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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 438/2023 promossa Da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuppari. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 20 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/3/2022 impugnava Parte_2 dinanzi al Tribunale di Palermo la nota del 12/2/2020 con la quale l' aveva Pt_1 richiesto la restituzione dell'importo di € 3.260,43 quale indebito maturato dall'1/1/2017 al 31/12/2017 (recte: 31/12/2019) sulla pensione cat. VOARTS n. 48302549 per il seguente motivo : “ è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 6/4/2023 il G.L, , accoglieva la domanda e dichiarava l'irripetibilità dell'indebito , Tanto statuiva sul presupposto che: -in materia di indebito previdenziale nascente dal pagamento di somme non dovute gravava sull'attore , in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. , l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto a trattenere le somme erogate, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'ente convenuto;
-nel caso di specie , tuttavia, l' che aveva dedotto il concorso di altro trattamento Pt_1 pensionistico in regime internazionale, nella qualità di soggetto erogatore di tale trattamento pensionistico non poteva non essere a conoscenza della totalizzazione dei periodi di lavoro maturati all'estero, sicchè il G.L. opinava doversi escludere la sussistenza di dolo del pensionato e sotto altro profilo la tardività dell'iniziativa di recupero posta in essere dall' oltre il termine stabilito dall'art. 13 comma 2° Legge n. Pt_1
412/1991. La sentenza di primo grado è stata impugnata dall' il quale, chiarito e precisato che Pt_1 solo per mero refuso aveva individuato la causa dell'indebito nella titolarità di pensione in regime internazionale quando di contro esso discendeva dalla titolarità di pensione liquidata da organismo previdenziale di uno stato estero, ribadiva che, non potendo esigersi da esso istituto la conoscenza di siffatta tipologia di redditi, sarebbe stato onere del pensionato comunicare all' la titolarità del reddito in questione tramite il prescritto Pt_1 mod. RED. E poiché tale adempimento era stato omesso dal pensionato , tale inerzia doveva qualificarsi come dolosa in quanto idonea ad occultare dati reddituali altrimenti non conoscibili dall'istituto , con il corollario della ripetibilità di quanto indebitamente erogato e della conseguente inapplicabilità della sanatoria ricollegabile al meccanismo delineato dall'art. 13 comma 2° cit. Tanto premesso l'appello appare fondato.
Il gravame procede dalla applicazione degli effetti redibitori nascenti dalla violazione dell'obbligo formale di comunicazione dei dati reddituali sancito dall'art. 35 comma 10 bis e succ. modd. .
Esso recita:” Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. Da cui discende perciò confermato che i titolari non devono comunicare all' la propria Pt_1 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. Di converso l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza , quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' Pt_1
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 12608/2020; Cass. n. 8731/2019 ). A tale approdo interpretativo pare, peraltro, giunto lo stesso Istituto il quale nella circolare n.195 del 30/11/2015 (sul significato dell'art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010) scrive : “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 [tra cui la pensione di invalidità] sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella CP_2 del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni. Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente (…). Ha precisato l , che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali CP_2 all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente CP_2 all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi da pensione estera), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Al di fuori di tali ipotesi e certamente nel caso che la situazione reddituale sia rimasta immutata rispetto a quella già conosciuta dall'ente previdenziale, deve escludersi la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Nel caso di specie risulta pacifico – essendo stato ammesso dallo stesso pensionato – che la fonte del superamento del limite reddituale cui accedeva il riconoscimento della maggiorazione sociale è scaturita dalla titolarità di una pensione estera (e non da una pensione in regime internazionale) la quale , restando esclusa dai cespiti soggetti alla dichiarazione reddituale, configura un dato soggetto all'obbligo di comunicazione all' Pt_1
Di tanto peraltro è parso edotto lo stesso pensionato il quale ha allegato e prodotto il mod. ACQ.RED/1 e ACQ.RED/E recante la prova dell'avvenuta comunicazione dei redditi da pensione estera percepiti a partire dal 2016, ma tale adempimento non rileva come esimente essendo stato posto in essere soltanto in data 17/4/2019 con il corollario che, avendo attinto solo da tale momento la relativa informazione nessuna decadenza può configurarsi a carico dell' il quale risulta essersi tempestivamente attivato Pt_1 nell'esercizio di una legittima facoltà sancita dalla complanare previsione di legge (art. 13 comma 1° Legge 412/1991) ai sensi della quale L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite . Per le ragioni che precedono deve essere pronunciata la riforma della sentenza di primo grado. Ricorrendo la clausola di esonero il regolamento delle spese si conforma al meccanismo di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. .
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1214/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 6 aprile 2023, rigetta il ricorso proposto da
[...]
. Controparte_1
Dichiara non dovute dall'appellato le spese del doppio grado del giudizio. Palermo 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria