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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11055/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11055/2025 promossa da:
CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VILLANI 3 FIRENZEpresso il difensore avv. PAPINI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
già AB SI. ha proposto ricorso ex art. 281 decies Controparte_2 Parte_1 c.p.c chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 stipulato con la in data 23.4.2008 e la condanna di Controparte_1 quest'ultima, quale utilizzatore, alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, posti in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, meglio descritti in ricorso.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver acquistato, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio
rep. 13997, racc. 1916, registrato a Livorno il 24.4.2008 al n. 4531 Serie 1T e Persona_1 regolarmente trascritto, il bene immobile, costituito da fabbricato ad uso commerciale, posto in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, contraddistinto al C.F. di detto Comune al Foglio 50, particella 362, sub. 607, piano T-1, Cat. D/8, rendita catastale Euro 3.688,00, consegnandone il possesso alla convenuta, quale utilizzatore in virtù del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 del 23.4.2008; che l'utilizzatore interrompeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria a decorrere dal mese di novembre 2023; che la ricorrente, dopo aver sollecitato il pagamento dei canoni scaduti, con missiva del 3.9.2025, anche in forza della legge n. 124/2017, avvalendosi della clausole di cui agli artt. 21 e 22 delle Condizioni Generali di contratto, comunicava all'utilizzatore la risoluzione del contratto e chiedeva la riconsegna dell'immobile ed il pagamento del dovuto, senza esito.
Non si è costituita in giudizio la nonostante la rituale notifica del Controparte_1 ricorso e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentalmente provato il contratto di locazione finanziaria inter partes stipulato in data 23.4.2008, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, nel quale è pattuita l'obbligazione, a carico della convenuta, quale utilizzatore dell'immobile, di corrispondere il canone di locazione finanziaria.
Il suddetto contratto rappresenta il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla ricorrente, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, che, come tale, una volta provata la fonte del diritto (di pagamento del canone), onera la parte convenuta di provare il fatto estintivo del medesimo, prova che, nella specie, non è stata fornita.
Provato l'inadempimento, deve ritenersi che, del tutto legittimamente, parte ricorrente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ex art. 1456 c.c. all'art. 22 del contratto inter partes, per l'ipotesi di inadempimento, da parte dell'utilizzatore, “…anche di una sola delle clausole sotto elencate...” (fra cui l'art. 7 del contratto in materia di corrispettivo della locazione finanziaria), in considerazione del valore essenziale alle stesse attribuito. In attuazione di tale clausola, infatti, la ricorrente, con missiva del 3.9.2025, inviata via PEC alla convenuta e regolarmente ricevuta, ha comunicato la risoluzione del contratto, “stante il grave inadempimento (L. 4.8.2027, n. 125 comma 137)…”.
L'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing comporta l'obbligo della parte convenuta, che non vi ha provveduto, di provvedere alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, come sopra descritti, che deve avvenire in via immediata visto il tempo trascorso dall'inizio dell'inadempimento ed il perdurare dello stesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 stipulato con la Controparte_1 in data 23.4.2008, CONDANNA la convenuta alla restituzione IMMEDIATA del bene immobile,
[...] costituito da fabbricato ad uso commerciale, posto in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, contraddistinto al C.F. di detto Comune al Foglio 50, particella 362, sub. 607, piano T-1, Cat. D/8, rendita catastale Euro 3.688,00, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della proprietaria.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Firenze, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11055/2025 promossa da:
CAMBIANO LEASING SPA GIÀ CABEL ASSI. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAPINI PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VILLANI 3 FIRENZEpresso il difensore avv. PAPINI PAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
già AB SI. ha proposto ricorso ex art. 281 decies Controparte_2 Parte_1 c.p.c chiedendo accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 stipulato con la in data 23.4.2008 e la condanna di Controparte_1 quest'ultima, quale utilizzatore, alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, posti in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, meglio descritti in ricorso.
A fondamento del ricorso ha allegato: di aver acquistato, con atto di compravendita ai rogiti del Notaio
rep. 13997, racc. 1916, registrato a Livorno il 24.4.2008 al n. 4531 Serie 1T e Persona_1 regolarmente trascritto, il bene immobile, costituito da fabbricato ad uso commerciale, posto in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, contraddistinto al C.F. di detto Comune al Foglio 50, particella 362, sub. 607, piano T-1, Cat. D/8, rendita catastale Euro 3.688,00, consegnandone il possesso alla convenuta, quale utilizzatore in virtù del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 del 23.4.2008; che l'utilizzatore interrompeva il pagamento dei canoni di locazione finanziaria a decorrere dal mese di novembre 2023; che la ricorrente, dopo aver sollecitato il pagamento dei canoni scaduti, con missiva del 3.9.2025, anche in forza della legge n. 124/2017, avvalendosi della clausole di cui agli artt. 21 e 22 delle Condizioni Generali di contratto, comunicava all'utilizzatore la risoluzione del contratto e chiedeva la riconsegna dell'immobile ed il pagamento del dovuto, senza esito.
Non si è costituita in giudizio la nonostante la rituale notifica del Controparte_1 ricorso e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' documentalmente provato il contratto di locazione finanziaria inter partes stipulato in data 23.4.2008, avente ad oggetto l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, nel quale è pattuita l'obbligazione, a carico della convenuta, quale utilizzatore dell'immobile, di corrispondere il canone di locazione finanziaria.
Il suddetto contratto rappresenta il fatto costitutivo del diritto fatto valere dalla ricorrente, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, che, come tale, una volta provata la fonte del diritto (di pagamento del canone), onera la parte convenuta di provare il fatto estintivo del medesimo, prova che, nella specie, non è stata fornita.
Provato l'inadempimento, deve ritenersi che, del tutto legittimamente, parte ricorrente si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita ex art. 1456 c.c. all'art. 22 del contratto inter partes, per l'ipotesi di inadempimento, da parte dell'utilizzatore, “…anche di una sola delle clausole sotto elencate...” (fra cui l'art. 7 del contratto in materia di corrispettivo della locazione finanziaria), in considerazione del valore essenziale alle stesse attribuito. In attuazione di tale clausola, infatti, la ricorrente, con missiva del 3.9.2025, inviata via PEC alla convenuta e regolarmente ricevuta, ha comunicato la risoluzione del contratto, “stante il grave inadempimento (L. 4.8.2027, n. 125 comma 137)…”.
L'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing comporta l'obbligo della parte convenuta, che non vi ha provveduto, di provvedere alla restituzione dei beni immobili oggetto del contratto, come sopra descritti, che deve avvenire in via immediata visto il tempo trascorso dall'inizio dell'inadempimento ed il perdurare dello stesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTATA e DICHIARATA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. LL 208172 stipulato con la Controparte_1 in data 23.4.2008, CONDANNA la convenuta alla restituzione IMMEDIATA del bene immobile,
[...] costituito da fabbricato ad uso commerciale, posto in Comune di Collesalvetti, Loc. La Chiusa, Via Genova, 10, contraddistinto al C.F. di detto Comune al Foglio 50, particella 362, sub. 607, piano T-1, Cat. D/8, rendita catastale Euro 3.688,00, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della proprietaria.
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali.
Firenze, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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