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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5754 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 5233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell' 11.03.2025 e vertente
T R A
c.f. ), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale dott. (c.f. Parte_2 Parte_3
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Sante Ricci e Gianluca Massimei
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Giorgio De Arcangelis
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
r.g. n. 5233/2021 1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria, pure in via incidentale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sin qui svolti, la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “ – Spunta un accordo , Parte_5 Parte_6
pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano Corriere della Sera e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello - in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
2) Sempre nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “Inchiesta – Spunta un Pt_5
accordo Angelucci-Pulcini”, pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano
Corriere della Sera, accertare e dichiarare, per i motivi sin qui svolti, il mancato assolvimento da parte dell'arch. dei suoi oneri probatori in punto di Controparte_1
dimostrazione di danni quali conseguenza diretta ed immediata della pubblicazione del predetto articolo di stampa e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello - in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
3) Sempre nel merito in via ulteriormente gradata:
r.g. n. 5233/2021 2 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “ – Spunta un Parte_5
accordo Angelucci-Pulcini”, pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano
Corriere della Sera, e in cui non dovesse essere dichiarato il mancato assolvimento da parte dell'arch. dei suoi oneri probatori in punto di dimostrazione di Controparte_1
danni quali conseguenza diretta ed immediata della pubblicazione del predetto articolo di stampa, ridurre, per tutti i motivi sin qui svolti, l'importo della somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'arch. , tenendo, in particolare, conto dei parametri usualmente Controparte_1
utilizzati per la liquidazione equitativa;
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello – in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
4) In ogni caso:
- condannare l'arch. alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1
spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Roma respingere l'appello proposto da
[...]
e e rigettarne tutte le domande Parte_1 Parte_3 Parte_4
perché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese del grado, comprese spese generali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma convenendo in giudizio Parte_1 Parte_3
r.g. n. 5233/2021 3 e , rispettivamente società editrice, direttore Parte_3 Parte_4
responsabile e giornalista del quotidiano “Corriere della Sera”, chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 6 novembre 2014, dell'articolo dal titolo “Inchiesta
Empam – spunta un accordo , corredato dal sottotitolo “Sospetti Parte_7
di affari illeciti con società offshore. Il deputato PD e le vacanze regalate in Sardegna”.
Deduceva l'attore, all'epoca della pubblicazione Direttore del Dipartimento
IX – Attuazione degli Strumenti Urbanistici e Ufficio Permessi di Costruire del
Comune di Roma, che nello scritto, incentrato sulle indagini relative ad episodi corruttivi emersi nella gestione immobiliare dell' e sui rapporti tra i Pt_5
costruttori e il deputato , era comparso del tutto Pt_7 Persona_1
gratuitamente il suo nome all'interno dell'inciso “(l'ex convento trasformato dai grazie al gioco di sponda ben retribuito con un dirigente comunale Pt_7 CP_1
”, presentandolo in termini di certezza quale soggetto implicato nelle
[...]
condotte illecite narrate, senza alcun richiamo al carattere meramente ipotetico e investigativo delle contestazioni allora in corso, con conseguente lesione della sua reputazione personale e professionale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che negavano la portata lesiva dello scritto, in quanto legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca giornalistica, ed eccepivano la mancanza di elementi probatori del danno.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3010/2021, accoglieva la domanda, confermando come l'inciso controverso attribuisse al un CP_1
coinvolgimento nelle vicende illecite narrate presentato quale già accertato, anziché come mera ipotesi investigativa, così violando il requisito della verità della notizia. Valorizzando la diffusione dell'articolo su un quotidiano nazionale di ampia tiratura, la gravità delle espressioni utilizzate e il ruolo sociale del in veste di dirigente pubblico all'epoca della diffusione CP_1
della notizia diffamatoria, riteneva presuntivamente provato il danno non patrimoniale lamentato dall'attore, che veniva liquidato in via equitativa nella misura di € 10.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. La giornalista inoltre, veniva Parte_4
r.g. n. 5233/2021 4 condannata a versare all'attore la somma di € 1.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948.
