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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1032 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1032 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. TIROZZI Parte_1 C.F._1
CINZIA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. TIROZZI CINZIA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Tempio Parte_1 CP_1
Pausania il 29/9/2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2007, numero
22, parte I, serie dell'anno 2007.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (Tempio Pausania il 29/5/2015) e Persona_1
(Tempio Pausania il 30/10/2017). Persona_2
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Tempio Pausania in Via Belluno n° 39, in attesa del trasferimento avanti al Notaio del 50% della proprietà dalla Sig.ra al Sig. Parte_1
come meglio specificato al punto 5) che segue, viene assegnata al Sig. CP_1 CP_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
3) I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4)I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna a Tempio Pausania. In via temporanea la madre con i minori saranno ospitati dalla nonna materna in Via Porrino n. 9 in attesa dell'acquisto a breve di altra abitazione a Tempio Pausania da parte della Sig.ra Parte_1 il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, secondo le seguenti cadenze:
4a) A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; durante i giorni infrasettimanali il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 18;
4b) Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, oltre al Carnevale e Compleanno, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5) Al fine di regolare i propri rapporti economici i coniugi in relazione ai figli minori convengono quanto segue:
- Vista la reciproca indipendenza economica il Sig. dovrà corrispondere un assegno CP_1 di € 600,00 mensili per il solo mantenimento dei figli.
Detta somma, che dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 1° di ciascun mese, verrà accreditata nel conto corrente n. 430594784 intestato alla GNa acceso Parte_1
3 presso UNICREDIT Filiale di Tempio Pausania IBAN:[...] e sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT.
La Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. la propria quota pari al Parte_1 CP_1
50% (cinquanta per cento) della piena proprietà del seguente immobile gravato da mutuo ipotecario il cui pagamento, dopo la cessione, sarà a totale carico della GN : CP_1
- Appartamento sito in Comune di Tempio Pausania in Via Belluno n° 39 – Piano Primo- censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 173 Particella 1704 Subalterno 1- Categoria
A/3 di 5 vani., mq. 98 Rendita catastale € 361,52, confinante con strada comunale, altra proprietà
e su più lati, salvo altri o aventi causa che così viene ad essere intestato CP_1 Parte_1 interamente in proprietà esclusiva al predetto Sig. . CP_1
In pari tempo, a compensazione del valore degli immobili, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla GNa la somma di € 37.500 e a trasferire la propria Parte_1 quota pari al 50% (cinquanta per cento) della piena proprietà del seguente immobile gravato da mutuo ipotecario il cui pagamento, dopo la cessione, sarà a totale carico della GNa
[...]
Parte_1
- Appartamento sito ad Aglientu, in località Rena Majore, Via Della Pineta, piano Terra - censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 1 Particella 2135 Subalterno 1 - Categoria
A/2 di 4 vani, Classe 2, Rendita catastale € 454,48, confinante con proprietà società CFT S.r.l. per più lati, area comune, salvo altri o aventi causa che così viene ad essere intestato interamente in proprietà esclusiva alla predetta Sig.ra Parte_1
Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione avanti al Notaio venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987.
Le spese notarili, di trascrizione, voltura catastale ed ogni altro adempimento conseguente saranno a carico di entrambe le parti in pari misura.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e a riguardo le parti si riportano integralmente al Protocollo CNF 2017 e ss.mm.
In particolare:
6a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Le parti prestano il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. Gli
4 eventuali viaggi dei minori all'estero dovranno essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
ORDINA la rimessione della causa sul ruolo per deliberare l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile e all'uopo fissa l'udienza del 11/6/2026.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 1032 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 1032 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025, e vertente tra
(C.F. , in giudizio con l'avv. TIROZZI Parte_1 C.F._1
CINZIA
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. TIROZZI CINZIA CP_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Tempio Parte_1 CP_1
Pausania il 29/9/2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2007, numero
22, parte I, serie dell'anno 2007.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli (Tempio Pausania il 29/5/2015) e Persona_1
(Tempio Pausania il 30/10/2017). Persona_2
La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi.
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
2
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Tempio Pausania in Via Belluno n° 39, in attesa del trasferimento avanti al Notaio del 50% della proprietà dalla Sig.ra al Sig. Parte_1
come meglio specificato al punto 5) che segue, viene assegnata al Sig. CP_1 CP_1 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze.
3) I figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4)I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna a Tempio Pausania. In via temporanea la madre con i minori saranno ospitati dalla nonna materna in Via Porrino n. 9 in attesa dell'acquisto a breve di altra abitazione a Tempio Pausania da parte della Sig.ra Parte_1 il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo desideri e, in particolare, secondo le seguenti cadenze:
4a) A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21; durante i giorni infrasettimanali il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 18;
4b) Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, oltre al Carnevale e Compleanno, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di giugno di ogni anno.
5) Al fine di regolare i propri rapporti economici i coniugi in relazione ai figli minori convengono quanto segue:
- Vista la reciproca indipendenza economica il Sig. dovrà corrispondere un assegno CP_1 di € 600,00 mensili per il solo mantenimento dei figli.
Detta somma, che dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 1° di ciascun mese, verrà accreditata nel conto corrente n. 430594784 intestato alla GNa acceso Parte_1
3 presso UNICREDIT Filiale di Tempio Pausania IBAN:[...] e sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT.
La Sig.ra si obbliga a trasferire al Sig. la propria quota pari al Parte_1 CP_1
50% (cinquanta per cento) della piena proprietà del seguente immobile gravato da mutuo ipotecario il cui pagamento, dopo la cessione, sarà a totale carico della GN : CP_1
- Appartamento sito in Comune di Tempio Pausania in Via Belluno n° 39 – Piano Primo- censito al
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 173 Particella 1704 Subalterno 1- Categoria
A/3 di 5 vani., mq. 98 Rendita catastale € 361,52, confinante con strada comunale, altra proprietà
e su più lati, salvo altri o aventi causa che così viene ad essere intestato CP_1 Parte_1 interamente in proprietà esclusiva al predetto Sig. . CP_1
In pari tempo, a compensazione del valore degli immobili, il Sig. si obbliga a CP_1 corrispondere alla GNa la somma di € 37.500 e a trasferire la propria Parte_1 quota pari al 50% (cinquanta per cento) della piena proprietà del seguente immobile gravato da mutuo ipotecario il cui pagamento, dopo la cessione, sarà a totale carico della GNa
[...]
Parte_1
- Appartamento sito ad Aglientu, in località Rena Majore, Via Della Pineta, piano Terra - censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 1 Particella 2135 Subalterno 1 - Categoria
A/2 di 4 vani, Classe 2, Rendita catastale € 454,48, confinante con proprietà società CFT S.r.l. per più lati, area comune, salvo altri o aventi causa che così viene ad essere intestato interamente in proprietà esclusiva alla predetta Sig.ra Parte_1
Ai fini fiscali le parti chiedono che la cessione avanti al Notaio venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987.
Le spese notarili, di trascrizione, voltura catastale ed ogni altro adempimento conseguente saranno a carico di entrambe le parti in pari misura.
6) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e a riguardo le parti si riportano integralmente al Protocollo CNF 2017 e ss.mm.
In particolare:
6a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7) Le parti prestano il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. Gli
4 eventuali viaggi dei minori all'estero dovranno essere preventivamente autorizzati da entrambi i genitori”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
ORDINA la rimessione della causa sul ruolo per deliberare l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio civile e all'uopo fissa l'udienza del 11/6/2026.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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