazione e di segnalare con congruo anticipo la relativa intenzione di svoltare;
in subiecta materia la giurisprudenza rammenta che “se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare al precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell'art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest'ultimo veicolo la violazione dell'obbligo di rispettare
pagina 8 di 11 la distanza di sicurezza, di cui all'art. 149 cod. strada” (Cass., n.
22406/2011).
Tuttavia, la condotta di guida dell'appellato non va totalmente esente da censure: a parere del Collegio sarebbe stata auspicabile, da parte del
, una condotta di guida particolarmente prudente, con adozione CP_1 di tutte le cautele necessarie ad evitare il sinistro;
cautele, che nel caso di specie risultano, invece, (almeno in parte) omesse: avuto riguardo alla dinamica dell'incidente e alle conseguenze - rilevanti in termini di danni - che ne sono derivate dal sinistro, ritiene la Corte che il CP_1 procedesse ad una velocità non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo - considerato che le parti transitavano in centro cittadino, in un orario caratterizzato da traffico particolarmente intenso (ore 14:35) - con conseguente riconoscimento di un concorso di colpa dell'appellato, in misura pari al 30% , nella causazione del sinistro, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Ed invero, in ambito di circolazione stradale, vige il generale dovere di prudenza, ai sensi dell'art.145 C.d.S., alla cui stregua va, in ogni caso, garantita la massima prudenza da parte di tutti i conducenti di veicoli al fine di evitare incidenti;
come la Suprema Corte ha ribadito, infatti, “in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente ha
l'obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili” (Cass. n.
46818/2014).
In riferimento al terzo motivo di gravame, infine, si osserva che “quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere”.
Correttamente il Tribunale, alla luce della disamina complessiva del caso di specie - sulla scorta delle risultanze istruttorie ritenute pregevoli e pagina 9 di 11 idonee a fondare il proprio convincimento - ha escluso la sussistenza di ragioni tali da giustificare una C.T.U. dinamico-cinematica.
Dalla C.T.U. medico legale espletata nel presente grado emerge che il
Dott. ha riconosciuto all'odierno appellante di un danno CP_6 biologico permanente pari al 10% e un danno biologico temporaneo di
90 giorni (30 al 100%; 30 al 50%; 30 al 25%).
In applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 - vigenti al momento della decisione - il danno non patrimoniale subito da
è, pertanto, pari alla somma complessiva di Parte_1
€.29.048,78, determinata come segue:
A) DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE: €.21.396,00, (età: 71 anni;
invalidità 10%);
B) : €.6.037,50; Controparte_7
C) SPESE MEDICHE = €.1.615,28.
Detto importo va ridotto alla misura del 30% - pari al concorso di colpa del convenuto-appellato nella causazione del sinistro - con conseguente determinazione del danno risarcibile nella somma di €.8.714,63.
La somma così individuata va, prima, devalutata alla data del sinistro e, quindi, rivalutata annualmente - secondo gli indici Istat - dalla data del sinistro, con maggiorazione degli interessi legali, fino all'effettivo saldo.
Non sussistono circostanze speciali che giustifichino una liquidazione superiore in un'ottica di personalizzazione del danno, in quanto non si ritiene assolta la prova della loro ricorrenza nel caso di specie, spettante, per pacifica giurisprudenza, al danneggiato (Cass. n.
15084/2019).
Avuto riguardo all'esito complessivo della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 2/3, mentre la restante quota (pari a
1/3) va corrisposta dai convenuti-appellati (maggiormente soccombenti), in solido, in favore dell'appellante.
pagina 10 di 11 Le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico dell'appellante in misura di 1/3 e a carico degli appellati, in solido, in ragione di 2/3.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 569/2021, emessa dal Tribunale di Parte_1
Ascoli Piceno in data 3.8.2021, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- in riforma della sentenza appellata, condanna e Controparte_1 [...]
- in solido - al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_2 della somma di €.8.714,63 - a titolo di danno non patrimoniale - oltre rivalutazione e interessi, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dichiara compensate - nella misura di due terzi (2/3) - le spese dei due gradi di giudizio e condanna gli appellati - in solido - a rifondere all'appellante la quota restante (pari a 1/3) delle spese di lite, che vengono liquidate - per il primo grado, per intero - in €.3.900,00 per compensi professionali ed €.518,00 per esborsi e - per il presente grado, per intero - in €.2.100,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti secondo quanto indicato in parte motiva.
Così deciso in Ancona, il 22.11.2024
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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