Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/05/2023, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta e dall'avvocato Antonio Di Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018” oltre a tutti a tutti gli atti conseguenti e successivi.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.4.2019:
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnato con ricorso principale;
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.6.2020:
per l'annullamento
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-DEL 1.4.2020, notificata in pari data al ricorrente ed avente come oggetto “Aliquote di ruolo degli Ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2020”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della DETERMINAZIONE di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnato con ricorso principale.
D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17/5/2021:
per l'annullamento
- della determinazione di D.P.G.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-del 6.4.2021, e della determinazione dirigenziale M_D GMIL REG2021 0156375 del 2.4.2021, entrambe notificate al ricorrente in data 7.4.2021 aventi ad oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2021”, con cui il Cap. -OMISSIS- «è stato escluso dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, per il 2021, formata alla data del 31.10.2020, a causa di un impedimento ai sensi dell'articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66», unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 1.4.2020, notificata in pari data al ricorrente ed avente come oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnelo a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2020”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, già impugnata con precedente ricorso per motivi aggiunti;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2019 -OMISSIS- del 14.03.2019, notificata in data 15.03.2019, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2019”, unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, già impugnata con precedente ricorso per motivi aggiunti;
- della determinazione di D.G.P.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. M D GMIL REG2018 -OMISSIS- del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, avente come oggetto “Aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, già impugnata con ricorso principale;
E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/6/2022:
per l’annullamento
della determinazione di D.P.G.M. (Direzione Generale per il Personale Militare) prot. n. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-del 22 marzo 2022, e della determinazione dirigenziale prot. M_D AB05933 REG2022 -OMISSIS-del 02.05.2022, entrambe notificate al ricorrente in data 3.5.2022, aventi ad oggetto “Aliquote di ruolo degli Uffici dell' Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2022”, con cui il Cap. -OMISSIS- «è stato escluso dall'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, per il 2022, formata alla data del 15 ottobre 2021, a causa di un impedimento ai sensi dell'articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66», unitamente ad ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, ancorchè sconosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato in data 9.1.2019, il ricorrente in epigrafe, Capitano dell’Esercito Italiano in servizio permanente, impugnava la determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D GMIL REG2018 -OMISSIS-del 23.03.2018, notificata in data 29.10.2018, rubricata “Aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di Maggiore per il 2018”, che disponeva l’esclusione dell’Ufficiale dalle aliquote di avanzamento per la promozione al grado di Maggiore, a causa di impedimento ai sensi dell’art. 1051, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66.
La menzionata disposizione prevede che: “2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.”.
Nella esposizione dei fatti il ricorrente evidenziava di avere inviato in epoca risalente, precisamente in data 12.03.2014, una prima comunicazione al proprio Comando che veniva informato in ordine ad una vicenda giudiziaria riguardante l’Ufficiale, scaturita da una querela da parte dell’ex coniuge che lamentava di non ricevere il previsto mantenimento periodico: ne derivava il procedimento penale n. -OMISSIS- dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui all’art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”).
In relazione a detto procedimento il GIP emetteva decreto penale di condanna alla pena di Euro 7.500,00 di multa, notificato all’imputato in data 4.5.2016,
L’interessato proponeva immediata opposizione al decreto penale di condanna con atto notificato il 17.5.2016.
Di tali circostanze l’odierno ricorrente informava tempestivamente la linea gerarchica con nota del 24.5.2016 (vedi i documenti sub 3 del fascicolo del ricorrente).
Con successiva nota del 17.10.2017 l’Ufficiale comunicava al proprio Comando (46^ Reggimento Trasmissioni Palermo) di avere avuto conoscenza di un ulteriore procedimento penale a suo carico presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere (RG. -OMISSIS-) per presunte minacce denunciate dai genitori della coniuge separata del ricorrente.
L’Ufficiale, quindi, teneva costantemente informato il proprio Comando sull’evolversi di entrambe le vicende giudiziarie sopra richiamate che, tuttavia, al momento della presentazione del ricorso introduttivo, erano entrambe in fase dibattimentale dinnanzi ai rispettivi Giudici e non erano state ancora definite (cfr. documenti sub 3 ric.).