2. Avverso tale sentenza hanno interposto appello Parte_1
e , rassegnando le conclusioni riportate in Parte_3 Parte_4
epigrafe e articolando tre motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della decisione impugnata per non avere considerato che l'articolo, valutato nella sua interezza, si limitava a riportare notizie di indagine di sicuro interesse pubblico, tratte da fonti giudiziarie, dando espressamente atto che l'inchiesta si trovava ancora nella fase iniziale. Hanno rimarcato, inoltre, come il , al CP_1
momento della pubblicazione, fosse già stato rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta e che, in ogni caso, la giornalista non gli aveva ascritto Pt_5
alcuna responsabilità penale presentata come già verificata.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Va rilevato al riguardo che la giurisprudenza costante ritiene che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussista ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, spettando ogni indagine sul punto agli inquirenti ed al giornalista unicamente la fedele riproduzione dell'atto di indagine (Cfr. Cass. n. 5657/2010; Cass. n. 439/2000; Cass. n.
2842/1999).
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, dunque, esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, sempre però a patto che sia verificata la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.
Il criterio della verità della notizia, infatti, deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo, senza che rilevi quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 1908/2024; Cass n. 19250/2023; Cass. n. 21969/2020;
Cass. 20082/2019).
r.g. n. 5233/2021 5 Dalla lettura dell'articolo controverso è evidente che lo scritto risulta incentrato sull'indagine relativa agli affari dell' , che coinvolgevano a Pt_5
vario titolo i costruttori il noto imprenditore ed il deputato Pt_7 Parte_7
, figure per le quali l'autrice segnala espressamente lo stadio Persona_1
ancora iniziale dell'inchiesta, così collocando i fatti in un alveo dichiaratamente provvisorio (“L'ipotesi, in via di approfondimento da parte di magistrati […] è che vi fossero “cointeressenze” fra e ”). Parte_7 Pt_5
Ciò nondimeno, il riferimento a allude ad una diversa Controparte_1
vicenda giudiziaria, all'epoca ancora in itinere, la trasformazione di un ex convento in Trastevere in una struttura ricettiva di lusso, ed è racchiuso esclusivamente nell'inciso “(l'ex convento trasformato dai Pulcini grazie al gioco di sponda ben retribuito con un dirigente comunale ”, che invece Controparte_1
risulta privo di qualunque marcatura dubitativa. Il lessico impiegato della giornalista (“grazie al gioco di sponda ben retribuito”) risulta descrittivo di un rapporto di causa-effetto idoneo a rappresentare al lettore come fatto ormai acquisito che la trasformazione dell'immobile fosse stata resa possibile proprio per l'intervento del , allora dirigente dell'amministrazione capitolina, CP_1
attribuendogli così un'indebita posizione relativa a snodi successivi dell'inchiesta, diversa da quella oggetto dell'articolo, dall'esito all'epoca ancora incerto.
Perché potesse essere validamente invocata la scriminante del diritto di cronaca, come per gli altri soggetti menzionati nell'articolo l'autrice avrebbe dovuto neutralizzare l'effetto assertivo del ridetto inciso impiegando formule ipotetiche o dubitative, ovvero un chiaro richiamo alla fase processuale in atto.
Il riferimento allo stadio iniziale dell'indagine che segue l'inciso tra parentesi non si riferisce, infatti, alla vicenda giudiziaria della trasformazione dell'ex convento ma alla vicenda giudiziaria relativa agli affari dell' , oggetto Pt_5
della pubblicazione. L'omissione di tali cautele redazionali, specie a fronte di espressioni dal forte valore connotativo, che lasciano intendere come certa l'esistenza di quid pro quo in favore dell'odierno appellato, ha determinato una rappresentazione non fedele dello stato degli atti al momento della pubblicazione, con conseguente lesione del canone di verità indispensabile ai fini della configurabilità della scriminante.
r.g. n. 5233/2021 6 Tale principio risulta ribadito in modo particolarmente nitido dalle Sezioni
Unite della Cassazione (v. Cass. n. 13200/2025), secondo cui l'esimente della cronaca è esclusa quando la narrazione attribuisca uno status o un fatto più grave di quello reale (quale la qualità di “imputato” anziché quella di
“indagato”, ovvero l'attribuzione di un reato in forma consumata anziché tentata). Per identità di ratio, da ravvisarsi non solo nei limiti del diritto di cronaca ma anche nell'art. 27, co. 2, Cost., il suddetto criterio non può che valere anche quando il testo giornalistico, pur muovendo da un'inchiesta reale, rappresenti come definitivo ciò che, in realtà, all'epoca della pubblicazione, risultava oggetto di un procedimento ancora pendente.
