Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 209
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva

    La Corte rileva che le iscrizioni ipotecarie, anteriori all'entrata in vigore della normativa che impone la comunicazione preventiva, si riferiscono a debiti erariali derivanti da cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento non impugnate, divenute quindi definitive. Pertanto, le iscrizioni ipotecarie risultano legittime.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti prodromici

    La Corte ritiene che le cartelle di pagamento sottostanti alle iscrizioni ipotecarie siano divenute definitive non essendo state impugnate, e che le relative iscrizioni ipotecarie siano pertanto legittime.

  • Accolto
    Competenza del Giudice Tributario

    La Corte afferma la sussistenza della competenza del Giudice Tributario, dato che il credito era stato ammesso con riserva dal Giudice Delegato della procedura di liquidazione, in presenza di contestazioni sulla legittimità delle iscrizioni ipotecarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 209
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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