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente sosteneva che la determinazione che lo aveva escluso dall’aliquota di avanzamento per la promozione al grado di Maggiore per il 2018 era illegittima in quanto essa si era limitata a richiamare il secondo comma dell’art. 1051 C.o.m. senza indicare però quale specifica causa ostativa, tra quelle indicate nello stesso articolo, lo riguardasse nel caso specifico.
Per tale ragione la comunicazione sarebbe stata “del tutto inidonea a consentire all’interessato di cogliere il percorso logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione ad assumere una determinazione dalle conseguenze così importanti, come quella di escludere il ricorrente dall’aliquota di avanzamento”.
In secondo luogo la difesa di parte ricorrente deduceva che, con riguardo all’imputazione ex art. 570 c.p., al ricorrente era stato notificato un “decreto di citazione a giudizio”, ai sensi dell’art. 550 c.p.p. e non un “decreto di rinvio a giudizio”, come invece previsto dall’art. 416 c.p.p. (e seguenti). Tale fattispecie, a dire di parte ricorrente, differisce sostanzialmente dal (e non può essere equiparata al) “rinvio a giudizio” sia nella forma (il rinvio viene decretato dal GUP, mentre la citazione viene emessa direttamente dal P.M., titolare delle indagini preliminari), sia per la connotazione di minor gravità dei reati ascritti (atteso che il decreto di citazione a giudizio viene emesso per reati sottoposti alla cognizione di un giudice monocratico puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni).
Si costituiva in giudizio in data 29.1.2019 il Ministero della Difesa depositando comparsa di mero stile.
In data 29.4.2019 parte ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso la determinazione prot. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS-del 14.03.2019 della Direzione Generale per il Personale Militare che lo aveva nuovamente escluso (per i medesimi motivi) dalle aliquote di avanzamento per il 2019.
Tale esclusione, di fatto, reiterava, nella motivazione, quella relativa al 2018. L’interessato contestava la determinazione in quanto gravemente lesiva per il prosieguo della sua carriera di Ufficiale e proponeva censure sostanzialmente sovrapponibili a quelle già proposte con il ricorso principale.
Seguiva la nuova determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS-del 1.4.2020, notificata in pari data al ricorrente che, nuovamente e per le stesse ragioni, escludeva l’Ufficiale dalle “Aliquote di ruolo degli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2020”.
Anche avverso la nuova determinazione veniva proposto ricorso per motivi aggiunti (depositato in data 22.6.2020) nel quale le censure, seppur riferite al nuovo atto di esclusione dal quadro di avanzamento, erano oggettivamente identiche a quelle proposte con le precedenti impugnazioni.
Il ricorrente, persistendo la pendenza dei due procedimenti penali sopra menzionati, veniva nuovamente escluso dal quadro di avanzamento di suo interesse sia per l’anno 2021 che per l’anno 2022. Proponeva pertanto nuovi motivi aggiunti sia avverso l’esclusione relativa al quadro di avanzamento 2021 (motivi aggiunti depositati il 17.5.2021) che per l’anno successivo (motivi aggiunti proposti il 22.6.2022).
Mentre con riguardo all’aliquota 2021 vengono pedissequamente reiterate le medesime censure già proposte avverso le esclusioni precedentemente impugnate, con riferimento al quadro di avanzamento 2022 il ricorrente introduce un nuovo elemento di fatto ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento, quanto meno, degli ultimi motivi aggiunti proposti: il deposito, in data 5 aprile 2022, della sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere che ha definito il procedimento penale n. -OMISSIS- dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato a lui ascritto di “minaccia” ai sensi dell’art. 612 c.p., per intervenuta remissione di querela (trattandosi di fattispecie perseguibile a querela di parte).
Parte ricorrente ha anche documentato la tempestiva trasmissione al Comando del 46^ Reggimento Trasmissioni di copia della sentenza in data 6.4.2022 e la successiva comunicazione dell’attestazione della irrevocabilità della pronuncia intervenuta in data 9.5.2022.