È appena il caso di rilevare che, anche sotto il profilo della continenza, il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta di per sé che le espressioni adoperate assumano carattere denigratorio e sovrabbondante. La valutazione dell'adeguatezza del linguaggio rispetto alle esigenze della libera manifestazione del pensiero, infatti, presuppone la verità del fatto addebitato.
Ciò in quanto inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di informazione e della libertà di espressione solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità.
Per quanto sinora osservato la sentenza impugnata, ove ha accertato la portata diffamatoria dell'inciso contestato, ha fatto corretta applicazione dei noti principi in materia di diritto di cronaca ed è pertanto esente da censure.
4. Anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti hanno sostenuto che il primo Giudice avrebbe erratamente riconosciuto al un danno non CP_1
patrimoniale in difetto di qualsiasi riscontro probatorio, è infondato e merita reiezione.
Come ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno- evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di r.g. n. 5233/2021 7 allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dovendosi dare rilevanza a tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato
(cfr. ex multiplis, Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass.
n. 25420/2017).
Ebbene, nella decisione impugnata il Tribunale non ha rinvenuto danni in re ipsa, ma si è attenuto ai principi anzidetti, facendo ricorso alla prova presuntiva in base ad indici fattuali forniti dalle allegazioni attoree e pertinenti al caso concreto, relative alla diffusione dello scritto su una testata di rilievo nazionale, all'obiettiva gravità del fatto attribuito al (l'aver beneficiato di un CP_1
illecito accordo corruttivo), nonché alla posizione di quest'ultimo quale dirigente comunale in servizio al momento della pubblicazione.
5. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno censurato la quantificazione del risarcimento nella misura di €
10.000,00 operata dal primo Giudice, ritenendola eccessiva in rapporto al contenuto marginale dell'inciso e alla sua limitata risonanza mediatica.
La liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. quando, come nella specie, il danno risulti dimostrato nella sua esistenza ma non nel preciso ammontare. È principio consolidato, tuttavia, che la valutazione equitativa non si risolva in un esercizio arbitrario, dovendo ancorarsi a criteri ragionevoli e verificabili, coerenti con le circostanze del caso concreto (cfr. tra le tante Cass. n. 9834/2022); le stesse Tabelle di Milano prevedono “fasce” flessibili proprio per consentire un adattamento dell'entità del risarcimento alla concreta gravità del danno subito.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un criterio equitativo conforme ai parametri tabellari, rendendo evidente il procedimento logico seguito per la determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato attraverso la valorizzazione: (i) della pubblicazione del contenuto diffamatorio attraverso un canale informativo di ampia risonanza, (ii) dell'intensità del discredito arrecato, (iii) della (non elevata) notorietà pubblica del danneggiato. Peraltro, gli argomenti di appello non offrono elementi idonei ad incrinare la coerenza e la ragionevolezza della motivazione operata dal r.g. n. 5233/2021 8 primo Giudice, né a giustificare una rimodulazione dell'importo. La somma liquidata in primo grado in misura pari ad € 10.000,00 – riconducibile, tra l'altro, alla prima fascia di liquidazione, prevista dalle Tabelle di Milano per le ipotesi di diffamazione di tenue gravità – appare pertanto congrua e non abbisognevole di modifica in sede di gravame.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/20222022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere a le Controparte_1
spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5233/2021 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5233 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell' 11.03.2025 e vertente
T R A
c.f. ), in persona del suo procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale dott. (c.f. Parte_2 Parte_3
) e (c.f. ), C.F._1 Parte_4 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Sante Ricci e Gianluca Massimei
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Giorgio De Arcangelis
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
r.g. n. 5233/2021 1 “Voglia codesta Ecc.ma Corte adita, in integrale riforma della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, premesso ogni opportuno accertamento e declaratoria, pure in via incidentale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Nel merito:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi sin qui svolti, la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “ – Spunta un accordo , Parte_5 Parte_6
pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano Corriere della Sera e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello - in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
2) Sempre nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “Inchiesta – Spunta un Pt_5
accordo Angelucci-Pulcini”, pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano
Corriere della Sera, accertare e dichiarare, per i motivi sin qui svolti, il mancato assolvimento da parte dell'arch. dei suoi oneri probatori in punto di Controparte_1
dimostrazione di danni quali conseguenza diretta ed immediata della pubblicazione del predetto articolo di stampa e, per l'effetto, rigettare la domanda avversaria di condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti.
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello - in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
3) Sempre nel merito in via ulteriormente gradata:
r.g. n. 5233/2021 2 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuta la legittimità dell'articolo di stampa, recante il titolo “ – Spunta un Parte_5
accordo Angelucci-Pulcini”, pubblicato in data 6 novembre 2014 sul quotidiano
Corriere della Sera, e in cui non dovesse essere dichiarato il mancato assolvimento da parte dell'arch. dei suoi oneri probatori in punto di dimostrazione di Controparte_1
danni quali conseguenza diretta ed immediata della pubblicazione del predetto articolo di stampa, ridurre, per tutti i motivi sin qui svolti, l'importo della somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dell'arch. , tenendo, in particolare, conto dei parametri usualmente Controparte_1
utilizzati per la liquidazione equitativa;
- condannare, per l'ulteriore effetto, l'arch. a restituire alla Controparte_1 [...]
gli importi da quest'ultima corrisposti – con riserva di Parte_1
ripetizione all'esito del giudizio di appello – in esecuzione della sentenza n. 3010/2021, resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma – Dott.ssa Cristina Cambi (R.G. n.
4355/2015) - in data 15 febbraio 2021, pubblicata in data 19 febbraio 2021, oltre interessi legali.
4) In ogni caso:
- condannare l'arch. alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1
spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Roma respingere l'appello proposto da
[...]
e e rigettarne tutte le domande Parte_1 Parte_3 Parte_4
perché infondate in fatto e diritto.
Con vittoria di spese del grado, comprese spese generali”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Controparte_1
Tribunale di Roma convenendo in giudizio Parte_1 Parte_3
r.g. n. 5233/2021 3 e , rispettivamente società editrice, direttore Parte_3 Parte_4
responsabile e giornalista del quotidiano “Corriere della Sera”, chiedendo la condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della pubblicazione, in data 6 novembre 2014, dell'articolo dal titolo “Inchiesta
Empam – spunta un accordo , corredato dal sottotitolo “Sospetti Parte_7
di affari illeciti con società offshore. Il deputato PD e le vacanze regalate in Sardegna”.
Deduceva l'attore, all'epoca della pubblicazione Direttore del Dipartimento
IX – Attuazione degli Strumenti Urbanistici e Ufficio Permessi di Costruire del
Comune di Roma, che nello scritto, incentrato sulle indagini relative ad episodi corruttivi emersi nella gestione immobiliare dell' e sui rapporti tra i Pt_5
costruttori e il deputato , era comparso del tutto Pt_7 Persona_1
gratuitamente il suo nome all'interno dell'inciso “(l'ex convento trasformato dai grazie al gioco di sponda ben retribuito con un dirigente comunale Pt_7 CP_1
”, presentandolo in termini di certezza quale soggetto implicato nelle
[...]
condotte illecite narrate, senza alcun richiamo al carattere meramente ipotetico e investigativo delle contestazioni allora in corso, con conseguente lesione della sua reputazione personale e professionale.
Si costituivano in giudizio i convenuti, che negavano la portata lesiva dello scritto, in quanto legittima manifestazione del diritto di critica e di cronaca giornalistica, ed eccepivano la mancanza di elementi probatori del danno.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3010/2021, accoglieva la domanda, confermando come l'inciso controverso attribuisse al un CP_1
coinvolgimento nelle vicende illecite narrate presentato quale già accertato, anziché come mera ipotesi investigativa, così violando il requisito della verità della notizia. Valorizzando la diffusione dell'articolo su un quotidiano nazionale di ampia tiratura, la gravità delle espressioni utilizzate e il ruolo sociale del in veste di dirigente pubblico all'epoca della diffusione CP_1
della notizia diffamatoria, riteneva presuntivamente provato il danno non patrimoniale lamentato dall'attore, che veniva liquidato in via equitativa nella misura di € 10.000,00 oltre interessi dalla sentenza al saldo, con condanna dei convenuti in solido al relativo pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte. La giornalista inoltre, veniva Parte_4
r.g. n. 5233/2021 4 condannata a versare all'attore la somma di € 1.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/1948.
