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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2624/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il 01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2624-2025 Ricorrente_1 impugnava gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n.
09420180009784827000 di € 171,84, n. 09420200009065655000 di € 216,89 e n.
09420210013063022000 di € 217,69, emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio
Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese con distrazione, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
Accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo dal momento che la stessa è stata effettuata presso l'indirizzo Email_4, risultante dal Registro PPAA, anziché a quello corretto Email_5, risultante dall'Indice PA;
Ø Rigettare nel merito tutte le richieste formulate da parte ricorrente nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio come da atto di costituzione.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando il ricorso e concludendo nel senso di statuire per l'infondatezza del ricorso e di condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve inammissibile.
Non fondata appare l'eccezione preliminare relativa alla notifica ad indirizzo diverso da protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it, a fronte della intervenuta rituale costituzione in ragione del principio di cui all'art. 156 c.p.c..
Deve richiamarsi in materia il principio secondo il quale nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32060 del 28/10/2022).
Così appare possibile il ricorso avverso distinti atti d'imposizione ove gli stessi possano considerarsi intrinsecamente connessi sotto il profilo oggettivo.
Nel caso di specie trattasi dell'impugnazione di due distinti atti di pignoramento presso terzi in relazione a diverse cartelle emesse per “un paventato mancato pagamento di Tassa Automobilistica”.
Appare apprezzabile come non venga neppure prospettata l'attinenza a un medesimo rapporto giuridico d'imposta (nulla essendo esplicitato in ordine alla riconducibilità delle distinte pretese alla medesima autovettura seppur per distinti anni d'imposta), non dipendendo peraltro la decisione dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cartelle sottese: risulta formulata, per ogni cartella, in modo del tutto generico e senza alcun riferimento concreto a ciascun atto, una serie di motivi di doglianza, in modo sostanzialmente alternativo.
Non risulta dunque neppure prospettato in concreto il collegamento tra i due atti di pignoramento presso terzi oggetto di ricorso - con riguardo, in ipotesi, a un medesimo rapporto giuridico d' imposta, ovvero a un medesimo vizio, che ne consenta l'impugnazione congiunta - non essendo indicata l'annualità d'imposta per ciascuna cartella con riferimento al medesimo veicolo – tutti criteri di collegamento che dovrebbero essere eventualmente individuati in modo autonomo dalla Corte tributaria ad integrazione di una prospettazione oggettivamente incompleta.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies per la Regione Calabria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta costituita Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore di Regione Calabria che liquida in euro 120,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2624/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 343/2026 depositato il 01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2624-2025 Ricorrente_1 impugnava gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n.
09420180009784827000 di € 171,84, n. 09420200009065655000 di € 216,89 e n.
09420210013063022000 di € 217,69, emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio
Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Sviluppava motivi articolati e concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese con distrazione, come da atto introduttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
Accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo dal momento che la stessa è stata effettuata presso l'indirizzo Email_4, risultante dal Registro PPAA, anziché a quello corretto Email_5, risultante dall'Indice PA;
Ø Rigettare nel merito tutte le richieste formulate da parte ricorrente nei confronti di Agenzia delle
Entrate Riscossione, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio come da atto di costituzione.
Si costituiva altresì la Regione Calabria, contestando il ricorso e concludendo nel senso di statuire per l'infondatezza del ricorso e di condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR
Con provvedimento in data 15.12.2025, la Corte di Giustizia Tributaria adita disponeva la trattazione del procedimento nel merito, con previsione di trattazione prioritaria dell'istanza di sospensione solo a fronte di reiterazione espressa dell'istanza medesima.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto deve inammissibile.
Non fondata appare l'eccezione preliminare relativa alla notifica ad indirizzo diverso da protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it, a fronte della intervenuta rituale costituzione in ragione del principio di cui all'art. 156 c.p.c..
Deve richiamarsi in materia il principio secondo il quale nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio", in procedimenti formalmente distinti, ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32060 del 28/10/2022).
Così appare possibile il ricorso avverso distinti atti d'imposizione ove gli stessi possano considerarsi intrinsecamente connessi sotto il profilo oggettivo.
Nel caso di specie trattasi dell'impugnazione di due distinti atti di pignoramento presso terzi in relazione a diverse cartelle emesse per “un paventato mancato pagamento di Tassa Automobilistica”.
Appare apprezzabile come non venga neppure prospettata l'attinenza a un medesimo rapporto giuridico d'imposta (nulla essendo esplicitato in ordine alla riconducibilità delle distinte pretese alla medesima autovettura seppur per distinti anni d'imposta), non dipendendo peraltro la decisione dalla soluzione di un'identica questione di diritto comune a tutte le cartelle sottese: risulta formulata, per ogni cartella, in modo del tutto generico e senza alcun riferimento concreto a ciascun atto, una serie di motivi di doglianza, in modo sostanzialmente alternativo.
Non risulta dunque neppure prospettato in concreto il collegamento tra i due atti di pignoramento presso terzi oggetto di ricorso - con riguardo, in ipotesi, a un medesimo rapporto giuridico d' imposta, ovvero a un medesimo vizio, che ne consenta l'impugnazione congiunta - non essendo indicata l'annualità d'imposta per ciascuna cartella con riferimento al medesimo veicolo – tutti criteri di collegamento che dovrebbero essere eventualmente individuati in modo autonomo dalla Corte tributaria ad integrazione di una prospettazione oggettivamente incompleta.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo con riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies per la Regione Calabria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte convenuta costituita Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di giudizio che liquida in euro 143,00, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa, se dovute come per legge, nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore di Regione Calabria che liquida in euro 120,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.