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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 16/01/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DI UD, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Milano
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55990 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 31503 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4361/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Rappresentante_1 rappresentata e difesa come in atti, quale Curatrice della liquidazione giudiziale della Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso due iscrizioni ipotecarie esattoriali per un ammontare capitale rispettivamente di euro 403.754 e 386.059 a suo tempo notificate nel 2006 e 2008 dall'Agenzia delle Entrate ON , Ufficio insinuatasi successivamente nella liquidazione giudiziale della predetta società.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
- premetteva che solo a seguito delle istanze di ammissione al passivo da parte della AE la ricorrente era venuta per la prima volta a conoscenza di due iscrizioni ipotecarie in favore della Agenzia delle entrate riscossione risalenti agli anni 2008 e 2006 e non precedute da alcuna comunicazione preventiva al contribuente né dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria;
-rilevava in via preliminare la tempestività del ricorso essendo stato proposto nel termine di 60 giorni dalla data in cui si era avuta conoscenza dell'iscrizione ipotecaria ovverosia dalla data del 13 maggio 2025 data di presentazione delle domande di ammissione al passivo da parte dell' Agenzia delle Entrate ON
;
-nel merito la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva in violazione dell'articolo
77 comma 2 bis DPR 602/1973 come più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione : nel caso concreto l' Agenzia delle Entrate ON aveva omesso tali comunicazioni preventive come attestato sia dalla mancata produzione di prova delle stesse che dalla circostanza che la ricorrente avesse avuto conoscenza delle iscrizioni solo tramite la domanda di ammissione al passivo di controparte.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate ON mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese deducendo in sintesi :
- in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto ogni aspetto relativo al credito doveva essere ritenuto di competenza del Giudice della liquidazione giudiziale ed era consentito per converso al curatore fallimentare di adire il Giudice tributario solo dopo che il credito era stato ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza mentre nel caso concreto, per stessa ammissione del ricorrente, l' AE aveva depositato l'ammissione al passivo del credito che risulta essere stato ammesso senza riserva alcuna;
- nel merito che sia l' ipoteca iscritta in data 16 luglio 2008 era stata regolarmente comunicata alla società in pari data sia l'ipoteca iscritta in data 14 ottobre 2006 era stata regolarmente comunicata in pari data come da documentazione allegata;
- la società ricorrente nulla aveva dedotto in merito alla fondatezza del credito;
- l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione in quanto l'obbligo della comunicazione preventiva di iscrizione non era invocabile per le ipoteche in oggetto in quanto iscritte e comunicate in epoca antecedente alla entrata in vigore della previsione normativa introdotta solo successivamente in forza dell'articolo 7 comma 2 lettera U bis del DL 13 maggio 2011 n°
70 convertito con L. 13 luglio 2011 n°106;
-inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle prodromiche cartelle esattoriali e delle susseguenti intimazioni di pagamento.
Con memoria depositata in data 14 novembre 2025 la ricorrente deduceva in primo luogo che il credito di cui alla richiesta di ammissione al passivo, diversamente da quanto controdedotto da AE, era stato ammesso con riserva dal Giudice Delegato della procedura di liquidazione come risultava dal verbale di udienza in data 22 settembre 2025 proprio in quanto sussistevano delle contestazioni in merito alla legittimità dell'iscrizione ipotecarie opposte e per le quali si sarebbe dovuto pronunciare il giudice competente , nel caso concreto appunto il Giudice Tributario.
Quanto all'obbligo di preventiva comunicazione dell' iscrizione di ipoteca richiamava la giurisprudenza delle
SSUU della Corte di Cassazione che aveva statuito come l'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente sussisteva anche prima dell'intervento legislativo del 2011 in quanto espressione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale.
Deduceva inoltre l'invalidità delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria depositate da AE non essendo sufficiente ai fini probatori il deposito di un elenco non sottoscritto di invii di raccomandate senza il deposito delle ricevute di spedizione.
In via subordinata si eccepiva per la prima volta la violazione dell'articolo 19 comma 2 DLVP 546 1992 per omessa indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto e della Corte di giustizia di primo e secondo grado competente nonché delle relative forme da osservare.
All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente sussiste la competenza a valutare il ricorso da parte di questo Giudice tributario in quanto oggetto del ricorso sono due iscrizioni ipotecarie e il credito tributario di cui alla richiesta di ammissione al passivo da parte di AE , come dedotto da parte ricorrente, era stato ammesso con riserva dal Giudice
Delegato della procedura di liquidazione come risultava dal verbale di udienza in data 22 settembre 2025 in quanto sussistevano delle contestazioni formulate in quella sede in merito alla legittimità dell'iscrizione ipotecarie opposte.
Quanto al merito questa Corte rileva che la valutazione in ordine alla ammissibilità e comunque della fondatezza del ricorso prescinde dall'esame in ordine alla sussistenza della sussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva delle ipoteche esattoriali iscritte e comunicate in epoca antecedente alla entrata in vigore dell'articolo 7 comma 2 lettera U bis del DL 13 maggio 2011 n° 70 convertito con L. 13 luglio 2011
n°106 .
Il ricorso è invero infondato in quanto risulta che le due iscrizioni ipotecarie , validamente comunicate a suo tempo alla srl Ricorrente_1 come allegato da AE , si riferiscono ad una serie debiti erariali portati da quattro cartelle di pagamento notificate alla stessa dal 2004 al 2006 (tributi oggetto peraltro di successive intimazioni di pagamento notificate alla società Ricorrente_1 srl negli anni dal 2012 e sino al 2025).
Tali atti hanno dispiegato effetti interruttivi della prescrizione e d'altra parte non risulta né è stato allegato in sede di ricorso che siano stati impugnati a suo tempo dalla società contribuente, società che non ha mai contestato la sussistenza dei debiti tributari portati dalle predette originarie cartelle di pagamento oltre che dalle successive intimazioni di pagamento notificate nel corso degli anni .
Le cartelle di pagamento sottostanti alle iscrizioni ipotecarie sono divenute pertanto definitive non essendo stata proposta impugnazione nei confronti delle stesse e le correlative iscrizioni ipotecarie risultano pertanto legittime.
Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 S.r.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ON liquidate in complessivi euro 3.500,00. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice relatore
Il Presidente Claudio Gittardi Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
DI UD, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3827/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Milano
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 55990 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 31503 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4361/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente si riporta a quanto dedotto agli atti di causa e insiste per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Rappresentante_1 rappresentata e difesa come in atti, quale Curatrice della liquidazione giudiziale della Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso due iscrizioni ipotecarie esattoriali per un ammontare capitale rispettivamente di euro 403.754 e 386.059 a suo tempo notificate nel 2006 e 2008 dall'Agenzia delle Entrate ON , Ufficio insinuatasi successivamente nella liquidazione giudiziale della predetta società.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
- premetteva che solo a seguito delle istanze di ammissione al passivo da parte della AE la ricorrente era venuta per la prima volta a conoscenza di due iscrizioni ipotecarie in favore della Agenzia delle entrate riscossione risalenti agli anni 2008 e 2006 e non precedute da alcuna comunicazione preventiva al contribuente né dalla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria;
-rilevava in via preliminare la tempestività del ricorso essendo stato proposto nel termine di 60 giorni dalla data in cui si era avuta conoscenza dell'iscrizione ipotecaria ovverosia dalla data del 13 maggio 2025 data di presentazione delle domande di ammissione al passivo da parte dell' Agenzia delle Entrate ON
;
-nel merito la nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva in violazione dell'articolo
77 comma 2 bis DPR 602/1973 come più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione : nel caso concreto l' Agenzia delle Entrate ON aveva omesso tali comunicazioni preventive come attestato sia dalla mancata produzione di prova delle stesse che dalla circostanza che la ricorrente avesse avuto conoscenza delle iscrizioni solo tramite la domanda di ammissione al passivo di controparte.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate ON mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese deducendo in sintesi :
- in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso in quanto ogni aspetto relativo al credito doveva essere ritenuto di competenza del Giudice della liquidazione giudiziale ed era consentito per converso al curatore fallimentare di adire il Giudice tributario solo dopo che il credito era stato ammesso con riserva ai sensi dell'articolo 204 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza mentre nel caso concreto, per stessa ammissione del ricorrente, l' AE aveva depositato l'ammissione al passivo del credito che risulta essere stato ammesso senza riserva alcuna;
- nel merito che sia l' ipoteca iscritta in data 16 luglio 2008 era stata regolarmente comunicata alla società in pari data sia l'ipoteca iscritta in data 14 ottobre 2006 era stata regolarmente comunicata in pari data come da documentazione allegata;
- la società ricorrente nulla aveva dedotto in merito alla fondatezza del credito;
- l'infondatezza del motivo di ricorso relativo alla omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione in quanto l'obbligo della comunicazione preventiva di iscrizione non era invocabile per le ipoteche in oggetto in quanto iscritte e comunicate in epoca antecedente alla entrata in vigore della previsione normativa introdotta solo successivamente in forza dell'articolo 7 comma 2 lettera U bis del DL 13 maggio 2011 n°
70 convertito con L. 13 luglio 2011 n°106;
-inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle prodromiche cartelle esattoriali e delle susseguenti intimazioni di pagamento.