2. Avverso tale sentenza hanno interposto appello Parte_1
e , rassegnando le conclusioni riportate in Parte_3 Parte_4
epigrafe e articolando tre motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto infondato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
3. Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della decisione impugnata per non avere considerato che l'articolo, valutato nella sua interezza, si limitava a riportare notizie di indagine di sicuro interesse pubblico, tratte da fonti giudiziarie, dando espressamente atto che l'inchiesta si trovava ancora nella fase iniziale. Hanno rimarcato, inoltre, come il , al CP_1
momento della pubblicazione, fosse già stato rinviato a giudizio nell'ambito dell'inchiesta e che, in ogni caso, la giornalista non gli aveva ascritto Pt_5
alcuna responsabilità penale presentata come già verificata.
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
Va rilevato al riguardo che la giurisprudenza costante ritiene che la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussista ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, spettando ogni indagine sul punto agli inquirenti ed al giornalista unicamente la fedele riproduzione dell'atto di indagine (Cfr. Cass. n. 5657/2010; Cass. n. 439/2000; Cass. n.
2842/1999).
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, dunque, esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, sempre però a patto che sia verificata la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione.
Il criterio della verità della notizia, infatti, deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo, senza che rilevi quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale (cfr. Cass. n. 1908/2024; Cass n. 19250/2023; Cass. n. 21969/2020;
Cass. 20082/2019).
r.g. n. 5233/2021 5 Dalla lettura dell'articolo controverso è evidente che lo scritto risulta incentrato sull'indagine relativa agli affari dell' , che coinvolgevano a Pt_5
vario titolo i costruttori il noto imprenditore ed il deputato Pt_7 Parte_7
, figure per le quali l'autrice segnala espressamente lo stadio Persona_1
ancora iniziale dell'inchiesta, così collocando i fatti in un alveo dichiaratamente provvisorio (“L'ipotesi, in via di approfondimento da parte di magistrati […] è che vi fossero “cointeressenze” fra e ”). Parte_7 Pt_5
Ciò nondimeno, il riferimento a allude ad una diversa Controparte_1
vicenda giudiziaria, all'epoca ancora in itinere, la trasformazione di un ex convento in Trastevere in una struttura ricettiva di lusso, ed è racchiuso esclusivamente nell'inciso “(l'ex convento trasformato dai Pulcini grazie al gioco di sponda ben retribuito con un dirigente comunale ”, che invece Controparte_1
risulta privo di qualunque marcatura dubitativa. Il lessico impiegato della giornalista (“grazie al gioco di sponda ben retribuito”) risulta descrittivo di un rapporto di causa-effetto idoneo a rappresentare al lettore come fatto ormai acquisito che la trasformazione dell'immobile fosse stata resa possibile proprio per l'intervento del , allora dirigente dell'amministrazione capitolina, CP_1
attribuendogli così un'indebita posizione relativa a snodi successivi dell'inchiesta, diversa da quella oggetto dell'articolo, dall'esito all'epoca ancora incerto.
Perché potesse essere validamente invocata la scriminante del diritto di cronaca, come per gli altri soggetti menzionati nell'articolo l'autrice avrebbe dovuto neutralizzare l'effetto assertivo del ridetto inciso impiegando formule ipotetiche o dubitative, ovvero un chiaro richiamo alla fase processuale in atto.
Il riferimento allo stadio iniziale dell'indagine che segue l'inciso tra parentesi non si riferisce, infatti, alla vicenda giudiziaria della trasformazione dell'ex convento ma alla vicenda giudiziaria relativa agli affari dell' , oggetto Pt_5
della pubblicazione. L'omissione di tali cautele redazionali, specie a fronte di espressioni dal forte valore connotativo, che lasciano intendere come certa l'esistenza di quid pro quo in favore dell'odierno appellato, ha determinato una rappresentazione non fedele dello stato degli atti al momento della pubblicazione, con conseguente lesione del canone di verità indispensabile ai fini della configurabilità della scriminante.
r.g. n. 5233/2021 6 Tale principio risulta ribadito in modo particolarmente nitido dalle Sezioni
Unite della Cassazione (v. Cass. n. 13200/2025), secondo cui l'esimente della cronaca è esclusa quando la narrazione attribuisca uno status o un fatto più grave di quello reale (quale la qualità di “imputato” anziché quella di
“indagato”, ovvero l'attribuzione di un reato in forma consumata anziché tentata). Per identità di ratio, da ravvisarsi non solo nei limiti del diritto di cronaca ma anche nell'art. 27, co. 2, Cost., il suddetto criterio non può che valere anche quando il testo giornalistico, pur muovendo da un'inchiesta reale, rappresenti come definitivo ciò che, in realtà, all'epoca della pubblicazione, risultava oggetto di un procedimento ancora pendente.
