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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 6143/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino 41, presso lo Parte_1 studio dell'avv. PASQUERO ALICE che la rappresenta e difende
ricorrente
contro
, elettivamente domiciliato in Druento (TO), via Torino 51, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da conclusioni congiunte di cui all'udienza del
17.12.2024.
Per il P.M.: nulla oppone pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con istanza depositata il 05.04.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo la modifica del decreto 1066/2022 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 8825/2021), con il quale le figlie minori
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
venivano affidate ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, limitatamente alle condizioni economiche in esso stabilite, nonché alle modalità di visita della figlia
Per_1
Con comparsa depositata il 17.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo, in via riconvenzionale, che le figlie possano vedere il padre liberamente con permanenza più ampia rispetto ai tempi previsti nel decreto precedente, stante l'età delle minori.
All'udienza del 17.12.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite alla presenza dei difensori.
Non si procedeva all'ascolto delle minori in quanto superfluo e irrilevante.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza a parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1066/2022 del Tribunale di Torino.
All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1066/2022 così provvede:
dispone che la minore possa incontrare e frequentare liberamente il padre, tenuto conto degli Per_1
impegni di lavoro e di studio reciproci;
dispone che il signor versi alla signora un contributo mensile di 450 € (225 euro a CP_1 Pt_1
pagina 2 di 3 figlia), entro il 20 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; oltre al 50 % delle spese extra che saranno regolamentate come da Protocollo del
15.3.2016; dà atto che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora . Pt_1
Spese processuali compensate.
Conferma nel resto il decreto n. 1066/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.vg. 6143/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, via San Quintino 41, presso lo Parte_1 studio dell'avv. PASQUERO ALICE che la rappresenta e difende
ricorrente
contro
, elettivamente domiciliato in Druento (TO), via Torino 51, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. TALLARITA GIULIA che lo rappresenta e difende
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da conclusioni congiunte di cui all'udienza del
17.12.2024.
Per il P.M.: nulla oppone pagina 1 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con istanza depositata il 05.04.2024, parte ricorrente adiva il Tribunale chiedendo la modifica del decreto 1066/2022 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 8825/2021), con il quale le figlie minori
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2
venivano affidate ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre, limitatamente alle condizioni economiche in esso stabilite, nonché alle modalità di visita della figlia
Per_1
Con comparsa depositata il 17.10.2024, si costituiva in giudizio parte resistente, opponendosi alle domande formulate da controparte e chiedendo, in via riconvenzionale, che le figlie possano vedere il padre liberamente con permanenza più ampia rispetto ai tempi previsti nel decreto precedente, stante l'età delle minori.
All'udienza del 17.12.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite alla presenza dei difensori.
Non si procedeva all'ascolto delle minori in quanto superfluo e irrilevante.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui al verbale di udienza. Il Giudice Relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano conformemente le conclusioni, instando per il recepimento dell'accordo raggiunto in udienza a parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1066/2022 del Tribunale di Torino.
All'esito, il Giudice Relatore disponeva in via provvisoria in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni del decreto n. 1066/2022 così provvede:
dispone che la minore possa incontrare e frequentare liberamente il padre, tenuto conto degli Per_1
impegni di lavoro e di studio reciproci;
dispone che il signor versi alla signora un contributo mensile di 450 € (225 euro a CP_1 Pt_1
pagina 2 di 3 figlia), entro il 20 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; oltre al 50 % delle spese extra che saranno regolamentate come da Protocollo del
15.3.2016; dà atto che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora . Pt_1
Spese processuali compensate.
Conferma nel resto il decreto n. 1066/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2025.
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Cristina Bonaudo.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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