In data 8.2.2023, il giorno stesso dell’udienza, parte ricorrente ha prodotto copia integrale della distinta sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-, depositata il 22.7.2020 e divenuta irrevocabile il 16.10.2020 che, nel procedimento RGNR n. -OMISSIS-, aveva da tempo assolto l’odierno ricorrente dal reato ascritto (art. 570 c.p.) “perché il fatto non costituisce reato”.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Venendo all’esame delle censure proposte, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente sia il ricorso introduttivo che i quattro ricorsi per motivi aggiunti successivamente proposti dal ricorrente avverso le determinazioni adottate nel corso degli anni dal Ministero della Difesa al fine di escludere il Capitano ricorrente dai quadri di avanzamento al grado superiore di Maggiore, dal 2018 (anno a cui si riferisce il ricorso principale) al 2022 (anno a cui si riferiscono i motivi aggiunti proposti in data 22.6.2022).
Come emerge chiaramente dalla superiore esposizione, le determinazioni dirigenziali impugnate si sono sempre basate su di un’unica ed identica motivazione la quale si limitava a menzionare l’art. 1051, comma 2, C.o.m. a mente del quale “2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.”.
Venendo ora all’esame del primo ordine di censure proposto nelle diverse impugnazioni, si osserva che, in esso, si denuncia il difetto di motivazione ex art. 3 Legge n 241 del 1990 in quanto la competente Direzione Generale per il Personale Militare, nelle varie determinazioni adottate, si sarebbe sempre limitata a menzionare, laconicamente, la disposizione predetta senza specificare quale delle quattro fattispecie contemplate dall’art. 1051 comma 2 cit. si sarebbe in concreto verificata e, in tal modo, non avrebbe consentito all’Ufficiale di poter pienamente esercitare il proprio diritto di difesa, in assenza di un chiara esplicitazione dei presupposti di fatto e della ragione giuridica della sua sistematica esclusione dalle aliquote di avanzamento di suo interesse.
Il Collegio non ritiene il motivo fondato.
Seppure si debba ammettere, con riguardo a tutti gli atti in sequenza impugnati, l’estrema sinteticità della motivazione, non sembra dubbio che il ricorrente sia sempre stato in condizione di comprendere esattamente la ragione della sua esclusione, come dimostrato indirettamente dal fatto che il secondo ordine di motivi proposti (sia nel ricorso che nei successivi motivi aggiunti) si incentra proprio sulla consistenza (asseritamente non grave sul piano dei fatti imputati) e sui profili processuali delle due pendenze penali.
Sotto concorrente profilo si osserva come, dagli stessi documenti prodotti in causa dal ricorrente, il medesimo, proprio perché era perfettamente a conoscenza degli effetti impeditivi della propria partecipazione al procedimento di promozione al grado superiore determinati dalle due distinte pendenze penali, ha sempre e costantemente informato il proprio Comando “in tempo reale” dell’evolversi delle due vicende processuali in corso di svolgimento, rispettivamente, dinanzi al Giudice di Pace (RG. n. -OMISSIS-) e al Tribunale di S. Maria Capua Vetere (RG. n. -OMISSIS-).
Il Collegio osserva, poi, che le quattro fattispecie escludenti ipotizzate dall’art. 1051, comma 2 C.o.m. sono ben distinte e non interferenti l’una con l’altra e che, nel contempo, non vi sono allegazioni del ricorrente che inducano a ritenere che lo stesso, ben conscio dei due procedimenti penali nei quali era imputato, possa essere incorso in confusione o incertezza sul fatto che la fattispecie che lo riguardava era necessariamente quella di cui alla lettera a), a mente della quale “2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; …”.
Il ricorrente, infatti, doveva necessariamente escludere le fattispecie alternative ben sapendo: di non avere subito un procedimento disciplinare (lett. b) art. cit.), di non essere stato sospeso dal servizio (lett. c), di non essere in aspettativa (lett. d).
Pertanto il motivo relativo alla asserita carenza di motivazione non può che essere respinto, dovendosi anche considerare il carattere vincolato del provvedimento gravato alla luce delle perentorietà della norma (“Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare ecc.”).