È appena il caso di rilevare che, anche sotto il profilo della continenza, il difetto del requisito della veridicità della notizia comporta di per sé che le espressioni adoperate assumano carattere denigratorio e sovrabbondante. La valutazione dell'adeguatezza del linguaggio rispetto alle esigenze della libera manifestazione del pensiero, infatti, presuppone la verità del fatto addebitato.
Ciò in quanto inviolabili valori costituzionali quali il diritto all'onore e alla reputazione possono cedere nel bilanciamento con gli interessi di altrettanta valenza costituzionale della libertà di informazione e della libertà di espressione solo ove sussista un interesse pubblico alla diffusione della notizia, che a sua volta può concretizzarsi solo ove la notizia corrisponda a verità.
Per quanto sinora osservato la sentenza impugnata, ove ha accertato la portata diffamatoria dell'inciso contestato, ha fatto corretta applicazione dei noti principi in materia di diritto di cronaca ed è pertanto esente da censure.
4. Anche il secondo motivo, con il quale gli appellanti hanno sostenuto che il primo Giudice avrebbe erratamente riconosciuto al un danno non CP_1
patrimoniale in difetto di qualsiasi riscontro probatorio, è infondato e merita reiezione.
Come ormai acclarato dalla giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'onore e alla reputazione derivante dalla diffusione di notizie diffamatorie non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento (danno- evento), ma con le conseguenze di tale lesione (danno-conseguenza), sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di r.g. n. 5233/2021 7 allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, dovendosi dare rilevanza a tal fine, quali parametri oggettivi di riferimento, alla diffusione della pubblicazione, alla rilevanza dell'offesa e alla posizione sociale del danneggiato
(cfr. ex multiplis, Cass. n. 9068/2024; Cass. n. 8861/2021; Cass. n. 4005/2020; Cass.
n. 25420/2017).
Ebbene, nella decisione impugnata il Tribunale non ha rinvenuto danni in re ipsa, ma si è attenuto ai principi anzidetti, facendo ricorso alla prova presuntiva in base ad indici fattuali forniti dalle allegazioni attoree e pertinenti al caso concreto, relative alla diffusione dello scritto su una testata di rilievo nazionale, all'obiettiva gravità del fatto attribuito al (l'aver beneficiato di un CP_1
illecito accordo corruttivo), nonché alla posizione di quest'ultimo quale dirigente comunale in servizio al momento della pubblicazione.
5. È infondato, infine, anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno censurato la quantificazione del risarcimento nella misura di €
10.000,00 operata dal primo Giudice, ritenendola eccessiva in rapporto al contenuto marginale dell'inciso e alla sua limitata risonanza mediatica.
La liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può ricorrere al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. quando, come nella specie, il danno risulti dimostrato nella sua esistenza ma non nel preciso ammontare. È principio consolidato, tuttavia, che la valutazione equitativa non si risolva in un esercizio arbitrario, dovendo ancorarsi a criteri ragionevoli e verificabili, coerenti con le circostanze del caso concreto (cfr. tra le tante Cass. n. 9834/2022); le stesse Tabelle di Milano prevedono “fasce” flessibili proprio per consentire un adattamento dell'entità del risarcimento alla concreta gravità del danno subito.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente adottato un criterio equitativo conforme ai parametri tabellari, rendendo evidente il procedimento logico seguito per la determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato attraverso la valorizzazione: (i) della pubblicazione del contenuto diffamatorio attraverso un canale informativo di ampia risonanza, (ii) dell'intensità del discredito arrecato, (iii) della (non elevata) notorietà pubblica del danneggiato. Peraltro, gli argomenti di appello non offrono elementi idonei ad incrinare la coerenza e la ragionevolezza della motivazione operata dal r.g. n. 5233/2021 8 primo Giudice, né a giustificare una rimodulazione dell'importo. La somma liquidata in primo grado in misura pari ad € 10.000,00 – riconducibile, tra l'altro, alla prima fascia di liquidazione, prevista dalle Tabelle di Milano per le ipotesi di diffamazione di tenue gravità – appare pertanto congrua e non abbisognevole di modifica in sede di gravame.
6. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/20222022 (con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi), segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere a le Controparte_1
spese di lite del grado d'appello, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 07.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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