Con memoria depositata in data 14 novembre 2025 la ricorrente deduceva in primo luogo che il credito di cui alla richiesta di ammissione al passivo, diversamente da quanto controdedotto da AE, era stato ammesso con riserva dal Giudice Delegato della procedura di liquidazione come risultava dal verbale di udienza in data 22 settembre 2025 proprio in quanto sussistevano delle contestazioni in merito alla legittimità dell'iscrizione ipotecarie opposte e per le quali si sarebbe dovuto pronunciare il giudice competente , nel caso concreto appunto il Giudice Tributario.
Quanto all'obbligo di preventiva comunicazione dell' iscrizione di ipoteca richiamava la giurisprudenza delle
SSUU della Corte di Cassazione che aveva statuito come l'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente sussisteva anche prima dell'intervento legislativo del 2011 in quanto espressione del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale.
Deduceva inoltre l'invalidità delle comunicazioni di avvenuta iscrizione ipotecaria depositate da AE non essendo sufficiente ai fini probatori il deposito di un elenco non sottoscritto di invii di raccomandate senza il deposito delle ricevute di spedizione.
In via subordinata si eccepiva per la prima volta la violazione dell'articolo 19 comma 2 DLVP 546 1992 per omessa indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto e della Corte di giustizia di primo e secondo grado competente nonché delle relative forme da osservare.
All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente sussiste la competenza a valutare il ricorso da parte di questo Giudice tributario in quanto oggetto del ricorso sono due iscrizioni ipotecarie e il credito tributario di cui alla richiesta di ammissione al passivo da parte di AE , come dedotto da parte ricorrente, era stato ammesso con riserva dal Giudice
Delegato della procedura di liquidazione come risultava dal verbale di udienza in data 22 settembre 2025 in quanto sussistevano delle contestazioni formulate in quella sede in merito alla legittimità dell'iscrizione ipotecarie opposte.
Quanto al merito questa Corte rileva che la valutazione in ordine alla ammissibilità e comunque della fondatezza del ricorso prescinde dall'esame in ordine alla sussistenza della sussistenza dell'obbligo di comunicazione preventiva delle ipoteche esattoriali iscritte e comunicate in epoca antecedente alla entrata in vigore dell'articolo 7 comma 2 lettera U bis del DL 13 maggio 2011 n° 70 convertito con L. 13 luglio 2011
n°106 .
Il ricorso è invero infondato in quanto risulta che le due iscrizioni ipotecarie , validamente comunicate a suo tempo alla srl Ricorrente_1 come allegato da AE , si riferiscono ad una serie debiti erariali portati da quattro cartelle di pagamento notificate alla stessa dal 2004 al 2006 (tributi oggetto peraltro di successive intimazioni di pagamento notificate alla società Ricorrente_1 srl negli anni dal 2012 e sino al 2025).
Tali atti hanno dispiegato effetti interruttivi della prescrizione e d'altra parte non risulta né è stato allegato in sede di ricorso che siano stati impugnati a suo tempo dalla società contribuente, società che non ha mai contestato la sussistenza dei debiti tributari portati dalle predette originarie cartelle di pagamento oltre che dalle successive intimazioni di pagamento notificate nel corso degli anni .
Le cartelle di pagamento sottostanti alle iscrizioni ipotecarie sono divenute pertanto definitive non essendo stata proposta impugnazione nei confronti delle stesse e le correlative iscrizioni ipotecarie risultano pertanto legittime.
Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3500,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 S.r.L. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ON liquidate in complessivi euro 3.500,00. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice relatore
Il Presidente Claudio Gittardi Lorenzo Di Gaetano