Invero, anche in relazione al motivo di carattere processuale-penale - con il quale il ricorrente deduce la insufficienza a configurare la causa escludente di cui alla lettera a) dell’art. 1051 di un semplice “decreto di citazione a giudizio” ai sensi dell’art. 550 c.p.p. (emesso dal Pubblico Ministero, che è parte del procedimento), essendo invece richiesto, a suo avviso, un “decreto di rinvio a giudizio” come previsto dall’art. 416 c.p.p. (decretato dal GUP) - il Collegio osserva in primo luogo che l’argomento non trova puntuale riscontro nella disposizione di cui all’art. 1051, comma 2, lett. a) C.o.m., che utilizza una formula aperta: “rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo”, rispetto alla quale ciò che rileva è che l’interessato abbia assunto lo “status” di imputato in un procedimento penale.
In ogni caso, l’argomento è insufficiente a coprire l’intera fattispecie concreta che ha determinato la non ammissione del ricorrente alle varie aliquote di avanzamento al grado di Maggiore succedutesi nel corso degli anni: con riferimento, infatti, al più risalente dei due procedimenti penali che hanno interessato il ricorrente, vale a dire, il procedimento penale RG. n. -OMISSIS-, non si è avuto un mero atto di citazione a giudizio bensì un decreto penale di condanna adottato dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e notificato al ricorrente in data 4.5.2016.
Viene quindi meno, e non è utilizzabile per uno dei due procedimenti penali che hanno comportato l’adozione delle varie determinazioni dirigenziali oggetto di impugnazione, l’argomento sopra indicato, che mira a depotenziare l’atto di citazione a giudizio (che ha riguardato, come detto, il solo procedimento dinnanzi al GdP di S. Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-) proprio in quanto esso proviene non da un Giudice in condizione di terzietà ma dal solo Pubblico Ministero.
Quanto, infine, alla circostanza da ultimo allegata da parte ricorrente in ordine alla conclusione favorevole all’imputato di entrambe le vicende penali - una delle quali conclusasi con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato (sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. -OMISSIS-del 2020 relativa all’imputazione per il reato di cui all’art. 570 c.p.); l’altra, con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione della querela da parte delle persone offese (sentenza del GdP n. -OMISSIS-relativa all’imputazione per il reato di cui all’art. 612 c.p.) - si osserva che le suddette (favorevoli) sopravvenienze non possono condurre, in realtà, all’annullamento di alcuno degli atti impugnati, atteso che:
- ai fini dell’applicazione dell’art. 1051, comma 2, lett. a), C.o.m. era sufficiente la pendenza anche di uno solo dei due procedimenti penali in discorso;
- la causa penale dinanzi al Giudice di Pace Penale si è conclusa soltanto con la menzionata sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 5.4.2022, la quale è divenuta irrevocabile il 7.5.2022 (v. produzione documentale del 22.6.2022);
- considerate la data di pubblicazione e quella di irrevocabilità della sentenza da ultima citata, l’Amministrazione non poteva tener conto della sentenza medesima, per ovvie ragioni, in nessuna delle determinazioni assunte, ivi compresa l’ultima di esse (relativa al 2022), atteso che dalla stessa nota prot. -OMISSIS-del 2.5.2022 (doc. 9 ric.) risulta che la decisone di non ammettere l’Ufficiale a valutazione veniva assunta il 22.3.2022 e che, in ogni caso, l’aliquota per l’avanzamento al grado superiore si era ormai formata “erga omnes” alla data 15.10.2021, ben prima del deposito della sentenza n. -OMISSIS-.
Il Collegio, pertanto, non può accogliere neanche l’ultimo ricorso per motivi aggiunti proposto dal ricorrente, nella parte in cui mira a valorizzare la conclusione del più recente procedimento penale con sentenza di non luogo a procedere, trattandosi di evento che l’Amministrazione non avrebbe potuto materialmente considerare, in quanto successivo alla determinazione assunta e, in ogni caso, alla chiusura del quadro di avanzamento per il 2022.
Le due sentenze favorevoli al ricorrente e ormai divenute irrevocabili potranno, invero, assumere rilevanza in proiezione futura, stante quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 1051 C.o.m., a mente di quali:
“6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione [per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all’articolo 1050, ovvero] escluso ai sensi del comma 2 [o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4] è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.”.
Per tutto quanto precede il Collegio ritiene che siano da respingere sia il ricorso principale che i quattro atti per motivi aggiunti successivamente proposti.
Può essere disposta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa in quanto il Ministero resistente si è costituito con comparsa di stile senza sviluppare deduzioni difensive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente FF
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.