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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CHIARELLI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELIANA CP_1 C.F._2
ONOFRIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Pronuncia di sentenza di scioglimento Parte_1 CP_1 del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Rilascio dell'abitazione di Milano, via Pestalozzi n.10/3 da parte della sig. entro CP_1 il 30/05/2025;
2) Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della Parte_1 CP_1 somma di euro 26.000,00 comprensiva anche di contributo alle spese di trasloco e deposito, contestualmente al rilascio degli immobili di Milano e Gattinara da parte della sig.ra CP_1 liberi da persone e cose;
3) Asporto da parte della sig.ra di tutti i mobili portati nell'immobile di Milano CP_1 dall'immobile condotto in locazione ad Onno, oltre al divano, al tavolo della cucina e a parte della libreria;
4) Espressa rinuncia da parte della sig.ra a far valere pretese derivanti dalla CP_1 scrittura privata portante riconoscimento di debito di euro 80.000,00;
5) Cessione e voltura in favore della sig.ra dell'autovettura Renault Clio CP_1 attualmente in uso alla stessa entro la data di scadenza del bollo con oneri di trapasso a carico della sig.ra in mancanza il sig. sarà libero di disporre dell'autovettura, CP_1 Pt_1 eventualmente rottamandola.
6) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Gattinara il Parte_1 CP_1
21/06/2005 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
17/01/2013.
ha convenuto in giudizio chiedendo pronunciarsi sentenza di Parte_1 CP_1 divorzio, senza ulteriori condizioni.
si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda di divorzio CP_1 per intervenuta ricostituzione dell'affectio coniugalis e chiedendo in via subordinata la pronuncia di sentenza di divorzio con assegnazione della casa di Milano, via Pestalozzi n. 10/3 a
[...] per almeno due anni, con previsione di assegno divorzile in favore della stessa di € CP_1
1.800,00 mensili.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
15/04/2025, in cui è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio civile a Gattinara il 21/06/2005 e che il
Tribunale di Milano, con decreto del 17/01/2013, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Avendo le parti chiesto congiuntamente la pronuncia di sentenza di divorzio e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o pagina 2 di 3 ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a Gattinara il 21/06/2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, CP_1 reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte I, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Gattinara per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2019/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANIA CHIARELLI
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELIANA CP_1 C.F._2
ONOFRIO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e “Pronuncia di sentenza di scioglimento Parte_1 CP_1 del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Rilascio dell'abitazione di Milano, via Pestalozzi n.10/3 da parte della sig. entro CP_1 il 30/05/2025;
2) Corresponsione da parte del sig. in favore della sig.ra della Parte_1 CP_1 somma di euro 26.000,00 comprensiva anche di contributo alle spese di trasloco e deposito, contestualmente al rilascio degli immobili di Milano e Gattinara da parte della sig.ra CP_1 liberi da persone e cose;
3) Asporto da parte della sig.ra di tutti i mobili portati nell'immobile di Milano CP_1 dall'immobile condotto in locazione ad Onno, oltre al divano, al tavolo della cucina e a parte della libreria;
4) Espressa rinuncia da parte della sig.ra a far valere pretese derivanti dalla CP_1 scrittura privata portante riconoscimento di debito di euro 80.000,00;
5) Cessione e voltura in favore della sig.ra dell'autovettura Renault Clio CP_1 attualmente in uso alla stessa entro la data di scadenza del bollo con oneri di trapasso a carico della sig.ra in mancanza il sig. sarà libero di disporre dell'autovettura, CP_1 Pt_1 eventualmente rottamandola.
6) Spese di lite compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile a Gattinara il Parte_1 CP_1
21/06/2005 e dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Milano ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
17/01/2013.
ha convenuto in giudizio chiedendo pronunciarsi sentenza di Parte_1 CP_1 divorzio, senza ulteriori condizioni.
si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda di divorzio CP_1 per intervenuta ricostituzione dell'affectio coniugalis e chiedendo in via subordinata la pronuncia di sentenza di divorzio con assegnazione della casa di Milano, via Pestalozzi n. 10/3 a
[...] per almeno due anni, con previsione di assegno divorzile in favore della stessa di € CP_1
1.800,00 mensili.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
15/04/2025, in cui è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate.
Il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve dunque essere accolta.
È provato che le parti hanno contratto matrimonio civile a Gattinara il 21/06/2005 e che il
Tribunale di Milano, con decreto del 17/01/2013, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Avendo le parti chiesto congiuntamente la pronuncia di sentenza di divorzio e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o pagina 2 di 3 ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come convenuto tra le stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
a Gattinara il 21/06/2005, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, CP_1 reg. atti di matrimonio, anno 2005, parte I, numero 3;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Gattinara per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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